Common use of Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori Clause in Contracts

Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori. L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna e cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo dell’intervento. Restano salve eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori. L'ultimazione dei lavori - con riferimento all’intero appalto - appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini assegnati dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore. In ogni caso, ai sensi dell’art. 43 comma 11 del Regolamento Generale, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

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Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori. L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 90 210 (novantaduecentodieci) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna e cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo dell’interventoconsegna, come da cronoprogramma. Restano salve eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori. L'ultimazione dei lavori - con riferimento all’intero appalto - appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Il Direttore dei Lavori può prevedere nel certificato di ultimazione lavori l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.201650/2016 e s.m.i. , ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore a quello rispetto ai termini assegnati dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore. In ogni caso, ai sensi dell’art. 43 comma 11 del Regolamento Generale, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

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Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori. L'appaltatore L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 quindici giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 90 180 (novantacentottanta) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna e cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo dell’intervento. Restano salve eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavoriconsegna. L'ultimazione dei lavori - con riferimento all’intero appalto - lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore dall'Appaltatore comunicata per iscritto al direttore Direttore dei lavoriLavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltanteStazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto Contratto, ai sensi dell'art. 108 136 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016Lgs 163/06, ai fini dell'applicazione delle penali penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall'Appaltatore rispetto ai termini assegnati dal direttore al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale D.P.R. 554/99 e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile Responsabile Unico del procedimento Procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore. In ogni caso, ai sensi dell’art. 43 comma 11 del Regolamento Generale, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

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Samples: Contratto E Capitolato Speciale Di Appalto

Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori. L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 90 184 (novantacentottantaquattro) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna e cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo dell’interventoconsegna. Restano salve eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori. L'ultimazione dei lavori - – sia con riferimento ad ogni singolo fabbricato che all’intero appalto - appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini assegnati dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore. In ogni caso, ai sensi dell’art. 43 comma 11 del Regolamento Generale, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta re­ sta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

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Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori. L'appaltatore L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 quindici giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 90 300 (novantatrecento) naturali e consecutivi, decorrente consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna consegna, distinti in giorni 150 (centocinquanta) naturali e cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo dell’intervento. Restano salve eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti consecutivi per l’esecuzione dei lavori al piano primo e secondo; n. 30 ( trenta ) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori in corso d’operacopertura e per consentire le operazioni di facchinaggio, previa richiesta formulata dall’Appaltatore di arredi ed accettata dalla Direzione lavoriapparecchiature informatiche, necessarie per rendere operativi i suddetti piani primo e secondo oggetto d’intervento e n. 120 ( centoventi ) giorni naturali e consecutivi, per l’esecuzione dei lavori al piano rialzato. L'ultimazione dei lavori - con riferimento all’intero appalto - lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto dall'Appaltatore al direttore Direttore dei lavoriLavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltanteStazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto Contratto, ai sensi dell'art. 108 136 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016Lgs 163/06, ai fini dell'applicazione delle penali penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall'Appaltatore rispetto ai termini assegnati dal direttore al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale D.P.R. 554/99 e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile Responsabile Unico del procedimento Procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore. In ogni caso, ai sensi dell’art. 43 comma 11 del Regolamento Generale, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

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Samples: Contratto E Capitolato Speciale Di Appalto

Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori. L'appaltatore L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 quindici giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna e cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo dell’intervento. Restano salve eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavoriconsegna. L'ultimazione dei lavori - con riferimento all’intero appalto - lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore dall'Appaltatore comunicata per iscritto al direttore Direttore dei lavoriLavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltanteStazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto Contratto, ai sensi dell'art. 108 136 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016Lgs 163/06, ai fini dell'applicazione delle penali penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall'Appaltatore rispetto ai termini assegnati dal direttore al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale D.P.R. 554/99 e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile Responsabile Unico del procedimento Procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore. In ogni caso, ai sensi dell’art. 43 comma 11 del Regolamento Generale, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

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Samples: Contratto E Capitolato Speciale Di Appalto