Common use of Trasporto Clause in Contracts

Trasporto. Le imprese che trasportano conto terzi prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati tramite automezzi o vagoni ferroviari o aeromobili o imbarcazioni, devono presentare apposita notifica/SCIA; tali imprese devono specificare il tipo, numero e dati identificativi dei mezzi di trasporto. La SCIA è presentata al SUAP territorialmente competente per il luogo dove insiste la sede legale dell’impresa o la residenza dell’imprenditore, a prescindere da quante autorimesse utilizzi e dove queste siano ubicate. Viceversa per le imprese titolari di uno stabilimento registrato/riconosciuto che trasportano prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati, ad esclusivo servizio della propria attività, non vige l’obbligo della notifica in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dello stabilimento. Per quanto riguarda, invece, il trasporto degli animali a fini commerciali continua a vigere l’obbligo dell’autorizzazione in quanto disposto da un atto normativo comunitario (Reg CE 1/05). Per tali casi, quindi, non si applica la procedura SCIA ex art. 19 L. 241/90. Tali autorizzazioni continuano ad essere rilasciate direttamente dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti, senza il tramite dei SUAP.

Appears in 2 contracts

Samples: Procedure for Notifications and Recognition of Establishments and Activities Related to Food Hygiene and Safety and Public Veterinary Health, Procedure for Notifications and Recognition of Establishments and Activities Related to Food Hygiene and Safety and Public Veterinary Health

Trasporto. Le imprese E’ responsabilità del Fornitore garantire che trasportano conto terzi prodotti alimentariil trasporto degli alimenti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, mangimiil Fornitore, SOA o prodotti derivati tramite automezzi o vagoni ferroviari o aeromobili o imbarcazioniovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, devono presentare apposita notifica/SCIA; tali imprese devono specificare il tipo, numero e dati identificativi dei mezzi di trasporto. La SCIA è presentata al SUAP territorialmente competente dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per il luogo dove insiste la sede legale dell’impresa o la residenza dell’imprenditore, a prescindere da quante autorimesse utilizzi e dove queste siano ubicate. Viceversa per le imprese titolari di uno stabilimento registrato/riconosciuto che trasportano prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati, ad esclusivo servizio della propria attività, non vige l’obbligo della notifica in quanto la fase di corretto trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dello stabilimentodei Prodotti. Per quanto riguarda, invecei prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto degli animali a fini commerciali continua a vigere l’obbligo dell’autorizzazione in quanto disposto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione. L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna. Durante il trasporto e fino al momento di eventuale consegna, il Fornitore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di possesso dei medesimi da un atto normativo comunitario (Reg CE 1/05). Per tali casiparte dell’Azienda Acquirente, quindi, non si applica la procedura SCIA ex art. 19 L. 241/90. Tali autorizzazioni continuano ad essere rilasciate direttamente dai Servizi Veterinari accezione delle AA.SS.LL. competenti, senza il tramite dei SUAPperdite e danni di cui sia responsabile l’Azienda.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche, Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche

Trasporto. Le imprese E’ responsabilità del Fornitore garantire che trasportano conto terzi prodotti alimentariil trasporto dei Prodotti avvenga con mezzi autorizzati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, mangimiil Fornitore, SOA o prodotti derivati tramite automezzi o vagoni ferroviari o aeromobili o imbarcazioniovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, devono presentare apposita notifica/SCIA; tali imprese devono specificare dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei Prodotti, in conformità a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano, approvate con il tipo, numero e dati identificativi dei mezzi di trasporto. La SCIA è presentata al SUAP territorialmente competente per il luogo dove insiste la sede legale dell’impresa o la residenza dell’imprenditore, a prescindere da quante autorimesse utilizzi e dove queste siano ubicate. Viceversa per le imprese titolari di uno stabilimento registrato/riconosciuto che trasportano prodotti alimentari, mangimi, SOA o prodotti derivati, ad esclusivo servizio della propria attività, non vige l’obbligo della notifica in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dello stabilimentoD.M.S. del 6/7/1999. Per quanto riguarda, invecele specialità da conservare a temperature determinate, il trasporto degli animali dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante ili trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione. L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna. E’, inoltre, responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto di sostanze psicotrope e stupefacenti sia eseguito da soggetti competenti ed in possesso dell’autorizzazione al commercio all’ingrosso di medicinali a fini commerciali continua a vigere l’obbligo dell’autorizzazione base di sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformità con quanto disposto da un atto normativo comunitario (Reg CE 1/05). Per tali casi, quindi, non si applica la procedura SCIA ex art. 19 L. 241/90. Tali autorizzazioni continuano ad essere rilasciate direttamente dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti, senza il tramite dei SUAPdal D.P.R. 309/1990.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per La Fornitura Di Medicinali