Common use of TERMINI DI CONSEGNA Clause in Contracts

TERMINI DI CONSEGNA. a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte della Fonderia e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari. b) La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo. c) In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale (tasse escluse) delle parti in ritardo. In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente a meno che non venga dimostrato che il ritardo nella consegna sia da imputare a colpa della fonderia. Se tale prova verrà prodotta, le sanzioni, calcolate come sopra specificato, saranno dovute solo nella misura corrispondente al danno effettivo subito dal cliente, come concordato tra le parti. Se l'importo del danno effettivamente subito dal cliente sia superiore all'importo complessivo massimo come sopra definito, il cliente non potrà proporre alcun altro rimedio per il ritardo poiché l’importo come sopra calcolato è da ritenersi complessivo di ogni e qualsiasi altra pretesa.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, General Conditions of Contract, General Contract Conditions

TERMINI DI CONSEGNA. a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte della Fonderia di O.F.P.M. s.a.s. e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari. b) La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo. c) In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale (tasse escluse) delle parti in ritardo. In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente a meno che non venga dimostrato che il ritardo nella consegna sia da imputare a colpa della fonderia. di O.F.P.M. s.a.s.. Se tale prova verrà prodotta, le sanzioni, calcolate come sopra specificato, saranno dovute solo nella misura corrispondente al danno effettivo subito dal cliente, come concordato tra le parti. Se l'importo del danno effettivamente subito dal cliente sia superiore all'importo complessivo massimo come sopra definito, il cliente non potrà proporre alcun altro rimedio per il ritardo poiché l’importo come sopra calcolato è da ritenersi complessivo di ogni e qualsiasi altra pretesa.

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Samples: General Terms and Conditions

TERMINI DI CONSEGNA. a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte della Fonderia Taroni e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminariCliente. b) La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contrattocontratto o nella conferma d’ordine. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo. c) In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale (tasse escluse) delle parti consegne in ritardo. In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente a meno che non venga dimostrato che il ritardo nella consegna sia da imputare a colpa della fonderiaFonderia Xxxxxx. Se tale prova verrà prodotta, le sanzioni, calcolate come sopra specificato, saranno dovute solo nella misura corrispondente al danno effettivo subito dal cliente, come concordato tra le parti. Se l'importo del danno effettivamente subito dal cliente sia superiore all'importo complessivo massimo come sopra definito, il cliente non potrà proporre alcun altro rimedio per il ritardo poiché l’importo come sopra calcolato è da ritenersi complessivo di ogni e qualsiasi altra pretesa.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

TERMINI DI CONSEGNA. a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte della Fonderia e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari. b) La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo. c) In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale (tasse escluse) delle parti in ritardo. In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente a meno che non venga dimostrato che il ritardo nella consegna sia da imputare a colpa della fonderia. Se tale prova verrà prodotta, le sanzioni, calcolate come sopra specificato, saranno dovute solo nella misura corrispondente al danno effettivo subito dal cliente, come concordato tra le parti. Se l'importo del danno effettivamente subito dal cliente sia superiore all'importo complessivo massimo come sopra definito, il cliente non potrà p otrà proporre alcun altro rimedio per il ritardo poiché l’importo come sopra calcolato è da ritenersi complessivo di ogni o gni e qualsiasi altra pretesa.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Assicurazione Qualità