Common use of Telelavoro Clause in Contracts

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)

Telelavoro. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'artdell’art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda L’azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo 9.6.2004, considerato l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può per favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché e il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo lavorativa. Esso consente l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo applicazione in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti contesti organizzativi secondo e produttivi. Le modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio attuazione del lavoratoretelelavoro dovranno tenere conto della specificità di tali contesti. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione modificare, ai sensi del presente articolo, l’esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo di tempo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 non inferiore a 12 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il . 5. Il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, lavoro dopo un tempo periodo minimo di 12 6 mesi dall’inizio del telelavoro. L’azienda per esigenze tecnico- organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 56. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso essere adempiute con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. Resta ferma, da parte del Responsabile della risorsa, la valutazione degli obiettivi assegnati in relazione alla prestazione settimanale. 67. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendaconcordate con l'azienda. In caso di impossibilità impossibilità, il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle normedella normativa contrattuale, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela azione al fine di assicurare l'assoluta la segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento e dei compiti attribuitiglidati aziendali. Si applicano, al riguardo, le regole previste dalla normativa aziendale in tema di utilizzo delle risorse ICT e di ogni altro dispositivo aziendale che contenga informazioni o dati aziendali. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'artdell’art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite e s.m.i.. 10. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di valutazione lavoro si applicano le norme vigenti in materia di obiettivi correlati alla durata sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle caratteristiche della prestazione giornaliera/settimanaleprestazione. 11. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionesul lavoro. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina Nei casi in cui il lavoratore, affetto da una malattia grave tra quelle individuate al punto 8 dell’art. 31 del presente CCNL, lo richieda, può essere attivata la prestazione di cui lavoro con la modalità del telelavoro previo accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro). 15. Al fine di promuovere ulteriori forme di lavoro che agevolino la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e favoriscano un’organizzazione aziendale efficiente, le parti convengono sull’opportunità di approfondire il ricorso al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNLlavoro agile alla luce dell’evoluzione legislativa in materia.

