Testi di applicazione. Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34). – Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26). – Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla deci- xxxxx 00/000/XXX (XX L 64 del 11.3.1981, pag. 13). – Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50). – Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 del 8.4.1986, pag. 21), modificata da ulti- mo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.07.1991, pag. 108). – Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requi- siti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7). – Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autoriz- za l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35). – Decisione 97/788/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da ultimo dalla deci- sione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57). – Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e con- trollo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.05.1998, pag. 14), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22). – Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3). – Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1). – Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Con- siglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7). – Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autoriz- za l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).
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Testi di applicazione. Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34). – Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26). – Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla deci- xxxxx 00/000/XXX (XX L 64 del 11.3.1981, pag. 13). – Decisione 81/675/CEE CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50). – Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 del 8.4.1986dell’8.4.1986, pag. 21), modificata da ulti- mo ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.07.199126.7.1991, pag. 108). – Direttiva 93/17Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 30 marzo 199327 febbraio 1986, che determina classi comunitarie relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell’uso di tuberi-seme etichette CEE per le operazioni di base delle patate, nonché i relativi requi- siti richiusura e le relative denominazioni rietichettatura degli imballag- gi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 106 del 30.4.199393 dell’8.4.1986, pag. 723). – Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35). – Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organiz- za, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissione (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41). – Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che orga- nizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3). – Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30). – Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di mate- ria inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39). – Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autoriz- za l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35). – Decisione 97/788/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da ultimo dalla deci- sione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57). – Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione all’or- ganizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e con- trollo controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.05.1998n. X 000 xxx 00.0.0000, pagxxx. 14), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22). – Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3). – Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1). – Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Con- siglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7). – Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autoriz- za l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 2300).
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Testi di applicazione. (1) — Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, con cernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8) — Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34). – Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26). – — Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata modifi cata da ultimo dalla deci- xxxxx 00/000decisione 81/109/XXX CEE (XX GU L 64 del 11.3.1981dell'11.3.1981, pag. 13). – ) — Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50). – Direttiva 86/109) — Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» prodotti in paesi terzi (GU L 93 del 8.4.1986dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ulti- mo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.07.1991, pag. 108). – 23) — Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requi- siti requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7). – Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autoriz- za l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35). – Decisione 97/788/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da ultimo dalla deci- sione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57). – Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e con- trollo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.05.1998, pag. 14), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22). – Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3). – Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1). – Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Con- siglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7). – Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autoriz- za l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).
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