Common use of Subappalti Clause in Contracts

Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore non affida alcuna prestazione in subappalto né consente che di fatto il Contratto sia eseguito da terzi. II.7.2 La richiesta di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto e deve necessariamente soddisfare i requisiti del Contratto in essere nonché le normative italiane vigenti in materia. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto tutta la documentazione richiesta e attenderne la preventiva autorizzazione prima di renderlo indispensabile, effettivo e operativo. II.7.3 Anche quando la Stazione appaltante lo autorizzi ad affidare un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta vincolato ai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’Istituto, garantisce l’espletamento dei Servizi e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto, come se ne fosse egli stesso l’esecutore. II.7.4 L’Appaltatore provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione appaltante a norma del presente Contratto e acconsente a tenerla indenne da qualsiasi rivendicazione, perdita, costo o spesa pagato, subito, sostenuto o imposto a carico della Stazione appaltante in conseguenza del subappalto.

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Samples: Servizi, Fornitura Di Postazioni Di Lavoro E Servizi Correlati, Servizi

Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltantedell’Istituto, l’Appaltatore il Contraente non attribuisce subappalti né affida alcuna prestazione in subappalto né consente che di fatto il Contratto sia eseguito da terzia terzi l’esecuzione del Contratto. II.7.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto subappaltate e deve necessariamente soddisfare i requisiti le disposizioni del presente Contratto in essere nonché le normative italiane vigenti in materiae di ogni normativa italiana applicabile. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto tutta la necessaria documentazione richiesta all’Istituto e attenderne attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo indispensabile, effettivo e operativo. II.7.3 Anche quando la Stazione appaltante l’Istituto lo autorizzi ad affidare attribuire un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta comunque vincolato ai suoi agli obblighi contrattuali nei confronti dell’Istituto, garantisce l’espletamento dei Servizi e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto, come se ne fosse egli stesso l’esecutore. II.7.4 L’Appaltatore Il Contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione appaltante all’Istituto a norma del presente Contratto, In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto e acconsente a tenerla indenne da qualsiasi rivendicazione, perdita, costo o spesa pagato, subito, sostenuto o imposto a carico della Stazione appaltante in conseguenza del subappaltosi risolverà di diritto.

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Samples: Servizi, Service Agreement, Service Agreement

Subappalti. II.7.1 Senza Lo stesso principio che regola i rapporti tra beneficiari ed imprese appaltatrici è applicabile ai contratti stipulati tra le stesse e le imprese subappaltatrici, che pertanto vedono regolati i loro rapporti dal Codice Civile. L’art. 118, commi 3, 3 bis e 3 ter del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di subappalto, non è applicabile infatti al contesto dei contratti stipulati nell'ambito della ricostruzione affidata ai privati che sono sottoposti invece al rispetto delle regole di cui al D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122. L’impresa subappaltatrice comunque deve avere i requisiti stabiliti dalle ordinanze commissariali e, qualora sia incaricata di eseguire le lavorazioni elencate all’art. 5bis del D.L. 74/2012 e dall’ordinanza n. 91/2012, così come indicato al precedente punto 21.1, deve essere anche iscritta o aver fatto domanda di iscrizione alla white list. Le ordinanze commissariali prevedono comunque che l’impresa appaltatrice possa avvalersi di subappaltatori riconoscendo a questi compensi non inferiori a quelli spettanti a seguito dell’applicazione alle lavorazioni eseguite dei prezzi unitari di contratto (quindi ridotti rispetto a quelli di progetto dell’eventuale ribasso applicato in sede di gara) scontati per non più del 20%. Tale impegno dovrà risultare dai contratti che vengono stipulati tra appaltatore e subappaltatore che, pur se di natura privatistica e regolati dal Codice Civile, devono essere conservati dall’impresa appaltatrice e restare a disposizione delle autorità preposte ai controlli. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice ha l’obbligo di rilasciare al Comune: - in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 c.c., attestante l’impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo; - in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell’importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti. Le suddette dichiarazioni sono indispensabili per consentire la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti e costituiscono presupposto essenziale per l’emissione del provvedimento comunale di autorizzazione al pagamento del contributo Tali dichiarazioni, cha vanno rese nella forma predetta in occasione della presentazione di ogni SAL e della dichiarazione finale successivi all’entrata in vigore dell’ordinanza n. 40/2015 impegnano sostanzialmente l’impresa a rispettare i tempi predetti e, qualora si riscontri la falsità delle stesse (non rispetto dei 30 giorni per i pagamenti) i fornitori, i subappaltatori, il beneficiario ed il comune possono far valere il disposto dell’art. 483 del Codice penale. Ai sensi dell’ordinanza n. 51/2015, l’impresa appaltatrice, previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltantedel committente, l’Appaltatore non affida alcuna prestazione può affidare in subappalto né consente fino al 30% dell’importo dei lavori ammessi a contributo ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi (Allegato XVII) e che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di fatto il Contratto sia eseguito da terzi. II.7.2 La richiesta iscrizione alle white list, qualora le attività oggetto di subappalto deve siano quelle elencate nell’art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 o nell’ordinanza n. 91/2012, così come indicato al precedente punto 21.1. Del rispetto del limite di tale eventuale affidamento il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice rilascia al comune apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 del C.C. al momento della presentazione dello stato finale. Possono essere accompagnata affidate in subappalto nella misura superiore al 30% le tipologie di lavorazioni riconducibili alle seguenti categorie specialistiche: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 11, OS13, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 23, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, di cui all’Allegato A del DPR 207/2010. Il riferimento alle predette categorie è da una chiara indicazione intendersi in senso esclusivamente descrittivo delle attività che ne saranno oggetto e deve necessariamente soddisfare i requisiti tipologie di lavorazioni. Per le imprese subappaltatrici non è richiesto l’obbligo di qualificazione SOA, a prescindere dall’importo del Contratto in essere nonché le normative italiane vigenti in materia. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto tutta la documentazione richiesta e attenderne la preventiva autorizzazione prima di renderlo indispensabile, effettivo e operativosub-appalto. II.7.3 Anche quando la Stazione appaltante lo autorizzi ad affidare un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta vincolato ai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’Istituto, garantisce l’espletamento dei Servizi e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto, come se ne fosse egli stesso l’esecutore. II.7.4 L’Appaltatore provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione appaltante a norma del presente Contratto e acconsente a tenerla indenne da qualsiasi rivendicazione, perdita, costo o spesa pagato, subito, sostenuto o imposto a carico della Stazione appaltante in conseguenza del subappalto.

