Termini e modalità di pagamento. 57.1 Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostante indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura ed emette il certificato di “entrata merci”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del certificato di “entrata merci”. 57.2 Non è subordinata all’emissione del certificato di “entrata merci”, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”. In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2. 57.3 Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del certificato di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata. 57.4 Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro la fine del terzo mese successivo alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (90 giorni data fattura fine mese). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo. Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore a quanto previsto al presente comma. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze e previa autorizzazione espressa per iscritto dalla Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il Contratto può prevedere che il pagamento della fornitura abbia luogo entro un termine inferiore a quello indicato al presente comma. 57.5 Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. 57.6 Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.. 57.7 Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”). 57.8 In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Per Gli Appalti Di Forniture
Termini e modalità di pagamento. 57.1 Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostante indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, il Committente compila un apposito documento L'importo totale della concessione non giustifica gli oneri connessi ad un'attività di verifica pedissequa dello stato svolgimento del servizio da parte del responsabile del procedimento – direttore dell'esecuzione. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del d.lgs 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Si esclude di effettuare la verifica di conformità (una volta disciplinata dall'articolo 312 del dpr 207/2010) essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria. Si prevede:
a) di effettuare il pagamento dei corrispettivi sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione della fornitura ed emette (un tempo disciplinate dall'articolo 307 del dpr 207/2010), rilasciata dal responsabile del procedimento;
b) di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto (un tempo disciplinato dagli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010) dalla lettera d’ordine;
c) di considerare assorbito il certificato di “entrata merci”ultimazione dei lavori (un tempo disciplinato dall’articolo 309 del dpr 207/2010) dal positivo accertamento di regolare esecuzione di cui al precedente punto a);
d) di considerare assorbito dal medesimo positivo accertamento di regolare esecuzione, copia di cui al precedente punto a), anche l’attestazione di regolare esecuzione (un tempo disciplinata dall’articolo 325 del quale dpr 207/2010). Poiché la prestazione dedotta in contratto è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione soggetta a verifica, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data del verbale di verifica, se entro tale data perviene la fattura, altrimenti entro i 10 giorni successivi alla data di acquisizione della fattura stessa. La verifica delle prestazioni sarà effettuata entro 10 giorni dal completamento del servizio. L’operatore economico aggiudicatario, dovrà comunicare l’avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx oppure con nota sottoscritta con firma digitale da parte del Fornitore è subordinata all’emissione legale rappresentante della ditta o suo incaricato inviata via mail anche non certificata alla mail del responsabile del procedimento del comune all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo comune il pagamento, si attiverà l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il numero di Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato all'aggiudicatario da parte del Committente comune. La Ditta dovrà presentare fatturazione elettronica relativa al servizio/fornitura effettuato così intestata e riportante le informazioni essenziali: • COMUNE DI GIAVENO – Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 1 – 00000 XXXXXXX (XX) • PARTITA IVA DEL COMUNE – 03802500011; • CIG: ZC239E5661 • codice IPA fatturazione elettronica: c_e020 • codice univoco: UFUMJH • Se ricorre la fattispecie: SPLIT PAYMENT (o dicitura analoga); • Codice IBAN del certificato di “entrata merci”vs. c/c dedicato Il comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere. La verifica del servizio sarà effettuata dal responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione, Sig. Xxxxxx XXXXXXX, o suo incaricato e sarà diretto a verificare la conformità della concessione.
57.2 Non è subordinata all’emissione del certificato di “entrata merci”, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”. In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.
57.3 Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del certificato di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata.
57.4 Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro la fine del terzo mese successivo alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (90 giorni data fattura fine mese). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo. Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore a quanto previsto al presente comma. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze e previa autorizzazione espressa per iscritto dalla Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il Contratto può prevedere che il pagamento della fornitura abbia luogo entro un termine inferiore a quello indicato al presente comma.
57.5 Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
57.6 Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
57.7 Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).
57.8 In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa.
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Samples: Service Agreement
Termini e modalità di pagamento. 57.1 Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostante indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 210.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Committente compila pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo rimessa diretta ad avviso di merce pronta.
10.2 In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla MEDRA Servizi un apposito documento interesse di verifica dello stato mora pari al tasso di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali, in conformità con il D. Lgs. 192/2012.
10.3 In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, la MEDRA Servizi si riserva la facoltà di sospendere le forniture dei Prodotti e, ove lo ritenga opportuno, di ritenere risolto ogni altro contratto stipulato con il Cliente inadempiente, con tutte le conseguenze di legge, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi o per danni.
10.4 In presenza di eventuali contenziosi per reclami e/o contestazioni di qualsivoglia natura il Cliente non avrà facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né di ritardare il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati dala MEDRA Servizi, né di operare alcuna compensazione.
10.5 la MEDRA Servizi laddove abbia motivo di ritenere che il Cliente, per intervenuti mutamenti della propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la facoltà, anche in caso di esecuzione parziale della fornitura ed emette fornitura, di sospendere le consegne successive, subordinandone il certificato prosieguo e/o il saldo al rilascio di “entrata merci”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione della fattura idonee garanzie di pagamento da parte del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del certificato di “entrata merci”Cliente (es.
57.2 Non è subordinata all’emissione del certificato di “entrata merci”: fideiussione bancaria, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”. In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2pagamenti anticipati ad avviso merce pronta ecc.
57.3 Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del certificato di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata.
57.4 Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro la fine del terzo mese successivo alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (90 giorni data fattura fine mese). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo. Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore a quanto previsto al presente comma. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze e previa autorizzazione espressa per iscritto dalla Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il Contratto può prevedere che il pagamento della fornitura abbia luogo entro un termine inferiore a quello indicato al presente comma.
57.5 Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
57.6 Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai Ai sensi dell’art. 1224 cod13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR”) il Cliente è informato e prende atto di quanto segue. civ..
57.7 Restano I rapporti commerciali intercorrenti con il Fornitore comporteranno il trattamento di dati personali del Cliente, nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale: i) tutti i dati personali saranno trattati in ogni caso fermemodo lecito, eventuali diverse previsioni normative corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall’Art. 5 del GDPR ; ii) specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati; Il Fornitore assumerà la qualifica di Titolare del Trattamento dei Dati trattati. I Dati Personali del Cliente oggetto di trattamento saranno i Dati identificativi del Cliente (nome, cognome, ragione sociale, dati anagrafici/fiscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) acquisiti ed utilizzati nell’ambito dell’erogazione dei servizi forniti dal Titolare e dunque necessari per la esecuzione di rapporti contrattuali intercorrenti tra il Cliente ed il Fornitore. I Dati Personali verranno trattati per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Dati Personali del Cliente saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico (informatico o telematico) e/o automatizzato e salvati in tema un archivio cartaceo e in un apposito server ubicato in Europa. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e relativi obblighi di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”)legge. Titolare del trattamento è la MEDRA Servizi Srl nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore.
57.8 In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Termini e modalità di pagamento. 57.1 Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostante indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, - o entro il Committente diverso termine previsto contrattualmente - il Direttore dell’esecuzione compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura ed emette il “certificato di “entrata mercipagamento”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del “certificato di “entrata mercipagamento”.
57.2 Non è subordinata all’emissione del “certificato di “entrata mercipagamento”, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”. In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.
57.3 Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del “certificato di “entrata mercipagamento” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” pagamento e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata.
57.4 Il In considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi, il pagamento del corrispettivo ha luogo luogo, salvo diversa previsione contrattuale, entro la fine del terzo secondo mese successivo alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (90 60 giorni data fattura fine mese). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo. Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del “certificato di “entrata mercipagamento”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore a quanto previsto al presente comma. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze e previa autorizzazione espressa per iscritto dalla Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il Contratto può prevedere che il pagamento della fornitura abbia luogo entro un termine inferiore a quello indicato al presente comma.
57.5 Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
57.6 Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
57.7 Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).
57.8 In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa.
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Samples: Appalto Di Forniture
Termini e modalità di pagamento. 57.1 Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostante indicate nel Contratto ai sensi del precedente art1. 56Per l’esecuzione di ogni OdA la FEM corrisponde all’IMPRESA, comma 2tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di l’importo contrattuale in un’unica soluzione ad avvenuta regolare esecuzione della fornitura ed emette il certificato di “entrata merci”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del certificato di “entrata merci”dei servizi richiesti attestata dal DEC.
57.2 Non è subordinata all’emissione del certificato di “entrata merci”, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”2. In tal caso, dopo la consegna dei beni Si procede al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.
57.3 Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del certificato di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata.
57.4 Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro la fine del terzo mese successivo alla 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissionericezione delle rispettive fatture elettroniche (solo qualora regolarmente emesse) e previa acquisizione, da parte del fornitoredella FEM, della relativa fattura di un DURC regolare.
3. Le fatture elettroniche emesse dall’IMPRESA devono contenere, oltre agli altri dati obbligatori per legge, le seguenti indicazioni:
a) il codice identificativo di gara (90 giorni data fattura fine meseCIG) acquisito dalla FEM;
b) l’eventuale codice unico di progetto (CUP) acquisito o in ogni caso comunicato dalla FEM;
c) il numero di OdA comunicato dalla FEM;
d) il dettaglio dei corrispettivi contrattuali applicati (importi unitari, quantità ordinate e quindi i relativi importi parziali). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo;
e) l’importo complessivo da corrispondere all’IMPRESA.
4. Nel caso in cui le fatture elettroniche non rispettassero le modalità indicate, vengono respinte con richiesta di applicazione loro regolarizzazione.
5. Il codice univoco ufficio della FEM al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche è UFHVA9.
6. La FEM è soggetta a “split payment” per tutte le operazioni soggette a fatturazione.
7. È facoltà dell’IMPRESA, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione del precedente comma 1pagamento delle prestazioni rese in esecuzione dell’accordo quadro, il termine del pagamentopresentare contestazioni scritte in merito alle prestazioni contrattuali eseguite ed oggetto di fatturazione.
8. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, comunquesenza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra all’esecuzione dell’OdA, anche quando tali oneri non può decorrere da data anteriore siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta presentata. I prezzi si intendono dunque offerti dall’IMPRESA in base a quella del certificato calcoli di “entrata merci”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivatesua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanzaquindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore a quanto previsto al presente comma. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze e previa autorizzazione espressa per iscritto dalla Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il Contratto può prevedere che il pagamento della fornitura abbia luogo entro un termine inferiore a quello indicato al presente comma.
57.5 Nell’ipotesi in cuio straordinaria, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
57.6 Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento tutta la durata dell’accordo quadro (salvo quanto stabilito in relazione alla revisione periodica dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
57.7 Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”corrispettivi contrattuali).
57.8 In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa.
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Termini e modalità di pagamento. 57.1 Entro dieci i successivi 10 (dieci) giorni successivi al verificarsi dalla scadenza di ciascuno dei termini indicati ai precedenti punti del presente articolo, Trenitalia provvederà ad emettere ed inviare all’Appaltatore – mediante caricamento diretto nel Portale Ferservizi (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) – un documento contabile denominato “Entrata Merci” con il quale sarà autorizzata l’emissione della fattura. Una volta ricevuto il documento di entrata merci, il fornitore emetterà fattura per l’importo risultante dal documento medesimo. I dati del documento di entrata merci dovranno essere esattamente citati sulla fattura, in quanto tale documento costituisce il benestare alla liquidazione delle circostante indicate nel Contratto prestazioni. Resta inteso che l’emissione del Certificato di “Entrata Merci” è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
a) Dichiarazione resa ai sensi del precedente art. 56D.P.R. 28 dicembre 2000, comma 2n. 445 dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, il Committente compila un apposito documento attestante l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati rispettivamente dall’Appaltatore e dai subappaltatori medesimi (ivi compresi quelli operanti in regime di verifica dello stato distacco) nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, riferite al periodo di esecuzione della fornitura ed emette il certificato di “entrata merci”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del certificato di “entrata merci”.riferimento;
57.2 Non è subordinata all’emissione del certificato di “entrata merci”, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”. In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDTb) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.
57.3 Se la fornitura viene effettuata Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori attestante il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale (ed eventuali accordi integrativi) in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto;
c) DM 10 virtuale nonché eventuali bonifici ai Fondi di previdenza complementare e Modelli F24 (dalla data dell’ultimo pagamento) con riguardo ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, riferite al periodo di riferimento, elencati nella dichiarazione di cui alla precedente lettera a). Ai fini di ciascun pagamento, Trenitalia acquisirà d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero – dell’Appaltatore e dei subappaltatori dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 15 del D.Lgs. 50/2016; inoltre, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 5 del certificato di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previstopredetto art. 30, a partire dal giorno successivo garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore e sino a quello di emissionedei subappaltatori, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto Trenitalia procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 6 del precedente articolo 56D.Lgs. 50/2016. In applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo la presente disposizione non verrà applicataprocedura prevista dall’art. 57 delle C.G.C. Le fatture dovranno essere intestate a: TRENITALIA S.p.