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie

Telelavoro. 1. Le partiParti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri all’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità Quadro Europeo sul telelavoro, concordano nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare considerare il telelavoro secondo una innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di flessibilità organizzativa e di produttività dell’Azienda, coniugandole con la vita sociale e familiare dei lavoratori in relazione al contesto ambientale nonché alle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità. Il telelavoro viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di seguito stabilite. 2svolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei lavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di lunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattualeLe Parti convengono pertanto, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita priorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di telelavoro. Il telelavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato ma subordinato, costituisce una diversa modalità forma di esecuzione svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici da un luogo diverso e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente distante rispetto alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3aziendale. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola alle seguenti tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente presso il domicilio del lavoratore. 4proprio domicilio; • telelavoro da remoto, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali; • telelavoro mobile, nei casi in cui l’attività viene resa prevalentemente all’esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa. Le parti possono modificare la differenti modalità di esecuzione della prestazione dell’attività lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, subordinato così come disciplinato dal presente contratto. 8CCNL. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle normeAd ogni effetto del rapporto di lavoro sarà garantita ogni opportunità di crescita e sviluppo professionale, in quanto non espressamente derogate da disposizioni anche attraverso la valorizzazione dei principi di legge autonomia e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine responsabilità connessi alla particolarità della tipologia di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9prestazione. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, telematica e nel pieno rispetto dell'artdell’art. 4 della legge Legge n. 300/1970 300/1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e/o per il tramite di valutazione di obiettivi qualitativi correlati alla durata prestazione lavorativa resa. L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione giornaliera/settimanaleprestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione, alla pianificazione del lavoro, ed alle ulteriori occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di l’accesso a organi istituzionali esterni finalizzati e a visite ispettive nonchérappresentanti dell’Azienda, con congruo preavviso, nel rispetto della normativa vigente in merito alla riservatezza ed alla inviolabilità del proprio domicilio. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo previste per i lavoratori che operano in Azienda. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza e riservatezza, a custodire il segreto su tutte le informazioni rese disponibili per lo svolgimento dei compiti e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto delle caratteristiche proprio e/o per conto terzi. Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il profilo professionale di appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di prestazione. 12. Le parti Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13dalla contrattazione collettiva. Eventuali discipline In relazione alle modalità e agli ambiti di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto applicazione dell’istituto, è prevista, a richiesta di esame congiunto una delle Parti, l’attivazione, con periodicità annuale, di un momento di confronto e monitoraggio a livello aziendalenazionale finalizzato a promuovere l’estensione dell’istituto attraverso la realizzazione di progetti di telelavoro. In tale contesto, le Parti, a livello territoriale, cureranno l’implementazione dei progetti e proporranno eventuali soluzioni utili a favorire l’estensione in relazione alle specificità territoriali. Nel contesto di quanto definito tra le Parti con appositi accordi, sarà data anche regolamentazione al carattere di volontarietà e reversibilità della scelta di telelavoro, prevedendone tempi e modalità di esercizio da parte dei lavoratori. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’azienda. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, Il telelavoro è una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di spazio svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in servizio presso la sede dell'azienda. 3forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può trovare sviluppo essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in variegate articolazioni in relazione appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4quelli autonomi. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6determinato. Il telelavoratore Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendacarattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. In caso di impossibilità Se il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8lavoro. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle normemedesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in quanto non espressamente derogate da disposizioni particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e come integrate dalle discipline aziendaliregole aziendali applicabili, adottando comunque relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine eventuale restrizione riguardante l’uso di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto L’impresa può instaurare strumenti di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, controllo nel rispetto dell'artsia del d.lgs. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale81/2008 e s.m.i. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonchérelativa ai videoterminali, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza e salute nei luoghi della postazione di lavoro tenendo conto delle caratteristiche lavoro, nonché alla copertura assicurativa della prestazionestessa, sono a carico del telelavoratore. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1Gli Enti valuteranno la possibilità di sperimetare forme di telelavoro così come previsto dall’Accordo quadro del 9 giugno 2004 e successive modificazioni e/o integrazioni. In tali casi gli Enti provvederanno all’installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - salvo diversa pattuizione, di postazioni di lavoro idonee alle esigenze dell’attività lavorativa. Sarà cura del lavoratore mantenerle nel miglior stato di efficienza possibile, le installazioni in locali saranno segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 426/96) ed in particolare modo relativamente all’impiantistica elettrica (legge 46/90). Il costo dei collegamenti telefonici è completamente a carico dell’Ente ed anche la manutenzione delle attrezzature. Il telelavoratore dovrà permettere l’accesso agli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che verranno anticipatamente concordati con le funzioni preposte. L’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale potrà essere distribuito nell’arco della giornata a discrezione del telelavoratore in relazione all’attività che dovrà svolgere, fermo rimanendo che verranno concordati periodi nella giornata in cui il telelavoratore dovrà essere reperibile alla sua postazione di lavoro per le comunicazioni con l’ufficio. La fascia oraria per la reperibilità è individuata nell’arco della giornata, di due ore ciascuno (per un periodo di un’ora per il personale part-time), nell’ambito dell’orario di servizio, per eventuali comunicazioni telefoniche o per ricevere fax. In caso di impossibilità da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio, anche per via telematica. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, nè permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzione di orario. Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico dell’Ente, che provvederà a intervenire affinchè il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli (fermo lavorativo superiore alle 48 ore), l’Ente sentite le XX.XX., potrà concordare il rientro del lavoratore in Ente limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e all’Accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 18/11/196, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativa alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro è tenuto a non manomettere gli impianti ed in ogni caso ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli altri strumenti di lavoro utilizzati. L’Ente sarà sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si atterrà alle suddette disposizioni. Le parti convengono di procedere alla stipula di una polizza assicurativa dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché del telelavoratore. Il telelavoratore sarà tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, a rispettare le istruzioni ricevute dall’ufficio competente per l’esecuzione del lavoro affidatogli e in nessun caso potrà eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’Ente. L’Ente è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire tali condizioni a coloro i quali sono meno presenti in Ente. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre con i sistemi tradizionali anche con supporti telematici/informatici. Saranno previsti rientri in Ente pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento. Il dipendente potrà essere reintegrato nella sede e nell’ufficio originari decorsi trenta giorni dalla richiesta di reintegro da parte dello stesso ovvero l’Ente potrà far rientrare in servizio il telelavoratore con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di riunioni programmate dall’Ente per ragioni tecnico/organizzative, il telelavoratore deve rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione verrà considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. E’ garantito al telelavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali. Le parti, nel richiamarsi ai principi concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinchè siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e ai criteri dell’Accordo Interconfederale di socializzazione degli addetti al telelavoro. La formazione e lo sviluppo professionali restano gli stessi previsti e/o in essere all’interno dell’Ente. Sarà garantito al telelavoratore un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del 9.6.2004 mantenimento/sviluppo della professionalità, e pertanto il telelavoratore dovrà essere chiamato ad incontri con la struttura di riferimento e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni corsi di vitaformazione con trattamento paritetico rispetto al restante personale. Rispetto alla situazione attuale, non subiranno modifica alcuna, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattualeretribuzione degli addetti al telelavoro, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia relativo inquadramento professionale e quanto previsto da ogni ulteriore accordo di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio contrattazione decentrata relativo alla retribuzione accessoria e di temponon, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3del dipendente. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in Per quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e previsto dal presente contrattoC.C.N.L. si rimanda alla vigente normativa in materia. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le partiParti convengono nel considerare il Telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il anche con riferimento al miglioramento della qualità delle condizioni territoriali, ambientali e di vitamobilità, la miglior gestione offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei tempi compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le Parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Il Telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo. 3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce per Telelavoro subordinato si intende una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni effettuata per esigenze di spazio e di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendasia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 34. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi Nei suddetti casi il Telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: – Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di regola norma presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità proprio domicilio; – Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoroTelelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 5. Le L'effettuazione di prestazione lavorativa in Telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Qualora il Telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere Telelavoro, il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Nell’ipotesi di impegno successivo all’assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di Telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di Xxxxxxxxxx, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di Telelavoro, la decisione di passare al Telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. 6. Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro Telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal ai sensi del presente contrattoCCNL. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni medesime opportunità di legge accesso alla formazione e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglivalutazione di tali lavoratori. 9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro. 10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro Telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 1011. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e produttive può disporre rientri temporanei della manutenzione degli strumenti necessari ad un Telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenzaTelelavoro. 1112. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionepreviste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. 1213. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 14. Le parti Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro Telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattodalla contrattazione collettiva. 1315. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al Le Parti si danno atto che con il presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNLsi è data attuazione all’Accordo interconfederale 9 giugno 2004.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo ante tempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Telelavoro. 1. Le partiParti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il anche con riferimento al miglioramento della qualità delle condizioni territoriali, ambientali e di vitamobilità, la miglior gestione offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei tempi compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le Parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo. 3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il per telelavoro non costituisce subordinato si intende una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni effettuata per esigenze di spazio e di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendasia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 34. Il Nei suddetti casi il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: - Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di regola norma presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità proprio domicilio; - Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavorotelelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 5. Le L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Nell’ipotesi di impegno successivo all’assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di Telelavoro, la decisione di passare al Telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. 6. Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal ai sensi del presente contrattoCCNL. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni medesime opportunità di legge accesso alla formazione e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglivalutazione di tali lavoratori. 9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro. 10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 1011. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative Il datore dei lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e produttive può disporre rientri temporanei della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenzatelelavoro. 1112. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionepreviste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. 1213. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 14. Le parti Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattodalla contrattazione collettiva. 1315. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al Le Parti si danno atto che con il presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNLsi è data attuazione all’Accordo interconfederale 9 giugno 2004.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il Il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale favorita dall’adozione di strumenti telematici e con informatici e/o telematici. 2. I lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendadi telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per le altre tipologie contrattuali. 3. I lavoratori che esplicano la propria attività lavorativa attraverso telelavoro non potranno, in ogni caso, superare la percentuale del 3% dei lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno, dell’Unità Produttiva interessata, calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. 4. I dipendenti in servizio potranno avanzare richiesta di accedere a tale istituto, fino al compimento della percentuale di cui al comma precedente. La Società favorirà le richieste di trasformazione o l’assunzione del personale, appartenente alle sotto elencate categorie: a. portatori di handicap affetti da particolari patologie; b. lavoratrici in gravidanza (con esclusione del periodo di congedo obbligatorio) o lavoratori con figli di età inferiore ad anni 14; c. lavoratori con situazioni familiari disagiate; d. lavoratori domiciliati al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro. 5. In ogni caso i lavoratori assunti o che richiedano di svolgere la propria attività lavorativa in telelavoro, dovranno, all’atto della domanda, dichiarare la sussistenza delle condizioni di seguito indicate: a. disponibilità nella propria abitazione o in un una zona limitrofa, di un ambiente di lavoro separabile da quello normalmente dedicato all'attività quotidiana; b. conformità dei locali di lavoro alle norme legali e contrattuali da attestarsi attraverso idonea certificazione; c. l’eventuale durata del telelavoro, che non potrà essere inizialmente inferiore a dodici mesi. 6. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola essere distinto nelle seguenti principali tipologie: a. telelavoro domiciliare: l’effettuazione della prestazione lavorativa avviene presso il domicilio del lavoratorelavoratore ovvero in locale idoneo di cui egli abbia la disponibilità; b. telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l’attività stessa e non costituenti Unità Produttiva autonoma. 47. Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore è pienamente inserito nell’organizzazione aziendale e resta in organico alla struttura aziendale di appartenenza, non subendo alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato dal presente CCNL. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro. Pertanto i telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo di carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali della Società e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione. I telelavoratori ricevono eventualmente una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. 8. Al fine di promuovere la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale sono da prevedersi periodici rientri presso la sede aziendale, da concordare con il lavoratore. Sono altresì assicurate le agibilità ed i diritti sanciti dalla L. 300/70. 9. Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all’idoneità dell’ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti della Società per motivi tecnici e di sicurezza. La Società ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. 10. Le parti possono modificare apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese della Società, che ne mantiene la modalità proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto o danneggiamento. Nei casi di esecuzione telelavoro domiciliare la Società si farà carico delle spese derivanti dall’effettuazione della prestazione lavorativa già in (energia elettrica, telefono, collegamenti telematici etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari che devono essere in rapporti a tempo indeterminato o indicati nel contratto da sottoscriversi tra le parti. Si farà carico altresì della ordinaria manutenzione e della riparazione per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo eventuali problemi di 6 mesi; a fronte funzionamento delle stesse apparecchiature. Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività potranno essere utilizzate esclusivamente per motivi di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoroservizio. 511. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo l’orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. Il telelavoratore ha l'obbligo l’obbligo di essere reperibile nelle in fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendagiornaliere, da concordare con il proprio Responsabile. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazioneSocietà. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il La Società ha facoltà di interrompere lo svolgimento della prestazione lavorativa mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi, dandone comunicazione agli interessati con un preavviso di almeno tre mesi. Il lavoratore assunto in telelavoro potrà richiedere alla Società di interrompere tale modalità lavorativa per motivate esigenze personali, non modificano il sistema prima di diritti 12 mesi e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattocon preavviso di almeno 60 giorni. 13. Eventuali discipline Al telelavoro non si applica la normativa in materia di carattere applicativo controlli a distanza prevista dalla normativa vigente in materia. L’eventuale individuazione di tali forme di controllo sarà subordinata ad un apposito accordo tra le parti firmatarie del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1. Le partiParti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri all’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità Quadro Europeo sul telelavoro, concordano nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare considerare il telelavoro secondo una innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di flessibilità organizzativa e di produttività dell’Azienda, coniugandole con la vita sociale e familiare dei lavoratori in relazione al contesto ambientale nonché alle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità. Il telelavoro viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di seguito stabilite. 2svolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei lavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di lunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattualeLe Parti convengono pertanto, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita priorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di telelavoro. Il telelavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato ma subordinato, costituisce una diversa modalità forma di esecuzione svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici da un luogo diverso e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente distante rispetto alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3aziendale. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola alle seguenti tipologie:  telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente presso il domicilio del lavoratore. 4proprio domicilio;  telelavoro da remoto, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali;  telelavoro mobile, nei casi in cui l’attività viene resa prevalentemente all’esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa. Le parti possono modificare la differenti modalità di esecuzione della prestazione dell’attività lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, subordinato così come disciplinato dal presente contratto. 8CCNL. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle normeAd ogni effetto del rapporto di lavoro sarà garantita ogni opportunità di crescita e sviluppo professionale, in quanto non espressamente derogate da disposizioni anche attraverso la valorizzazione dei principi di legge autonomia e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine responsabilità connessi alla particolarità della tipologia di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9prestazione. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, telematica e nel pieno rispetto dell'artdell’art. 4 della legge Legge n. 300/1970 300/1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e/o per il tramite di valutazione di obiettivi qualitativi correlati alla durata prestazione lavorativa resa. L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione giornaliera/settimanaleprestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione, alla pianificazione del lavoro, ed alle ulteriori occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di l’accesso a organi istituzionali esterni finalizzati e a visite ispettive nonchérappresentanti dell’Azienda, con congruo preavviso, nel rispetto della normativa vigente in merito alla riservatezza ed alla inviolabilità del proprio domicilio. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo previste per i lavoratori che operano in Azienda. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza e riservatezza, a custodire il segreto su tutte le informazioni rese disponibili per lo svolgimento dei compiti e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto delle caratteristiche proprio e/o per conto terzi. Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il profilo professionale di appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di prestazione. 12. Le parti Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13dalla contrattazione collettiva. Eventuali discipline In relazione alle modalità e agli ambiti di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto applicazione dell’istituto, è prevista, a richiesta di esame congiunto una delle Parti, l’attivazione, con periodicità annuale, di un momento di confronto e monitoraggio a livello aziendalenazionale finalizzato a promuovere l’estensione dell’istituto attraverso la realizzazione di progetti di telelavoro. In tale contesto, le Parti, a livello territoriale, cureranno l’implementazione dei progetti e proporranno eventuali soluzioni utili a favorire l’estensione in relazione alle specificità territoriali. Nel contesto di quanto definito tra le Parti con appositi accordi, sarà data anche regolamentazione al carattere di volontarietà e reversibilità della scelta di telelavoro, prevedendone tempi e modalità di esercizio da parte dei lavoratori. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura Associativa. La telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso l’unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro, concordate tra le parti, nel richiamarsi ai principi dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro. Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e ai criteri dell’Accordo Interconfederale seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature. La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale. Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro. L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può favorire l'efficienza richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta. Le modalità d'impianto e la produttività di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle aziende nonché il miglioramento della qualità specifiche esigenze e delle condizioni di vita, la miglior gestione caratteristiche del singolo caso. Il costo dei tempi collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabililinea dedicata. Ove necessario, convengono si prevede la dotazione di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattualearredi (sedia, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili tavolo ecc.. rispondenti a varie tipologie e si svolge di regola criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro. La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore. 4lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale. Le parti possono modificare prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta. Il datore di lavoro si impegna a mantenere la modalità continuità della comunicazione istituzionale e di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo quella di 6 mesi; a fronte servizio attraverso uno dei seguenti canali di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, antetempo rispetto a quello concordatogruppo di progetto, dopo un tempo minimo rientri settimanali. Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendaoperano stabilmente nell’organizzazione. In caso di impossibilità riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il lavoratore assolverà tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro. Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza telelavoratrici ed ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle norme, RSU e ai dibattiti di natura sindacale in quanto non espressamente derogate da disposizioni corso nel posto di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o necessaria cautela al fine del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente Contratto Collettivo Nazionale di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento Lavoro. Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei compiti attribuitigli. 9controlli. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto modalità di lavoro subordinato potranno essere espletate raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU, o in via telematica, nel rispetto loro assenza alle R.S.A. o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della legge n. 300/1970 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione. La lavoratrice e o il lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento delle postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (D. lgs. n. 626/94) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della Struttura Associativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 626/94, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre la lavoratrice o il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione. A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il disponibili sul sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello informativo aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale Interconfe- derale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza l’efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro te- lelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro tele- lavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento l’espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego l’impiego non occasionale di strumenti telematici telema- tici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendadell’azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili ricondu- cibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione prestazio- ne lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso at- traverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere gior- naliere prestabilite dall'aziendadall’azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'aziendaall’azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta l’assoluta segretezza delle informazioni informazio- ni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'artdell’art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro telela- voro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda rappresen- tanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda L’azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità l’unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta pre- sta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno saran- no oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri direttivi dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 9 giugno 2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza l’efficienza e la produttività delle aziende imprese nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il Il telelavoro non costituisce una diversa tipologia forma di organizzazione e/o svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità , in cui l’attività lavorativa che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di esecuzione fuori dei locali della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendastessa. 3. Il La forma di telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili utilizzabile nell’ambito di applicazione del presente CCNL della Mobilità è quella del “telelavoro a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratoredomicilio”. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione I settori lavorativi nei quali è possibile applicare il telelavoro saranno individuati e convenuti, a livello aziendale, con le XX.XX. stipulanti il presente CCNL della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoroMobilità. 5. Le obbligazioni connesse al Al telelavoro si può accedere o in fase di assunzione ovvero successivamente all’assunzione attraverso la trasformazione del rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso in atto. La proposta/richiesta in entrambi i casi può essere attivata rispettivamente dall’azienda o dal lavoratore e diviene operativa al raggiungimento del consenso di entrambi. La modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendaliin telelavoro è reversibile per effetto di accordo tra le parti. La reversibilità comporta il ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di lavoro. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendauna diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. In caso Il rifiuto del lavoratore di impossibilità optare per il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'aziendatelelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. 7. Le diverse configurazioni del La percentuale di lavoratori totalmente utilizzabili con contratto di telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto è pari al 5% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva o nell’intera azienda nel caso di lavoro subordinatoazienda con personale in forza mediamente inferiore, così come disciplinato dal presente contrattonei 12 mesi precedenti a 1500 unità. 8. Il lavoratore assolverà L’azienda comunicherà, con un preavviso di 3 mesi, alla RSU/RSA e alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza Segreterie territoriali delle normeorganizzazioni stipulanti, in quanto non espressamente derogate da disposizioni le causali, il numero e le qualifiche dei telelavoratori interessati dalla nuova forma di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta organizzazione e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglidel lavoro. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti Nei casi in cui trova applicazione il rapporto telelavoro, il datore di lavoro subordinato potranno provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato e alla descrizione della prestazione lavorativa. Inoltre, il telelavoratore, dovrà ricevere informazioni scritte relative all’unità produttiva cui il è assegnato, il suo superiore diretto e alle altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento. 10. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal presente CCNL della Mobilità, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. 11. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. 12. Il lavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole. 13. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. 14. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore. 15. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere espletate in via telematica, effettuata nel rispetto dell'artdel D.Lgs. 4 n. 81 del 2008 relativamente ai videoterminali. 16. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma. 17. Il datore di lavoro è responsabile della legge fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti e dei supporti tecnici necessari all’espletamento della prestazione. 18. Lo spazio dedicato all’attività deve essere distinto da quello riservato alle normali attività domestiche e familiari. Inoltre tale spazio deve godere di idonee condizioni di salubrità, areazione e illuminazione naturale nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 300/1970 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni. 19. Il datore di lavoro, si fa carico dei costi derivanti dall’uso dell’ambiente di lavoro descritto al precedente punto (es. energia elettrica, gas, telecomunicazioni, ecc..) nonché della perdita e/o per danneggiamento degli strumenti di lavoro e, eventualmente, della perdita dei dati gestiti dal telelavoratore. 20. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili. 21. Il datore di lavoro informa il tramite telelavoratore delle politiche aziendali in materia di valutazione salute e di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanalesicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione ai videoterminali. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza. 1022. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva Al fine di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta verificare la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di sicurezza salute e salute nei luoghi sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro. Tale accesso è subordinato a preavviso ed al consenso da parte del lavoratore. 23. Il carico di lavoro tenendo ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa. 24. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda. 25. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. 26. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione. 27. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda compresa la possibilità di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori. Il datore di lavoro deve garantire la possibilità di comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori. 28. I telelavoratori hanno diritto di esercitare presso le imprese utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300. 29. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi. 30. L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall’inizio. 31. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche della prestazionedel telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il per telelavoro non costituisce subordinato si intende una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni effettuata per esigenze di spazio e di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego l’impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente distante rispetto alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendaaziendale. 32. Il Nei suddetti casi il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: - telelavoro domiciliare (o home working): l’effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di regola norma, presso il domicilio dei lavoratori ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità; - telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l’attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma. 3. Qualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi attività già presenti nelle Aziende, l’adesione allo stesso da parte dei lavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. I lavoratori che eventualmente non aderissero a tale forma di prestazione verranno ricollocati secondo le esigenze tecnico-organizzative. Le Aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento della attività mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi. In caso di riassorbimento della attività in seno all’organizzazione aziendale, le Aziende provvederanno al reinserimento in Azienda dei suddetti lavoratori. Le Aziende potranno accogliere richieste del lavoratoretelelavoratore domiciliare, già, prestatore di lavoro interno, di interruzione dell’attività di telelavoro motivate da esigenze personali dalle quali derivi una incompatibilità con la continuazione di tale modalità lavorativa. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo l’orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendalicomplessivamente previsto per i lavoratori adibiti in Azienda alle stesse mansioni. 65. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le Nelle diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del il lavoratore continua ad essere pienamente inserito nell’organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, sulla subisce alcuna modifica la connotazione giuridica del di rapporto di lavoro subordinato, subordinato così come disciplinato dal ai sensi del presente contrattoCCNL. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 96. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'artdell’art. 4 della legge n. 300/1970 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda dell’Azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 107. L'azienda Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11furto/danneggiamento. Nei confronti casi di telelavoro domiciliare le Aziende si fanno carico delle spese derivanti dall’effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono, etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfetari. Lo svolgimento del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività telelavoro domiciliare è subordinato all’idoneità dell’ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionepreviste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in Azienda. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 128. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. 9. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. 10. Le parti si danno atto che Parti invitano le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di Aziende a promuovere anche attraverso modalità innovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale quali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal diretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche; etc. Sono altresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità derivanti dall’attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13L. 300/70. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il per telelavoro non costituisce subordinato si intende una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni effettuata per esigenze di spazio e di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente distante rispetto alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendaaziendale. 32. Il Nei suddetti casi il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: - telelavoro domiciliare (o home working): l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di regola norma, presso il domicilio dei lavoratori ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità; - telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma. 3. Qualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi attività già presenti nelle Aziende, l'adesione allo stesso da parte dei lavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. I lavoratori che eventualmente non aderissero a tale forma di prestazione verranno ricollocati secondo le esigenze tecnico-organizzative. Le Aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento della attività. mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi. In caso di riassorbimento della attività in seno all'organizzazione aziendale, le Aziende provvederanno al reinserimento in Azienda dei suddetti lavoratori. Le Aziende potranno accogliere richieste del lavoratoretelelavoratore domiciliare, già, prestatore di lavoro interno, di interruzione dell'attività di telelavoro motivate da esigenze personali dalle quali derivi una incompatibilità con la continuazione di tale modalità lavorativa. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo l'orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendalicomplessivamente previsto per i lavoratori adibiti in Azienda alle stesse mansioni. 65. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le Nelle diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del il lavoratore nell’organizzazione continua ad essere pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, sulla subisce alcuna modifica la connotazione giuridica del di rapporto di lavoro subordinato, subordinato così come disciplinato dal ai sensi del presente contrattoc.c.n.l. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 96. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda dell'Azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 107. L'azienda Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11furto/danneggiamento. Nei confronti casi di telelavoro domiciliare le Aziende si fanno carico delle spese derivanti dall'effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono, etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfetari. Lo svolgimento del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionepreviste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in Azienda. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore. 128. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet, ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. 9. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. 10. Le parti si danno atto che Parti invitano le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacaliAziende a promuovere anche attraverso modalità innovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale quali, individuali e collettiviad esempio, sanciti dalla legge e periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal presente contrattodiretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche; etc. 13Art. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga 35 (Formazione continua e sostituisce l’art. 2, lett. Fsostegno all'aggiornamento professionale), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il per telelavoro non costituisce subordinato si intende una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni effettuata per esigenze di spazio e di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale. 2. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico- operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: - telelavoro domiciliare (o home working): l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio dei lavoratori ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità; - telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendacostituenti unità produttiva autonoma. 3. Il Qualora la decisione di introdurre il telelavoro può trovare sviluppo domiciliare riguardi attività già presenti nelle Aziende, l'adesione allo stesso da parte dei lavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. I lavoratori che eventualmente non aderissero a tale forma di prestazione verranno ricollocati secondo le esigenze tecnico-organizzative. Le Aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento della attività. mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi. In caso di riassorbimento della attività in variegate articolazioni seno all'organizzazione aziendale, le Aziende provvederanno al reinserimento in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo Azienda dei suddetti lavoratori. Le Aziende potranno accogliere richieste del telelavoratore domiciliare, già, prestatore di lavoro interno, di interruzione dell'attività di telelavoro motivate da esigenze personali dalle quali derivi una incompatibilità con la continuazione di tale modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratorelavorativa. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo l'orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendalicomplessivamente previsto per i lavoratori adibiti in Azienda alle stesse mansioni. 65. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le Nelle diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del il lavoratore nell’organizzazione continua ad essere pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, sulla subisce alcuna modifica la connotazione giuridica del di rapporto di lavoro subordinato, subordinato così come disciplinato dal ai sensi del presente contrattoc.c.n.l. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 96. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda dell'Azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 107. L'azienda Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11furto/danneggiamento. Nei confronti casi di telelavoro domiciliare le Aziende si fanno carico delle spese derivanti dall'effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono, etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfetari. Lo svolgimento del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionepreviste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in Azienda. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore. L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 128. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet, ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. 9. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. 10. Le parti si danno atto che Parti invitano le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di Aziende a promuovere anche attraverso modalità innovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale quali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal diretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche; etc. Sono altresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità derivanti dall'attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13L. 300/70. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1) Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente con le stesse, esigenze dei dipendenti. 2) Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ma comunque fisso, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. Le parti3, nel richiamarsi ai principi comma 10, D.Lgs. n. 81/2008. Lo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro. 3) Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, informatori scientifici del farmaco, lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela ecc.. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive. 4) La postazione di telelavoro e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento al mantenimento dei sistemi di sicurezza della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi postazione di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabilinonché alla copertura assicurativa della stessa, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili sono a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavorocarico dell'impresa. 5) Nel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Le Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell'impresa definire con il dipendente il rientro presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. 6) Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del CCNL si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, alle particolari disposizioni in esse contemplate. 7) Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall'art. 8 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo stessa ferma restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendaliin atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del 8) Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili. In tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro tenendo conto nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle caratteristiche norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, deve prendersi cura della prestazionepropria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. 9) L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti ) e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto per altre motivazioni definite a livello aziendale. 1410) Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. La disciplina In nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione lavoro per conto proprio e/o per terzi. 11) Le Parti convengono che le modalità di cui al svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel presente articolo abroga contrattuale, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e sostituisce l’art. 2delle norme contrattuali in vigore, lett. F)in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. 12) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, dell’AN 14 dicembre 2004 eventualmente anche tramite apposita connessione informatica. 13) L'effettuazione di rinnovo prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità della prestazione: a) sia stata prevista all'atto dell'assunzione; b) sia l'unica modalità di prestazione prevista nell'impresa per la specifica mansione. 14) Nei casi in cui l'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sia concordata tra impresa e dipendente è facoltà delle Parti stesse definire la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino delle precedenti modalità della prestazione. 15) Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del CCNLpresente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.

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Telelavoro. 1. Le partiIl telelavoro, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, costituendo una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilitesvolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il per telelavoro non costituisce subordinato si intende una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni effettuata per esigenze di spazio e di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendasia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 3. Il Nei suddetti casi il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: ?? Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di regola norma presso il domicilio del lavoratoreproprio domicilio; ?? Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo l’orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendalicomplessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 75. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal ai sensi del presente contrattoCCNL. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 96. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 107. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionepreviste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. 128. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non modificano il sistema espressamente derogate da disposizioni di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattocome integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 139. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1. Le partiParti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il anche con riferimento al miglioramento della qualità delle condizioni territoriali, ambientali e di vitamobilità, la miglior gestione offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei tempi compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le Parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo. 3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il per telelavoro non costituisce subordinato si intende una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni effettuata per esigenze di spazio e di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendasia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 34. Il Nei suddetti casi il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: - Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di regola norma presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità proprio domicilio; - Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavorotelelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 5. Le L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Nell’ipotesi di impegno successivo all’assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di Telelavoro, la decisione di passare al Telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. 6. Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, el obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse dive rse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal ai sensi del presente contrattoCCNL. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni medesime opportunità di legge accesso alla formazione e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglivalutazione di tali lavoratori. 9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro. 10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 1011. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative Il datore dei lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e produttive può disporre rientri temporanei della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenzatelelavoro. 1112. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionepreviste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. 1213. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 14. Le parti Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattodalla contrattazione collettiva. 1315. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al Le Parti si danno atto che con il presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNLsi è data attuazione all’Accordo interconfederale 9 giugno 2004.

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Telelavoro. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato) 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Il telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita dall'Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e 10 giugno 2004, di recepimento dell'Accordo quadro Europeo stipulato a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché Bruxelles il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, 16 luglio 2002 - non è una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa nuova tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma ma, nell'ambito del comune rapporto di lavoro subordinato, una diversa modalità di esecuzione svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni che consegue ad una scelta volontaria del datore di spazio lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per esigenze di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 2. Il telelavoro consegue ad un accordo consensuale fra datore di lavoro e lavoratore,perfezionabile sia all’atto dell’assunzione che in servizio presso fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro In tal caso il rifiuto del lavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle condizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la sede dell'aziendatrasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. 3. Il Nei suddetti casi il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative che fanno fronte, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, ai mutamenti introdotti dalle innovazioni tecnologiche e dai processi di globalizzazione, offrendo ai lavoratori una modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative che permette di armonizzare la vita professionale con le esigenze personali e/o familiari, riconducibili a varie tipologie e si svolge titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di regola xxxxx presso il domicilio del lavoratoreproprio domicilio; - telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi svilupparsi, previa informativa alle RSU, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo . In particolare al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendalidi cui al D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro settimanale (art. 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno. 5. Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i regolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa previsione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Detta verifica deve essere specificamente orientata all'esigenza di assicurare un uguale trattamento economico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della stessa categoria. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300/1970 300, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda rappresentati dell’Azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 107. L'azienda I Telelavoratori fruiscono degli stessi diritti , garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta un lavoratore comparabile che svolge la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionelocali dell'Impresa. 128. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque , così come definito agli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo Interconfederale, ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Al fine di non compromettere l'inserimento sociale del dipendente in telelavoro non modificano il sistema nella comunità aziendale e di tutelare l'integrità dei suoi diritti e libertà sindacali, individuali la Società avrà cura di attivare gli strumenti più idonei circa la possibilità di partecipazione attiva del lavoratore alla vita aziendale e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattosindacale. 139. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto istituto, fermo restando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto Accordo Interconfederale, saranno oggetto di esame congiunto concordate a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura Associativa. La telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso l’unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro, concordate tra le parti, nel richiamarsi ai principi dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro. Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e ai criteri dell’Accordo Interconfederale seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature. La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale. Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro. L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può favorire l'efficienza richiamare i sede la lavoratrice/ lavoratore fino a riparazione avvenuta. Le modalità d'impianto e la produttività di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle aziende nonché il miglioramento della qualità specifiche esigenze e delle condizioni di vita, la miglior gestione caratteristiche del singolo caso. Il costo dei tempi collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabililinea dedicata. Ove necessario, convengono si prevede la dotazione di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattualearredi (sedia, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili tavolo ecc.. rispondenti a varie tipologie e si svolge di regola criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro. La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore. 4lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale. Le parti possono modificare prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta. Il datore di lavoro si impegna a mantenere la modalità continuità della comunicazione istituzionale e di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo quella di 6 mesi; a fronte servizio attraverso uno dei seguenti canali di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, antetempo rispetto a quello concordatogruppo di progetto, dopo un tempo minimo rientri settimanali. Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendaoperano stabilmente nell’organizzazione. In caso di impossibilità riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il lavoratore assolverà tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro. Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza telelavoratrici ed ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle norme, RSU e ai dibattiti di natura sindacale in quanto non espressamente derogate da disposizioni corso nel posto di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o necessaria cautela al fine del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente Contratto Collettivo Nazionale di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento Lavoro. Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei compiti attribuitigli. 9controlli. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto modalità di lavoro subordinato potranno essere espletate raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU, o in via telematica, nel rispetto loro assenza alle R.S.A. o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della legge n. 300/1970 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione. La lavoratrice e o il lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento delle postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (D. lgs. n. 626/94) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della Struttura Associativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 626/94, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre la lavoratrice o il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione. A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il disponibili sul sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello informativo aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, Il Telelavoro è una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabiliteesecuzione del rapporto di lavoro subordinato e può svolgersi anche con contratto part-time od a tempo determinato. Tale modalità non è applicabile ai lavoratori occasionali od autonomi. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattualeIl telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro prevalentemente a distanza, resa possibile dall' utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendafisica continuativa all’interno dei locali aziendali. 3. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro ha carattere volontario e pertanto non può essere pretesa dal lavoratore o dall’azienda, salvo la sua espressa previsione all’atto dell’assunzione; il rifiuto da parte del lavoratore a svolgere la propria prestazione con le modalità di cui al presente articolo non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro. 4. L’accordo fra le parti deve risultare da atto scritto e comunicato con le modalità previste dalla normativa vigente. 5. Nell’atto scritto, di cui deve essere consegnata copia al lavoratore, devono essere indicati i dati delle parti, la tipologia di lavoro (tempo determinato o indeterminato), la sua durata, oltre a quanto compatibilmente previsto dall’articolo “Assunzione”. 6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ad ogni parte è consentito dare disdetta e chiedere il ritorno allo svolgimento stabile della prestazione nei locali aziendali con un preavviso di almeno 60 giorni (novanta se il lavoratore è disabile). 7. Nel caso di accordo per il tempo determinato, ad ogni parte è consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di un giustificato motivo. 8. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore. 9. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. 10. Il telelavoro può trovare essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa. 11. Il telelavoratore ha gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore impiegato presso i locali aziendali, di pari livello e mansione, ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda. 12. Il telelavoratore ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle tecniche di questa specifica forma di organizzazione di lavoro. 13. Il datore di lavoro deve concedere le stesse opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili. 14. Il datore di lavoro, salvo diversi accordi, si fa carico della postazione del telelavoratore relativamente ai collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione, l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché della copertura assicurativa della stessa. 15. Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure appropriate, in variegate articolazioni particolare per quanto riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. 16. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore in relazione ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, a cui devono attenersi i lavoratori. 17. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore, nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi. 18. Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai diversi contenuti organizzativi secondo sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. 19. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa le prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il telelavoratore sono tenuti a rilasciare dichiarazione di ricezione dell’informativa. 20. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie di telelavoro, salvo diverse intese, devono essere fornite al lavoratore dall'azienda e si svolge resteranno di regola proprietà aziendale. 21. Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, sono oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della instaurazione del telelavoro. 22. Il telelavoratore ha l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature fornitegli. 23. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali, il lavoratore deve darne pronta comunicazione al datore di lavoro che può inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporta l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda24. In caso di impossibilità furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore è tenuto a deve darne tempestiva e motivata immediata comunicazione all'azienda, tramite l’invio telematico della copia della denuncia di furto presentata presso le autorità competenti. La denuncia e la relativa comunicazione devono essere effettuate entro il giorno stesso della scoperta del furto. 725. Le diverse configurazioni Alla contrattazione di II Livello è demandata: ▪ la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione del telelavoro non incidono sull’inserimento lavoro al telelavoratore; ▪ ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; ▪ l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica telelavoratore; ▪ l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; ▪ l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica; ▪ la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contrattotelelavoratore per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi. 826. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle normeIn mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore, in quanto non espressamente derogate che può farsi assistere da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigliconferisce mandato. 927. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di lavoro subordinato potranno deve essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite definito prima dell’inizio di valutazione tale modalità di obiettivi correlati alla durata svolgimento della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezzalavorativa. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1. Le partiL’Azienda, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni allo scopo di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo razionalizzare l’organizzazione del lavoro dei disabilie di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, convengono può avvalersi di disciplinare il telelavoro forme di lavoro a distanza secondo le modalità di seguito stabilitetipologie del lavoro a domicilio, lavoro mobile e decentrato in edifici telematici condivisi. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il Il telelavoro non costituisce rappresenta una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni o professionale eseguita in un luogo ritenuto idoneo, collocato al di spazio fuori della sede di lavoro, anche se rientrante nella disponibilità del telelavoratore, nonché con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e di tempodella comunicazione, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e che consentano il collegamento con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3l’Azienda. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell’Azienda. Il telelavoro può essere svolto anche per periodi limitati e su richiesta del dipendente, ove tale forma di prestazione di lavoro sia compatibile con l’organizzazione dell’attività. I dipendenti o le XX.XX. possono proporre progetti di telelavoro. 3. I periodi di telelavoro sono disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto; c) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative e di socializzazione ed altre opportunità, che possano determinarsi per i lavoratori che prestano la loro attività presso le sedi dell’Azienda; d) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali l’esatta predeterminazione degli obiettivi o risultati a cui è finalizzata la prestazione di telelavoro; e) garanzia da parte del singolo lavoratore del mantenimento di livelli qualitativi e quantitativi analoghi all’impegno professionale richiesto presso l’Azienda ed indicazione del limite massimo di ore settimanali telelavorabili; f) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in Amministrazione, compresi i rientri aziendali. 4. L’instaurazione del periodo di telelavoro viene concordata tra l’Azienda e il lavoratore, il quale potrà farsi assistere dalla RSA/RSU, o dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali rappresentative. 5. A livello di Azienda la contrattazione decentrata determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate resi necessari dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche condizioni della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le partiparti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il anche c on riferimento al miglioramento della qualità delle condizioni territoriali, ambientali e di vitamobilità, la miglior gestione offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei tempi compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più am pie opportunità nel mercato del lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo. 3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il per telelavoro non costituisce subordinato si intende una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni effettuata per esigenze di spazio e di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego l’impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratoresia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 4. Le parti possono modificare la Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: – Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di esecuzione della prestazione norma presso il propri o domicilio; – Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa già venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in essere termini gerarchici e sostanziali, in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavorotelelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 5. Le L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Nell’ipotesi di impegno successivo all’assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di Telelavoro, la decisione di passare al Telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. 6. Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni , le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal ai sensi del presente contrattoCCNL. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni medesime opportunità di legge accesso alla formazione e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglivalutazione di tali lavoratori. 9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro. 10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'artdell’art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 1011. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e produttive può disporre rientri temporanei della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenzatelelavoro. 1112. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionepreviste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. 1213. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 14. Le parti Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattodalla contrattazione collettiva. 1315. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al Le Parti si danno atto che con il presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNLsi è data attuazione all’Accordo interconfederale 9 Giugno 2004.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il Il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale favorita dall’adozione di strumenti telematici e con informatici e/o telematici. 2. I lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendadi telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per le altre tipologie contrattuali. 3. I lavoratori che esplicano la propria attività lavorativa attraverso telelavoro non potranno, in ogni caso, superare la percentuale del 3% dei lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno, dell’Unità Produttiva interessata, calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. 4. I dipendenti in servizio potranno avanzare richiesta di accedere a tale istituto, fino al compimento della percentuale di cui al comma precedente. La Società favorirà le richieste di trasformazione o l’assunzione del personale, appartenente alle sotto elencate categorie: a. portatori di handicap affetti da particolari patologie; b. lavoratrici in gravidanza (con esclusione del periodo di congedo obbligatorio) o lavoratori con figli di età inferiore ad anni 14; c. lavoratori con situazioni familiari disagiate; d. lavoratori domiciliati al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro. 5. In ogni caso i lavoratori assunti o che richiedano di svolgere la propria attività lavorativa in telelavoro, dovranno, all’atto della domanda, dichiarare la sussistenza delle condizioni di seguito indicate: a. disponibilità nella propria abitazione o in un una zona limitrofa, di un ambiente di lavoro separabile da quello normalmente dedicato all'attività quotidiana; b. conformità dei locali di lavoro alle norme legali e contrattuali da attestarsi attraverso idonea certificazione; c. l’eventuale durata del telelavoro, che non potrà essere inizialmente inferiore a dodici mesi. 6. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola essere distinto nelle seguenti principali tipologie: a. telelavoro domiciliare: l’effettuazione della prestazione lavorativa avviene presso il domicilio del lavoratorelavoratore ovvero in locale idoneo di cui egli abbia la disponibilità; b. telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l’attività stessa e non costituenti Unità Produttiva autonoma. 47. Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore è pienamente inserito nell’organizzazione aziendale e resta in organico alla struttura aziendale di appartenenza, non subendo alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato dal presente CCNL. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro. Pertanto i telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo di carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali della Società e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione. I telelavoratori ricevono eventualmente una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. 8. Al fine di promuovere la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale sono da prevedersi periodici rientri presso la sede aziendale, da concordare con il lavoratore. Sono altresì assicurate le agibilità ed i diritti sanciti dalla L. 300/70. 9. Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all’idoneità dell’ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti della Società per motivi tecnici e di sicurezza. La Società ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. 10. Le parti possono modificare apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese della Società, che ne mantiene la modalità proprietà provvedendo alla copertura assicurat iva per furto o danneggiamento. Nei casi di esecuzione telelavoro domiciliare la Società si farà carico delle spese derivanti dall’effettuazione della prestazione lavorativa già in (energia elettrica, telefono, collegamenti telematici etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari che devono essere in rapporti a tempo indeterminato o indicati nel contratto da sottoscriversi tra le parti. Si farà carico altresì della ordinaria manutenzione e della riparazione per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo eventuali problemi di 6 mesi; a fronte funzionamento delle stesse apparecchiature. Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività potranno essere utilizza te esclusivamente per motivi di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoroservizio. 511. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo l’orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. Il telelavoratore ha l'obbligo l’obbligo di essere reperibile nelle in fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendagiornaliere, da concordare con il proprio Responsabile. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazioneSocietà. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il La Società ha facoltà di interrompere lo svolgimento della prestazione lavorativa mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi, dandone comunicazione agli interessati con un preavviso di almeno tre mesi. Il lavoratore assunto in telelavoro potrà richiedere alla Società di interrompere tale modalità lavorativa per motivate esigenze personali, non modificano il sistema prima di diritti 12 mesi e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattocon preavviso di almeno 60 giorni. 13. Eventuali discipline Al telelavoro non si applica la normativa in materia di carattere applicativo controlli a distanza prevista dalla normativa vigente in materia. L’eventuale individuazione di tali forme di controllo sarà subordinata ad un apposito accordo tra le parti firmatarie del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: 1. Le Volontarietà delle parti; 2. Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti; 3. Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano nella struttura lavorativa; 4. Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel richiamarsi ai principi rispetto dei limiti di legge e ai criteri dell’Accordo Interconfederale di contratto; 5. Garanzia del 9.6.2004 mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; 6. Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a seguito dello sviluppo quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa; 7. Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/otelematica salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei; 8. Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore; 9. Inapplicabilità al telelavoratore delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi norme sull'orario di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del lavoro dei disabili, convengono datore di disciplinare il telelavoro secondo le lavoro. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, lavoro sono rispettivamente il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto datore di lavoro subordinato ma ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una diversa delle Organizza- zioni Sindacali firmatane del presente CCNL. Le modalità pratiche di esecuzione espletamento della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta inizio e/o trasformazione della modalità dilavoro. Tale accordo è condizione necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglil'instaurazione o trasformazione del Telelavoro. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1L’articolo contrattuale sul Telelavoro recepisce l’accordo interconfederale sottoscritto tra le parti sociali in data 9 giugno 2004, che dà attuazione nel nostro Paese (secondo quanto previsto dall’art. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale 139 del 9.6.2004 e Trattato Istitutivo delle Comunità Europee) all’accordo quadro europeo sul Telelavoro stipulato a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché Bruxelles il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, 16 luglio 2002. Il Telelavoro è una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le particolare modalità di seguito stabilite. 2svolgimento della prestazione lavorativa subordinata e può essere previsto anche per i lavoratori a tempo determinato o a tempo parziale. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattualeE’ istituto diverso dal lavoro a domicilio, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di che rimane invece regolamentato dall’allegato A del CCNL. Il rapporto di lavoro subordinato ma in regime di Xxxxxxxxxx è regolato dall’articolo contrattuale sul Telelavoro per quanto riguarda le norme speciali ivi previste e relative a tale fattispecie; per tutto quanto invece non contemplato, trovano applicazione le norme del CCNL, al pari degli altri lavoratori dipendenti presenti in azienda. Il lavoratore in regime di Xxxxxxxxxx, quindi, fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo nazionale al lavoratore comparabile che svolge la medesima attività all’interno dei locali dell’impresa, anche con riferimento ai diritti sindacali. Il datore di lavoro che intende adottare il Telelavoro in azienda è tenuto ad informare e consultare le RSU aziendali, se costituite. Elemento che caratterizza il Telelavoro è il fatto che la prestazione di lavoro si svolge in un luogo diverso dalla sede dell’azienda con il necessario utilizzo di strumenti tecnologici per svolgere la prestazione e per comunicare con il datore di lavoro. Tali due elementi devono essere necessariamente presenti entrambi: da una diversa modalità parte la prestazione deve essere svolta dal lavoratore dipendente presso il proprio domicilio ovvero in luogo fisso e predeterminato esterno rispetto alla sede di esecuzione della lavoro aziendale, dall’altro la prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale deve essere svolta tramite il supporto di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza tecnologie informatiche. La decisione di operare in servizio presso la sede dell'azienda. 3regime di Xxxxxxxxxx è conseguente ad una scelta concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il telelavoro Telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio essere previsto fin dal momento dell’assunzione del lavoratore. 4, ovvero essere conseguente ad una trasformazione del rapporto di lavoro. Le parti Inoltre, nel caso di avvenuta trasformazione, è possibile tornare alla situazione ex ante tramite accordo individuale e/o collettivo e, a tal scopo, già sull’accordo di trasformazione possono modificare essere indicate le condizioni e le modalità dell’eventuale reversibilità. L’azienda si impegna a predisporre la modalità postazione di esecuzione della prestazione lavorativa già lavoro del lavoratore, in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione regola con le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, antetempo rispetto a quello concordatodotandola di tutti gli strumenti informatici ed i collegamenti telematici necessari ed occupandosi della relativa manutenzione e delle spese correlate. Tali strumenti, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse proprietà dell’azienda, sono concessi in uso al rapporto lavoratore ed il datore di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto ha diritto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In rientrarne immediatamente in possesso in caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica cessazione del rapporto di lavoro subordinatoo di reversione dell’attività lavorativa. Importante menzione merita la disciplina relativa all’orario di lavoro. La particolare natura del Telelavoro comporta in genere che il lavoratore sia più libero ed autonomo nella gestione del proprio orario di lavoro rispetto ad un lavoratore che opera all’interno dell’azienda e ciò sia con riferimento alla durata della giornata lavorativa che alla collocazione dell’attività nell’arco della giornata. Pertanto, così come disciplinato il lavoratore è tendenzialmente libero di scegliere quando prestare la propria attività lavorativa, fatti salvi eventuali accordi tra lo stesso e l’azienda. E’ possibile per le parti pattuire una fascia oraria di reperibilità, in genere in coincidenza con l’attività degli uffici aziendali, in cui il lavoratore può essere contattato e deve essere a disposizione del datore di lavoro. Da ciò deriva una importante conseguenza e cioè che qualora la prestazione dell’attività da parte del lavoratore non sia misurata o predeterminata (le parti cioè non indicano con esattezza un orario di lavoro specifico e collocato nell’arco della giornata/settimana), non trovano applicazione i seguenti istituti contrattuali : ROL, maggiorazioni per straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno. Da ultimo, la norma contrattuale precisa che è possibile prevedere eventuali strumenti di controllo dell’attività svolta dal presente contratto. 8lavoratore purché siano proporzionati all’obiettivo perseguito ed in linea con la normativa in materia di videoterminali (D. Lgs. 626/94 che recepisce la direttiva 90/270/CEE). Il lavoratore assolverà contratto di lavoro temporaneo di cui all’art. 43 del CCNL 2000 è sostituito dalla disciplina della somministrazione a tempo determinato, in applicazione del decreto legislativo n. 276/2003. Sono stati mantenuti i limiti percentuali del precedente contratto di lavoro interinale, favorendo nel CCNL la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (che, al contrario del contratto di somministrazione, prevede comunque un rapporto di lavoro diretto con l’azienda). Ciò comporta che la percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione, in presenza delle quattro causali generali di legge (ragioni di carattere produttivo, tecnico, organizzativo e sostitutivo), non può superare la media dell’8% del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. Peraltro il limite dell’8% viene conteggiato ora su base annuale anziché semestrale: quindi il datore di lavoro che ha 100 dipendenti potrà averne 8 - per ogni mese - con contratto di somministrazione a tempo determinato oppure concentrare in un solo mese 96 lavoratori (8 x 12). E’ comunque garantito un minimo di 5 prestatori per impresa, purché non si superi il numero dei dipendenti a tempo indeterminato occupati dalla stessa. Diversamente dal contratto a termine, il contatto di somministrazione richiede l’informativa preventiva alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle normeRSU, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigliprevista dalla legge. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi ) Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilitel’azienda. 2) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Ad ogni effetto connesso alla Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente disciplina contrattualeCCNL. 3) Il telelavoro può essere di 3 tipi: a. domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; b. mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; c. remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. 4) Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. 5) Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time e/o a tempo determinato. 6) Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. 7) Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. 8) Se il telelavoro non costituisce una diversa tipologia è previsto nel contratto di rapporto assunzione, il lavoratore è libero di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato accettare o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contrattolavoro. 89) Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle normemedesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. 10) I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. 11) L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in quanto non espressamente derogate da disposizioni particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e come integrate dalle discipline aziendaliregole aziendali applicabili, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglitelelavoratore. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto 12) E’ demandata alla contrattazione di lavoro subordinato potranno essere espletate 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in via telematica, caso di violazione. 13) L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto dell'artsia del d.lgs. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale81/2008 e s.m.i. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonchérelativa ai videoterminali, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le che delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto le quali sanciscono che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacalinessun dispositivo o controllo, individuali e collettiviquantitativo o qualitativo, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendalepuò essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. 14) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. La disciplina In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di cui lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. 15) L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE e s.m.i., alla legislazione nazionale ed al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL. 16) La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: a. l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; b. la distribuzione del carico di lavoro; c. l’eventuale fascia di reperibilità; d. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. 17) Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: a. art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); b. art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); c. art. 5 (Lavoro straordinario); d. art. 7 (Riposo giornaliero); e. art. 8 (Xxxxx); f. artt. 12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). 18) La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale dell'accordo interconfederale del 9.6.2004 9 giugno 2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative logistico­operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo ante­tempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio dall'inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione l'organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito nell'ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’organizzazione nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti Rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative tecnico­organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’artl'art. 2, lett. F), dell’AN dell'A.N. 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNLc.c.n.l.

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Telelavoro. 1. Le parti, Parti riconoscono nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale attraverso una più efficace integrazione nel mondo maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo le Parti, recependo l'Accordo Interconfederale 9 giugno 2004, intendono regolamentare la disciplina del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le nell'ambito del c.c.n.l. calzature come segue. 1) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito stabiliteprevista. Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente c.c.n.l. 2. Ad ogni effetto connesso ) Per telelavoro si intende la prestazione dell'attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto sede di lavoro subordinato ma aziendale. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa. 3) L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una diversa scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni in regime di spazio telelavoro può essere: a) prevista all'atto dell'assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell'ipotesi di cui alla lett. b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all'interno dell'organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell'attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro può trovare sviluppo di una copia del c.c.n.l. in variegate articolazioni vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell'attività lavorativa in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge regime di regola presso il domicilio del lavoratoretelelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità. 4) Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal c.c.n.l. Le parti possono modificare di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività all'interno dei locali dell'impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nel locali dell'impresa. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda e può disporre rientri periodici di quest'ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività all'interno dei locali dell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. 5) La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la modalità manutenzione e le spese di esecuzione gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione postazione di lavoro, antetempo rispetto nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a quello concordatocarico dell'impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro con la massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, dopo un l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l'impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo minimo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di 12 mesi dall’inizio proprietà dell'impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del telelavororapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell'attività lavorativa. 56) Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente c.c.n.l. in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia come con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, giornata sia come alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6in atto nell'impresa. Il telelavoratore ha l'obbligo Ai lavoratori in regime di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendatelelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a darne tempestiva e motivata comunicazione all'aziendatali istituti. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, ) Ai lavoratori che prestano la loro attività in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso regime di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro tenendo conto e la sua conformità alla legislazione in materia. Il datore di lavoro informa il lavoratore delle caratteristiche politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della prestazionedisciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. 12. Le parti 8) Il datore di lavoro adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell'ambito dello svolgimento della propria attività e si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema impegna ad informare quest'ultimo sulle norme di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattosulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l'utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all'interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. 139) Le Parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del Titolo VII del D.Lgs. Eventuali discipline 81/2008 - Attrezzature Munite di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendaleVideoterminali. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il per telelavoro non costituisce subordinato si intende una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni effettuata per esigenze di spazio e di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendasia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 32. Il Nei suddetti casi il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-logistico- operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore.titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 53. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo l’orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendalicomplessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 74. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal ai sensi del presente contrattoCCNL. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 95. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300/1970 300, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.esterni 106. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionepreviste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in Azienda. 127. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non modificano il sistema espressamente derogate da disposizioni di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattocome integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 138. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto concordate a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, parti riconoscono nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una più efficace integrazione nel mondo maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo le parti, recependo l’accordo interconfederale sottoscritto da…………… in data…………, intendono regolamentare la disciplina del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le nell’ambito del CCNL calzature come segue. 1. Il telelavoro è una modalità di seguito stabilitesvolgimento della prestazione lavorativa. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattualePer telelavoro si intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale supporto di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla presenza in servizio presso la sede dell'aziendadi lavoro aziendale. 3. Il L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratorelavoratore interessato. 4. Le parti possono modificare la modalità Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL di esecuzione della categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione lavorativa già in essere in rapporti sono equivalenti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoroquelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nel locali dell’impresa. 5. Le obbligazioni connesse La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al rapporto mantenimento dei sistemi di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione sicurezza della prestazione lavorativa nell’arco della giornatapostazione di lavoro, sia come durata giornaliera nonché alla copertura assicurativa della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendalisono a carico dell'impresa. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo Al lavoratore in regime di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva legge e motivata comunicazione all'aziendadal presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, Ai lavoratori che prestano la loro attività in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso regime di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. 8. Il datore di lavoro tenendo conto delle caratteristiche adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della prestazionepropria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l’utilizzo dei mezzi informatici. 129. Le parti convengono che l’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema riservano di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo verificare la conformità del presente istituto saranno oggetto articolato contrattuale con il testo definitivo ed ufficiale dell’Accordo Interconfederale, con riserva di esame congiunto a livello aziendaleeventuali armonizzazioni. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Verbale Di Accordo

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Il telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita dall'Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e 10 giugno 2004, di recepimento dell'Accordo quadro europeo stipulato a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché Bruxelles il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, 16 luglio 2002 - non è una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa nuova tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma ma, nell'ambito del comune rapporto di lavoro subordinato, una diversa modalità di esecuzione svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni che consegue ad una scelta volontaria del datore di spazio lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per esigenze di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 2. Il telelavoro consegue ad un accordo consensuale fra datore di lavoro e lavoratore, perfezionabile sia all’atto dell’assunzione che in servizio presso fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro. In tal caso il rifiuto del lavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle condizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la sede dell'aziendatrasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. 3. Il Nei suddetti casi il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative che fanno fronte, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, ai mutamenti introdotti dalle innovazioni tecnologiche e dai processi di globalizzazione, offrendo ai lavoratori una modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative che permette di armonizzare la vita professionale con le esigenze personali e/o familiari, riconducibili a varie tipologie e si svolge titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di regola norma presso il domicilio del lavoratoreproprio domicilio; - telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi svilupparsi, previa informativa alle RSU, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo . In particolare al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendalidi cui al D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro settimanale (artt. 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno. 5. Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i regolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa previsione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Detta verifica deve essere specificamente orientata all'esigenza di assicurare un uguale trattamento economico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della stessa categoria. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300/1970 300, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda rappresentati dell’Azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 107. L'azienda I telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta un lavoratore comparabile che svolge la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionelocali dell'Impresa. 128. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque, così come definito agli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo Interconfederale, ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Al fine di non compromettere l'inserimento sociale del dipendente in telelavoro non modificano il sistema nella comunità aziendale e di tutelare l'integrità dei suoi diritti e libertà sindacali, individuali la Società avrà cura di attivare gli strumenti più idonei circa la possibilità di partecipazione attiva del lavoratore alla vita aziendale e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattosindacale. 139. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto istituto, fermo restando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto Accordo Interconfederale, saranno oggetto di esame congiunto concordate a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Il telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita dall'Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e 10 giugno 2004, di recepimento dell'Accordo quadro Europeo stipulato a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché Bruxelles il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, 16 luglio 2002 - non è una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa nuova tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma ma, nell'ambito del comune rapporto di lavoro subordinato, una diversa modalità di esecuzione svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni che consegue ad una scelta volontaria del datore di spazio lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per esigenze di temposervizio, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici telematici, da un luogo diverso e con distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. 2. Il telelavoro consegue ad un accordo consensuale fra datore di lavoro e lavoratore,perfezionabile sia all’atto dell’assunzione che in servizio presso fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro In tal caso il rifiuto del lavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle condizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la sede dell'aziendatrasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. 3. Il Nei suddetti casi il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative che fanno fronte, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, ai mutamenti introdotti dalle innovazioni tecnologiche e dai processi di globalizzazione, offrendo ai lavoratori una modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative che permette di armonizzare la vita professionale con le esigenze personali e/o familiari, riconducibili a varie tipologie e si svolge titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di regola norma presso il domicilio del lavoratoreproprio domicilio; - telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi svilupparsi, previa informativa alle RSU, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo . In particolare al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendalidi cui al D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro settimanale (art. 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno. 5. Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i regolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa previsione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Detta verifica deve essere specificamente orientata all'esigenza di assicurare un uguale trattamento economico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della stessa categoria. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300/1970 300, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda rappresentati dell’Azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 107. L'azienda I Telelavoratori fruiscono degli stessi diritti , garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta un lavoratore comparabile che svolge la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionelocali dell'Impresa. 128. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque , così come definito agli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo Interconfederale, ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Al fine di non compromettere l'inserimento sociale del dipendente in telelavoro non modificano il sistema nella comunità aziendale e di tutelare l'integrità dei suoi diritti e libertà sindacali, individuali la Società avrà cura di attivare gli strumenti più idonei circa la possibilità di partecipazione attiva del lavoratore alla vita aziendale e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contrattosindacale. 139. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto istituto, fermo restando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto Accordo Interconfederale, saranno oggetto di esame congiunto concordate a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo 9.6.2004, considerato l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può per favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché e il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo lavorativa. Esso consente l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo applicazione in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti contesti organizzativi secondo e produttivi. Le modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio attuazione del lavoratoretelelavoro dovranno tenere conto della specificità di tali contesti. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione modificare, ai sensi del presente articolo, l’esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo di tempo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 non inferiore a 12 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il . 5. Il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, lavoro dopo un tempo periodo minimo di 12 6 mesi dall’inizio del telelavoro. L’azienda per esigenze tecnico- organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 56. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso essere adempiute con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. Resta ferma, da parte del Responsabile della risorsa, la valutazione degli obiettivi assegnati in relazione alla prestazione settimanale. 67. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendaconcordate con l'azienda. In caso di impossibilità impossibilità, il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle normedella normativa contrattuale, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela azione al fine di assicurare l'assoluta la segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento e dei compiti attribuitiglidati aziendali. Si applicano, al riguardo, le regole previste dalla normativa aziendale in tema di utilizzo delle risorse ICT e di ogni altro dispositivo aziendale che contenga informazioni o dati aziendali. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'artdell’art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite e s.m.i..‌ 10. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di valutazione lavoro si applicano le norme vigenti in materia di obiettivi correlati alla durata sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle caratteristiche della prestazione giornaliera/settimanaleprestazione. 11. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazionesul lavoro. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina Nei casi in cui il lavoratore, affetto da una malattia grave tra quelle individuate al punto 8 dell’art. 31 del presente CCNL, lo richieda, può essere attivata la prestazione di cui lavoro con la modalità del telelavoro previo accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro). 15. Al fine di promuovere ulteriori forme di lavoro che agevolino la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e favoriscano un’organizzazione aziendale efficiente, le parti convengono sull’opportunità di approfondire il ricorso al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNLlavoro agile alla luce dell’evoluzione legislativa in materia.

