Assemblea straordinaria Clausole campione

Assemblea straordinaria a) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo, sull’emissione di obbligazioni e sulla nomina e i poteri dei liquidatori, ed ogni qual volta il Consiglio d'amministrazione ne ravvisi l'opportunità. b) Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino: più del …… % del capitale sociale, in prima convocazione; in seconda convocazione più del .… % del capitale sociale. [per le società quotate in borsa: in terza convocazione l’assemblea delibera validamente con la maggioranza del ……% del capitale sociale].
Assemblea straordinaria. 1. L’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello Statuto; b) sull’eventuale esclusione dei Consorziati; c) sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; d) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri; e) sulla trasformazione del Consorzio; f) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge. 2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati facenti parte del Consorzio.
Assemblea straordinaria. Compiti dell’Assemblea Straordinaria della Rete: ● Modifiche, integrazioni, rinnovo o scioglimento dell’accordo di Rete. L'Assemblea straordinaria della Rete viene convocata dal Presidente, presso la scuola capofila o altro Istituto o sede facilmente raggiungibile dai componenti dell’Assemblea con almeno 30 giorni di preavviso. L’assemblea straordinaria della Rete è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti la Rete, anche mediante l’esercizio della delega. Ogni Dirigente Scolastico può rappresentare per delega non più di una Istituzioni aderenti alla Rete oltre quella di cui è legale rappresentante. Ogni Presidente di Rete regionale o sovraregionale può rappresentare per delega gli Istituti aderenti alla propria Rete fino a un massimo di tre Istituti per ciascuna Rete regionale o sovraregionale. Hanno diritto di voto in Assemblea straordinaria i Dirigenti scolastici e i Presidenti delle Reti regionali o sovraregionali o i loro delegati. L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.
Assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo (2436 e seguenti) e sull'emissione di obbligazioni (2410 e seguenti). Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt. 2450 e 2452.
Assemblea straordinaria. All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
Assemblea straordinaria. Proposta di modifiche allo Statuto: esame e delibere conseguenti. Per quanto riguarda l’Assemblea Ordinaria, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno: la proposta concernente il bilancio e la relativa documentazione, incluse le relazioni del Collegio dei Sindaci e della Società di revisione, saranno messe a disposizione di tutti gli Associati, con modalità telematiche, entro il termine dei quindici giorni precedenti la riunione assembleare, come previsto dall’art. 31 dello Statuto. Con riferimento al punto 2, si fa presente che, nella odierna seduta del Consiglio di Amministrazione, ha rassegnato le dimissioni un Consigliere eletto in rappresentanza degli Associati; l’Assemblea è pertanto chiamata a procedere alla relativa sostituzione, ai sensi dell’art. 18, comma 5, dello Statuto. Quanto all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, vengono messi a disposizione degli Associati, nell’Area riservata del sito web del Fondo, il progetto di modifiche statutarie, che consiste nella comparazione dei testi dello Statuto vigente e di quello proposto, e Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Milano, 10 marzo 2022
Assemblea straordinaria. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto che contenga l’indicazione degli argomenti da iscriversi all'Ordine del Giorno. In quest’ultimo caso, ove il Comitato Esecutivo non provveda, la convocazione viene disposta dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere fatta con posta elettronica, lettera raccomandata o altro mezzo avente data certa, osservandosi per le ulteriori modalità di convocazione e partecipazione le medesime disposizioni previste per l'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. La seconda convocazione può essere anche nel medesimo giorno della prima, purché con un intervallo di almeno un'ora. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti dei Soci presenti o rappresentati.
Assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria del Consorzio è convocata dal Presidente del Consorzio. L’Assemblea Straordinaria del Consorzio può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando l’assemblea ha ad oggetto aspetti che riguardano il Presidente del Consorzio. L’Assemblea è costituita dai soci o da loro delegati che hanno aderito da almeno un anno al consorzio e che abbiano partecipato ad almeno una assemblea ordinaria. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di tre consorziati. 1. L’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello Statuto; b) sulla decadenza del Presidente del Consorzio; c) sulla attribuzione della qualifica di socio onorario; d) sull’eventuale esclusione dei Consorziati; e) sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; f) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri; g) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge. 2. E’ riservato ai soci fondatori e onorari deliberare sui punti a), b) e c del comma precedente. 3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento dei 2/3 (due terzi) dei Consorziati e in seconda convocazione del 50% (cinquanta per cento) dei Consorziati. 4. Le delibere vengono approvate a maggioranza dei presenti, fisicamente o per delega;
Assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in secon- da convocazione, quando sono rappresentate le parti di capitale aventi diritto di voto indicate rispettivamente negli articoli 2368 secondo comma e 2369 terzo comma Cod.Civ.. In terza convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno più di un quinto del capitale sociale. Essa delibera, sia in prima sia in seconda sia in terza convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. L’assemblea straordinaria convocata con unica convocazione delibera con le maggioranza prevista per la terza convocazione. È ammesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regola- mentari in materia, il voto per corrispondenza.
Assemblea straordinaria. 1 Alla convocazione dei soci deve provvedere il Consiglio Direttivo mediante avviso esposto all’albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e , alternativamente, mediante : a) lettera consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea b) posta elettronica, oppure fax o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. 2 La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa. 3 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. 4 L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: a) approvazione e/o modificazione dello Statuto sociale b) atti e/ o contratti relativi a diritti reali immobiliari c) scioglimento dell’associazione, nomina dei liquidatori, relative modalità di liquidazione e destinazione della attività residue. 5 Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto a scelta del Presidente dell’Assemblea