57.4 Il pagamento A. – Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00000 XXXX ed inviate mediante caricamento diretto nel Portale Ferservizi (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) del corrispettivo ha luogo entro la fine formato immagine fattura (PDF). Successivamente Ferservizi provvederà a materializzare su supporto cartaceo il predetto documento, che costituirà l’originale della fattura ai sensi dell’art. 21 del terzo mese successivo D.P.R. 633/1972 come modificato dal X.Xxx. 52/2004. Sulle fatture, oltre ai dati anagrafici del Fornitore (denominazione – codice fiscale – partita IVA) e alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (90 giorni data fattura fine mese). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo. Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore a quanto previsto al presente comma. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze e previa autorizzazione espressa dovranno essere indicati tutti quegli elementi necessari per iscritto dalla Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il Contratto può prevedere che il pagamento della fornitura abbia luogo entro un termine inferiore a quello indicato al presente comma.
57.5 Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
57.6 Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
57.7 Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).
57.8 In ogni caso, eseguire il pagamento del corrispettivo o ed in particolare: ✓ estremi del contratto; ✓ C.D.C. (Centro di Costo); ✓ coordinate bancarie del Fornitore (cod. IBAN); ✓ “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72”. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della parte L. 136/2010 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a Trenitalia ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di esso dovuto ai sensi del precedente artRoma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 56A tal fine il Fornitore ha comunicato i seguenti estremi di Conto corrente dedicato: cod. IBAN XX00X0000000000000000000000, comma 2acceso presso INTESA SAN PAOLO; generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso: - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in nato a Napoli (NA) il 06/10/1952, c.f. MNFMRZ52R06F839T; - Xxxx X’Xxxxxx, nato a Napoli (NA) il 14/11/1966, c.f. DQLLCU66S14F839Y; - Xxxxxxx Xxxxx, nato a Pomigliano D’arco (NA) il 25/05/1964, c.f. MGORLF64E25G812F; - Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli (NA) il 26/06/1972, c.f. SBLSFN72H26F839G. I pagamenti di cui l'impresa è incorsasopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente. Nell’ambito di ciascun Contratto Applicativo sarà indicato il CIG derivato rispetto al CIG assegnato al presente Accordo Quadro (CIG n.7041347F59).
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Termini e modalità di pagamento. 57.1 Entro dieci giorni successivi I pagamenti dovranno avvenire, come spiegato sulla Domanda di Ammissione, secondo le seguenti modalità: - agli espositori della precedente edizione che prenotano lo spazio espositivo durante la “campagna di riconferma ISSA PULIRE 2021” è richiesto il versamento dell’acconto di riconferma pari a 30,00 €/m² + IVA, al verificarsi delle circostante indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2momento dell’adesione, il Committente compila un apposito documento quale verrà portato in deduzione al primo acconto pari al 25% del costo totale dello stand, da versare entro il 28 febbraio 2020; - agli espositori che aderiranno dopo il termine della “campagna di verifica riconferma ISSA PULIRE 2021” è richiesto il versamento del primo acconto pari al 25% del costo totale dello stato stand direttamente all’adesione. La rateizzazione degli acconti per i richiedenti tra il 1 febbraio 2020 e il 28 febbraio 2021 si articola come segue: - versamento del 2° acconto pari al 25% del costo totale dello stand + IVA entro il 30 giugno 2020; - versamento del 3° acconto pari al 25% del costo totale dello stand + IVA entro il 31 ottobre 2020; - versamento del saldo pari al costo totale dello stand + IVA + eventuale Quota di esecuzione della fornitura ed emette Iscrizione per ciascun Co-Espositore + eventuale Quota di Registrazione per ciascuna ditta/marchio rappresentato meno gli acconti versati entro il certificato 28 febbraio 2021. Gli espositori che aderiranno in periodi intermedi rispetto ai termini stabiliti dalla rateizzazione precedente dovranno corrispondere all’Organizzatore tutti gli importi dovuti fino a quel momento, così come per adesioni successive al termine previsto per il saldo. Le scadenze dei pagamenti con Ricevuta Bancaria si intendono posticipate a 30 giorni. Per poter prendere possesso del posteggio assegnato, l’Espositore dovrà presentare all’arrivo presso il Quartiere Fieristico ricevuta dell’avvenuto pagamento a saldo. Non sarà autorizzato l’ingresso al Quartiere Fieristico alle aziende e/o loro incaricati che non siano in grado di “entrata merci”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del certificato comprovare l’avvenuto pagamento di “entrata merci”.
57.2 Non è subordinata all’emissione del certificato di “entrata merci”, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”quanto dovuto per l’area espositiva. In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento caso di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della fornituramancato pagamento del saldo, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti partecipante moroso decade dal successivo articolo 58, comma 2.
57.3 Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del certificato diritto di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” partecipazione e la fattura vengano emessi nello stesso meseSegreteria Organizzativa, conformemente ai termini indicati oltre a trattenere l’anticipo già versato e a pretendere il relativo saldo, ritenendo libera l’area espositiva che può essere eventualmente affittata ad altro espositore, applicherà quanto disposto dall’art. 11. Saranno dovuti e addebitati agli Espositori, separatamente, i costi per eventuali servizi extra richiesti. I pagamenti per altri Servizi devono essere regolarizzati entro l’inizio della Manifestazione e comunque in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata.
57.4 Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro la fine del terzo mese successivo alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (90 giorni data fattura fine mese). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo. Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore conformità a quanto previsto dai singoli moduli di richiesta inseriti nell’Area Riservata Espositori del sito web ufficiale di manifestazione. Il pagamento dei Servizi richiesti in fiera dovrà essere effettuato al presente commamomento presso l’ufficio della Segreteria Organizzativa in fiera (S.A.T.E.) tramite contanti, assegno o carta di credito. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze L’autorizzazione con l’emissione di relativo permesso per l’uscita dal quartiere fieristico dei prodotti esposti e/o dei materiali di allestimento al termine della Manifestazione sarà rilasciata solamente agli espositori che abbiano provveduto al saldo di tutti gli importi dovuti per area e previa autorizzazione espressa per iscritto dalla Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il Contratto può prevedere che il pagamento servizi. A seguito della fornitura abbia luogo entro un termine inferiore a quello indicato al presente comma.
57.5 Nell’ipotesi in cuiregolarizzazione della posizione amministrativa, per fatto imputabile poter fare uscire la merce dal quartiere, gli Espositori e/o allestitori dovranno consegnare agli addetti al Committentecontrollo il Pass di Uscita rilasciato dalla Segreteria Organizzativa. Il mancato pagamento degli importi dovuti autorizza la Segreteria Organizzativa a non rilasciare il Pass di Uscita, il pagamento avvenga oltre il termine trattenendo con diritto di cui al comma 4 del presente articolorivalsa, a partire da tale data merci, e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentualimateriali d’allestimento che si trovano nello stand dell’espositore.
57.6 Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
57.7 Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).
57.8 In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa.
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Samples: Regolamento Generale
Termini e modalità di pagamento. 57.1 1. Entro dieci 30 giorni successivi al verificarsi dalla trasmissione della documentazione di cui all’articolo 13, la Direzione generale per i Sistemi Informativi e la Statistica procede alla verifica e all’approvazione della stessa e, all’esito delle circostante indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2predette attività, il Committente compila un apposito documento Cineca emette fattura corrispondente all’importo approvato dalla Direzione.
2. Il pagamento è erogato dal Ministero dell’Istruzione entro 60 giorni dalla emissione della fattura di verifica dello stato cui al precedente comma, a mezzo Decreto del Direttore Generale titolare del relativo capitolo di esecuzione bilancio. Gli importi da fatturare sono calcolati sulla base delle modalità di valorizzazione e pagamento dei servizi indicate per ciascun servizio nel Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe e dei prezzi riportati nell’Allegato h). In particolare:
a) Per ciascun obiettivo, relativo al servizio di sviluppo software, stimato in Punti Funzione o in Giorni Persona, la fatturazione sarà così determinata: - una quota fissa, pari al 90%, a seguito di collaudo positivo; - una quota variabile, pari al 10%, al termine della fornitura ed emette il certificato fase di avvio in esercizio, ossia al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell’indice di prestazione “entrata merciIP1 - Avvio in esercizio”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del certificato come riportato nell’Appendice 1 Al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità“entrata merci”, positivamente accertato dalla relativa verifica di conformità.
57.2 Non è subordinata all’emissione b) Per il servizio di Service Desk, la fatturazione sarà così determinata, per il periodo di riferimento: - una quota fissa, pari all’95%, del certificato corrispettivo per il periodo di riferimento; - una quota variabile, pari al 5%, del corrispettivo per il periodo di riferimento al raggiungimento dell’indice di prestazione “entrata merciIP2 - Soddisfazione del servizio di Service Desk” , come riportato nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’emissione della fattura nei casi positivamente accertato dalla relativa verifica di forniture conformità.
c) Per il progetto di beni avviamento la fatturazione sarà determinata in base al piano di progetto e merci al raggiungimento degli obiettivi di fase, con accettazione “saldo del 10% del valore complessivo al completamento di tutte le attività con esito positivo.
3. Il CINECA consegna le fatture in formato elettronico.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle prestazioni e sui relativi importi fatturati da CINECA anche successivamente all’approvazione delle rendicontazioni di cui all’articolo 13 e alla liquidazione delle fatture. Qualora a vista”. In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della forniturafronte delle verifiche effettuate dal Ministero dell’istruzione si dovessero riscontrare differenze a favore del MI, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2CINECA emetterà una corrispondente nota di credito dell’importo indicato dall’Amministrazione. I risultati delle verifiche del Ministero dell’istruzione saranno trasmessi al CINECA in modo ufficiale.
57.3 Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del certificato di “entrata merci” 5. L’Amministrazione provvederà a liquidare le fatture entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata.
57.4 Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro la fine del terzo mese successivo alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (90 giorni data fattura fine mese). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo. Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore a quanto previsto al presente comma. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze e previa autorizzazione espressa per iscritto dalla Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il Contratto può prevedere che il pagamento della fornitura abbia luogo entro un termine inferiore a quello indicato al presente comma.
57.5 Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi 2. Eventuali ritardi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
57.6 Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi liquidazione danno luogo ad una indennità di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
57.7 Restano calcolata in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative base alla normativa vigente in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”)materia.
57.8 In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa.
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Samples: Service Agreement
Termini e modalità di pagamento. 57.1 Entro dieci giorni successivi al verificarsi Successivamente all’approvazione del SAL/della rendicontazione delle circostante attività tramite il CRE/ARE, sarà autorizzato il fornitore a procedere alla fatturazione, secondo le tranche di massima indicate nel Contratto precedente articolo 6 (ferma restando la necessità di meglio precisare questi aspetti in sede di definizione del piano di lavoro, dei profili di qualità e obiettivi attesi in sede di TD). Il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU
a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi del precedente art. 56dell’articolo 25, comma 2, il Committente compila un apposito documento del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica dello stato di esecuzione conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono. Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c): − la Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale; − Il Codice Univoco Ufficio: F7VRDL; − Il C.F.: 97735020584; − i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura ed emette e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget; − il certificato di CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); − i riferimenti al progetto e al CUP; − la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; − la “entrata mercicompetenza temporale del servizio”, copia l'anno cui si riferisce il costo del quale è contestualmente rilasciata servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa …… al Fornitore. L’emissione della fattura da parte gg/mm/aa….); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del certificato servizio/di “entrata merci”.
57.2 Non è subordinata all’emissione del certificato di “entrata merci”, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”. In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58più possibile il ricorso a documenti collegati); − tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); − eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA; − l’indicazione dello split payment; − l’esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all’art. 30, comma 25-bis del D.lgs. n. 50/2016.
57.3 Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del certificato di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata.
57.4 Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro la fine del terzo mese successivo alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (90 giorni data fattura fine mese). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo. Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore a quanto previsto al presente comma. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze e previa autorizzazione espressa per iscritto dalla Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il Contratto può prevedere che il pagamento della fornitura abbia luogo entro un termine inferiore a quello indicato al presente comma.
57.5 Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
57.6 Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
57.7 Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).
57.8 In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa.
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