Misure transitorie. Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente atto si applicano nei confronti della Bulgaria e della Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.
Misure transitorie. 1. Le Parti riconoscono la necessità di misure transitorie che garantiscano la regolare attuazione delle disposizioni del presente capo.
2. Fatti salvi gli impegni assunti nel quadro dell'OMC, la Parte Africa occidentale beneficia di un periodo transitorio di cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e d). Il termine può essere riveduto in funzione dei risultati delle riforme che devono essere realizzate dalla regione dell'Africa occidentale, in collaborazione con l'Unione europea.
Misure transitorie. A decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] fino al 28 febbraio 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1060/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere presentata in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che se chiesto specificamente dal distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Misure transitorie. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché gli articoli 11, 12, 13, 17, 18, paragrafo 1, seconda frase, e 18, paragrafo 2, siano applicati anche ai contratti di credito a durata indetermi- nata in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
Misure transitorie. Per le attività già in esercizio per le quali la nuova normativa sui sottoprodotti richiede adeguamenti strutturali, tali adeguamenti devono essere effettuati entro il 31 Dicembre 2013. Trascorso tale periodo, in presenza di carenze strutturali o funzionali, deve essere sospesa l’attività sino alla rimozione delle stesse. Gli stabilimenti/impianti già riconosciuti, ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02, per i quali è previsto il riconoscimento anche ai sensi del “Regolamento”, mantengono il riconoscimento già in possesso con il medesimo approval number. Ogni eventuale variazione, quale ampliamento di attività, variazione della ragione sociale, cessazione o sospensione volontaria di attività devono essere gestite conformemente al presente documento. Gli stabilimenti/impianti che non erano soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02, ma che ai sensi del “Regolamento” devono essere riconosciuti ( es. trattamento con metodi alternativi, uso come combustibile in motori endotermici, ecc.) sono tenuti a presentare istanza di riconoscimento, secondo le modalità previste al punto 1) del presente documento, entro tre mesi dalla pubblicazione sul BUR Puglia del presente provvedimento. Per gli stabilimenti/impianti già riconosciuti, ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02, per i quali, ai sensi del “Regolamento” è prevista la sola registrazione ( ad es. impianti oleochimica, usi in deroga ex art. 23 del Reg.Ce n° 1774/02, impianti tecnici con esclusione della produzione di fertilizzanti, ecc.) l’Ufficio competente della Regione Puglia trasmetterà agli operatori interessati il provvedimento di revoca del riconoscimento attribuito ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02. Gli stessi operatori dovranno attivare le procedure per la registrazione, secondo le modalità previste al punto 2) del presente documento, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della revoca del riconoscimento, pena la sospensione dell’attività. Gli stabilimenti/impianti/attività che non erano soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02, per i quali, ai sensi del “Regolamento” è prevista la registrazione ( ad es. il trasporto conto terzi, l’immissione sul mercato, gli operatori di cui all’art. 33 del “Regolamento, gli utilizzatori a fini di ricerca o didattici, ecc.), sono tenuti ad attivare le procedure per la registrazione, secondo le modalità previste al punto 2) del presente documento, entro tre mesi dalla pubblicazione sul BUR Puglia del presente provvedimento. Per i veicoli e/o i conteni...
Misure transitorie. La Compagnia al 31 dicembre 2019 non applica le seguenti misure transitorie: - l'aggiustamento di congruità (“matching adjustment”) di cui all'articolo 36-quinquies del Codice delle Assicurazioni Private; - la misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 344-novies del Codice delle Assicurazioni Private; - l’aggiustamento per la volatilità (“volatility adjustment”) di cui all’articolo 36-septies del Codice delle Assicurazioni Private; - la misura transitoria sulle riserve tecniche di cui all'articolo 344-decies del Codice delle Assicurazioni Private.
Misure transitorie. Il vino che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, è stato prodotto, descritto ed etichettato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte ma in maniera non conforme al presente allegato può continuare a essere etichettato e immesso sul mercato:
a) da grossisti o produttori, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo; e
b) da dettaglianti, fino ad esaurimento delle scorte.
Misure transitorie. 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti38.
Misure transitorie. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 14 del regolamento, la notifica a un'autorità competente può essere fatta in qualunque momento entro sessanta giorni civili prima del 1° novembre 2012. Tuttavia, le notifiche fatte prima dell'entrata in vigore degli orientamenti e non conformi ai requisiti definiti in questa sede saranno esaminate e valutate in relazione alle disposizioni contenute negli orientamenti entro 6 mesi dalla loro applicazione.
Misure transitorie realative all’acquisto di terreni e di residenze secondarie