Tassazione delle prestazioni assicurate Clausole campione

Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. ai sensi del presente contratto, in seguito al decesso dell’Assicurato, sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986).
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dalla Società in dipendenza delle coperture assicurative, se corrisposte in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi, la tassazione sul rendimento finanziario dipende dalle modalità di erogazione della prestazione. Per maggiori informazioni consultare la Parte III.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d’impresa.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni; negli altri casi, le somme liquidate sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali). Per la liquidazione degli importi periodici annuali l’importo liquidato costituisce reddito sul quale si applica l’imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%, applicata sulla differenza tra la somma dell’importo dovuto e delle prestazioni ricorrenti corrisposte nel corso della durata contrattuale (al netto dei costi di liquidazione), eventualmente “riproporzionate” a seguito di riscatti parziali e l’importo del premio versato al netto della componente caso morte (Art. 45 comma 4 D.P.R. n. 917/86), eventualmente “riproporzionato” a seguito di riscatti parziali.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute da Poste Vita S.p.A. in dipendenza delle coperture assicurative, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi, le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. ai sensi del Contratto sono soggette a diverse forme di tassazio- ne in base alla causale di pagamento. Si rinvia alla Parte III, Sez. D), paragrafo 12, per maggiori dettagli.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. ai sensi del Contratto, sono soggette a diverse forme di tas- sazione in base alla causale di pagamento, ed in particolare: • alla scadenza del Contratto o in caso di riscatto, la differenza, se positiva, tra quanto corrisposto da Poste Vita S.p.A. all’Assicurato a scadenza o all’Investitore-Contraente in caso di riscatto, a seconda dei casi, ed il Premio Versato è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50% (applicata secondo i criteri pre- visti dal D.lgs. n. 47/2000 e successive modifiche); • in seguito al decesso dell’Assicurato, quanto corrisposto da Poste Vita S.p.A. ai Beneficiari è esente da IRPEF e dall’imposta sulle successioni (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986). L’imposta sostitutiva non viene applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impre- sa ai sensi dell’Art. 48 del D.P.R. 917/86. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non com- merciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, Poste Vita S.p.A. non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla sussistenza di tale requisito. Documento di Polizza (Fac-simile) Data di deposito in Consob del Documento di Polizza: 22 luglio 2010. Data di validità del Documento di Polizza: dal 22 luglio 2010.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dall’Impresa: a) se corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e sono esenti da IRPEF limitatamente alla parte relativa alla copertura del rischio demografico; b) se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato: - in forma di capitale, non sono soggette ad imposta sostitutiva, in quanto il reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta; - in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sui redditi finanziari realizzati, pari alla differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale l’Impresa non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le suddette ritenute fiscali, versate dall’Impresa all’Amministrazione finanziaria in nome e per conto del Contraente, riducono la prestazione indicata sul contratto.
Tassazione delle prestazioni assicurate. In caso di morte dell’assicurato, nel caso in cui Beneficiario delle prestazioni sia una persona giuridica, la prestazione erogata entra nella determinazione del reddito di impresa. In tutti gli altri casi, le somme dovute da Generali Italia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni.
Tassazione delle prestazioni assicurate. Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni; negli altri casi, le somme liquidate sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali). I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati. Tali somme non sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva.