Common use of UNA TANTUM Clause in Contracts

UNA TANTUM. Entro il mese di febbraio 2023 sarà erogato a tutto il personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario di € 500,00 quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 01 gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 2022. Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all’art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. Entro Con il pagamento della retribuzione del mese di febbraio 2023 settembre 2009 sarà erogato a tutto il personale dipendente tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario di € 500,00 forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 01 gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella che seguecontrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, TFRtfr, 13a 13^ e 14a 14^ mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione ) a copertura del presente accordo un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 1 gennaio 2008 31 dicembre 2022. 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendistiapprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all’artagli artt. 1515 e 16. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tale tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

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Samples: CCNL Federculture, Accordo Di Rinnovo

UNA TANTUM. Entro il mese 29 ART.100 DECORENZA E DURATA » 30 ART.101 – ESCLUSIVA DI STAMPA » 31 ALLEGATO A – TABELLE DEI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO MENSILI PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI 32 ALLEGATO D – REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE » 33 ALLEGATO E – CASSE EDILI 38 ALLEGATO I – PROTOCOLLO SULL’INSERIMENTO AL LAVORO DELLA MANODOPERA PROVENIENTE DAI PAESI EXTRACOMUNITARI 40 Sono considerati lavori discontinui o di febbraio 2023 sarà erogato semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 6. In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tutto il personale dipendente tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in forza alla data carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue. Le ore di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di € 500,00 quale Una Tantum per il periodo cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di vacanza contrattuale 01 gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla paga base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 2022. Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi oraria di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla allegato A del presente contratto ad eccezione di: − custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella; − custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella. Al guardiano notturno, fermo quanto indicato all’artdisposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 1526, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. Per i dipendenti 23. * * Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 6. * * All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con rapporto autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornalieri. Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia. . Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo. In coerenza con le modifiche dell’orario di lavoro come sopra definite, i punti B) e C) dell’art.14 sono modificati con il divisore mensile pari a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni1/208.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

UNA TANTUM. Entro il mese di febbraio 2023 sarà erogato a tutto il personale dipendente Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della stipula del presente accordocontratto, un importo lordo in relazione alla c.d. Vacanza Contrattuale intercorsa dalla presentazione della piattaforma sindacale (Novembre 2000) alla data di entrata in vigore del presente contratto, verrà corrisposto un’importo forfettario di € 500,00 quale Una Tantum Guro 103,30 (Guro 206,60 per il periodo di vacanza contrattuale 01 gennaio 2019 – 30 novembre 2021i lavoratori delle aziende aderenti al Consorzio Produttori Pietra Piasentina), determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativodi una-tantum. L’importo viene riproporzionato, TFRin quote mensili o frazioni, 13a e 14a mensilitàin relazione alla durata del rapporto nel periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001. Detto importo, straordinario ecccommisurato all’anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, astensione facoltativa post-partum, lavoro a tempo parziale. L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.2120 del c.c.), l’importo di una tantum è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Entro il L’importo di cui sopra verrà erogato in due rate: - Guro 51,65 (G.103,30 per Cons.P. Piasentina) con la retribuzione del mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente Gennaio 2002; - Guro 51,65 (G.103,30 per Cons.P. Piasentina) con la retribuzione del mese di Giugno 2002. Xxxx apprendisti e ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro in forza alla data della stipula del presente contratto saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di sottoscrizione cui ai commi precedenti , a titolo di una tantum, importi corrispondenti al 50% di quanto previsto per la generalità dei dipendenti. Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le somme eventualmente corrisposte nel periodo di definizione del presente accordo un importo complessivo regionale a titolo di “arretrati dovuti all’aumento acconto sui futuri aumenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 50% in occasione della prima tranche di una tantum e del restante 50% in occasione della seconda. 10. - G. B. I. A. R. T. Le parti riconoscono in GBIART la realizzazione di una avanzata idea di bilateralità ed in particolare apprezzano la valorizzazione degli interventi di mutualità in favore dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 2022Lavoratori e delle Aziende. Gli importi indicati Favoriscono quindi l’adesione ad GBIART e promuovono ogni iniziativa nei confronti dell’Gnte in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all’art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornifavore dei Lavoratori e delle Aziende.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Integrativo Di Lavoro

UNA TANTUM. Entro il mese 29 ART.100 DECORENZA E DURATA » 30 ART.101 – ESCLUSIVA DI STAMPA » 31 ALLEGATO A – TABELLE DEI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO MENSILI PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI 32 ALLEGATO D – REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE » 33 ALLEGATO E – CASSE EDILI 38 ALLEGATO I – PROTOCOLLO SULL’INSERIMENTO AL LAVORO DELLA MANODOPERA PROVENIENTE DAI PAESI EXTRACOMUNITARI 40 Sono considerati lavori discontinui o di febbraio 2023 sarà erogato semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 6. In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tutto il personale dipendente tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in forza alla data carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue. Le ore di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di € 500,00 quale Una Tantum per il periodo cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di vacanza contrattuale 01 gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla paga base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 2022. Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi oraria di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla allegato A del presente contratto ad eccezione di: − custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella; − custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella. Al guardiano notturno, fermo quanto indicato all’artdisposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 1526, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. Per i dipendenti 23. Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 6. All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con rapporto autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornalieri. Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia. . Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo. In coerenza con le modifiche dell’orario di lavoro come sopra definite, i punti B) e C) dell’art.14 sono modificati con il divisore mensile pari a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni1/208.

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Samples: Rinnovo Del c.c.n.l. Per Gli Addetti Delle Piccole E Medie Imprese Edili Ed Affini

UNA TANTUM. Entro il mese di febbraio 2023 sarà erogato a tutto il personale dipendente Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario di € 500,00 quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 01 gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2004 un importo complessivo a titolo forfetario “una tantum” di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 2022. Gli importi indicati € 175,00 lordi suddivisibili in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi di cui quote mensili in relazione alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all’art. 15. Per i dipendenti con durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° ottobre 2003 – 31 marzo 2004. La frazione di mese superiore a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Ai Detto importo sarà riproporzionato per i dipendenti assunti impiegati con contratto a tempo determinatoparziale. L’importo della una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in forza all'atto della sottoscrizione dell’accordoattuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.2120 cc, gli importi l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato sopra. Ai lavoratori che nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Roma, 5 maggio 2004 Preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia di previdenza complementare tra l’ ANIEM e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL ⮚ nel contratto nazionale di lavoro 27 Ottobre 1999 è prevista l'istituzione di un fondo di Previdenza Integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero- cemento nonché manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle; ⮚ l’articolo 2 dell’accordo istitutivo del Fondo di Previdenza Complementare “EDILPRE” costituito dall’ANIEM e da FeNEAL-UIL, FICLA-CISL e FILLEA- CGIL, nonchè all’articolo 5) lettera e) dello Statuto, è previsto che al Fondo stesso possono aderire: “ previo accordo fra le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali costituenti, possono essere destinatari del fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a condizione tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che detto abbiano superato il periodo risulti di durata prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni tre mesi ai quali si applicano gli altri contratti collettivi nazionali di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.lavoro stipulati dalle suddette Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali ”

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL

UNA TANTUM. Entro il mese di febbraio 2023 sarà erogato a A tutto il personale dipendente in forza alla data del 1° gennaio 1999 - compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di sottoscrizione del presente accordo, vendita - verrà erogato un importo lordo forfettario di € 500,00 quale Una Tantum "una tantum". Tale importo, pari a lire 120.000 lorde per il i lavoratori qualificati ed a lire 90.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di vacanza contrattuale 01 otto mesi intercorrenti dal 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata 1999 al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (31 agosto 1999 ed è aggiuntivo a titolo esemplificativo, TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato quanto dovuto fino al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo complessivo 31 agosto 1999 a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 2022. Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità Indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all’art. 15contrattuale. Per i dipendenti con rapporto casi di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell’accordo, anzianità inferiore ad otto mesi gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi pro quota in relazione rapporto ai mesi di anzianità di servizio effettivamente prestato nel maturata durante il periodo temporale coperto dall’Una Tantumindicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a condizione che detto retribuzione nello stesso periodo risulti a norma di durata superiore legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di mese pari o superiori a 15 giorniproporzionalità. Ai dipendenti assunti Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato termine. L'importo "una tantum" sopra definito verrà erogato con il foglio paga di ottobre 1999. L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto. Ai lavoratori che, in forza alla data successiva di stipulazione del presente contratto, godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi 6° comma l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornicui al 3° comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. Entro il mese di febbraio 2023 sarà erogato a tutto il personale dipendente Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario di € 500,00 quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 01 gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 2022. Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all’art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro assunti a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenutoindeterminato, è corrisposto l'importo forfettario lordo sottoindicato. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinatoTale importo è suddivisibile in quote mensili, in forza all'atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tale considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi , in relazione ai mesi alla durata del rapporto di servizio effettivamente prestato lavoro e al livello di inquadramento nel periodo temporale coperto dall’Una 1º gennaio 2008 – 31 dicembre 2008. Parte I 3 - 3n 569,00 Parte I 4 - 4n 600,00 Parte I 5 - 5n 673,00 Parte II 1p 195,00 Parte II 2p 226,00 Parte II 3p 267,00 L'erogazione di tali “Una Tantum” verrà effettuata con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2009. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, computandosi quale mese intero di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice Civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini degli importi di cui sopra, con esclusione dei periodi di astensione facoltativa e dei periodi di aspettativa non retribuita a norma dell'art. 21 del CCNL 14/05/99. Trattamento economico normativo dei produttori di agenzia Il Coordinamento degli Agenti e le frazioni Organizzazioni sindacali considerano lo sviluppo della rete di mese pari o superiori a 15 giornivendita diretta, attraverso lo sviluppo occupazionale dei produttori regolamentati dall'attuale C.C.N.L., elemento qualificante per la garanzia di professionalità e trasparenza e quindi di un miglior sevizio all'utenza. A questo proposito, proprio in ragione della presenza normativa, le Parti ritengono superata la legge contratto del 1939 e le aziende si ritengono pertanto impegnate al suo non utilizzo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. Entro il mese Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nei rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di febbraio 2023 sarà erogato a tutto il personale dipendente in forza alla data crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano non di meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario di € 500,00 quale Una Tantum per il una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale 01 (1° gennaio 2019 – 30 novembre 20212009 - 31 gennaio 2013), determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella le parti concordano, che segueverrà corrisposta, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente tutti i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo complessivo 1° febbraio 2013, una somma a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: Euro 150 1° febbraio 2013 Euro 150 1° febbraio 2014 Euro 150 1° febbraio 2015 In caso di inizio del rapporto di lavoro, nel periodo tra il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 20222008 e 31 gennaio 2013, gli importi, nella misura mensile di euro 9,4 lordi saranno erogati per ogni mese di effettiva permanenza in servizio, alle decorrenze di cui sopra. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considereranno mese intero. Gli importi indicati per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Al lavoratore interessato ad un cambio di appalto che intervenga nel periodo di erogazione delle tranches dell'una tantum come innanzi determinate, l'eventuale importo residuo verrà liquidato dall'impresa cessante per intero, in tabella comprendono ed una unica soluzione, all'atto della risoluzione del rapporto. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che con la corresponsione della suddetta somma, unitamente agli incrementi retributivi deliberati con il rinnovo del presente C.C.N.L., hanno inteso dare una risposta alle aspettative dei lavoratori, adeguata e compatibile con la suddetta situazione di crisi. L'una tantum di cui sopra, unitamente agli incrementi contrattuali concordati, assorbono l’indennità sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all’art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenutoe al presente rinnovo. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinatosensi e per gli effetti dell'applicazione della L. 3 aprile 2001 n. 142, in forza all'atto previa approvazione degli organi statutariamente previsti, l'importo corrispondente alla una tantum potrà essere destinato agli strumenti propri della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornicooperazione.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari

UNA TANTUM. Entro il mese di febbraio 2023 sarà erogato a A tutto il personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione della stipula del presente accordoaccordo o assunti successivamente a tale data, compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo lordo forfettario "una tantum". Tale importo, pari a lire 320.000 lorde medie (4° livello) riparametrate per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di € 500,00 quale Una Tantum per il periodo cui all'art. 27, Parte seconda, c.c.n.l. 20 settembre 1999, è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 30 giugno 2001 a titolo di indennità di vacanza contrattuale 01 e spetta in relazione all'intero periodo di dodici mesi intercorrenti dal 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata 2001 al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 2022. Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all’art. 152001. Per i dipendenti con rapporto casi di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell’accordoanzianità inferiore ai dodici mesi e fermo restando quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi "pro-quota" in relazione rapporto ai mesi di anzianità di servizio effettivamente prestato nel maturata durante il periodo temporale coperto dall’Una Tantumindicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a condizione che detto retribuzione nello stesso periodo risulti a norma di durata superiore legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di mese pari o superiori a 15 giorniproporzionalità. Ai dipendenti assunti Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'"una tantum" verrà erogata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato termine. L'importo "una tantum" spettante verrà erogato con il foglio di paga di settembre 2001. In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma 6 l'importo "una tantum" verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma. L'importo "una tantum" di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto. Ai lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una tantum" o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornimateria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro