Norme di prima applicazione Clausole campione

Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione. 6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla bas...
Norme di prima applicazione. 1. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, la corrispondenza fra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione, è riportata in Tabella F, allegata al presente CCNL. 2. Ove le Aziende ed Enti, nell’ambito di propri piani triennali dei fabbisogni, rilevino la necessità di copertura di specifici profili, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Azienda o Ente di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30.6.2025, previo confronto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera n) (Confronto), possono attivare la progressione tra le aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio: - in possesso del titolo di studio richiesto per l’area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza; - in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all’area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza. 3. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25,50 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti.
Norme di prima applicazione. 1. I contingenti del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente art.36, comma 5, e alle nuove aree in base all'allegata tabella C. 2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale. 3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco. 4. I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dall’art. 36, comma 5, del presente contratto. 5. All’assistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.
Norme di prima applicazione. Art. 74: Istituzione dei nuovi profili
Norme di prima applicazione. (ART. 16 CCNL) 1 Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, senza incremento di spesa, mediante l’attribuzione della posizione economica, che viene individuata come segue: personale ausiliario: B1 personale esecutivo: B2 personale di concetto: B3
Norme di prima applicazione. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
Norme di prima applicazione. Art. 28 : Istituzione di nuovi profili Art. 29 : Posizioni organizzative.
Norme di prima applicazione. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area e della posizione al suo interno secondo la tabella all. B di corrispondenza, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Dall’entrata in vigore del presente CCNL ed entro il termine di cui al comma 1, l’amministrazione, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. z), definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento La norma individua un primo adempimento da svolgere in sede di contrattazione integrativa: con il nuovo CCNL il primo passo da fare è la definizione delle famiglie professionali (commi 1 e 2). Al comma 4 è prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia nel caso di progressioni
Norme di prima applicazione. 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto il personale in servizio sarà inquadrato nel nuovo sistema di classificazione di cui all’art. 11 e, rispettivamente, nei livelli economici secondo la tabella che segue: Nuovo Sistema di classificazione Livello di inquadramento di cui al precedente CCNL Nuovo livello di destinazione A1 A1 Livelli da A1 ad A6 A2 A3 X0/X X0 X0/X0 X0 X0 X0 X0 Livelli da B1 a B6 X0 X0 X0/X X0 X0/X0 X0 X0 Funzionari C1 C1 Livelli da C1 a C7 C1/S C2 C2 C3 C2/S C4 C2 Senior C5 C2Senior/S C6 C7 2. Entro il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del presente CCNL, in sede di specifica sessione di contrattazione di cui all’art. 8 comma 5, sono definiti i profili del nuovo ordinamento professionale all’interno dei quali confluiscono, nel rispetto della tabella di trasposizione nel sistema di classificazione di cui al comma 1, i profili professionali del precedente sistema ordinamentale. 3. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, il Formez PA costituisce una apposita Commissione al fine di valutare eventuali istanze, sulla base di elementi oggettivi e verificabili riferiti agli ultimi 5 anni e fino al 31/12/2021. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del presente CCNL, da parte dei dipendenti appartenenti alle aree A e B e ciò al fine di valutare eventuali discrasie in ordine all’area di riferimento. La Commissione termina i lavori entro i successivi 90 giorni. 4. In fase di prima applicazione, limitatamente alle risorse disponibili di cui all’allegata tabella D al presente CCNL, il personale che, alla data di stipula del presente CCNL, abbia maturato almeno 15 anni di servizio e risulti aver conseguito non più di una progressione di carriera, considerando tutte le progressioni giuridiche o tra le aree acquisite secondo la disciplina del previgente ordinamento, dalla data del 1° ottobre 2022, è sottoposto entro 6 mesi a procedura selettiva per l’attribuzione del livello economico immediatamente superiore a quello di appartenenza in base al nuovo ordinamento, secondo i criteri da definire nella contrattazione collettiva di cui al comma 5 dell’art. 8. La decorrenza delle progressioni è dal 1° gennaio 2022. Per il medesimo personale, qualora non consegua l’attribuzione del livello superiore ai sensi del capoverso precedente, i termini di cui al comma 2 dell’art. 12 sono ridotti per una sola volta della metà. 5. È demandata a una specifica sessione d...