Indennità di amministrazione. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennità di amministrazione. Le misure dell'indennità di amministrazione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
2. Nel caso in cui il personale di cui al primo comma si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennità di amministrazione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il direttore o il responsabile amministrativo.
Indennità di amministrazione. 1. Il C.C.N.L., all’art.35, prevede che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di amministrazione.
2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma l’indennità di amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente, detratto l’importo del compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualità di personale non docente.
4. L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e modalità già previste per l’indennità di direzione a favore dei capi d’istituto dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C allegata al presente contratto.
5. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a decorrere dal 1° settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di quelle individuate nel comma 12 del precedente art.33.
6. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
Indennità di amministrazione. 1. L’importo mensile lordo dell’indennità di amministrazione prevista per le singole categorie è fissata come segue:
a) per l’area C: − C3 697.000; − C2 616.000; − C1 574.000;
b) per l’area B: − B1 454.000; − B2 493.000;
c) per l’area A: − A1 411.000; − A2 412.000.
Indennità di amministrazione. In merito a tale istituto, l’Ipotesi di accordo in questione prevede l’aumento differenziato delle misure attualmente in godimento, allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del Comparto. L’importo di tali incrementi viene individuato in relazione all’entità economica dell’indennità al momento corrisposta dalle singole amministrazioni. Lo spirito della norma e la scelta negoziale operata vengono chiariti dalla dichiarazione congiunta n. 5, strettamente collegata a questo articolo, in cui le parti ribadiscono quanto già enunciato in occasione di recenti vicende giurisdizionali insorte sulla materia e, cioè, che il costo della piena omogeneizzazione dell’indennità di amministrazione, all’interno dei Ministeri interessati dagli accorpamenti previsti dal D.Lgs. n. 300/99, non può essere imputato alla fonte negoziale ma deve costituire l’oggetto di un apposito finanziamento di legge. Infatti, il contratto collettivo non potrebbe assumersi, in ogni caso, tale onere, in considerazione del fatto arannewsletter che le risorse contrattuali, quantificate sulla base dei parametri contenuti nell’Accordo di luglio 1993, sono essenzialmente finalizzate a garantire il recupero del potere di acquisto. Nonostante tale limite economico, le parti, anche in questo biennio, si sono comunque fatte carico di portare avanti il processo di riallineamento retributivo, perseguito sin dal contratto del 16 maggio 1995, attraverso specifici meccanismi di perequazione dei valori dell’indennità stessa, consistenti, come già sopra accennato, nella definizione di incrementi di maggiore o minore entità, a seconda che il personale appartenga ad amministrazioni, oppure a settori delle stesse, più o meno “ricchi”. Sempre in relazione all’emolumento in questione, viene affrontata una ulteriore delicata problematica, anch’essa oggetto di un esteso contenzioso all’interno del Comparto, che è quella della definizione della misura spettante al personale che presta servizio presso un’altra amministrazione del comparto, nei casi di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 16 maggio 2001. L’individuazione dell’entità economica da corrispondere è stata effettuata, finora, sulla base della circolare n. 179936 del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 1995. Il CCNL, ponendosi su una linea di continuità, ha, pertanto, confermato la prassi, sinora attuata, di attribuire al personale di cui sopr...
Indennità di amministrazione. 1. Al personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.33, comma 2, del CCNL è corrisposto l’importo di lire 11.000 pro -capite con decorrenza 31 dicembre 1999, che andrà ad integrare gli attuali importi dell’indennità di amministrazione. Per l’Amministrazione: Sottosegretario di Stato Sen. Prof. Ombretta Per le XX.XX.: CGIL - F.P. Xxxx.xx FUMAGALLI XXXXXXX Xxxx.xx CISL – FPI Xxxx.xx Direttore Generale Prefetto Xxxxxxx XXXXXXXX UIL – PA Xxxx.xx Xxxx.xx CISAL/FAS CONFSAL/UNSA RdB/Statali Fed.Sind.UGL Stat./ANDCD ACCORDO IN MATERIA DI FORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL CCNL 1998 - 2001 Il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2000, presso la Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, si sono incontrate: LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA composta da: Sen. Prof. Ombretta F UMAGALLI XXXXXXX - Sottosegretario di Stato, xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX - Direttore Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali: CGIL-F.P., CISL-FPI, UIL-PA, CISAL/FAS, CONFSAL/UNSA, RdB/Statali, Fed.Sind.UGL Stat./ANDCD. Visto il CCNL relativo al comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998 -2001 e il biennio economico 1998-1999; Vista la nota del Servizio di Controllo Interno Class. P/11 prot. 2000/3 del 5 gennaio 2000;
Indennità di amministrazione. 1. E’ istituita l’indennità di Amministrazione nella misura fissa mensile di € 47,00, per dodici mensilità.
2. L’indennità di amministrazione sostituisce l’indennità di videoterminale, che conseguentemente è abolita, ed è corrisposta al personale delle Amministrazioni regionali di cui all’art. 1, con esclusione del CFVA.
3. La presente disposizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto.
Indennità di amministrazione. 1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, a decorrere dal 31.12.1999, gli importi dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 16.5.1995, così come rideterminati ai sensi dell'art. 3, comma 1 del C.C.N.L. del 26.7.96, sono incrementati nelle misure previste nell'allegata Tabella G.
2. Per il personale del Ministero dell'Interno, ai fini della perequazione di cui al comma 1, è destinata alla contrattazione integrativa l'importo di L. 11.000 medie mensili pro-capite con decorrenza 31 dicembre 1999. In tale sede saranno definiti i criteri di utilizzo delle suddette risorse.
PARTE QUINTA TITOLO I Norme finali, transitorie e di rinvio
Indennità di amministrazione. 1. L’indennità di amministrazione è rideterminata in € 55,93 a decorrere dal 1.01.2016, in € 57,16 a decorrere dal 1.1.2017 e in € 60,39 a decorrere dal 1.01.2018.
2. A decorrere dal 01.01.2016, la misura dell’indennità di amministrazione di cui al precedente è ulteriormente incrementata di una somma pari a 3,61 euro, con riferimento a ciascuna area e per dodici mensilità, per effetto dell’assorbimento del 10% dell’Indennità di vacanza contrattuale.
3. A decorrere dal 01.01.2017 la misura dell’indennità di amministrazione è ulteriormente incrementata di 46,00 euro, a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo di rendimento.
4. A seguito degli incrementi di cui ai commi precedenti l’indennità di amministrazione è rideterminata secondo la tabella F, alle scadenze ivi indicate: Tabella F “Indennità di amministrazione” Cat. 01.01.2016 01.01.2017 01.01.218 Tutte 59,54 106,77 110,00
5. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere fisso e continuativo ed è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari, fin dalla data della sua istituzione.
Indennità di amministrazione. PROGETTI SPECIALI
Indennità di amministrazione. Al fine di un completo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale a decorrere dalle date sottoindicate ai dipendenti regionali in servizio alla stessa data compete un incremento dell'indennità di amministrazione prevista all'art. 3 del D.P.R. 2 ottobre 1997, n. 38, applicando le disposizioni dell'art. 9 del D.P.Reg. n. 11/95 che a decorrere dalla pubblicazione del presente accordo è corrisposta per 13 mensilità: Categoria 1-7-2000 1-03-2001 Incremento a regime A 5.000 10.000 15.000 B 10.000 10.000 20.000 C 10.000 15.000 25.000 D 15.000 20.000 35.000