Trust Clausole campione

Trust. Le indicazioni necessarie in relazione al trust devono essere accertate dal contraente mediante un’apposita dichiarazione scritta o un formulario T. Tale dichiarazione deve presentare un contenuto equivalente al modello.
Trust. Un soggetto costituisce il trust; pone i beni sotto il controllo di un trustee (amministratore fiduciario); il trustee gestisce i beni conferiti nel trust secondo le istruzioni del costituente.
Trust. Il contratto di locazione deve essere risolto in forma scritta
Trust. Il contratto di gestione fiduciaria nel nuovo codice civile ungherese
Trust. Il trust è un istituto di origine anglosassone, che trae la propria legittimazione dal common law. In Italia non era mai stato preso in considerazione se non dopo il 1992, quando venne ratificata la convenzione dell’Aja del 1985 che riconosceva l’istituto e la legge applicabile ad esso. La flessibilità del trust lo ha reso valido sostituto per molteplici forme contrattuali e i risultati economici raggiungibili sono molto evidenti. Il trust ricorre quando un soggetto pone dei beni sotto il controllo di un altro soggetto chiamato trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Alla base di questo istituto risiede la fiducia che viene riposta nei trustee ai quali viene affidato il bene, nel caso delle aggregazioni aziendali questo bene è l’azienda da amministrare. Nel caso specifico dei trust aziendali, vengono ceduti ad un organo di gestione centrale ed unico tanti titoli da assicurargli il controllo sulla gestione delle singole aziende. A fronte di tale scambio, vengono rilasciati in capo ai proprietari delle aziende certificati di trust che conferiscono loro il diritto di partecipare agli utili generati dalla gestione attuata dai trustee. Le aziende formalmente mantengono la loro autonomia giuridica, ma rinunciando alla gestione, ritenendo che i nuovi gestori possano generare maggiori vantaggi economici dalla gestione unitaria. Solitamente la similarità o la complementarità sono le caratteristiche delle aziende che decidono di partecipare ad un trust aziendale. Le motivazioni sono di carattere economico, riduzione di costi e aumento dei profitti. Non si deve considerare il trust come un cartello, l’integrazione all’interno del Board of trustee del controllo lo differenzia dal cartello per controllo di prezzi e mercato. Nel cartello un gruppo di imprese giuridicamente indipendenti si accorda in maniera temporanea per adottare misure che ostacolano la concorrenza. In Italia questo istituto genera parecchie perplessità di ordine normativo. Sebbene sia fuori dubbio di che il trust stipulato all’estero venga riconosciuto in Italia, non c’è una vera e propria disciplina in merito, tanto da generare alcune idiosincrasie normative per cui un trust costituito da stranieri in territorio italiano su beni italiani è consentito, mentre se a costituirlo fossero italiani la questione potrebbe essere portata in tribunale. Non è ancora presente una legge di applicazione per la convenzione dell’Aja.
Trust. ∗Non direttamente disciplinato dalla legge Italiana ∗Introdotto in Italia nel 1989 con l’adozione della Convenzione dell’Aia del 1985 ∗Necessario richiamo alla legge di uno Stato estero che lo regola compiutamente Disponente • Trasferisce al trustee la sola intestazione di alcuni beni Trustee • Amministra i beni per conservarne il valore e farli rendere secondo le indicazioni ricevute dal disponente Durante la vita del trust, i frutti dell’amministrazione dei beni: Incrementano il fondo del trust Possono essere devoluti ad uno o più beneficiari specifici (beneficiario intermedio) ∗Deve avere una scadenza (durata definita oppure la vita di una persona) ∗Può essere nominata una persona con il compito di verificare la correttezza e la professionalità dell’operato del trustee (guardiano) del trust Alla conclusione del trust, i beni residui e gli eventuali incrementi sono devoluti ad un soggetto specifico (beneficiario finale) Disponente Trust Trustee Soggetti del Trust Guardiano Beneficiario intermedio Una o più figure del Trust possono coincidere: Ad esempio: ∗Il disponente può essere trustee ∗Il disponente può essere beneficiario intermedio ∗Il beneficiario intermedio può essere anche beneficiario finale ∗Il disponente può essere guardiano Costituzione del Trust Atto istitutivo Atto di conferimento
Trust. Per i trust trova applicazione quanto segue: dall’obbligo di accertamento circa il detentore del controllo sono esonerati i corporate trustee, in quanto il GAFI opera attraverso le raccomandazioni 24 e 25 una chiara distinzione tra “legal person” e “legal arrangement”; di conseguenza, i trust vengono inseriti nella categoria dei “legal arrangement” ai sensi della raccomandazione 25. Quest’ultima definisce tutte le informazioni da raccogliere in relazione al trust. Il nuovo accertamento dei detentori del controllo previsto nella LRD per le persone giuridiche si basa tuttavia (come specificato esplicitamente anche nel messaggio) sulla raccomandazione 24 del GAFI, la quale non trova applicazione per i trust. Per essi le informazioni rilevanti vengono dunque rilevate mediante il formulario T. Ne deriva che per i trustee (ovvero i corporate trustee) non deve essere presentato alcun formulario K. Lo stesso principio vale anche per gli insurance wrapper, ovvero per il formulario I.

Related to Trust

  • Controlli Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.

  • Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso - alla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul sito istituzionale della Regione – sono: ▪ le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000; ▪ le ODV e le APS iscritte ex novo al RUNTS; ▪ le fondazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus, di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 460/1997; ▪ le fondazioni iscritte ex novo al RUNTS. Tra i soggetti potenziali beneficiari sono incluse: ▪ le APS iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio regionale, in conformità alla previsione dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, ai sensi del quale “l’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4”, cioè nei registri regionali; ▪ le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione del Terzo settore, che soddisfano il requisito dell’iscrizione ai relativi precedenti registri di cui alle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, nonché le reti associative rientranti in una delle tipologie sopra citate iscritte al 1 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015 con la risoluzione 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. RUNTS, fermo restando che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate. Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve essere mantenuto da parte di tutti i soggetti beneficiari (compresi i partners) per l’intero periodo di durata dell’Accordo di Programma 2021 (4 novembre 2023), unitamente al rispetto della vigente normativa applicabile, pena la revoca del contributo.

  • Controllo 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, cioè: • la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio; • il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società s’impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati. 10.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni d’indirizzo, vigilan- za e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.

  • MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • Trattamento dati personali I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’ope- ratore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei precitati documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MePA di Consip, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei pro- cessi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del D. X.xx 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile “interno” del Trattamento è il Dirigente del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni. A seguito della designazione, l’Appaltatore dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Trattamento dei dati personali 14.1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. 14.2 In particolare AGEA garantirà al Fornitore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Fornitore garantirà a AGEA, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché le attività vengano svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 14.3 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, n. 7, del Regolamento (UE) 2016/679 è AGEA. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali il Fornitore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da AGEA. 14.4 Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto. 14.5 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 14.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 14.7 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 14.8 Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Fonte dei dati personali Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento"