Ungheria. Quando la procura viene conferita da una persona sotto tutela o colpita da interdizione, sarà necessario indicare il cognome e i nomi della persona rappresentata e quelli del relativo rappresentante legale, così come il domicilio permanente di ciascuno di essi. (Nel caso di una persona rappresentata, la decisione nella quale si ordina la tutela o l’interdizione dovrà comprendere solamente i relativi cognome e indirizzo (Legge N. IV dell'anno 1957, § 43, lettera a). In virtù della Legge N. CXL dell'anno 2004, articolo 72, (1) lettera b), in mancanza di domicilio permanente, sarà obbligatorio indicare il luogo di residenza, il luogo di alloggio). Per quanto concerne le organizzazioni, è obbligatorio indicare il nome / la denominazione e la sede dell’organizzazione; per quanto concerne tutti gli altri dati, andranno menzionati solo se indispensabili. Ad esempio, secondo la lettera b) dell'articolo 32, capoverso (1) della Legge N. CXLI dell'anno 1991, bisognerà indicare anche il numero d'identificazione statistica dell'organizzazione che dispone di codici statistici numerici, così come il numero di registrazione presso il tribunale e/o il tribunale di commercio. All’atto bisognerà indicare il documento mediante il quale il rappresentante della società, il tutore, il curatore, il presidente dell'associazione ecc. avranno attestato / certificato il proprio diritto di rappresentanza (Articolo 130 della Legge N. XLI dell’anno 1991), ma il documento in quanto tale non dovrà essere allegato alla procura. Non bisognerà apporre alcun timbro. Sarà sufficiente indicare la denominazione sociale della società commerciale e/o economica e il rappresentante della società scriverà il proprio nome/ apporrà la propria firma sul documento notarile (Capoverso (3) dell’articolo 40 della Legge N. CXLIV dell’anno 1997). Quanto alle organizzazioni sociali, non sarà necessario; sarà sufficiente avere la firma del o dei rappresentanti.
Ungheria. Sì. (Si veda la Legge N. XLI dell´anno 1991, articolo 120, capoverso (1), lettera (a)).
Ungheria a. L’Ungheria può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le disposizioni contenute nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie.
b. I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Ungheria per almeno quattro anni in modo continuativo non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria. Durante il periodo transitorio l’Ungheria applica, per l’acquisto di residenze secondarie, procedure di autorizzazione basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni tra cittadini ungheresi e cittadini svizzeri residenti in Ungheria.
c. L’Ungheria può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, i divieti contenuti nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche che non sono residenti o non sono cittadini ungheresi e da parte di persone giuridiche.
d. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola in Ungheria per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria.
e. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successi- vo alla data di adesione dell’Ungheria all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera c.
f. Nel caso in cui l’Ungheria applichi procedure di autorizzazione per l’acquisto di terreni agricoli durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.
g. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell’Ungheria il Comitato misto, su richiesta dell’Ungheria, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
Ungheria. Sì. (Legge N. XLI dell’anno 1991, articolo 129, lettera a)).
Ungheria. Servizi di assistenza a lungo termine per la prestazione di assistenza sociale a livello personale (servizi sociali):
Ungheria. Prestazioni pensionistiche fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.
Ungheria. La costruzione dell’Europa di Versailles (1918-1928), Xxxx, Xxxxxxx 0000. Pubblicazione valutabile
Ungheria. La costruzione dell’Europa di Versailles (1918-1928), Roma, Carocci 2015. Pubblicazione valutabile
Ungheria. La costruzione dell’Europa di Versailles (1918-1928), Roma, Carocci 2015. Il volume analizza con acume e grande quantità di fonti l’intreccio di tematiche politiche, territoriali e militari che tra le due guerre fece dell’Ungheria uno snodo chiave della storia europea. Valutazione elevato
Ungheria. La costruzione dell’Europa di Versailles (1918-1928), Roma, Carocci 2015. Monografia sulla storia dell’Ungheria alla fine della prima guerra mondiale, i negoziati per la stipulazione del trattato del Trianon e le vicende a questo connesse nell’immediato dopoguerra fino al 1928, con particolare riferimento al ruolo dei rapporti italo-ungheresi, basato su ricerche negli archivi italiani, sia presso il Ministero degli Affari Esteri che presso l’Archivio storico dell’esercito. Lo studio è condotto in modo metodologicamente rigoroso. La pubblicazione è congruente con il settore concorsuale, ha una discreta rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità scientifica. Nel complesso il giudizio sulla pubblicazione è discreto.