Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Misericordie E Delle Organizzazioni Operanti Nell'ambito Socio Sanitario Assistenziale Educativo Quadriennio Normativo 2002 2005
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità subordinato il prestatore di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari lavoro ha diritto ad una mensilità un trattamento di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione fine rapporto determinato secondo le norme della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Le voci che rientrano nel t.f.rAi sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguentiseguenti somme: - retribuzione come da inquadramentoi rimborsi spese; - retribuzione individuale le somme concesse occasionalmente a titolo di anzianitàuna tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - indennità i compensi per mansioni superiorilavoro straordinario e per lavoro festivo; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 98, 154 e 156; - eventuali altre l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 95; - le indennità ricorrentidi trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore: - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Ai sensi del precedente art. 132, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità determinazione della quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso cui all'articolo 116 del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - superminimipresente contratto; - assegni "ad personam"; - premio aumenti di incentivazionemerito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità sostitutiva erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 Maggio 1982, e del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti. A decorrere dal 1° Giugno 1982, e fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'articolo 2120 c. c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 2120 c. c., come modificato dalla Legge 29 Maggio 1982, n° 297, a decorrere dal 1° Aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli Studi Professionali
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità subordinato il prestatore di anzianità lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità il trattamento di retribuzione fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all.9). Ai sensi e per ogni anno intero di serviziogli effetti del 20 comma dell'art. Per il personale non impiegatizio2120 c.c., ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la modificato dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; la contribuzione di cui agli artt. Le voci che rientrano nel t.f.r. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento92, 93,112; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 180, 227, 230 e 231; - eventuali altre l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 141; le indennità ricorrentidi trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n.297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Chiarimento a verbale Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 74 quater, CCNL 25 settembre 1976 e dell'art. 79, CCNL 17 dicembre 1979. Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato n. 7 che fa parte integrante del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Trattamento di fine rapporto. In caso Oltre al preavviso di cui all'art. 64 o, in difetto, oltre a corrispondere l'indennità di cui all'art. 64, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia lavoro, l'azienda deve essere corrisposta una indennità corrispondere al lavoratore un trattamento di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimifine rapporto. Le frazioni di mese pari o superiori a quindici 15 giorni si computano come mese intero, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla legge 29/05/1982 n. 297. Per tutto il personale Ai sensi e per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge gli effetti del 2o comma dell'articolo 2120 C.C:, come modificato dalla Legge 29 Maggio 1982, n. 297 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. sono calcolo del T.F.R. le seguentiseguenti somme: - retribuzione come da inquadramentorimborsi spese; - retribuzione individuale le somme concesse occasionalmente a titolo di anzianità"una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - indennità i compensi per mansioni superiorilavoro straordinario e per lavoro festivo; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all'art. 64; - eventuali altre le indennità ricorrenti.di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo; - l'indennità di diaria e trasferta di cui all'art. 39, anche se corrisposta in modo continuativo, che rientra nei limiti dei valori giornalieri esenti dall'IRPEF; - le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL); - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Il prestatore di lavoro, con almeno sette anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al precedente comma, e comunque del 40% del numero dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
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Samples: www.fiscoetasse.com
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità subordinato il prestatore di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari lavoro ha diritto ad una mensilità un trattamento di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione fine rapporto determinato secondo le norme della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Le voci che rientrano nel t.f.rAi sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguentiseguenti somme: - retribuzione come da inquadramentoi rimborsi spese; - retribuzione individuale le somme concesse occasionalmente a titolo di anzianitàuna tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - indennità i compensi per mansioni superiorilavoro straordinario e per lavoro festivo; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità l'indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità ricorrentidi trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti
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Samples: Contratto Di Inserimento