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Samples: CCNL Della Mobilità

Telelavoro. 1) Le parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere le esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente con le stesse, le esigenze dei dipendenti. 2) Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Le partiLo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro. 3) Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, nel richiamarsi ai principi lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela, ecc. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive. 4) La postazione di telelavoro e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento al mantenimento dei sistemi di sicurezza della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi postazione di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabilinonché alla copertura assicurativa della stessa, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili sono a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavorocarico dell'impresa. 5) Nel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Le Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell'impresa definire con il dipendente il rientro presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. 6) Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del c.c.n.l., si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate. 7) Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall'art. 15 del c.c.n.l., le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo ferma restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendaliin atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato8) Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili. In tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire, per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro tenendo conto nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle caratteristiche norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della prestazionepropria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. 9) L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti , e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto per altre motivazioni definite a livello aziendale. 1410) Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. La disciplina In nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per terzi. 11) Le parti convengono che le modalità di cui al svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel presente articolo abroga contrattuale, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e sostituisce l’art. 2delle norme contrattuali in vigore, lett. F)in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. 12) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, dell’AN 14 dicembre 2004 eventualmente anche tramite apposita connessione informatica. 13) L'effettuazione di rinnovo prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità della prestazione: a) sia stata prevista all'atto dell'assunzione; b) sia l'unica modalità di prestazione prevista nell'impresa per la specifica mansione. 14) Nei casi in cui l'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sia concordata tra impresa e dipendente, è facoltà delle parti stesse definire la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino delle precedenti modalità della prestazione. 15) Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del CCNLpresente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. 16) Le parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, della esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese, l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito della Sezione mercato del lavoro dell'Osservatorio nazionale, in apposita Commissione congiunta, l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro.

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Telelavoro. 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il 1 Il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale favorita dall’adozione di strumenti telematici e con informatici e/o telematici. 2 I lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per le altre tipologie contrattuali. 3 I lavoratori che esplicano la propria attività lavorativa attraverso telelavoro non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza potranno, in ogni caso, superare la percentuale del 3% dei lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno, dell’Unità Produttiva interessata, calcolata sul personale in servizio presso al 31 dicembre dell’anno precedente. 4 I dipendenti in servizio potranno avanzare richiesta di accedere a tale istituto, fino al compimento della percentuale di cui al comma precedente. La Società favorirà le richieste di trasformazione o l’assunzione del personale, appartenente alle sotto elencate categorie: a. portatori di handicap affetti da particolari patologie; b. lavoratrici in gravidanza (con esclusione del periodo di congedo obbligatorio) o lavoratori con figli di età inferiore ad anni 14; c. lavoratori con situazioni familiari disagiate; d. lavoratori domiciliati al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede dell'aziendadi lavoro; e. lavoratori affetti da patologie, debitamente documentate, che ne limitino/compromettano la possibilità di svolgimento della normale attività lavorativa. 3. 5 In ogni caso i lavoratori assunti o che richiedano di svolgere la propria attività lavorativa in telelavoro, dovranno, all’atto della domanda, dichiarare la sussistenza delle condizioni di seguito indicate: a. disponibilità nella propria abitazione o in un una zona limitrofa, di un ambiente di lavoro separabile da quello normalmente dedicato all'attività quotidiana; b. conformità dei locali di lavoro alle norme legali e contrattuali da attestarsi attraverso idonea certificazione; c. l’eventuale durata del telelavoro, che non potrà essere inizialmente inferiore a dodici mesi. 6 Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola essere distinto nelle seguenti principali tipologie: a. telelavoro domiciliare: l’effettuazione della prestazione lavorativa avviene presso il domicilio del lavoratorelavoratore ovvero in locale idoneo di cui egli abbia la disponibilità; b. telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l’attività stessa e non costituenti Unità Produttiva autonoma. 47 Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore è pienamente inserito nell’organizzazione aziendale e resta in organico alla struttura aziendale di appartenenza, non subendo alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato dal presente CCNL. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro. Pertanto, i telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo di carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali della Società e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione. I telelavoratori ricevono eventualmente una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. 8 Al fine di promuovere la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale sono da prevedersi periodici rientri presso la sede aziendale, da concordare con il lavoratore. Sono altresì assicurate le agibilità ed i diritti sanciti dalla L. 300/70. 9 Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all’idoneità dell’ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti della Società per motivi tecnici e di sicurezza. La Società ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. 10 Le parti possono modificare apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese della Società, che ne mantiene la modalità proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto o danneggiamento. Nei casi di esecuzione telelavoro domiciliare la Società si farà carico delle spese derivanti dall’effettuazione della prestazione lavorativa già in (energia elettrica, telefono, collegamenti telematici etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari che devono essere in rapporti a tempo indeterminato o indicati nel contratto da sottoscriversi tra le parti. Si farà carico altresì della ordinaria manutenzione e della riparazione per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo eventuali problemi di 6 mesi; a fronte funzionamento delle stesse apparecchiature. Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività potranno essere utilizzate esclusivamente per motivi di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoroservizio. 5. 11 Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo l’orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. Il telelavoratore ha l'obbligo l’obbligo di essere reperibile nelle in fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendagiornaliere, da concordare con il proprio Responsabile. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'aziendaalla Società. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto 12 La Società ha facoltà di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per interrompere lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.lavorativa

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Telelavoro. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo dell'Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro teleiavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. 4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio dall'inizio del telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione l'organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito nell'ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’organizzazione nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Telelavoro. 1. Le partiDefinizione Il telelavoro, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale così come regolamentato dall’accordo interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle 9 giugno 2004, consiste nell’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l’ausilio di tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e permettano la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, connessione con la miglior gestione dei tempi sede del datore di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Ad ogni effetto connesso alla Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; e) applicazione del presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa CCNL. Il lavoratore le cui modalità di esecuzione prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla R.S.A. o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di spazio e inizio e/o trasformazione delle modalità di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la sede dell'aziendatrasformazione del telelavoro. 3. Postazione di lavoro Il datore di lavoro provvede all’installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie idonea alle esigenze dell’attività lavorativa. La scelta e si svolge l’acquisizione dell’attrezzatura sono di regola competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature. La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell’attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet). Le spese connesse all’installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore. lavoratore sono a carico del datore di lavoro. L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta. 4. Collegamenti telefonici Le parti possono modificare la modalità d’impianto e di esecuzione della prestazione lavorativa già collegamento telefonico saranno definiti in essere in rapporti funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso. Il costo dei collegamenti telefonici sarà a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione carico del datore di lavoro, antetempo rispetto previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a quello concordatosuo carico una linea dedicata. 5. Arredi Ove necessario, dopo un tempo minimo si prevede la dotazione di 12 mesi dall’inizio arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: CCNL Aiop/Aris

Telelavoro. 1. Le parti, parti riconoscono nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale attraverso una più efficace integrazione nel mondo maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo le parti, recependo l'accordo interconfederale sottoscritto da . . . . in data . . . ., intendono regolamentare la disciplina del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le nell'ambito del C.C.N.L. Tessile Abbigliamento come segue. 1 Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito stabilite.prevista. Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente C.C.N.L.. 2. Ad ogni effetto connesso Per telelavoro si intende la prestazione dell'attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto sede di lavoro subordinato ma aziendale. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa. 3. L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una diversa scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni in regime di spazio telelavoro può essere: a) prevista all'atto dell'assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda. 3il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all'interno dell'organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell'attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro può trovare sviluppo di una copia del C.C.N.L. in variegate articolazioni vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell'attività lavorativa in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge regime di regola presso il domicilio del lavoratoreXxxxxxxxxx, la decisione di passare al Telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità. 4. Le parti possono modificare Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal C.C.N.L. di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività all'interno dei locali dell'impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nel locali dell'impresa. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda e può disporre rientri periodici di quest'ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività all'interno dei locali dell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. 5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la modalità manutenzione e le spese di esecuzione gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione postazione di lavoro, antetempo rispetto nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a quello concordatocarico dell'impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro con la massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, dopo un l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l'impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo minimo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di 12 mesi dall’inizio proprietà dell'impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del telelavororapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell'attività lavorativa. 56. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente C.C.N.L. in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia come con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, giornata sia come alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6in atto nell'impresa. Il telelavoratore ha l'obbligo Ai lavoratori in regime di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'aziendatelelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a darne tempestiva e motivata comunicazione all'aziendatali istituti. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, Ai lavoratori che prestano la loro attività in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso regime di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro tenendo e la sua conformità alla legislazione in materia. Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626 del 1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. 8. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell'ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest'ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l'utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all'interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto delle caratteristiche proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro. 9. Le parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 626 del 1994 di recepimento della prestazionedirettiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali. 10. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. 11. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all'introduzione del telelavoro in azienda. 12. È possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale. Le parti si danno atto che riservano di verificare la conformità del presente articolato contrattuale con il testo definitivo ed ufficiale dell'Accordo Interconfederale, con riserva di eventuali armonizzazioni. L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al rd 6 dicembre 1923 n. 2657, non può superare le particolari 48 ore medie settimanali. In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche che connotano delle mansioni svolte, tale durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di dodici mesi. Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti addetti al trasporto di persone. Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 38%. Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre il telelavoro non modificano il sistema normale orario contrattuale di diritti 40 ore settimanali della generalità degli altri lavoratori e libertà sindacalinell'ambito del loro orario normale contrattuale saranno compensate con quote orarie di retribuzione ordinaria fino alla 50° ora settimanale compresa, individuali ovvero 72° ora settimanale per i custodi e collettiviportieri fruenti, sanciti dalla legge nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e dal di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, e con quote orarie di retribuzione maggiorate delle percentuali di straordinario di cui all'art. 37 del presente contratto. 13, per le ulteriori ore prestate. Eventuali discipline Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento ai criteri indicati allo stesso articolo. Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario. Ai lavoratori discontinui è estesa la medesima riduzione di carattere applicativo orario prevista dall'art. 34 del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto contratto per gli altri lavoratori dell'azienda. Ai lavoratori discontinui operanti su turni avvicendati nell'arco delle 24 ore si applica la normativa dell'art. 39 (Lavoro a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. Fsquadre), dell’AN 14 dicembre 2004 ai soli fini della maggiorazione dell'1,38%. Gli addetti a mansioni discontinue o di rinnovo del CCNLsemplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.

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Samples: Renewal Agreement

Telelavoro. ART.139 - DISCIPLINA DEL TELELAVORO 1. Le partiIl presente capo si applica, nel richiamarsi ai principi a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché con le modalità stabilite dal CCNQ sottoscritto il miglioramento della qualità delle condizioni 23.3.2000, al fine di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo razionalizzare l'organizzazione del lavoro dei disabili, convengono e di disciplinare il realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro secondo le modalità di seguito stabilitel’art. 4 e 6 del CCNQ 23.3.2000. 2. Ad ogni effetto connesso alla Le relazioni sindacali relative al presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio capo sono quelle previste dall’art. 4 e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda6. 3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge determina una modificazione del luogo di regola presso il adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti: a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del lavoratoredipendente; b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. 4. Le parti possono modificare la modalità La postazione di esecuzione della prestazione lavorativa già lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in essere in rapporti a tempo indeterminato o forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, antetempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoroconsumi energetici e telefonici. 5. Le obbligazioni connesse al rapporto istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornatatelelavoro, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. 6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. 7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto. 8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. 9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, approvati purchè i relativi oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezzabilancio delle istituzioni scolastiche medesime. 10. L'azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. 11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione. 12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto. 13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. 14. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. F), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale