Common use of Trasferimento e riscatto della posizione individuale Clause in Contracts

Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi; d) riscattare, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, l’intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro. e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano esse persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

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Samples: Statuto

Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi; d) riscattare, ai sensi dell’art. 14, comma 5, 5 del Decreto, l’intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%60 per cento (riscatto parziale) o del 100 per cento (riscatto totale). Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno allo stesso rapporto di lavoro.; e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipataintegrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano esse essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

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Samples: Statute

Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, incluso il ricorso al fondo di solidarietà, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi; d) riscattare, ai sensi dell’art. 14, comma 5, 5 del Decreto, l’intera fino all’intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura con una percentuale minima del 50%10% della stessa. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta l’anno, gratuitamente per le prime due volte e, per le successive, con un costo a carico dell’aderente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione ad a uno stesso rapporto di lavoro.; e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscrittodell’iscritto aderente. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano esse essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Le modalità per la liquidazione e riscatto sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate nella Nota informativa. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. 7. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1 l’Aderente ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 8, purché l’Aderente versi alla predetta forma pensionistica, escluso il TFR, una contribuzione minima in misura non inferiore a quella prevista nello stesso comma 2.

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Samples: Statute

Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1In caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l’art. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata 14 del “decreto 252”. In caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l’art. 14 del “decreto 252”. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica di previdenza complementare decorso un periodo minimo in costanza di due anni rapporto di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo lavoro, secondo la previsione di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi; d) riscattare, ai sensi dell’artcui all’art. 14, comma 56, del Decreto, l’intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%“decreto252”,la facoltà ivi prevista è esercitabile trascorsi due anni di calendario dall’iscrizione. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta In caso di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare in relazione ad uno stesso costanza di rapporto di lavoro. e) mantenere , secondo quanto previsto la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale previsione di cui all’art. 314, comma 6, della Legge 8 agosto 1995del “decreto252”, n. 335, il Fondo informa l’aderente della la facoltà ivi prevista è esercitabile trascorsi due anni di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 3calendario dall’iscrizione. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione trasferimento ad altra forma di previdenza complementare in costanza di rapporto di lavoro viene meno l’obbligo contributivo della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano esse persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli erediBanca”. In mancanza caso di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondotrasferimento ad altra forma di previdenza complementare in costanza di rapporto di lavoro viene meno l’obbligo contributivo della “Banca”. Le modalità di calcolo delle posizioni individuali da trasferire o riscattare ai sensi del comma 1 sono disciplinate nell’Appendice n. 2. Le modalità di calcolo delle posizioni individuali da trasferire o riscattare ai sensi del comma 1 sono disciplinate nell’Appendice n. 2. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

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Samples: Trattamento Pensionistico Complementare

Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1. L’aderente in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici 12 mesi e non superiore a quarantotto 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3; d) riscattare, riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5, 5 del Decreto. In alternativa e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, l’intera posizione individuale maturata ovvero l’iscritto può altresì riscattare la posizione individuale nella misura del 50% ovvero del 70%. Il riscatto parziale parziale, per questa fattispecie, può essere esercitato una sola volta in relazione ad a uno stesso rapporto di lavoro.; e) mantenere la posizione individuale in gestione accantonata presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto In tal caso, l’aderente può decidere di diversa scelta da parte dell’iscrittoversare a Fon.Te. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d)contributi volontari. 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX), pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai soggetti diversi beneficiari dallo stesso designati, siano esse essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondoa Fon.Te.. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo Fon.Te. provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso ; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o della regolarizzazione della praticaal riscatto. 6. Il trasferimento della posizione individuale e ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. 7. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento si procede senz’altro alla conservazione della posizione pensionistica ai sensi della lettera e) del precedente comma 2.

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Samples: Statute

Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici 12 mesi e non superiore a quarantotto 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto 48 mesi;. d) riscattareRiscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50%, 75%, 95% (riscatto parziale) o 100% (riscatto totale) ai sensi dell’art. 14, comma 5, 5 del Decreto, l’intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%. Il ; il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad a uno stesso rapporto di lavoro.; e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335n.335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipataintegrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano esse essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre entro il termine massimo di sei cinque mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al FondoFondo Pensione, salvo quanto previsto nel successivo comma 7 con riferimento al contributo contrattuale. 7. Il contributo contrattuale di cui all’art. 5 comma 2 lett. a) del presente Statuto continuerà ad essere versato al Fondo Prevedi anche a seguito di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, rinnovando l’iscrizione contrattuale al Fondo medesimo ai sensi di quanto previsto dalle Fonti istitutive, salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 con riferimento ai fondi pensione negoziali territoriali ivi indicati per i lavoratori che, avendone titolo, si iscrivano ai medesimi fondi e destinino agli stessi fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale.

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Samples: Statuto Di Previdenza

Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi; d) riscattareriscattare la posizione individuale maturata nella misura del 40%, 70% o 100%, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, l’intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad a uno stesso rapporto di lavoro.; e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” integrativa temporanea anticipata (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano esse essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

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Samples: Statuto

Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a 48 quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) c. riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi; d) riscattare, d. Riscattare ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, l’intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro.; e) e. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscrittodell’aderente. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3all’art.3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335n.335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipataintegrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano esse essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza mancanza, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente dell’ aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi centottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficienteinsufficiente , il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

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Samples: Statuto Fondo Pensione