Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale Clausole campione

Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall’art. 18 (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e CNEL, come rideterminati ai sensi dell’art. 47, comma 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), sono ulteriormente incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata tabella F. Detti incrementi sono finanziati mediante quota parte della riduzione delle indennità di amministrazione e della indennità di ente effettuata ai sensi del comma 2. Agli incrementi di cui al presente comma si applicano gli effetti di cui all’art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi).
Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale. 1. Gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione professionale, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono indicati nell’allegata Tabella G. 2. Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono, inoltre, indicati nell’allegata Tabella A, il numero massimo di differenziali attribuibili ed il valore annuo lordo per 13 mensilità di ogni differenziale, in corrispondenza di ciascuna area. Tale numero massimo è relativo a tutto il periodo in cui permane l’inquadramento nella medesima area. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione: a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1; b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”; 4. Il “differenziale stipendiale” di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso. 5. Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell’ambito del previgente sistema di classificazione professionale.
Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale. Art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova Area EP)
Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale. 1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall’art. 18 (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e CNEL, come rideterminati ai sensi dell’art. 47, comma 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), sono ulteriormente incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella F. Detti incrementi sono finanziati mediante quota parte della riduzione delle indennità di amministrazione e della indennità di ente effettuata ai sensi del comma 2. Agli incrementi di cui al presente comma si applicano gli effetti di cui all’art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi). 2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, le indennità di amministrazione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e del CNEL, nonché le indennità di ente degli enti pubblici non economici sono rideterminate nei nuovi valori di area calcolati secondo le indicazioni di cui all’allegata Tabella G, distintamente esposte per Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e CNEL. 3. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, lo stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento è stabilito negli importi di cui all’allegata Tabella H. 4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all’art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari): a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in Tabella H; b) l’ importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori delle indennità di amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i valori delle medesime indennità di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area (riga 2 della Tabella G - Ministeri, colonna 2 della Tabella G - Agenzie fiscali, colonna 2 della Tabella G - CNEL); c) il 50% dell’ importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennità di amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL ed Enti pubblici non economici, secondo le indicazioni della Tabella G (50% degli importi di ...
Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale. 1. Gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione professionale, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono indicati nell’allegata Tabella G. 2. Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono, inoltre, indicati nell’allegata Tabella A, il numero massimo di differenziali attribuibili ed il valore annuo lordo per 13 mensilità di ogni differenziale, in corrispondenza di ciascuna area. Tale numero massimo è relativo a tutto il periodo in cui permane l’inquadramento nella medesima area. Per il personale delle Sezioni “Personale educativo e scolastico”, “Polizia locale”,

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