Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. ai sensi del presente contratto, in seguito al decesso dell’Assicurato, sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986).
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dalla Società in dipendenza delle coperture assicurative, se corrisposte in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi, la tassazione sul rendimento finanziario dipende dalle modalità di erogazione della prestazione. Per maggiori informazioni consultare la Parte III.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d’impresa.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni; negli altri casi, le somme liquidate sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali). Per la liquidazione degli importi periodici annuali l’importo liquidato costituisce reddito sul quale si applica l’imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%, applicata sulla differenza tra la somma dell’importo dovuto e delle prestazioni ricorrenti corrisposte nel corso della durata contrattuale (al netto dei costi di liquidazione), eventualmente “riproporzionate” a seguito di riscatti parziali e l’importo del premio versato al netto della componente caso morte (Art. 45 comma 4 D.P.R. n. 917/86), eventualmente “riproporzionato” a seguito di riscatti parziali.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dall’Impresa: a) se corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e sono esenti da IRPEF limitatamente alla parte relativa alla copertura del rischio demografico; b) se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sui redditi finanziari realizzati, pari alla differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale l’Impresa non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le suddette ritenute fiscali, versate dall’Impresa all’Amministrazione finanziaria in nome e per conto del Contraente, riducono la prestazione indicata sul contratto.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute da Poste Vita S.p.A. in dipendenza delle coperture assicurative, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi, le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. ai sensi del Contratto sono soggette a diverse forme di tassazio- ne in base alla causale di pagamento.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. ai sensi del Contratto, sono soggette a diverse forme di tas- sazione in base alla causale di pagamento, ed in particolare: • alla scadenza del Contratto o in caso di riscatto, la differenza, se positiva, tra quanto corrisposto da Poste Vita S.p.A. all’Assicurato a scadenza o all’Investitore-Contraente in caso di riscatto, a seconda dei casi, ed il Premio Versato è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50% (applicata secondo i criteri pre- visti dal D.lgs. n. 47/2000 e successive modifiche); • in seguito al decesso dell’Assicurato, quanto corrisposto da Poste Vita S.p.A. ai Beneficiari è esente da IRPEF e dall’imposta sulle successioni (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986). L’imposta sostitutiva non viene applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impre- sa ai sensi dell’Art. 48 del D.P.R. 917/86. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non com- merciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, Poste Vita S.p.A. non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla sussistenza di tale requisito. Data di deposito in Consob del Documento di Polizza: 22 luglio 2010. Data di validità del Documento di Polizza: dal 22 luglio 2010.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono: ❑ se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato esenti da IRPEF (art. 6, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917); ❑ se corrisposte in caso di vita del Contraente (riscatto o scadenza) soggette ad imposta sostitutiva pari al 12,5% con equalizzatore (coefficiente che rende finanziariamente equivalente la tassazione al momento della richiesta con una tassazione avvenuta per maturazione anno per anno) sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi pagati al netto della Garanzia Beneficiari. Al momento della redazione della presente nota informativa la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell’equalizzatore e quindi lo stesso non viene applicato. Nel caso in cui sia un’Impresa a percepire la prestazione, l’imposta del 12,5% non è applicata (D. Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni); ❑ se corrisposte a titolo di rendita vitalizia (DPR 917 del 22/12/1986 – art. 47, lettera h e art. 41, lettera g-quinquies), la rendita iniziale è ottenuta convertendo il valore finale già tassato (12,50% con equalizzatore). Al momento della redazione della presente nota informativa la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell’equalizzatore e quindi lo stesso non viene applicato. Sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la suddetta rendita iniziale, calcolata senza tenere conto di alcun rendimento finanziario, si applica un’imposta pari al 12,50%; ❑ sulla cedola corrisposta per i primi due anni si applica un’imposta sostitutiva del 12,50%. Nel caso in cui sia un’Impresa a percepire la prestazione, l’imposta del 12,50% non è applicata (D. Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Tassazione delle prestazioni assicurate. Prestazione pensionistica in forma di capitale: Prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia: