Common use of Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo Clause in Contracts

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. 2. L’Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Ente. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all’A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve , tranne per le materie previste dal presente CCNL C.C.N.L. che, per la loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodicheessendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’Ente L’amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 8, comma 1, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno oppure dal collegio dei revisori o analogo organo revisori, secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’Entedagli ordinamenti di ciascuna amministrazione. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, giorni corredata da apposita dall’apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante trattante. In caso di rilievi da parte pubblica alla sottoscrizione del contrattodei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativicontratti. 5. Gli Enti Le amministrazioni sono tenuti tenute a trasmettere all’A.Ra.N.all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi e si svolgono in un’unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve le specifiche materie previste dal presente CCNL contratto che, per la loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodicheessendo legate a fattori organizzativi contingenti. La contrattazione collettiva integrativa individua con cadenza annuale le modalità di utilizzo delle risorse all’uopo destinate nell’ambito dell’autonomia di bilancio dell’ENAC e secondo quanto previsto dal presente contratto. 2. L’Ente L’ENAC provvede a costituire la delegazione le delegazioni di parte pubblica abilitata abilitate alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed e a convocare la delegazione sindacale le delegazioni sindacali di cui all’articolo 40 all'art.11, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedall’organo preposto al controllo interno secondo le vigenti disposizioni. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo all’organo di controllo entro 5 giorni, corredata da apposita dall’apposita relazione illustrativa tecnico - finanziariatecnico-finanziaria illustrativa. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al presidente della delegazione trattante trattante. In caso di rilievi da parte pubblica alla sottoscrizione del contrattopredetto organo di controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all’A.Ra.N.L’ENAC trasmette all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. 2. L’Ente L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'articolo 34, comma 2, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedall'ordinamento dell'Ente. A tal fine, l’ipotesi l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo l'organo di governo dell’ente dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39,comma 3-ter, della legge 27.12.97, n.449 e successive modificazioni e integrazioni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all’A.Raall'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve , tranne per le materie previste dal presente CCNL C.C.N.L. che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodichedi negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’Ente L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 9, comma 2, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio Collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’EnteRevisori. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, giorni corredata da apposita dall’apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica alla la sottoscrizione è effettuata dal titolare del contrattopotere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure pro- cedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativicontratti. 5. Gli Enti Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’A.Ra.N.all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello livello, da trattarsi in un’unica un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve , tranne per le materie previste dal presente CCNL CCNL, che, per la loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodicheessendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’Ente L'Agenzia provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1 del presente contratto, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio Collegio dei revisori o analogo organo dei conti , secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’Entedall’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine, l’ipotesi l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giornigiorni all’organismo indicato nel citato art. 2, corredata da apposita dell'apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante trattante. In caso di rilievi da parte pubblica alla sottoscrizione del contrattodei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 3/ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni 5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativicontratti. 56. Gli Enti sono tenuti L’Agenzia è tenuta a trasmettere all’A.Ra.N.all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizionesottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi e si svolgono in un’unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve le specifiche materie previste dal presente CCNL che, contratto che per la loro natura, natura richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.essendo legate a fattori organizzativi contingenti. La contrattazione integrativa verifica con cadenza annuale la disponibilità delle risorse all’uopo destinate, nell’ambito dell’autonomia di bilancio del CNEL e secondo quanto previsto dal presente contratto, e individua le modalità di utilizzo delle stesse 2. L’Ente Il CNEL provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed e a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 9, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedall’organo preposto al controllo interno secondo le vigenti disposizioni. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo all’organo di controllo entro 5 giorni, giorni corredata da apposita dall’apposita relazione illustrativa tecnico - finanziariatecnico-finanziaria illustrativa. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al presidente della delegazione trattante trattante. In caso di rilievi da parte pubblica alla sottoscrizione del contrattopredetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all’A.Ra.N.Il CNEL trasmette all’Agenzia, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve , tranne per le materie previste dal presente CCNL C.C.N.L. che, per la loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodicheessendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’Ente L’amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 8, comma 1, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dai nuclei di valutazione o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedai servizi di controllo interno. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, giorni corredata da apposita dall’apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante trattante. In caso di rilievi da parte pubblica alla sottoscrizione del contrattodei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativicontratti. 5. Gli Enti Le amministrazioni sono tenuti tenute a trasmettere all’A.Ra.N.all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e o comunque fino all’entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. , quali le materie di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) e d). L’Ente L’Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all’art. 9 per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedell’Amministrazione. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente dell’Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 4. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti Le amministrazioni sono tenuti tenute a trasmettere all’A.Ra.N.all’A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I Le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) 21.5.1996, salvo disdetta nei casi e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) con le modalità consentite dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articoloarticolo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste prevista dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. L’art. 5 del ccnl 9.8.2000 è sostituito come segue: 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d). 2. L’Ente L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 9 per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs.165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entemedesima si attua ai sensi dell’art.48, comma 6, del D.Lgs.165/2001. A tal fine, fine l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita definito dalla delegazione trattante è inviata a al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organismo organo non sia previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 giornigg., corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni gg. senza rilievirilevi, l’organo di governo dell’ente dell’Amministrazione autorizza il presidente della delegazione ldelegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere conterranno apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi I contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti Le amministrazioni sono tenuti tenute a trasmettere all’A.Ra.N.all'A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno Il contratto collettivo integrativo ha durata quadriennale e si riferiscono riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello livello, da trattarsi in un’unica un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. 2. L’Ente Il CONI provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 12, comma 2, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Ente. A tal fine, l’ipotesi L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorniintegrativo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, al collegio dei revisori dei conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 165/2001. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente la Giunta Nazionale del CONI autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 4. I contratti collettivi integrativi devono Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro sua attuazione. Essi conservano Esso conserva la loro sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integratividel successivo contratto collettivo decentrato integrativo, a meno di modifiche introdotte dal successivo CCNL e fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo. 5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all’A.Ra.N.Il CONI trasmette all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e o comunque fino all’entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) e d). 2. L’Ente L’Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all’art. 9 per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedell’Amministrazione. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente dell’Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti Le amministrazioni sono tenuti tenute a trasmettere all’A.Ra.N.all’A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I Le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) 21.5.1996, salvo disdetta nei casi e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) con le modalità consentite dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articoloarticolo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste prevista dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e o comunque fino all’entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’Ente Per ciascun livello di contrattazione, il CONI provvede a costituire costituire, entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto, la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 per l’avvio del negoziato1. Provvede inoltre, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. Le piattaforme 10 per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contrattil’avvio del negoziato. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Enterevisori. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente la Giunta nazionale del CONI autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti sono tenuti Il CONI è tenuto a trasmettere all’A.Ra.N.all’A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I Le clausole dei contratti decentrati integrativi stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) 19.11.1996 e del CCNL del 5 marzo 1998 22.05.1997 (quadriennio 94/97) quest’ultimo limitatamente ai professionisti dipendenti), salvo disdetta nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articoloarticolo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste prevista dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. 2. L’Ente L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'articolo 39, comma 2, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedall'ordinamento dell'Ente. A tal fine, l’ipotesi l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo l'organo di governo dell’ente dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39,comma 3-ter, della legge 27.12.97, n.449 e successive modificazioni e integrazioni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all’A.Raall'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve , tranne per le materie previste dal presente CCNL C.C.N.L. che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodichedi negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’Ente L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 10, comma 2, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’EnteCollegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, giorni corredata da apposita dall’apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica alla la sottoscrizione è effettuata dal titolare del contrattopotere di rappresentanza dell’azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativicontratti. 5. Gli Enti Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’A.Ra.N.all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. 2. L’Ente L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'articolo 34, comma 2, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedall'ordinamento dell'Ente. A tal fine, l’ipotesi l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo l'organo di governo dell’ente dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39,comma 3-ter, della legge 27.12.97, n.449 e successive modificazioni e integrazioni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all’A.Raall'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve , tranne per le materie previste dal presente CCNL C.C.N.L. che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodichedi negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’Ente L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 10, comma 2, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’EnteCollegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, giorni corredata da apposita dall’apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica alla la sottoscrizione è effettuata dal titolare del contrattopotere di rappresentanza dell’azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure pro- cedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativicontratti. 5. Gli Enti Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’A.Ra.N.all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. 2. L’Ente L'ASI provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'articolo 34, comma 2, per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedall'ordinamento dell'ASI. A tal fine, l’ipotesi l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo l'organo di governo dell’ente dell'ASI autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39,comma 3-ter, della legge 27.12.97, n.449 e successive modificazioni e integrazioni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti sono tenuti L’ASI è tenuta a trasmettere all’A.Raall'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello livello, da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve , tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodicheessendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’Ente L’amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all’ art. 9 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 1 del presente contratto, per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’Entedall’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giornigiorni all’organismo indicato nel citato art. 2, corredata da apposita dell’apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante trattante. In caso di rilievi da parte pubblica alla sottoscrizione del contrattodei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 3/ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativicontratti. 56. Gli Enti sono tenuti L’amministrazione è tenuta a trasmettere all’A.Ra.N.all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizionesottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. L’art. 5 del ccnl 9.8.2000 è sostituito come segue: 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d). 2. L’Ente L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 9 per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt.40 e 40 bis del D.Lgs.165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entemedesima si attua ai sensi dell’art.48, comma 6, del D.Lgs.165/2001. A tal fine, l’ipotesi fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita definito dalla delegazione trattante è inviata a al Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, laddove tale organismo organo non sia previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 giornigg., corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni gg. senza rilievi, l’organo l'organo di governo dell’ente dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere conterranno apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi I contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. Nelle more della stipula, le Amministrazioni debbono garantire che il salario accessorio, impegnato o erogato con la precedente trattativa integrativa, continui ad essere erogato con le modalità e gli importi ivi previsti. 5. Gli Enti Le amministrazioni sono tenuti tenute a trasmettere all’A.Ra.N.all'A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadrien- nale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale e successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi trat- tarsi in un’unica un unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro naturanatu- ra, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d). 2. L’Ente L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione delega- zione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 9 per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione contrat- tazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entedall'ordinamento dell'Amministrazione. A tal fine, l’ipotesi l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo l'organo di governo dell’ente dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti Le amministrazioni sono tenuti tenute a trasmettere all’A.Ra.N.all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I Le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) 21.5.1996, salvo disdetta nei casi e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) con le moda- lità consentite dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articoloarticolo non regoli diver- samente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste prevista dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo. (sostituito dall’art. 3 del CCNL 27 gennaio 2005) 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d). 2. L’Ente L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 all'art. 9 per l’avvio l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti. 3. Il controllo La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs.165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Entemedesima si attua ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs.165/2001. A tal fine, l’ipotesi fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita definito dalla delegazione trattante è inviata a al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organismo organo non sia previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 giornigg., corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni gg. senza rilievirilevi, l’organo l'organo di governo dell’ente dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere conterranno apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi I contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 5. Gli Enti Le amministrazioni sono tenuti tenute a trasmettere all’A.Ra.N.all'A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro