Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali Clausole campione

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. L’affidatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni, dati, notizie, fatti etc., di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento dell’appalto debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e/o consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. Nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, l’aggiudicatario si impegna a conformarsi alle disposizioni: (i) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche “GDPR”); (ii) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; nonché (iii) di ogni altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione delle competenti autorità per la protezione dei dati personali. Si precisa che Wrike Inc. resta unico responsabile del trattamento dei dati personali, atteso che l’Operatore, in qualità di mero reseller della suddetta casa madre, garantisce di non aver accesso ad alcun dato di cui la Committente sia titolare e di non effettuare il trattamento dei dati ad alcun titolo. Pertanto, la Committente disciplinerà il trattamento dei dati personali in via diretta con la casa madre Wrike Inc. prima della stipula della trattativa, sottoscrivendo con la medesima casa madre il DPA sulla base del format che la stessa rende disponibile con le standard contractual clauses come base giuridica del trasferimento dei dati. Tale condizione è presupposto indispensabile e necessario ai fini della stipula stessa. Pertanto, laddove per qualsivoglia motivo, non si addivenga alla stipula del DPA con Wrike Inc, il contratto con il reseller ICOA Srl non sarà stipulato e il medesimo nulla potrà pretendere dalla Committente. Si precisa che con riferimento ai servizi oggetto della Trattativa la casa madre Wrike Inc. ha altresì garantito, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione appaltante: - data center in UE; - misure di sicurezza aggiuntive come il Wrike Lock. Fermo restando quanto sopra...
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. Art. 32 - Norme di legge e rinvio ad esse
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. Il cessionario tutela la riservatezza dei dati del cedente e garantisce che il trattamento dei dati, effettuato in forma cartacea, informatica o telematica per consentire un’efficace trattamento dei rapporti commerciali, è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il cedente autorizza il cessionario a che le proprie generalità e tutti i dati inerenti il presente contratto vengano comunicati alla Camera di Commercio di Xxxxxxx ed agli Istituiti di credito con questa convenzionati per consentire la gestione di eventuali contributi o finanziamenti.
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. L’appaltatore aggiudicatario del servizio è tenuto al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi ai sensi del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e del d.lgs 196/2003 aggiornato al d.lgs 101/2018. In particolare, l’appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, impegnati nell’esecuzione del servizio, la massima riservatezza nei confronti delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisita nello svolgimento del lavoro oggetto del presente Capitolato. In particolare, la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare fini propri o comunque non connessi con l’espletamento dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso o in possesso del personale impegnato nel servizio, nel corso dell’esecuzione del contratto. I dati personali devono essere quindi custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. A tale scopo l’appaltatore del servizio dovrà nominare un Responsabile dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/2003, il cui nominativo deve essere comunicato in forma scritta al committente entro quindici giorni dall’avvio del servizio, contestualmente a una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate con riferimento ai dati conservati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a garantire la riservatezza e il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell’accordo stesso. Le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, oggetto del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto dell’accordo stesso, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. 1. L’Editore …………. tutela la riservatezza dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 1963.
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).