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Samples: Linee Guida, Linee Guida

Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta Per i subappalti e cottimi fanno fede le vigenti disposizioni di legge previste all’art. 118 del D. Lgs. n. 163 12/04/2006. In particolare sono sottoposti alle seguenti condizioni: 1) L’impresa all’atto dell’offerta indichi i lavori o le parti di opere che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo; 2) L’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 3) Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) Non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Stazione appaltanteLegge 31/05/65 n.575. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, l’Appaltatore non affida alcuna prestazione nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate. Non sono in subappalto né consente che ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa ad altre imprese per la fornitura di fatto materiali. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sia eseguito da terzisotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente. II.7.2 La richiesta di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto e deve necessariamente soddisfare i requisiti del Contratto in essere nonché le normative italiane vigenti in materia. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto tutta la documentazione richiesta e attenderne la preventiva autorizzazione prima di renderlo indispensabile, effettivo e operativo. II.7.3 Anche quando la Stazione appaltante lo autorizzi ad affidare un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta vincolato ai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’Istituto, garantisce l’espletamento dei Servizi e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto, come se ne fosse egli stesso l’esecutore. II.7.4 L’Appaltatore provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione appaltante a norma del presente Contratto e acconsente a tenerla indenne da qualsiasi rivendicazione, perdita, costo o spesa pagato, subito, sostenuto o imposto a carico della Stazione appaltante in conseguenza del subappalto.

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Samples: Appalto

Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore non affida alcuna prestazione in subappalto né consente che di fatto il Contratto sia eseguito da terzi.non II.7.2 La richiesta di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto e deve necessariamente soddisfare i requisiti del Contratto in essere nonché le normative italiane vigenti in materia. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto tutta la documentazione richiesta e attenderne la preventiva autorizzazione prima di renderlo indispensabile, effettivo e operativo. II.7.3 Anche quando la Stazione appaltante lo autorizzi ad affidare un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta vincolato ai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’Istituto, garantisce l’espletamento dei Servizi e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto, come se ne fosse egli stesso l’esecutore. II.7.4 L’Appaltatore provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione appaltante a norma del presente Contratto e acconsente a tenerla indenne da qualsiasi rivendicazione, perdita, costo o spesa pagato, subito, sostenuto o imposto a carico della Stazione appaltante in conseguenza del subappalto.

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Samples: Servizi