Tempo di conservazione dei dati personali Clausole campione

Tempo di conservazione dei dati personali. Il titolare informa che i dati personali inerenti l’anagrafica ed il rapporto contrattuale saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell’Erdis.
Tempo di conservazione dei dati personali. I dati personali saranno trattati per il tempo di durata del rapporto di cui all’Accordo e per l'adempimento dei relativi obblighi e, comunque, secondo i termini applicabili per legge, tra cui quelli prescrizionali, previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto negoziale anche dopo la sua definitiva cessazione.
Tempo di conservazione dei dati personali. I dati personali raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, ai sensi dell’articolo 5 del GDPR). I dati personali raccolti verranno conservati nei seguenti termini: - i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione, ove prevista, e non risultati vincitori saranno conservati per il tempo necessario ad espletare la procedura di selezione stessa; - i dati del personale interno incaricato di corsi di formazione verranno conservati per un anno dalla cessazione dell’incarico stesso; - i dati del personale esterno contenuti nella richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico e nella comunicazione dei compensi erogati saranno conservati per un periodo di cinque anni decorrente dalla cessazione dell’incarico; - i dati inerenti alle graduatorie, ai verbali e ai provvedimenti di autorizzazione all’incarico saranno conservati per tempo illimitato, così come sancito dagli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
Tempo di conservazione dei dati personali. I dati personali trattati vengono conservati per un periodo di tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte. In ogni caso, in relazione ai trattamenti svolti per le finalità di cui al paragrafo 4.1 e 4.3, la Società conserverà i dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (tra le norme rilevanti, art. 2952 c.c. “Prescrizione in materia di assicurazione”, art. 2947 c.c. “Prescrizione del diritto al risarcimento del danno”). Il periodo di conservazione, normalmente pari a 10 anni, ha inizio dalla data dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro. I dati personali trattati per le finalità di cui al paragrafo 4.2 saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile. Per maggiori informazioni, non esiti a contattare la Società ai recapiti indicati nel paragrafo “Titolare del trattamento” di questa Informativa.
Tempo di conservazione dei dati personali. Il titolare informa che il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).