Common use of Tirocinio Clause in Contracts

Tirocinio. Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolando le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o preparatorio all’assunzione. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con idonea compagnia assicuratrice, per responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Azienda, svolte dal tirocinante. Il tirocinio si può svolgere, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.). La durata è stabilita dalla Legge e, attualmente, nei diversi casi è la seguente: A. Tirocini formativi e di orientamento 6 mesi B. Tirocini di inserimento e reinserimento 12 mesi C. Tirocini in favore di soggetti svantaggiati 12 mesi D. Tirocini per i soggetti disabili 24 mesi Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 € (quattrocento/00 Euro), fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.

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Tirocinio. Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolando le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o preparatorio all’assunzione. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con idonea compagnia assicuratrice, per responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Azienda, svolte dal tirocinante. Il tirocinio si può svolgere, nel rispetto delle previsioni legislative in materia, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell’Ente tra Ospitante e Soggetti Promotori: Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.), Fondazione Consulenti per il Lavoro, Associazioni firmatarie del presente CCNL, Centri per l’Impiego, Università, Patronati e altri. La durata è stabilita dalla Legge e, attualmente, nei diversi casi è la seguente: A. a) Tirocini formativi e di orientamento 6 mesi B. b) Tirocini di inserimento e reinserimento 12 mesi C. c) Tirocini in favore di soggetti svantaggiati 12 mesi D. Tirocini d) Xxxxxxxx per i soggetti disabili 24 mesi Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 € (quattrocento/00 Euro), fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.

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Tirocinio. Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Aziendadella Società, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolando le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi invalidi, ecc.) o preparatorio all’assunzione. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre chee, con presso idonea compagnia assicuratriceCompagnia, per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attivitàattività svolte, interne all’interno o esterne all’Azienda, svolte dal tirocinantealla Società. Il tirocinio si può svolgere, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.). La durata è stabilita dalla Legge e, attualmente, nei diversi casi è la seguente: A. Tirocini formativi e di orientamento 6 mesi B. Tirocini di inserimento e reinserimento 12 mesi C. Tirocini in favore di soggetti svantaggiati 12 mesi D. Tirocini per i soggetti disabili 24 mesi Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda la Società Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 € (quattrocento/00 Euro), fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.

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Tirocinio. Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Aziendadello Studio, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolando le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi invalidi, ecc.) o preparatorio all’assunzione. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con l’INAIL. È consigliata anche l’assicurazione presso idonea compagnia assicuratrice, Compagnia per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Aziendaallo Studio, svolte dal tirocinante. Il tirocinio si può svolgere, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell’Ente Bilaterale Confederale Federale (En.Bi.C.F.). La durata è stabilita dalla Legge e, attualmente, nei diversi casi è la seguente: A. Tirocini formativi e di orientamento 6 mesi B. Tirocini di inserimento e reinserimento 12 mesi C. Tirocini in favore di soggetti svantaggiati 12 mesi D. Tirocini per i soggetti disabili 24 mesi Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda lo Studio Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 € (quattrocento/00 Euro), fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.

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Tirocinio. Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Aziendadello Studio, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolando le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o preparatorio all’assunzione. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con idonea compagnia assicuratrice, per responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Azienda, svolte dal tirocinante. Il tirocinio si può svolgere, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell’Ente Bilaterale Confederale Federale (En.Bi.C.F.). La durata è stabilita dalla Legge e, attualmente, nei diversi casi è la seguente: A. Tirocini formativi e di orientamento 6 mesi B. Tirocini di inserimento e reinserimento 12 mesi C. Tirocini in favore di soggetti svantaggiati 12 mesi D. Tirocini per i soggetti disabili 24 mesi Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda lo Studio Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 € (quattrocento/00 Euro), fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.

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Tirocinio. Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Aziendadello Studio, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolando le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi invalidi, ecc.) o preparatorio all’assunzione. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con l’INAIL. È consigliata anche l’assicurazione presso idonea compagnia assicuratrice, Compagnia per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Aziendaallo Studio, svolte dal tirocinante. Il tirocinio si può svolgere, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.). La durata è stabilita dalla Legge e, attualmente, nei diversi casi è la seguente: A. Tirocini formativi e di orientamento 6 mesi B. Tirocini di inserimento e reinserimento 12 mesi C. Tirocini in favore di soggetti svantaggiati 12 mesi D. Tirocini per i soggetti disabili 24 mesi Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda lo Studio Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 € (quattrocento/00 Euro), fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.

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