Superficie degli immobili. 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non rientrano nel computo della superficie i locali o porzioni di locali pertinenziali alle abitazioni con altezza inferiore a cm. 150; 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all’articolo 9–bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Comunale Per l'Imposta Unica Comunale (Iuc)
Superficie degli immobili. 1. La Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non rientrano nel computo della superficie i locali o porzioni assimilati e che abbiano un’altezza minima di locali pertinenziali alle abitazioni con altezza inferiore a cm. 150;ml 1,50.
2. Avvenuta la compiuta attivazione Successivamente all’attivazione delle indicate procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all’articolo 9–bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei murimuri con esclusione della parte con altezza inferiore a m. 1,50 e dell’area ingombrata dagli impianti fissi come risultante da planimetria vistata da tecnico.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Tari
Superficie degli immobili. 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e della TARES prevista per l’anno 2013 dall’art. 14 del D.L. 201/2011.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie
4. Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non rientrano nel computo della superficie i locali o porzioni ed assimilati con esclusione di locali pertinenziali alle abitazioni quella parte con altezza inferiore a cm. 150;
2. Avvenuta la compiuta attivazione minima di m. 1,50, sino all’attivazione delle procedure per l’allineamento di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune previsti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9–bis al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, territorio per la revisione del catasto). La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in misura minima è quella pari all'ottanta all’80 per cento della superficie catastale, catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Municipale (i.u.c.)
Superficie degli immobili. 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non rientrano nel computo della superficie i locali o porzioni di locali pertinenziali alle abitazioni con altezza inferiore a cm. 150;
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all’articolo 9–bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è q u e l l a pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre I dati relativi alla superficie catastale di tali unità immobiliari sono quelli acquisiti attraverso la piattaforma informatica “ Portale per i Comuni” resa disponibile a partire dal 5 giugno 2013 e dal 2015 resi, dall’’Agenzia delle Entrate disponibili nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. 2.Per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, , le unità immobiliari di cui all’ art. 18 c. 7 , del presente Regolamento ( r ientra in tale fattispecie anche l ’ attività di B. & B. svolta nei locali di residenza anagrafica), le unità immobiliari di cui all’ art. 9 c. 3 del presente Regolamento, le unità immobiliari in cui si svolge l ’ attività di cui all’ art. 18 c. 11 ( circoli privati affiliati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande) e le aree non incluse nella superficie catastale di cui precedente comma, suscettibil i di produrre r i f iuti urbani o assimilati la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile; Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., misurata delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di cui al filo punto 2 , la superficie viene determinata sul perimetro interno dei muridelle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
42. La Per le unità immobiliari di cui al comma 1 cui l’Agenzia delle Entrate non abbia reso disponibile nelle visure la superficie catastale e non sia possibile acquisire dati certi
3. a superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
54. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria forfettaria pari a 20 10 mq per colonnina di erogazione.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Tari
Superficie degli immobili. 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non rientrano nel computo della superficie i locali o porzioni di locali pertinenziali alle abitazioni con altezza inferiore a cm. 150;.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune comune di cui all’articolo 9–bis -bis, del decreto legge Decreto Legge 6 dicembre 2011, 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri., con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,00
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.di
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq 50 per colonnina di erogazione.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Tributo Sui Rifiuti (Tari)