Rapporti economici Clausole campione

Rapporti economici. 1. Il Concessionario di Gestione utilizzerà l’impianto per le proprie attività negli orari autorizzati dal Settore Sport mediante apposite concessioni d’uso. 2. Il Concessionario di Gestione riscuoterà le tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell’impianto sulla base delle concessioni d’uso rilasciate dal Settore Sport. 3. Il Comune di Venezia autorizzerà gratuitamente su presentazione di formale istanza, l’uso di locali, ove presenti ed idoneamente predisposti, da adibire a ufficio o a sede societaria del Concessionario di Gestione per espletare tutte le attività amministrative conseguenti alla conduzione dell’impianto. 4. Il Concessionario di Gestione dovrà rimborsare all’Amministrazione Comunale in due rate semestrali posticipate, con pagamento a 30 gg. dall'emissione di apposita fattura, una quota parte pari al 30% del costo dei consumi per le utenze di acqua, energia elettrica e gas. 5. Non è previsto il pagamento del canone in applicazione della legge 9/2016 – art. 15.
Rapporti economici. 1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalla FIDAS OZIERI, oggetto della presente convenzione, l’ATS Sardegna garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso per l’attività di cui al disciplinare A uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR). 2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative. 3. Le attività svolte dalla FIDAS OZIERI non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della L. n. 266/1991. 4. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dalla FIDAS OZIERI, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR). 5. La spesa massima annuale per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è stimata in € 30.000,00 annui. Qualora, nello spirito di incremento delle donazioni finalizzato al raggiungimento dell’autosufficienza, come previsto dal Piano Sangue Nazionale e Regionale, si dovesse superare tale importo occorrerà integrare l’autorizzazione di spesa con apposito atto da parte del servizio competente. 6. L’ATS Sardegna provvederà ad erogare i rimborsi entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002. Ciascuna fattura dovrà essere verificata dal Responsabile della Struttura Trasfusionale competente prima della liquidazione.
Rapporti economici. 1. A fronte del regolare esercizio dei servizi sopra descritti il Comune:------------------------------------ • concede l’uso gratuito dell’appartamento del custode alle condizioni e nei termini di cui ai precedenti articoli 13, 14. 15; • concede l’uso gratuito dei locali del bar e chiosco; -------------------------------------------------------- • Riconosce il 100% delle tariffe riscosse per l’utilizzo degli impianti comprese quelle afferenti alle autorizzazioni rilasciate dal comune------------------ 2. Assume a proprio carico gli oneri per le manutenzioni e gli interventi meglio descritti al precedente art. 23 3. riconosce un contributo fisso annuo di € 12.000,00 (dodicimila), decurtato dello sconto offerto dal Gestore in sede di gara, a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva della stessa. -------------- 4. Le condizioni di cui sopra rimarranno invariate ed omnicomprensive per l’intera durata del contratto. 5. In applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze salvo diversa indicazione da parte del Gestore che dovrà essere indicata nel Duvri redatto a suo carico. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 3 del 05/03/2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. L’eventuale attività di ispezione e di controllo svolta dalla stazione appaltante con proprio personale e i lavori di manutenzione straordinaria svolti dalla stazione appaltante anche a mezzo di ditte specializzate, non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta senza la presenza del Gestore o di terzi, previo preavviso allo stesso. Le condizioni economiche sopra indicate sono, quindi, già al netto degli oneri di sicurezza connessi a rischi di interferenze, già stimati dalla stazione appaltante in complessivi €. 0,00 (zero).
Rapporti economici. Per Io svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione dei donatori di sangue, in base alla presente. convenzione, la Regione garantisce le quote di rimborso, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni n.100/CSR dell’8 luglio 2021. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, e comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a: a) costi per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.); b) costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione; c) costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione; d) costi per la formazione e aggiornamento dei volontari; e) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi; f) costi generali. La rendicontazione deve essere inviata ad ASL3 e alla SRC. Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. ASL n. 3 Il Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx Associazione . . .
Rapporti economici. L’Azienda USL corrisponderà al Laboratorio i seguenti compensi tariffari: a) € 4,00 per ogni accesso comprendente, il prelievo, il ritiro di eventuali campioni biologici e la consegna del referto. La tariffa ammonta ad € 3,82 solo nel caso in cui il Laboratorio non sia tenuto a consegnare il referto per scelte organizzative del distretto. Il Laboratorio, previa intesa, si impegna ad adeguarsi alle nuove disposizioni organizzative dell’AUSL che dovessero intervenire nel corso di validità del contratto. b) € 3,28 per ogni tampone orofaringeo; c) a partire dal 01/07/2021, € 26,56 per l’effettuazione di tre prelievi, a distanza di un ora, per l’esame delle curve da carico a donne gravide: tale tariffa è comprensiva anche della soluzione glucosata che resta a carico del Laboratorio. Fino al 30/06/2021 verrà applicata la tariffa pari a € 16,64. ematici allo stesso utente, al Laboratorio sarà corrisposto unicamente il compenso per la curva da carico di glucosio. Si intende infatti che il prelievo eseguito per la determinazione della glicemia basale sia sufficiente anche per l'effettuazione delle altre determinazioni. Le tariffe sono superiori rispetto a quelle previste dal nomenclatore tariffario in quanto comprensive, oltre che della consegna del referto e attività connesse, anche della conservazione e del trasporto dei prelievi e dei materiali biologici al punto HUB di cui all’art.2. Il numero dei prelievi di cui al paragrafo 1, è da intendersi come numero massimo dei prelievi prenotabili presso il Laboratorio e non come numero di prelievi garantito, fatto salvo quanto espresso nell’art.1. Il Laboratorio emetterà fatturazione mensile relativa all’attività eseguita, evidenziando separatamente il numero dei prelievi ematici ed il numero dei prelievi microbiologici. L’Azienda USL effettuerà le liquidazioni nei tempi e nei modi risultanti dalla normativa vigente, basandosi, per le opportune verifiche, sulle statistiche di attività fornite dai laboratori di analisi di riferimento. In corso di validità del contratto il Laboratorio si impegna ad applicare i criteri e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta indicati dall'Azienda USL, anche ai fini della fatturazione delle prestazioni eseguite.
Rapporti economici. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14/4/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR). Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:
Rapporti economici. Essendo previsto l'affidamento del servizio a Como Acqua entro il mese di settembre 2015, è necessario prevedere la stipula di apposite convenzioni transitorie sino a perfezionamento ed efficacia dell'operazione di fusione tra Como Acqua (affidataria del servizio) e le SOT - Consorzi (proprietari e gestori degli impianti). Nel “periodo transitorio” e sino alle avvenute fusioni/incorporazioni tra Como Acqua e le SOT /Consorzi, queste ultime continueranno a svolgere il servizio per conto del gestore unico: si dovrà quindi garantire loro le risorse economiche necessarie a mantenere il pieno rispetto dei citati obiettivi strategici di qualità del servizio e di qualità ambientale. Dette convenzioni devono disciplinare: - l’affidamento temporaneo della gestione operativa degli impianti in capo alle SOT - Consorzi per garantire la continuità del servizio pubblico, inclusa l’attività di fatturazione ed incasso; - il canone di gestione a carico di Como Acqua pari alla refusione delle spese di gestione; - il contributo in conto capitale a carico di Como Acqua pari alle rate dei mutui; - il passaggio della titolarità della fatturazione attiva e dei relativi incassi in capo a Como Acqua successivamente all’avvenuto espletamento dell’affidamento del servizio di fatturazione; La misura del canone di gestione e del contributo in conto capitale a carico di Como Acqua sarà stabilita con modalità atte a garantirne la compatibilità con le entrate da tariffa e le relativa regolamentazione. A tal proposito si precisa che: - di norma gli investimenti saranno operati da Como Xxxxx, non dalle SOT salvo casi eccezionali. Le convenzioni disciplineranno i pesi economici di tali casi e le altre eccezionalità derivanti dalla conduzione degli impianti; - con la stipula delle convenzioni verrà regolamentata anche la disciplina dei trasferimenti. 3.1.1 Il fabbisogno finanziario di Como Acqua 3.1.2 Il fabbisogno finanziario di Como Acqua – modalità di finanziamento
Rapporti economici. 1. L’ ASSSV si impegna a riconoscere al personale utilizzato come R.U.P. l’importo a forfait di €. 4.500,00 che verrà erogato a conclusione della procedura oggetto della presente convenzione e dietro presentazione di nota per prestazione di lavoro di tipo occasionale. 2. Le spese relative all’esecuzione della Convenzione e connesse alle attività affidate a ciascuno dei soggetti sottoscrittori resteranno a carico di chi le ha sostenute, senza obblighi di rimborso o rivalsa reciproca, neppure parziale o pro quota.
Rapporti economici. 1. Il Concessionario dovrà versare all’Amministrazione Comunale, in due rate semestrali (entro i mesi di dicembre e giugno di ogni anno), un canone annuo minimo per l’utilizzo dell’impianto, pari ad €. 500 (cinquecento) oltre I.V.A. ai sensi di legge, soggetto ad adeguamento annuale all’indice FOI dell’I.S.T.A.T. 2. L’Amministrazione prevederà annualmente, con propria deliberazione di Giunta comunale, un obiettivo di riduzione dei costi relativi alle utenze che il Concessionario si impegna a perseguire. Nel caso di non conseguimento dell’obiettivo previsto il Concessionario si farà carico della differenza economica tra quanto effettivamente consumato e quanto previsto dall’obiettivo definito dall’Amministrazione comunale. 3. L’Amministrazione Comunale potrà erogare contributi a sostegno dell’attività sportiva giovanile solo dopo la presentazione della documentazione di cui agli artt. 7 e 9 della presente Convenzione.
Rapporti economici. Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, Cis percepirà dal Concessionario, un canone d’uso della struttura sopra indicata come risultante dagli atti di assegnazione. Detto canone dovrà essere versato in rate mensili su presentazione di fattura da parte di CIS srl. Il Concessionario con tale accordo, si intende compensato da qualsiasi sua spettanza nei confronti del CIS per il servizio di che trattasi e non ha quindi alcun diritto a nuovi compensi. Tutte le spese della presente convenzione, sono a carico del Concessionario. Saranno valutate in seguito le condizioni per l’eventuale rinnovo.