Assemblea straordinaria Clausole campione

Assemblea straordinaria a) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, ed ogni qual volta il Consiglio d'amministrazione ne ravvisi l'opportunità. b) Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale [oppure: con la maggioranza del ……% del capitale sociale].
Assemblea straordinaria. 1. L’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello Statuto; b) sull’eventuale esclusione dei Consorziati; c) sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; d) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri; e) sulla trasformazione del Consorzio; f) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge. 2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati facenti parte del Consorzio.
Assemblea straordinaria. 1 Alla convocazione dei soci deve provvedere il Consiglio Direttivo mediante avviso esposto all’albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e , alternativamente, mediante : a) lettera consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea b) posta elettronica, oppure fax o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. 2 La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa. 3 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. 4 L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: a) approvazione e/o modificazione dello Statuto sociale b) atti e/ o contratti relativi a diritti reali immobiliari c) scioglimento dell’associazione, nomina dei liquidatori, relative modalità di liquidazione e destinazione della attività residue. 5 Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto a scelta del Presidente dell’Assemblea
Assemblea straordinaria. 1.L'Assemblea straordinaria della Lega Pro ha le seguenti attribuzioni: a) l'elezione e la revoca del Presidente; b) l'elezione e la revoca dei Vice-Presidenti; c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo; d) l'elezione e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; e) l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Pro secondo quanto previsto dallo Statuto Federale, dalle NOIF e dai regolamenti federali; f) l'elezione e la revoca dell'Amministratore Delegato; g) l'accreditamento, da parte dei singoli delegati assembleari, del candidato alla carica di Presidente Federale, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale; h) la designazione del candidato di spettanza della Lega Pro alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., secondo quanto stabilito dalle normative federali; i) la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
Assemblea straordinaria. 1. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando i consorziati partecipanti presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote complessive di partecipazione al Consorzio, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno l’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando i consorziati partecipanti presenti rappresentano almeno la metà delle quote complessive di partecipazione al Consorzio, e delibera con almeno i due terzi dei voti presenti, anche per delega. 2. L’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all’approvazione del Ministro della Transizione Ecologica e del Ministro per lo sviluppo economico; b) sull’approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; c) sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell’ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art.10 in materia di Assemblea ordinaria.
Assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.
Assemblea straordinaria. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto che contenga l’indicazione degli argomenti da iscriversi all'Ordine del Giorno. In quest’ultimo caso, ove il Comitato Esecutivo non provveda, la convocazione viene disposta dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere fatta con posta elettronica, lettera raccomandata o altro mezzo avente data certa, osservandosi per le ulteriori modalità di convocazione e partecipazione le medesime disposizioni previste per l'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. La seconda convocazione può essere anche nel medesimo giorno della prima, purché con un intervallo di almeno un'ora. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti dei Soci presenti o rappresentati.
Assemblea straordinaria. 1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto nonché in materia di procedure per la liquidazione di W.I.L.A., relative modalità e nomina dei liquidatori. 2. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'assemblea ordinaria. 3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera all’unanimità, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, salvo quanto disposto al comma 11 dell’articolo 8.
Assemblea straordinaria. Proposta di modifiche allo Statuto: esame e delibere conseguenti. Per quanto riguarda l’Assemblea Ordinaria, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno: la proposta concernente il bilancio e la relativa documentazione, incluse le relazioni del Collegio dei Sindaci e della Società di revisione, saranno messe a disposizione di tutti gli Associati, con modalità telematiche, entro il termine dei quindici giorni precedenti la riunione assembleare, come previsto dall’art. 31 dello Statuto. Con riferimento al punto 2, si fa presente che, nella odierna seduta del Consiglio di Amministrazione, ha rassegnato le dimissioni un Consigliere eletto in rappresentanza degli Associati; l’Assemblea è pertanto chiamata a procedere alla relativa sostituzione, ai sensi dell’art. 18, comma 5, dello Statuto. Quanto all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, vengono messi a disposizione degli Associati, nell’Area riservata del sito web del Fondo, il progetto di modifiche statutarie, che consiste nella comparazione dei testi dello Statuto vigente e di quello proposto, e Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Milano, 10 marzo 2022
Assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria del Consorzio è convocata dal Presidente del Consorzio. L’Assemblea Straordinaria del Consorzio può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando l’assemblea ha ad oggetto aspetti che riguardano il Presidente del Consorzio. L’Assemblea è costituita dai soci o da loro delegati che hanno aderito da almeno un anno al consorzio e che abbiano partecipato ad almeno una assemblea ordinaria. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di tre consorziati. 1. L’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello Statuto; b) sulla decadenza del Presidente del Consorzio; c) sulla attribuzione della qualifica di socio onorario; d) sull’eventuale esclusione dei Consorziati; e) sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; f) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri; g) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge. 2. E’ riservato ai soci fondatori e onorari deliberare sui punti a), b) e c del comma precedente. 3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento dei 2/3 (due terzi) dei Consorziati e in seconda convocazione del 50% (cinquanta per cento) dei Consorziati. 4. Le delibere vengono approvate a maggioranza dei presenti, fisicamente o per delega;