Utili delle imprese. (1) Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. (2) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. (3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. (4) Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. (5) Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.. (6) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. (7) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Samples: Tax Convention, Tax Convention
Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro della impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga eserciti la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile stabi- le organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazioneorganizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un’impresa indipendente, nella misura in cui queste spese siano ragionevolmente attribuibili alla stabile orga- nizzazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, organizzazione sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce impediscono a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa...
(6) . Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente una Parte contraente sono imponibili soltanto in detto Statodetta Parte, a meno che l’impresa non svolga eserciti la sua attività nell’altro Stato Contraente nell’altra Parte contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro Stato sono imponibili nell’altra Parte ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla a detta stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente una Parte con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente nell’altra Parte contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno ciascuna Parte contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di stata un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza dall’impresa con l’impresa di cui essa costituisce una è la stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazioneorganizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato nella Parte in cui è situata la stabile organizzazione, organizzazione sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti una delle Parti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad attri- buire a una stabile organizzazione in base al riparto alla ripartizione degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essaessa o in base a un altro metodo determinato dalla legislazione di questa Parte, la disposizione le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente impediscono alla Parte di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel previsti dal presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa...
(6) . Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito
Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro Stato dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a alla detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra dell'impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga eserciti la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono siano attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione orga- nizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione or- ganizzazione gli utili aziendali che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una che comprendono soltanto utili provenienti da patrimoni o at- tività della stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili aziendali di una stabile organizzazione sono ammesse am- messe in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazioneor- ganizzazione, comprese le compresa la parte, ad essa ragionevolmente attribuibile, delle spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia delle spese per la ricerca e lo sviluppo, degli interessi e delle altre spese causate dall’insieme dell’impresa (o dalla parte di essa che comprende la stabile organizzazione), indipendentemente dal fatto che queste spese siano state fatte nello Stato in cui dove è situata la stabile organizzazione, sia organizzazione o altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad aziendali attribuibili a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce impediscono a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile aziendale può essere attribuito ad a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa...
(6) . Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire aziendali attribuibili alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili aziendali comprendono elementi di reddito considerati separatamente separata- mente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
8. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «utili aziendali» comprende i redditi provenienti dalla locazione di beni mobili e dalla locazione o dalla concessione di licenze per pellicole cinematografiche o opere su pellicola, per registrazioni su na- stro e altre registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una un stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge in tal modo la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una uno stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga eserciti la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla a detta stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di stata un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza dall’impresa con l’impresa di cui essa costituisce una è la stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazioneorganizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, amministrazione soste- nute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, organizzazione sia altrove, che sono ammesse dalla legislazione interna dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce impediscono a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa...
(6) . Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 33 del presente articolo, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della del presente ConvenzioneAccordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa una impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti direttamente connesse con l'attività esercitata dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai redditi percepiti:
a) dai soci di una «stille Gesellschaft» costituita ai sensi della legislazione austriaca;
b) dai soci di una associazione in partecipazione costituita ai sensi della legislazione italiana.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga eserciti la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla a detta stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di stata un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza dall’impresa con l’impresa di cui essa costituisce una è la stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazioneorganizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, organizzazione sia altrove.
(4) Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..
(6) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) 5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
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Samples: Convention
Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivitàIn quest'ultimo caso, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili attribuiti alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, Convenzione le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, come avanti detto, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro Stato dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa . Quando l'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da ad2 essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse organizzazione, è ammessa in deduzione le spese sostenute ogni ragionevole spesa sostenuta per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato a motivo del semplice acquisto di beni o di merci per l’impresa..
(6) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla detta stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi effettuato per procedere diversamentel'impresa.
(7) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto riparo degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può pur essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente svolge contraente svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, ; tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare . Del pari, gli utili realizzati da attribuire ad un'impresa di uno Stato contraente mediante l'esercizio dell'attività di assicurazione che copra i rischi relativi a beni situati nell'altro Stato od a persone ivi residenti al momento della stipula del contratto di assicurazione, sono imponibili in detto altro Stato, sia che l'impresa eserciti la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essaqualsiasi altra maniera, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione purché, in uso. Tuttaviaquest'ultimo caso, colui che paga il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto premio sia conforme ai principi contenuti nel presente articoloresidente dell'altro Stato.
(5) Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..
(6) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, Convenzione le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attivitàattività come avanti detto, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro Stato dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) Fatte salve le . In conformità alle disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa ad una percentuale dell'entrata lorda dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttaviauno dei detti metodi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedentiprecedenti paragrafi, gli utili i profitti da attribuire alla stabile organizzazione sono vengono determinati annualmente con secondo lo stesso metodometodo anno per anno, a meno che non esistano validi vi sia un valido e sufficienti motivi per procedere sufficiente motivo di fare diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle dalle disposizioni del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodometodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga eserciti la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazioneStato.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile sta- bile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazioneorganiz- zazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, organizzazione sia altrove.
(4) . Qualora in uno degli Stati Contraenti segua la prassi di contraenti si usi determinare gli utili da attribuire ad a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce impe- discono a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione il riparto in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa...
(6) . Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente consegue dall’assicurazione o dalla riassicurazione di beni situati nel- l’altro Stato contraente o di persone che al momento della conclusione del contratto di assicurazione sono residenti di questo altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato, indipendentemente dal fatto che l’impresa eserciti o no la sua attività in questo altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione. Tuttavia, in tale ipotesi, l’imposta così stabilita in questo altro Stato non può eccedere il 2,5 per cento del- l’ammontare lordo del premio.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articoloArticolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa...
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli Articoli non vengono modificate da quelle del presente articoloArticolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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Utili delle imprese. (1) . Gli utili di un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l'impresa non svolga la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti segua contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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(2) . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente svolge la sua attività nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) . Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese effettivamente sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) . Qualora uno degli Stati Contraenti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi princìpi contenuti nel presente articolo.
(5) . Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..l'impresa.
(6) . Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi validi/e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) . Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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