SUBSTITUTION Clausole campione

SUBSTITUTION. (a) Substitution of Issuer. The Issuer may at any time without the consent of the Holders substitute for itself as issuer of the Securities with regard to any and all rights, obligations and liabilities under and in connection with the Securities: (A) The Royal Bank of Scotland plc, registered in Scotland under No. 90312, with its registered office at 00 Xx Xxxxxx Xxxxxx, Edinburgh EH2 2YB, (“RBS Plc” or the “Substitute”) subject to the Issuer having given at least 30 days’ prior notice of the date of such substitution to the Holders in accordance with General Condition 4; or (B) any entity other than RBS Plc (also, the “Substitute”), subject to: either (x): (i) the Issuer having given at least 30 days’ prior notice of the date of such substitution to the Holders in accordance with General Condition 4; and (ii) the Issuer or RBS Plc having issued a legal, valid and binding guarantee of the obligations and liabilities of the Substitute under the Securities for the benefit of each and any of the Holders; or (y): (i) the Issuer having given at least three months’ prior notice of the date of such substitution to the Holders in accordance with General Condition 4; and (ii) each Holder, from (and including) the date of such notice, to (and including) the date of such substitution, being entitled to terminate the Securities held by such Holder without any notice period in which event the Issuer will, if and to the extent permitted by Applicable Law, pay to such Holder with respect to each Security held by such Holder an amount calculated by the Issuer as the fair market value of the Security immediately prior to such termination less the cost to the Issuer of unwinding any related hedging arrangements. Where the Securities contain provisions which provide for a minimum assured return of principal or a minimum assured return of interest or other payments, howsoever expressed, on the Settlement Date or Maturity Date as applicable, or a minimum assured return of interest or coupons having regard to prevailing market rates, credit spreads and market liquidity, howsoever expressed, on a relevant Interest Payment Date (if applicable) any such amount to be paid shall not be less than the present value of the minimum assured return of principal and/or interest or coupons having regard to prevailing market rates, credit spreads and market liquidity, such present value being determined by the Calculation Agent. Payment will be made to the Holder in such manner as shall be ...
SUBSTITUTION. Substitution of Issuer. The Issuer may at any time, without the consent of the Holders substitute for itself as principal obligor under the Securities any company (the “Substitute”), being any subsidiary or affiliate of the Issuer, subject to: (i) the obligation of the Substitute under the Securities being guaranteed by ABN AMRO Holding N.V. (“Holding”) (unless Holding is the Substitute); (ii) all actions, conditions and things required to be taken, fulfilled and done (including the obtaining of any necessary consents) to ensure that the Securities represent legal, valid and binding obligations of the Substitute having been taken, fulfilled and done and being in full force and effect; and (iii) the Issuer having given at least 30 days’ prior notice of the date of such substitution to the Holders in accordance with General Condition
SUBSTITUTION. (a) Substitution of Issuer. The Issuer may at any time without the consent of the Holders substitute for itself as issuer of the Securities with regard to any and all rights, obligations and liabilities under and in connection with the Securities: (i) any entity which (i) acquires all or substantially all of the undertaking and/or assets of the Issuer or (ii) acquires the beneficial ownership of the whole of the issued voting stock and/or share capital of the Issuer or (iii) into which the Issuer is amalgamated, merged or reconstructed and where the Issuer is not the continuing company (such entity, a “Successor in Business” or the “Substitute”) subject to the Issuer having given at least 30 days prior notice of the date of such substitution to the Holders in accordance with General Condition 4; or (ii) the holding company (if any) of the Issuer (or otherwise the ultimate holding company for the time being of the Issuer if any) (the “Holding Company” or the “Substitute”) or a subsidiary of the Issuer (a “Subsidiary Company” or the “Substitute”) subject to the Issuer having given at least 30 days’ prior notice of the date of such substitution to the Holders in accordance with General Condition 4; or (iii) any entity other than a Successor in Business, the Holding Company or a Subsidiary Company (also, the “Substitute”), subject to the Issuer having given at least 30 days' prior notice of the date of such substitution to the Holders in accordance with General Condition 4; and the Issuer having issued a legal, valid and binding guarantee of the obligations and liabilities of the Substitute under the Securities for the benefit of each and any of the Holders, and in each case subject to all actions, conditions and things required to be taken, fulfilled and done (including the obtaining of any necessary consents) to ensure that the Securities represent legal, valid and binding obligations of the Substitute having been taken, fulfilled and done and being in full force and effect. In the event of any substitution of the Issuer, any reference in the Conditions to the Issuer shall from such time be construed as a reference to the Substitute. (b) Substitution of Office. The Issuer shall have the right upon notice to the Holders in accordance with General Condition 4 to change the office through which it is acting and shall specify the date of such change in such notice.
SUBSTITUTION. In the case of Notes issued by SGA Société Générale Acceptance N.V. or SG Option Europe, the Issuer may be replaced and the Guarantor or any subsidiary of the Guarantor may be substituted for the Issuer as principal debtor in respect of the Notes, Receipts and Coupons, without the consent of the Noteholders, Couponholders or Receiptholders. If SGA Société Générale Acceptance N.V. or SG Option Europe determines that the Guarantor or any such subsidiary shall become the principal debtor (in such capacity, the Substituted Debtor), it shall give not less than 30 nor more than 45 days' notice, in accordance with Condition 15, to the Noteholders of such event and, immediately on the expiry of such notice, the Substituted Debtor shall become the principal debtor in respect of the Notes, Receipts and the Coupons in place of the Issuer and the Noteholders, Receiptholders and Couponholders shall thereupon cease to have any rights or claims whatsoever against the Issuer. However, no such substitution shall take effect: (a) if the effect of such substitution would, at the time of such substitution, be that payments in respect of the Notes would be required to be made subject to any withholding or deduction which would not otherwise arise in the absence of such substitution; (b) if the Substituted Debtor is not the Guarantor, until the Guarantor shall have entered into an unconditional and irrevocable guarantee substantially in the form of the Guarantee in respect of the obligations of such Substituted Debtor; (c) in any case, until the Substituted Debtor shall have provided to the Fiscal Agent such documents as may be necessary to make the Notes and the Agency Agreement its legal, valid and binding obligations; and (d) until such Substituted Debtor shall have been approved in writing by the relevant authorities as able to issue the relevant Notes. Upon any such substitution, the Notes, Receipts, Coupons and Talons will be modified as required, and the Noteholders will be notified of the modified terms and conditions of such Notes, Receipts, Coupons and Talons in accordance with Condition 15.
SUBSTITUTION. (a) Substitution of Issuer. The Issuer may at any time, without the consent of the Holders substitute for itself as principal obligor under the Securities any company (the “Substitute”), being any subsidiary or affiliate of the Issuer, subject to: (i) the obligation of the Substitute under the Securities being guaranteed by ABN AMRO Holding N.V. (“Holding”) (unless Holding is the Substitute); (ii) all actions, conditions and things required to be taken, fulfilled and done (including the obtaining of any necessary consents) to ensure that the Securities represent legal, valid and binding obligations of the Substitute having been taken, fulfilled and done and being in full force and effect; and (iii) the Issuer having given at least 30 days’ prior notice of the date of such substitution to the Holders in accordance with General Condition 4. In the event of any substitution of the Issuer, any reference in the Conditions to the Issuer shall from such time be construed as a reference to the Substitute. (b) Substitution of Office. The Issuer shall have the right upon notice to the Holders in accordance with General Condition 4 to change the office through which it is acting and shall specify the date of such change in such notice.
SUBSTITUTION. The Issuer and/or the Guarantor may, without the consent of the Holders, if it is not in default with any payment of principal of any of the Certificates, at any time substitute for the Issuer either itself or any Affiliate (as defined below) of the Issuer as principal debtor (the Substitute Debtor) in respect of all obligations arising from or in connection with the Certificates with the effect of releasing the Issuer of all such obligations, provided that:

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  • Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.

  • Recesso Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di: a. giusta causa, b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, c. mutamenti di carattere organizzativo. Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: • qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; • in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In caso di mutate esigenze derivanti da modificazioni organizzative regionali e/o aziendali, l’Amministrazione Contraente potrà recedere decorsi trentasei (36) mesi dall’Atto di Adesione dal Contratto ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a sei (6) mesi. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  • Recesso unilaterale 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione al Cliente delle data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo. 2. Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste al successivo art. 18 “Modifiche e comunicazioni”. 3. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

  • Oneri accessori 1. Il Conduttore provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’Immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc., in conformità alle proprie specifiche esigenze. 2. [Solo ove l’Immobile sia parte di un condominio] Il Conduttore si obbliga a pagare le spese per i servizi comuni facenti carico all’Immobile, limitatamente agli oneri accessori di cui all’art. 9 L. 392/1978.

  • Disposizioni generali Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

  • DISPONE Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

  • Durata e recesso Ciascun deposito vincolato ha la durata stabilita dal Cliente al momento della costituzione del vincolo. Successivamente alla scadenza del vincolo il Contratto di deposito delle somme non soggette a vincolo resterà in vigore fino a quando una delle parti non eserciti il diritto di recesso. In fase di accensione del rapporto il Cliente classificato come Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza penali, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Nel caso di esercizio del c.d. diritto di ripensamento il recesso ha, in ogni caso, effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di interessi. Fatto salvo quanto precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura. Il recesso dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite l’apposita procedura disponibile nell’area personale del sito Internet. L’esercizio del diritto di recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente pendenti ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. La Banca rende disponibili le somme sul Conto Predefinito entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo. La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, salvo in caso di giustificato motivo in cui il recesso ha invece effetto immediato. Nel caso in cui sul Conto Deposito fossero presenti somme vincolate, il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli. In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.

  • Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

  • Recesso dal contratto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta. L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.

  • Disposizioni particolari 1. Il comma 12 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”. 2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”. 3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno. 4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna. 5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea. 6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.