Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio. I giorni nei quali saranno redatti i verbali di consegna e di sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili mentre i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa e di ultimazione delle opere saranno a tale scopo conteggiati. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima di consegnare all'Appaltatore i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti preliminari in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi della lettera a) del periodo precedente è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo redatto ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010. La penale di cui alla precedente lettera c) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante può risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Samples: Contract for Public Works
Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per l'esecuzione mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di tutti i lavori è fissato ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in 120 (CENTOVENTImisura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 4 del presente schema di contratto;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data antecedenti la consegna dell’appalto;
d) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
e) una penale in misura pari all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
f) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;
g) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del verbale servizio a seguito di consegna dei lavoriuna sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
h) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale pari al 5% del valore netto contrattuale nel caso di violazione di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del Patto di integrità. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio. I giorni nei quali saranno redatti i verbali di consegna e di sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili mentre i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa e di ultimazione delle opere saranno a tale scopo conteggiati. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima di consegnare all'Appaltatore i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavoridelle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Per i casi non espressamente previsti, l’importo delle penali verrà determinato, per ogni giorno naturale consecutivo analogia, con riferimento alle fattispecie tipizzate nel presente articolo. L’applicazione delle penali, di competenza di Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione inviata dal Dipartimento. Trascorso inutilmente tale termine, o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Dipartimento procederà all'applicazione delle sanzioni. Il Dipartimento Politiche Sociali potrà, inoltre, far pervenire all’Appaltatore eventuali prescrizioni alle quali, entro 10 giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, l’Appaltatore dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver attivato le procedure per adempiervi, pena applicazione delle penali. Il recupero della sanzione è effettuato mediante ritenuta diretta sul primo corrispettivo utile dopo l’adozione del provvedimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo viene applicata una penale pari non è allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattualestesso imputabile. La penale, nella stessa misura percentuale richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al periodo precedente, trova applicazione anche presente articolo non esonera in alcun caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti preliminari in materia pagamento della medesima penale. Xxxx'istanza di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi della lettera a) del periodo precedente è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo redatto ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010. La penale di cui alla precedente lettera c) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. L’importo complessivo disapplicazione delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante può risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardidecide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.
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Samples: Contract
Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara :
a) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per l'esecuzione mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di tutti i lavori è fissato ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in 120 misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 14 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
d) una penale in misura pari all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;
f) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (CENTOVENTIcinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio. I giorni nei quali saranno redatti i verbali di consegna e di sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili mentre i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa e di ultimazione delle opere saranno a tale scopo conteggiati. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima di consegnare all'Appaltatore i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltatericezione della contestazione. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà le giustificazioni addotte dall’esecutore, a causa dell'occupazione dei terrenigiudizio insindacabile di Roma Capitale, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavorinon fossero ritenute accoglibili, l'Appaltatore ovvero non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori fossero presentate nel termine stabilito dal presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 113-bisdianzi previsto, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti preliminari in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi della lettera a) del periodo precedente è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo redatto ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010. La penale di cui alla precedente lettera c) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni saranno applicate all’esecutore le penali sono applicate in sede come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Xxxx'istanza di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. L’importo complessivo disapplicazione delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante può risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardidecide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.
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Samples: Servizio Di Sportello Unico Per L’accoglienza Migranti
Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile 1. DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti documenti: – Capitolato Generale d’Appalto; – Capitolato Speciale d’Appalto; – Relazione Tecnica; – Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti – Elaborati grafici progettuali e specifiche tecniche; – Computo metrico estimativo ed elenco prezzi – Richiesta offerta (lista delle quantità per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori posti a base di tutti i lavori è fissato in 120 gara); – Piano di sicurezza e di coordinamento (CENTOVENTIPSC) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna ; – Cronoprogramma dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità L’Appaltatore dichiara di accettare le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio. I giorni nei quali saranno redatti i verbali di consegna condizioni contenute nel Contratto e di sospensione disporre dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili mentre i giorni nei quali verranno redatti i verbali mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. L’Appaltatore dichiara inoltre di ripresa aver preso visione dei luoghi e dell’area di lavoro nonché dei disegni di progetto e di ultimazione delle opere saranno a tale scopo conteggiatiessere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilitàL’Appaltatore non potrà quindi eccepire, prima di consegnare all'Appaltatore i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione l’esecuzione dei lavori, l'Appaltatore la mancata conoscenza di elementi non avrà diritto valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito contratto. Salvo quanto previsto dal presente CapitolatoContratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardoLe parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) nell’inizio dei lavori rispetto delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessidi esecuzione dei lavori;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti preliminari delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008cui si esegue l’appalto;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale delle norme tecniche e decreti di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DLapplicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee o internazionali espressamente adottate);
f) della Lista delle Lavorazioni e Forniture allegata al Contratto;
g) dei disegni di progetto allegati a questo Capitolato Speciale d’Appalto.
2. OGGETTO DELL’APPALTO L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione di nuove condutture elettriche di distribuzione ai vari piani dello stabile della Sede Inps di Benevento xxx Xxxxxxxx 00/00, così come indicati nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera. Il contenuto dei documenti di progetto è ritenuto esplicativo e perfettamente esecutivo ed eseguibile al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, in conformità alla vigente normativa tecnica e di legge, saranno finite in ogni parte, rese perfettamente funzionanti in sicurezza e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopra citati che potranno essere richieste all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso. Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 e dei termini imposti dalla DL per il ripristino documenti allegati. A tal proposito, allo scopo di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi della lettera a) del periodo precedente è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo redatto ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010. La penale eliminare le eventuali interferenze tra l’esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera ctrattasi e le attività lavorative istituzionali che si svolgono nello stabile e nelle aree esterne di pertinenza, si richiama la perfetta osservanza di quanto appositamente previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da sopra elencato che costituisce parte della DLintegrante del contratto, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante può risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti così come previsto dalla Stazione appaltante a causa dei ritardivigente normativa.
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Samples: Construction Contract
Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara :
a) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per l'esecuzione mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di tutti i lavori è fissato ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in 120 misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente schema di contratto;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 14 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
d) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
e) una penale in misura pari all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
f) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;
g) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
h) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (CENTOVENTIcinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio. I giorni nei quali saranno redatti i verbali di consegna e di sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili mentre i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa e di ultimazione delle opere saranno a tale scopo conteggiati. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima di consegnare all'Appaltatore i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltatericezione della contestazione. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà le giustificazioni addotte dall’esecutore,a causa dell'occupazione dei terrenigiudizio insindacabile di Roma Capitale, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavorinon fossero ritenute accoglibili, l'Appaltatore ovvero non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori fossero presentate nel termine stabilito dal presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 113-bisdianzi previsto, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti preliminari in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi della lettera a) del periodo precedente è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo redatto ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010. La penale di cui alla precedente lettera c) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni saranno applicate all’esecutore le penali sono applicate in sede come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Xxxx'istanza di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. L’importo complessivo disapplicazione delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante può risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardidecide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.
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Samples: Contract for the Management of Residential Communities for Vulnerable Women and Families
Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara :
a) una penale in misura giornaliera pari all’1 per l'esecuzione mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di tutti i lavori è fissato ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in 120 misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 15 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
d) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;
f) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 19; In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (CENTOVENTIcinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio. I giorni nei quali saranno redatti i verbali di consegna e di sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili mentre i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa e di ultimazione delle opere saranno a tale scopo conteggiati. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima di consegnare all'Appaltatore i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltatericezione della contestazione. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà le giustificazioni addotte dall’esecutore, a causa dell'occupazione dei terrenigiudizio insindacabile di Roma Capitale, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavorinon fossero ritenute accoglibili, l'Appaltatore ovvero non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori fossero presentate nel termine stabilito dal presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 113-bisdianzi previsto, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti preliminari in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi della lettera a) del periodo precedente è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo redatto ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010. La penale di cui alla precedente lettera c) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni saranno applicate all’esecutore le penali sono applicate in sede come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Xxxx'istanza di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. L’importo complessivo disapplicazione delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante può risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardidecide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.
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Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile La Società BUCAP Spa dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo i termini e le procedure previsti nel presente contratto, l’esecuzione parziale dello stesso non è ammessa. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali: • In caso di contestazione circa l’effettuazione del servizio di cui trattasi, la Società affidataria, oltre la rifusione di eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Municipio, accetterà l’applicazione di una detrazione, a titolo di penale, in misura pari all’1 per l'esecuzione mille dell’ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di tutti i lavori non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini previsti. • Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 15 verrà applicata una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 15 del presente contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società affidataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è fissato reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La Società affidataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Municipio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio, la Società affidataria dovrà comunicare in 120 ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio nel termine massimo di 5 (CENTOVENTIcinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio. I giorni nei quali saranno redatti i verbali di consegna e di sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili mentre i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa e di ultimazione delle opere saranno a tale scopo conteggiati. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima di consegnare all'Appaltatore i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltatericezione della contestazione. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà le giustificazioni addotte dalla Società affidataria a causa dell'occupazione dei terrenigiudizio insindacabile del Municipio, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavorinon fossero ritenute accoglibili, l'Appaltatore ovvero non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori fossero presentate nel termine stabilito dal presente Capitolatodianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Ai sensi dell’articolo 113-bisÈ ammessa, comma 1su motivata richiesta dalla Società affidataria, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Società affidataria. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Municipio su proposta del Codice dei contrattiresponsabile del procedimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale. La penale, nella in cui l’importo della stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti preliminari in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per dovesse eccedere il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi valore della lettera a) del periodo precedente è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo redatto ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010. La penale di cui alla precedente lettera c) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante può risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardifornitura contestata.
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Samples: Contratto Di Affidamento Per Servizi