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto a un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di lavoro, una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura quota pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale e comunque non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 superiore all’importo della retribuzione mensile dovuta per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile l’anno stesso divisa per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile 13.5. La quota è proporzionalmente ridotta per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le le frazioni di anno, anche nel corso computandosi come mese intero le frazioni di mese, uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza al 1° giugno 1982, data di entrata in vigore della legge n. 297/82, le cui disposizione che regolano la materia del primo anno trattamento di serviziofine rapporto, s’intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si computano applicano le disposizioni previste in merito all’indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto è dovuto agli aventi diritto indicati nell’art 2122 del Codice Civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà con l’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi per dodicesimiun periodo di tempo uguale a sei mesi. Le frazioni TABELLA INDENNITA’ ANZIANITA’ FINO AL 31/05/1982 - gg 7 all’anno dall’11/11/1922 al 10/11/1937 - gg 10 all’anno dall’11/11/1937 al 10/11/1949 - gg 11 all’anno dall’11/11/1949 al 10/11/1963 - gg 12 all’anno dall’11/11/1963 al 10/11/1970 - gg 15 all’anno dall’11/11/1970 al 31/12/1972 - gg 18 all’anno dall’1/11/1973 al 31/12/1973 - gg 25 all’anno dall’1/11/1976 al 31/12/1978 - gg 26 all’anno dall’1/11/1979 al 31/5/1982 per gli operai a tempo determinato il trattamento di mese superiori a quindici giorni si computano come mese interofine rapporto è compreso nel 3° elemento di cui all’art 11. Per tutto il personale L’anticipazione del T.F.R. potrà anche nei limiti di legge essere richiesto per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrentiristrutturare l’abitazione.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità subordinato il prestatore di anzianità lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità il trattamento di retribuzione fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all.9). Ai sensi e per ogni anno intero di serviziogli effetti del 20 comma dell'art. Per il personale non impiegatizio2120 c.c., ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la modificato dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. , n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguentiseguenti somme: - retribuzione come da inquadramentoi rimborsi spese; - retribuzione individuale le somme concesse occasionalmente a titolo di anzianità"una tantum" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - indennità i compensi per mansioni superiorilavoro straordinario e per lavoro festivo; - superminimila contribuzione di cui agli art. 92, 93 e 112; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 180, 227, 230 e 231; - eventuali altre l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 141; - le indennità ricorrentidi trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n.297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 74 quater, CCNL 25 settembre 1976 e dell'art. 79, CCNL 17 dicembre 1979. Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato 7 che fa parte integrante del presente contratto.
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Samples: www.enteaster.it
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 31.12.71 al 30 dicembre 197230.12.72; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 31.12.72 al 29 novembre 197329.11.73; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 30.11.73 al 30 dicembre 197330.12.73; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 197331.12.73. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 31.12.73 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982297/82 - 29/5/1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. T.F.R. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. T.F.R. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti.
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Samples: Contratto Collettivo Applicato
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 1)15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 31.12.71 al 30 dicembre 197230.12.72; - 20/30 2)20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 31.12.72 al 29 novembre 197329.11.73; - 25/30 3)25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 30.11.73 al 30 dicembre 197330.12.73; - 30/30 4)30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 197331.12.73. Per il personale non impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 31.12.73 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 198229/5/1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. T.F.R. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti.indennità
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dall’anffas
Trattamento di fine rapporto. In caso Base di risoluzione computo del rapporto tfr Anticipazioni sul tfr: il c.c.n.l. fissa i criteri di lavoro dipendente priorità da adottare per la concessione delle anticipazioni. Le relative domande devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno; la graduatoria viene formata dall’azienda, previa consultazione con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta rappresentanza sindacale, entro i due mesi successivi. Livello Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni Q – 1 60 giorni 90 giorni 120 giorni 2 – 3 30 giorni 45 giorni 60 giorni 4 – 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni 6 – 7 15 giorni 20 giorni 20 giorni Operatori di vendita * 30 giorni 45 giorni 60 giorni Q – 1 45 giorni 60 giorni 90 giorni 2 – 3 20 giorni 30 giorni 45 giorni 4 – 5 15 giorni 20 giorni 30 giorni 6 – 7 10 giorni 15 giorni 15 giorni Operatori di vendita * 30 giorni 45 giorni 60 giorni I termini di preavviso sono riferiti a giorni di calendario e decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. * Operatori di vendita: i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Voci escluse per espressa previsione contrattuale Somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili Compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo Contribuzione al fondo di assistenza EST, al fondo di previdenza complementare FonTe e alla cassa di assistenza QuAS Indennità sostitutiva del preavviso Indennità sostitutiva delle ferie Rimborsi spese, indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità trasferta e diarie non aventi carattere continuativo Quota esente dall’Irpef delle indennità e diarie con carattere continuativo Prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore Elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa Erogazioni economiche di retribuzione per ogni anno intero secondo livello Elemento economico di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti.garanzia
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Samples: www.mysolution.it
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità determinazione della quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso cui all'articolo 116 del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel t.f.r. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - superminimipresente contratto; - assegni "ad personam"; - premio aumenti di incentivazionemerito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità sostitutiva erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 Maggio 1982, e del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti. A decorrere dal 1° Giugno 1982, e fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'articolo 2120 c.c. come modificato dalla Legge Maggio 1902, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2120 c.c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n°297, a decorrere dal 1° Aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile al fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine.
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Samples: www.tributaristi-int.it