Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122; le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122; le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un una trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.Codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: − i rimborsi spese; − le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; − i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità − la indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; − l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122xxxxx; le − la indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; dall' IRPEF - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; − gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civc.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni Al personale spetta, in caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme di cui al combinato disposto dell’art. 2120 del codice civile, come novellato dalla legge 29/5/1982 n. 297, e dell’art. 53 della legge 29 maggio 198227/12/1997 n. 449. In particolare, n. 297 il futuro accordo dovrà: § rappresentare la fonte costitutiva del Fondo, definendone la data di attivazione e successive modifichele modalità di funzionamento; § confermare che l’adesione al Fondo da parte dei lavoratori interessati avverrà su base volontaria, con eventuale previsione del pagamento di una quota di ingresso, regolando altresì le modalità di riscatto e secondo quelle di trasferimento delle posizioni individuali da e verso altri fondi; § stabilire la quota di TFR ed i conseguenti importi da destinarsi come finanziamento individuale al Fondo, fermo restando che per il personale di prima occupazione, assunto dopo il 28/4/1993, dovrà essere prevista l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando, a decorrere dalla data di adesione al Fondo medesimo; § prevedere, all’atto del pensionamento dell’iscritto, le norme modalità per l’esercizio dell’opzione tra l’erogazione del presente articolotrattamento pensionistico e/o il riconoscimento della quota capitale di spettanza; § individuare, nel rispetto della normativa vigente, i soggetti cui affidare la gestione delle risorse del Fondo, definendo criteri e modalità. Ai sensi Le Parti medesime fin da ora stabiliscono che il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a carico dell’Azienda corrisponda, per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ.ciascuno, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, sono escluse dalla quota annua all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo TFR e si impegnano a fare in modo che i lavori propedeutici all’attivazione del trattamento Fondo di fine rapporto Previdenza Complementare, per i dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., possano concludersi, per consentirne il funzionamento, a partire dal 2002, secondo le seguenti somme: i rimborsi spese; scadenze che sarà cura delle Parti definire. A tal fine, le somme concesse occasionalmente a titolo Parti stipulanti, nel condiviso intento di "regolare la costituzione ed il funzionamento del Fondo medesimo, si danno atto di voler affidare ad una tantum"Commissione Paritetica, gratificazioni straordinarie composta da non contrattuali più di 2 componenti per Organizzazione Sindacale e simili; i compensi da altrettanti componenti dell’Azienda, il compito di studiare ed approfondire la materia relativa con l’obbiettivo di redigere l’ipotesi di accordo nazionale, che andrà sottoposto alle Delegazioni negoziali per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del preavvisoperfezionarne la stipula. La predetta Commissione Paritetica, le cui spese di cui agli artt. 142, 172, 175; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122; le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo organizzazione resteranno a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civdell’Azienda, verrà insediata, per avviare i lavori, a partire dal mese di marzo p.v., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un una trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.Codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità - la indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; - l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122xxxxx; le - la indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; dall' IRPEF - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civc.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, e secondo le norme del presente pre- sente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'artdell’art. 2120 cod. civ.del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "«una tantum"», gratificazioni gratifica- zioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175all’articolo 95; l'indennità indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122all’articolo 72; le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché, nonché il 50% delle stesse quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi ogni elemento espressamente esclusi escluso dalla contrattazione collettiva integrativaintegrativa collettiva. Ai sensi In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto del terzo comma art. 2120 cod. civ.presente contratto sulla pre- cedente ditta, come modificato dalla se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di sospensione ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'artcessazione dal servizio. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del Il trattamento di fine rapporto l'equivalente (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso titolo di normale svolgimento del rapporto anticipazione dell’indennità di lavoroanzianità dai lavoratori aventi diritto.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 19821 982, n. 297 e successive modifiche, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i -i rimborsi spese; le -le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali contrattali e simili; i -i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità -l'indennit� -l'indennit� sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122; le indennità xxxxx -le indennit� di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchénonch�, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli -gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché nonch� in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità indennit� economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge previsti dalla legge 335/95 che hanno optato per l'attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato riferimento per il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per lavoro festivoi quadri direttivi di 1° e 2° livello: – stipendio; l'indennità sostitutiva del preavviso– scatti di anzianità; – importo ex ristrutturazione tabellare; e, di cui agli artt. 142ove spettino, 172, 175; l'indennità sostitutiva di ferie da – assegno di cui all'art. 12284, ultimo comma; le – indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEFrischio; le prestazioni – indennità per lavori svolti in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratorelocali sotterranei; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause – concorso spese tranviarie; – indennità di cui all'art. 2110 cod86, 3° comma; – indennità di turno diurno; – assegni di cui all'art. civ.97; – indennità di ruolo chiave; – eventuale ex premio di rendimento aziendale. – stipendio; – tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, nonché compresa, ove spetti, l'indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salarialemissione. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPSdel presente articolo, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo l'art. 45 del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoropredetto ccnl.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, al lavoratore compete il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, e secondo le norme del presente articolo297. Ai sensi e per gli effetti del 2° 20 comma dell'artdell’art. 2120 codc.c. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "“una tantum", ” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario straordinario, per lavoro festivo e per lavoro festivodomenicale; l'indennità - la contribuzione di cui agli art. 38; - l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; l'indennità - l’indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare all’ammontare esente dall'IRPEFdall’IRPEF; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno dell’anno per una delle cause di cui all'artall’art. 2110 cod. civc.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori. Per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1982 valgono i seguenti criteri.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso Oltre al preavviso di cui all’art. 64 o, in difetto, oltre a corrispondere l’indennità di cui all’ art.64, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad lavoro, l’azienda deve corrispondere al lavoratore un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982rapporto. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero, n. 297 e successive modifiche, e secondo le norme del per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla legge 29/05/1982 n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 2° 2 comma dell'art. dell’articolo 2120 cod. civ.C.C:, come modificato dalla legge Legge 29 maggio Maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto T.F.R. le seguenti somme: i − rimborsi spese; − le somme concesse occasionalmente a titolo di "“una tantum"”, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; − i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità − l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175all’art.64; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122; − le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchécontinuativo; − l’indennità di diaria e trasferta di cui all’art. 39, quando le stesse hanno carattere anche se corrisposta in modo continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEFche rientra nei limiti dei valori giornalieri esenti dall’IRPEF; − le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL); − le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; − gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ.Il prestatore di lavoro, come modificato dalla legge 29 maggio 1982con almeno sette anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, n. 297 e successive modifichepuò richiedere, in caso costanza di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro., una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al precedente comma, e comunque del 40% del numero dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
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Trattamento di fine rapporto. In ogni Per quanto riguarda i trattamenti da erogare in caso di cessazione e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore si farà applicazione di quanto obbligatoriamente previsto dalle norme di legge e di contratto collettivo, anche con riguardo al preavviso di licenziamento o alla relativa indennità sostitutiva. Le Disposizioni di Vigilanza impongono che, nel caso di Personale Più Rilevante, eventuali ulteriori compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982o per la cessazione anticipata dalla carica siano soggetti a particolari limiti e discipline e, n. 297 fra l’altro, siano opportunamente giustificati e successive modifichecollegati alla performance, al netto dei rischi, ed ai comportamenti individuali ed alla performance, al netto dei rischi, e secondo le norme ai livelli patrimoniali e di liquidità della Banca. Premesso che nel Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano tali compensi non sono in linea di principio previsti, eventuali accordi individuali al riguardo (anche finalizzati ad evitare controversie attuali o potenziali), sempre per il Personale Più Rilevante, saranno soggetti: • alle sopra richiamate Disposizioni di Xxxxxxxxx (paragrafo 2.2.2.) • ai criteri fissati dall’Assemblea dei Soci, e in particolare al limite massimo di 24 mensilità della remunerazione fissa individuale. Per il Personale diverso da quello Più Rilevante in caso di eventuali accordi individuali in vista o in occasione della conclusione anticipata del presente articolorapporto di lavoro (anche finalizzati ad evitare controversie attuali o potenziali), si farà riferimento e applicazione della relativa disciplina prevista dalle Disposizioni di Xxxxxxxxx, sempre fermi, anche per detto Personale, i criteri e i limiti fissati dall’Assemblea dei Soci. Ai sensi Il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano potrà ovviamente avvalersi, in presenza dei relativi presupposti, delle varie “deroghe” di cui alle Disposizioni di Vigilanza (paragrafo 2.2.3) come previste rispettivamente per il Personale Più Rilevante e per il Personale diverso da quello Più Rilevante. Il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano ricorre – nei particolari casi in cui vi sia un interesse a proteggere l’avviamento della Banca e la sicurezza delle relazioni commerciali con la Clientela – allo strumento del “Patto di Non Concorrenza”, sempre rispettando ed applicando le Disposizioni di Xxxxxxxxx. Si precisa che non rientrano nei compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente importi riconosciuti a titolo di "una tantum"patto di non concorrenza al Personale Più Rilevante, gratificazioni straordinarie per la quota che non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa, nonché l’indennità di mancato preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122; le indennità di trasferta e diarie per l’importo che non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ.legge, nonché in caso di sospensione totale gli importi derivanti da decisioni dell’Autorità Giudiziaria o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoroda Collegi Arbitrali.
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Samples: www.sparkasse.it
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 14286, 172, 175114 e 116; - l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122all'art 55; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; : - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Ai sensi del precedente art.106, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
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Samples: Accordo Integrativo Nazionale Con Schema Di Contratto Individuale
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: – i rimborsi spese; – le somme concesse occasionalmente a titolo di "“una tantum"”, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; – i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; – l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142136, 172165, 175168; – l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122116; – le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; – le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; – gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato riferimento per il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le seguenti sommearee professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da assegno di cui all art. 84, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all art. 86, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all art. 97; indennità di ruolo chiave; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i rimborsi spesequadri direttivi di 3° e 4° livello: stipendio; le somme concesse occasionalmente tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di "una tantum"effettivo rimborso, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del preavvisoanche parziale, di cui agli spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 14252 e 72 del presente contratto o, 172comunque, 175; l'indennità sostitutiva corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di ferie di cui all'art3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione. 122; le indennità di trasferta Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al 1° e diarie non aventi carattere continuativo nonché2° livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1° novembre 1999, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salarialecontinua ad applicarsi, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPSdel presente articolo, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo l art. 45 del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoropredetto ccnl.
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