Misure transitorie. 2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché gli articoli 11, 12, 13, 17, 18, paragrafo 1, seconda frase, e 18, paragrafo 2, siano applicati anche ai contratti di credito a durata indetermi- nata in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
Misure transitorie. 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti38.
Misure transitorie. Articolo 20
Misure transitorie. 1. I casi sottoposti alla FIFA prima dell’entrata in vigore del presente regolamento saranno giudicati a norma del Regolamento precedentemente in vigore.
Misure transitorie. A RTICOLO 9 . Atti Parlamentari — 8 — Senato della Repubblica — 2529 A RTICOLO 10 A RTICOLO l i . naio 1974, il 1° gennaio 1975, il 1° gennaio 1976 ed il 1° luglio 1977. A RTICOLO 12 Atti Parlamentari — 9 — Senato della Repubblica — 2529 Atti Parlamentari — 10 — Senato della Repubblica — 2529
Misure transitorie. Il vino che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, è stato prodotto, descritto ed etichettato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte ma in maniera non conforme al presente allegato può continuare a essere etichettato e immesso sul mercato:
Misure transitorie. A decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] fino al 28 febbraio 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1060/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere presentata in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che se chiesto specificamente dal distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Misure transitorie. Articolo 23
Misure transitorie. 1. Le Parti riconoscono la necessità di misure transitorie che garantiscano la regolare attuazione delle disposizioni del presente capo.
Misure transitorie. 75. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 14 del regolamento, la notifica a un'autorità competente può essere fatta in qualunque momento entro sessanta giorni civili prima del 1° novembre 2012. Tuttavia, le notifiche fatte prima dell'entrata in vigore degli orientamenti e non conformi ai requisiti definiti in questa sede saranno esaminate e valutate in relazione alle disposizioni contenute negli orientamenti entro 6 mesi dalla loro applicazione.