Common use of Tentativo di conciliazione Clause in Contracts

Tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. Il Ai sensi della legge 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 sessanta dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale dell’associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale dell’O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione esperisce il tentativo tentati- vo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-412 ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato depositato a cura della Commissione di conciliazione Conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro DPL competente per territorio, con i contenuti previsti nel dal precedente art. 39articolo n° 102. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione Conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 trenta giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale Collegio Arbitrale di cui al successivo succes- sivo art. 42104.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato depo- sitato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivisuc- cessivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. Il Ai sensi della legge 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 sessanta dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale dell’associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale dell’O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-412 ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato depositato a cura della Commissione di conciliazione Conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro DPL competente per territorio, con i contenuti previsti nel dal precedente art. 39articolo n° 102. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione Conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 trenta giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 42104.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artdell'art. 412-412 ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artdell'art. 412-ter c.p.ccod. proc. civ.. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato l'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39. In caso di mancata comparizione di una delle parti parti, la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio Collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Tentativo di conciliazione. Il Ai sensi della legge 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 sessanta dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale dell’associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale dell’O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione esperisce il tentativo tentati- vo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-412 ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato depositato a cura della Commissione di conciliazione Conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente DPL com- petente per territorio, con i contenuti previsti nel dal precedente art. 39articolo n° 102. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione Conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 trenta giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale Collegio Arbitrale di cui al successivo succes- sivo art. 42104.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-412- ter c.p.ccod. proc. civ.. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato l’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39. In caso di mancata comparizione di una delle parti parti, la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio Collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.

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