Common use of UNA TANTUM Clause in Contracts

UNA TANTUM. Con il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 e 16. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

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Samples: CCNL Federculture, Accordo Di Rinnovo

UNA TANTUM. Con Entro il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 febbraio 2023 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, tutto il personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfetario, forfettario di € 500,00 quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattualecontrattuale 01 gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfrTFR, 13^ 13a e 14^ 14a mensilità, straordinario ecc.) ). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo complessivo a copertura del titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 1 gennaio 2008 01 dicembre 2021 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: 31 dicembre 2022. Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionaleapprendisti, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli arttall’art. 15 e 1615. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto all'atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali tale le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. Con il pagamento della retribuzione Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nei rinnovo del mese contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminatocrisi, in forza alla data nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano non di meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfetariouna dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: Euro 150 1° febbraio 2013 Euro 150 1° febbraio 2014 Euro 150 1° febbraio 2015 In caso di inizio del rapporto di lavoro, nel periodo tra il 31 dicembre 2008 e i lavoratori con contratto di inserimento professionale31 gennaio 2013, gli importi importi, nella misura mensile di euro 9,4 lordi saranno erogati per ogni mese di effettiva permanenza in servizio, alle decorrenze di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base sopra. Le frazioni di quanto indicato agli arttmese superiori a 15 giorni si considereranno mese intero. 15 e 16. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli Gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi per la una tantum di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Al lavoratore interessato ad un cambio di appalto che intervenga nel periodo di erogazione delle tranches dell'una tantum come innanzi determinate, l'eventuale importo residuo verrà liquidato dall'impresa cessante per intero, in una unica soluzione, all'atto della risoluzione del rapporto. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che con la corresponsione della suddetta somma, unitamente agli incrementi retributivi deliberati con il rinnovo del presente C.C.N.L., hanno inteso dare una risposta alle aspettative dei lavoratori, adeguata e compatibile con la suddetta situazione di crisi. L'una tantum di cui sopra, unitamente agli incrementi contrattuali concordati, assorbono sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione ai mesi al periodo di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornivacanza contrattuale e al presente rinnovo. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 sensi e per gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento effetti dell'applicazione della L. 3 aprile 2001 n. 142, previa approvazione degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantumorgani statutariamente previsti, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornil'importo corrispondente alla una tantum potrà essere destinato agli strumenti propri della cooperazione.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari

UNA TANTUM. Con A tutto il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, personale in forza alla data di sottoscrizione della stipula del presente accordoaccordo o assunti successivamente a tale data, compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo lordo forfetario"una tantum". Tale importo, quale Una Tantum pari a lire 320.000 lorde medie (4° livello) riparametrate per il periodo i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di vacanza contrattualecui all'art. 27, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata Parte seconda, c.c.n.l. 20 settembre 1999, è aggiuntivo a quanto dovuto fino al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (30 giugno 2001 a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto spetta in relazione all'intero periodo di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 e 16dodici mesi intercorrenti dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. Per i dipendenti con rapporto casi di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordoanzianità inferiore ai dodici mesi e fermo restando quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi "pro-quota" in relazione rapporto ai mesi di anzianità di servizio effettivamente prestato nel maturata durante il periodo temporale coperto dall’Una Tantumindicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a condizione che detto retribuzione nello stesso periodo risulti a norma di durata superiore legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di mese pari o superiori a 15 giorniproporzionalità. Ai dipendenti assunti Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'"una tantum" verrà erogata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato termine. L'importo "una tantum" spettante verrà erogato con il foglio di paga di settembre 2001. In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma 6 l'importo "una tantum" verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma. L'importo "una tantum" di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto. Ai lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una tantum" o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornimateria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. Con il pagamento Ai lavoratori in forza alla data della stipula del presente contratto, in relazione alla c.d. Vacanza Contrattuale intercorsa dalla presentazione della piattaforma sindacale (Novembre 2000) alla data di entrata in vigore del presente contratto, verrà corrisposto un’importo forfettario di Guro 103,30 (Guro 206,60 per i lavoratori delle aziende aderenti al Consorzio Produttori Pietra Piasentina), a titolo di una-tantum. L’importo viene riproporzionato, in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001. Detto importo, commisurato all’anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, astensione facoltativa post-partum, lavoro a tempo parziale. L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.2120 del c.c., l’importo di una tantum è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. L’importo di cui sopra verrà erogato in due rate: - Guro 51,65 (G.103,30 per Cons.P. Piasentina) con la retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, Gennaio 2002; - Guro 51,65 (G.103,30 per Cons.P. Piasentina) con la retribuzione del mese di Giugno 2002. Xxxx apprendisti e ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro in forza alla data di sottoscrizione della stipula del presente accordocontratto saranno erogati, un importo lordo forfetarioalle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti , quale Una Tantum a titolo di una tantum, importi corrispondenti al 50% di quanto previsto per il la generalità dei dipendenti. Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le somme eventualmente corrisposte nel periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal definizione del presente Contratto (accordo regionale a titolo esemplificativo, tfr, 13^ di acconto sui futuri aumenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 50% in occasione della prima tranche di una tantum e 14^ mensilità, straordinario eccdel restante 50% in occasione della seconda.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati 10. - G. B. I. A. R. T. Le parti riconoscono in tabella comprendono GBIART la realizzazione di una avanzata idea di bilateralità ed assorbono l’indennità in particolare apprezzano la valorizzazione degli interventi di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’artmutualità in favore dei Lavoratori e delle Aziende. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti Favoriscono quindi l’adesione ad GBIART e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 promuovono ogni iniziativa nei confronti dell’Gnte in favore dei Lavoratori e 16. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornidelle Aziende.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Integrativo Di Lavoro

UNA TANTUM. Con il pagamento della retribuzione del mese 29 ART.100 DECORENZA E DURATA » 30 ART.101 – ESCLUSIVA DI STAMPA » 31 ALLEGATO A – TABELLE DEI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO MENSILI PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI 32 ALLEGATO D – REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE » 33 ALLEGATO E – CASSE EDILI 38 ALLEGATO I – PROTOCOLLO SULL’INSERIMENTO AL LAVORO DELLA MANODOPERA PROVENIENTE DAI PAESI EXTRACOMUNITARI 40 Sono considerati lavori discontinui o di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto semplice attesa o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati custodia quelli elencati nella tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che segue: Gli importi indicati non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 6. In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in tabella comprendono ed assorbono l’indennità carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue. Le ore di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i lavoratori con contratto minimi di inserimento professionale, gli importi paga base oraria di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla allegato A del presente contratto ad eccezione di: − custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella; − custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella. Al guardiano notturno, fermo quanto indicato agli arttdisposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 15 26, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e 16le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. Per i dipendenti 23. Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 6. All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con rapporto autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornalieri. Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia. . Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo. In coerenza con le modifiche dell’orario di lavoro come sopra definite, i punti B) e C) dell’art.14 sono modificati con il divisore mensile pari a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni1/208.

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Samples: Rinnovo Del c.c.n.l. Per Gli Addetti Delle Piccole E Medie Imprese Edili Ed Affini

UNA TANTUM. Con il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i Ai lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un assunti a tempo indeterminato, è corrisposto l'importo forfettario lordo sottoindicato. Tale importo lordo forfetarioè suddivisibile in quote mensili, quale considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro e al livello di inquadramento nel periodo 1º gennaio 2008 – 31 dicembre 2008. Parte I 3 - 3n 569,00 Parte I 4 - 4n 600,00 Parte I 5 - 5n 673,00 Parte II 1p 195,00 Parte II 2p 226,00 Parte II 3p 267,00 L'erogazione di tali “Una Tantum per il periodo Tantum” verrà effettuata con la retribuzione relativa al mese di vacanza gennaio 2009. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice Civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e non incidente su alcun istituto di natura retributivapuerperio e congedo matrimoniale, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del intervenute nel periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 200931 dicembre 2008, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità hanno dato luogo al pagamento di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto indennità a carico dell'istituto competente e/o di inserimento professionale, gli integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini degli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base sopra, con esclusione dei periodi di quanto indicato agli arttastensione facoltativa e dei periodi di aspettativa non retribuita a norma dell'art. 15 21 del CCNL 14/05/99. Trattamento economico normativo dei produttori di agenzia Il Coordinamento degli Agenti e 16le Organizzazioni sindacali considerano lo sviluppo della rete di vendita diretta, attraverso lo sviluppo occupazionale dei produttori regolamentati dall'attuale C.C.N.L., elemento qualificante per la garanzia di professionalità e trasparenza e quindi di un miglior sevizio all'utenza. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con A questo proposito, proprio in ragione della presenza normativa, le Parti ritengono superata la legge contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali del 1939 e le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva aziende si ritengono pertanto impegnate al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornisuo non utilizzo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. Con A tutto il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, personale in forza alla data del 1° gennaio 1999 - compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di sottoscrizione del presente accordo, vendita - verrà erogato un importo lordo forfetario"una tantum". Tale importo, quale Una Tantum pari a lire 120.000 lorde per il i lavoratori qualificati ed a lire 90.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di otto mesi intercorrenti dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999 ed è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 31 agosto 1999 a titolo di Indennità di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 e 16. Per i dipendenti con rapporto casi di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, anzianità inferiore ad otto mesi gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi pro quota in relazione rapporto ai mesi di anzianità di servizio effettivamente prestato nel maturata durante il periodo temporale coperto dall’Una Tantumindicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a condizione che detto retribuzione nello stesso periodo risulti a norma di durata superiore legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di mese pari o superiori a 15 giorniproporzionalità. Ai dipendenti assunti Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato termine. L'importo "una tantum" sopra definito verrà erogato con il foglio paga di ottobre 1999. L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto. Ai lavoratori che, in forza alla data successiva di stipulazione del presente contratto, godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi 6° comma l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornicui al 3° comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. Con il pagamento della Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di settembre 2009 maggio 2004 un importo forfetario “una tantum” di € 175,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° ottobre 2003 – 31 marzo 2004. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà erogato considerata a tutti questi effetti come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i dipendenti impiegati con contratto a tempo parziale. L’importo della una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.2120 cc, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1°ottobre 2003 – 31 marzo 2004 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Roma, 5 maggio 2004 Preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia di previdenza complementare tra l’ ANIEM e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL ⮚ nel contratto nazionale di lavoro 27 Ottobre 1999 è prevista l'istituzione di un fondo di Previdenza Integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero- cemento nonché manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle; ⮚ l’articolo 2 dell’accordo istitutivo del Fondo di Previdenza Complementare “EDILPRE” costituito dall’ANIEM e da FeNEAL-UIL, FICLA-CISL e FILLEA- CGIL, nonchè all’articolo 5) lettera e) dello Statuto, è previsto che al Fondo stesso possono aderire: “ previo accordo fra le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali costituenti, possono essere destinatari del fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in forza alla data contratto di sottoscrizione del presente accordoapprendistato, un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di vacanza contrattualeprova, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e nonché i lavoratori con contratto di inserimento professionale, assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi ai quali si applicano gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 e 16. Per i dipendenti con rapporto altri contratti collettivi nazionali di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.stipulati dalle suddette Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali ”

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL

UNA TANTUM. Con il pagamento della retribuzione del mese 29 ART.100 DECORENZA E DURATA » 30 ART.101 – ESCLUSIVA DI STAMPA » 31 ALLEGATO A – TABELLE DEI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO MENSILI PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI 32 ALLEGATO D – REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE » 33 ALLEGATO E – CASSE EDILI 38 ALLEGATO I – PROTOCOLLO SULL’INSERIMENTO AL LAVORO DELLA MANODOPERA PROVENIENTE DAI PAESI EXTRACOMUNITARI 40 Sono considerati lavori discontinui o di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto semplice attesa o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati custodia quelli elencati nella tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che segue: Gli importi indicati non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 6. In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in tabella comprendono ed assorbono l’indennità carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue. Le ore di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i lavoratori con contratto minimi di inserimento professionale, gli importi paga base oraria di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla allegato A del presente contratto ad eccezione di: − custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella; − custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella. Al guardiano notturno, fermo quanto indicato agli arttdisposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 15 26, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e 16le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. Per i dipendenti 23. * * Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 6. * * All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con rapporto autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornalieri. Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia. . Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo. In coerenza con le modifiche dell’orario di lavoro come sopra definite, i punti B) e C) dell’art.14 sono modificati con il divisore mensile pari a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni1/208.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)