Utilizzazione dei risultati. Premesso che J-C si impegna, ai sensi della Circolare Ministeriale n.6 del 2/9/2002, delle Normative vigenti a rendere pubblici i risultati ottenuti a conclusione della Indagine, le parti convengono che tutto il materiale che l’Azienda fornirà a J-C, è di proprietà esclusiva di J-C. Qualunque lavoro generato in connessione con la conduzione dello studio e con riferimento ai dati che possono beneficiare di una protezione del copyright (eccetto i manoscritti dello sperimentatore sotto descritti) sarà di proprietà di J-C in qualità di autore e proprietario del copyright di tale lavoro. J-C avrà il diritto di pubblicare i dati generati durante il corso della Indagine senza l’approvazione dell’Azienda. Lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati della Sperimentazione previo invio a JC, per sua opportuna informazione e/o eventuale revisione, di una copia del relativo documento, almeno 60 giorni prima dalla loro pubblicazione e/o presentazione. Se richiesto per iscritto da J-C, lo Sperimentatore differirà la pubblicazione del manoscritto di ulteriori 60 (sessanta) giorni per permettere la richiesta di brevetto. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica del documento e/o questioni attinenti ad aspetti regolatori, XX provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore. JC si impegna a non modificare il contenuto scientifico del documento e riconosce di non aver diritto di eliminare le informazioni in esso contenute, salvo quanto previsto dal comma precedente. Al fine di garantire l’integrità scientifica dei risultati dell’Indagine Osservazionale, lo Sperimentatore si impegna a non pubblicare i dati del singolo centro sino a che tutti i risultati dell’Indagine Osservazionale siano stati interamente pubblicati entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell’Indagine Osservazionale, dalla sua interruzione e/o chiusura dell’Indagine Osservazionale in tutti i centri o fino a quando JC non dichiarerà che non verranno pubblicati i dati complessivi dell’Indagine Osservazionale multicentrica. Gli autori della pubblicazione risultante da questo studio saranno scelti in accordo con i criteri generalmente accettati dalle principali riviste mediche. Per quei risultati suscettibili di brevettazione, le parti riconoscono che tutti i diritti di sfruttamento ad essi relativi, in Italia ed all’estero, spettano in via esclusiva a J-C, salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali, nel rispetto delle normative vigenti. L’Azienda non avrà diritto a nessun pagamento a titolo di royalty o ad altri compensi addizionali, in merito ai suddetti risultati od invenzioni.
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Samples: Contratto Di Studio Osservazionale
Utilizzazione dei risultati. Premesso che J-C si impegna4.3.1. I risultati ottenuti nell’ambito delle attività di cui all’Articolo 1 e all’Allegato 1 rimarranno di proprietà della (SOCIETA’… ), la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente. A (SOCIETA’……..) e tutte le società appartenenti alla (SOCIETA’… ), spetterà parimenti ogni altro diritto di proprietà industriale ad essi connesso salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della Circolare Ministeriale n.6 vigente legislazione. Il Responsabile della Commessa dovrà prontamente comunicare a (SOCIETA’ ) eventuali invenzioni associate a tali risultati. Su tali invenzioni potranno essere depositate domande di brevetto, a proprio arbitrio, da (SOCIETA’… ) e da tutte le società appartenenti alla (SOCIETA’… ). In tal caso, il Responsabile della Commessa si impegna a fornire alla società interessata tempestivamente le informazioni e gli elementi necessari al deposito e alla prosecuzione di domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali risultati. Ai fini del 2/9/2002, presente punto 4.3.1 si considera come derivanti dalle attività di cui all’Articolo 1 e all’Allegato 1 qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile della Commessa e che trovi origine nello svolgimento delle Normative vigenti a rendere pubblici i risultati ottenuti a conclusione della Indagine, le parti convengono che tutto il materiale che l’Azienda fornirà a J-C, è di proprietà esclusiva di J-C. Qualunque lavoro generato in connessione con la conduzione dello studio e con riferimento ai dati che possono beneficiare di una protezione del copyright (eccetto i manoscritti dello sperimentatore sotto descritti) sarà di proprietà di J-C in qualità di autore e proprietario del copyright di tale lavoro. J-C avrà il diritto di pubblicare i dati generati stesse durante il corso della Indagine senza l’approvazione dell’Azienda. Lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati della Sperimentazione previo invio a JC, per sua opportuna informazione e/o eventuale revisione, di una copia del relativo documento, almeno 60 giorni prima dalla loro pubblicazione e/o presentazione. Se richiesto per iscritto da J-C, lo Sperimentatore differirà la pubblicazione del manoscritto di ulteriori 60 (sessanta) giorni per permettere la richiesta di brevetto. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettualeperiodo contrattuale.
4.3.2. Nel caso di deposito di brevetto da parte di (SOCIETA’… ), o di altre società appartenenti alla (SOCIETA’… ) , la società riconoscerà al C.I.M. un’ulteriore somma, pari al 10% dell’importo di questo contratto di cui al punto 2.1, che il C.I.M. utilizzerà ai sensi del regolamento in materia di brevetti e tutela dell’invenzione.
4.3.3. Il C.I.M. disporrà su richiesta e unicamente per scopi di studio e ricerca di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui brevetti di cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica al punto 4.3.1.
4.3.4. La concessione della licenza di cui al punto 4.3.3 sarà biennale e rinnovabile per ulteriori periodi di due anni previo consenso di (SOCIETA’ ), o della società che deposita il brevetto, consenso che potrà essere negato solo per giustificati motivi.
4.3.5. Il Responsabile della Commessa s’impegna a trattare in maniera riservata ogni informazione che riguardi le attività oggetto del documento e/o questioni attinenti ad aspetti regolatoripresente contratto ed i risultati conseguiti nell’ambito di tali attività. Si impegna, XX provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore. JC si impegna in particolare, a non modificare il contenuto scientifico del documento mettere a disposizione di terzi e riconosce di a non aver diritto di eliminare divulgare le informazioni in esso contenutedi carattere tecnico associate a, salvo quanto previsto dal comma precedente. Al fine di garantire l’integrità scientifica dei o derivate da, i risultati dell’Indagine Osservazionale, lo Sperimentatore si impegna delle attività oggetto del presente contratto e a non pubblicare usarle per scopi diversi da quelli del presente contratto se non con il consenso scritto di (SOCIETA’… ). Lo sviluppo di tesi di laurea sugli argomenti del contratto (e la relativa pubblicazione della relazione conclusiva) è permesso solo previa autorizzazione scritta di (XXXXXXX’ ).
4.3.6. La ricerca in oggetto potrà dare luogo a pubblicazioni con modalità da concordarsi tra le parti. I risultati non potranno essere comunque oggetto di pubblicazione da parte della Università senza la preventiva autorizzazione scritta di (SOCIETA’ ).
4.3.7. Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i dati lavori sono stati eseguiti nell’ambito del singolo centro sino a che tutti i risultati dell’Indagine Osservazionale siano stati interamente pubblicati entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell’Indagine Osservazionale, dalla sua interruzione e/o chiusura dell’Indagine Osservazionale in tutti i centri o fino a quando JC non dichiarerà che non verranno pubblicati i dati complessivi dell’Indagine Osservazionale multicentrica. Gli autori della pubblicazione risultante da questo studio saranno scelti in accordo con i criteri generalmente accettati dalle principali riviste mediche. Per quei risultati suscettibili di brevettazione, le parti riconoscono che tutti i diritti di sfruttamento ad essi relativi, in Italia ed all’estero, spettano in via esclusiva a J-C, salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali, nel rispetto delle normative vigenti. L’Azienda non avrà diritto a nessun pagamento a titolo di royalty o ad altri compensi addizionali, in merito ai suddetti risultati od invenzionipresente contratto.
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Samples: Research and Development
Utilizzazione dei risultati. Premesso che J-C Nella scelta di una delle 2 ipotesi è sempre consigliato avvalersi del supporto del Liaison Office
1. L'Università si impegna, ai sensi nel caso in cui dal progetto derivino risultati della Circolare Ministeriale n.6 del 2/9/2002ricerca degni di protezione brevettuale, delle Normative vigenti a rendere pubblici depositare domanda di brevetto nazionale, fatti salvi i risultati ottenuti a conclusione della Indagine, le parti convengono che tutto il materiale che l’Azienda fornirà a J-C, è di proprietà esclusiva di J-C. Qualunque lavoro generato in connessione con la conduzione dello studio e con riferimento ai dati che possono beneficiare di una protezione del copyright (eccetto i manoscritti dello sperimentatore sotto descritti) sarà di proprietà di J-C in qualità di autore e proprietario del copyright diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori. Le spese relative al primo deposito di tale lavorodomanda nazionale sono a carico dell’Università come previsto dal Bando; gli eventuali ulteriori costi di estensione/nazionalizzazione sono interamente sostenuti dal/dai Partner.
2. J-C avrà il diritto I singoli componenti della equipe di pubblicare ricerca e tutti i dati generati durante il corso della Indagine senza l’approvazione dell’Azienda. Lo Sperimentatore potrà pubblicare Collaboratori coinvolti nel Progetto potranno utiliz- zare in tutto o in parte i risultati della Sperimentazione previo invio a JCRicerca per pubblicazioni scientifiche previa congiunta autoriz- zazione scritta delle Parti, per sua opportuna informazione e/o eventuale revisione, di una copia del relativo documento, almeno 60 giorni prima dalla loro pubblicazione e/o presentazione. Se richiesto per iscritto da J-C, lo Sperimentatore differirà la pubblicazione del manoscritto di ulteriori 60 (sessanta) giorni per permettere la richiesta di brevettosentiti i rispettivi responsabili scientifici. Tale pubblicazione dovrà avvenire autorizzazione non sarà ne- cessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della ricerca, salvo l'eventuale deposito di domanda di brevetto o successiva brevettazione dei risultati della ricerca; nelle pubblicazioni deve essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita nell’ambito del presente accordo. Tali pubblicazioni dovranno essere depositate in formato full text sull'Open Archive di Ateneo. Le modalità di inserimento degli stessi e i relativi diritti di proprietà intel- lettuale dovranno essere concordati con l'Area Ricerca – Liaison Office.
3. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e divulgative dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, po- tranno proporre le metodologie e gli strumenti di comunicazione più idonei come, ad esempio, la rea- lizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e dell'inizia- tiva Joint Projects e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Joint Projects 2019 promosso dall'Università di Verona”. HP2 (per utilizzare questa ipotesi è necessario eliminare l’art. 10 e rinumerare i rimanenti articoli)
1. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati che possano essere raggiunti nel rispetto corso delle disposizioni vigenti attività di cui al presente Accordo ed in tema particolare su quelli suscettibili di riservatezza dei brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo indu- striale, nuova varietà vegetale, informazione ed altri dati sensibili concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di tutela brevettualedetti Risultati.
2. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica del documento cui, nell’esecuzione della Ricerca, si ottengano Risultati che le Parti ritengano di proteg- xxxx attraverso il deposito di domanda di brevetto ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a essi saranno disciplinati con una stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.
3. Si precisa inoltre che ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informa- zioni detenute e/o questioni sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un mo- mento precedente alla sottoscrizione del presente Accordo, con la precisazione che per Background si intende unicamente l’insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dallo specifico gruppo di ricerca afferenti a ciascuna delle Parti, che svolgono le attività di cui al presente Accordo; al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti ad aspetti regolatorial medesimo campo scientifico oggetto del presente Accordo, XX provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore. JC si impegna a non modificare il contenuto scientifico del documento e riconosce di non aver diritto di eliminare le informazioni in esso contenute, salvo quanto previsto dal comma precedente. Al fine di garantire l’integrità scientifica dei risultati dell’Indagine Osservazionale, lo Sperimentatore si impegna a non pubblicare i dati del singolo centro sino a che tutti i risultati dell’Indagine Osservazionale siano stati interamente pubblicati entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell’Indagine Osservazionale, dalla sua interruzione state sviluppate e/o chiusura dell’Indagine Osservazionale in tutti conseguite durante lo svol- gimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
4. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e divulgative dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, po- tranno proporre le metodologie e gli strumenti di comunicazione più idonei come, ad esempio, la rea- lizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i centri o fino a quando JC non dichiarerà che non verranno pubblicati i dati complessivi dell’Indagine Osservazionale multicentrica. Gli autori della pubblicazione risultante da questo studio saranno scelti in accordo con i criteri generalmente accettati dalle principali riviste mediche. Per quei risultati suscettibili segni distintivi delle Parti e dell'inizia- tiva Joint Projects e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Joint Projects 2019 promosso dall'Università di brevettazione, le parti riconoscono che tutti i diritti di sfruttamento ad essi relativi, in Italia ed all’estero, spettano in via esclusiva a J-C, salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali, nel rispetto delle normative vigenti. L’Azienda non avrà diritto a nessun pagamento a titolo di royalty o ad altri compensi addizionali, in merito ai suddetti risultati od invenzioniVerona”.
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Samples: Joint Project Agreement
Utilizzazione dei risultati. Premesso che J-C HP1 (tale ipotesi è la scelta predefinita) L'Università si impegna, ai sensi nel caso in cui dal progetto derivino risultati della Circolare Ministeriale n.6 del 2/9/2002ricerca degni di protezione brevettuale, delle Normative vigenti a rendere pubblici depositare domanda di brevetto nazionale, fatti salvi i risultati ottenuti a conclusione della Indagine, le parti convengono che tutto il materiale che l’Azienda fornirà a J-C, è di proprietà esclusiva di J-C. Qualunque lavoro generato in connessione con la conduzione dello studio e con riferimento ai dati che possono beneficiare di una protezione del copyright (eccetto i manoscritti dello sperimentatore sotto descritti) sarà di proprietà di J-C in qualità di autore e proprietario del copyright diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori. Le spese relative al primo deposito di tale lavorodomanda nazionale sono a carico dell’Università come previsto dal punto g) del co. 2 dell’Art. J-C avrà il diritto 5 del Bando; gli eventuali ulteriori costi di pubblicare estensione/nazionalizzazione sono interamente sostenuti dal Partner. I singoli componenti della equipe di ricerca e tutti i dati generati durante il corso della Indagine senza l’approvazione dell’Azienda. Lo Sperimentatore potrà pubblicare Collaboratori coinvolti nel Progetto potranno utilizzare in tutto o in parte i risultati della Sperimentazione previo invio a JCRicerca per pubblicazioni scientifiche previa congiunta autorizzazione scritta delle Parti, per sua opportuna informazione e/o eventuale revisione, di una copia del relativo documento, almeno 60 giorni prima dalla loro pubblicazione e/o presentazione. Se richiesto per iscritto da J-C, lo Sperimentatore differirà la pubblicazione del manoscritto di ulteriori 60 (sessanta) giorni per permettere la richiesta di brevettosentiti i rispettivi responsabili scientifici. Tale pubblicazione dovrà avvenire autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della ricerca, salvo l'eventuale deposito di domanda di brevetto o successiva brevettazione dei risultati della ricerca; nelle pubblicazioni deve essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita nell’ambito del presente accordo. Tali pubblicazioni dovranno essere depositate in formato full text sull'Open Archive di Ateneo. Le modalità di inserimento degli stessi e i relativi diritti di proprietà intellettuale dovranno essere concordati con il Liaison Office dell'Area Ricerca dell’Università di Verona. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e divulgative dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di comunicazione più idonei come, ad esempio, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e dell'iniziativa Joint Projects e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Joint Projects 2017 promosso dall'Università di Verona”. HP2 (per utilizzare questa ipotesi è necessario eliminare l’art. 10 e rinumerare i rimanenti articoli) Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati che possano essere raggiunti nel rispetto corso delle disposizioni vigenti attività di cui al presente Accordo ed in tema particolare su quelli suscettibili di riservatezza dei brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, nuova varietà vegetale, informazione ed altri dati sensibili concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di tutela brevettualedetti Risultati. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica del documento cui, nell’esecuzione della Ricerca, si ottengano Risultati che le Parti ritengano di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a essi saranno disciplinati con una stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti. Si precisa inoltre che ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o questioni sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Accordo, con la precisazione che per Background si intende unicamente l’insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dallo specifico gruppo di ricerca afferenti a ciascuna delle Parti, che svolgono le attività di cui al presente Accordo; al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti ad aspetti regolatorial medesimo campo scientifico oggetto del presente Accordo, XX provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore. JC si impegna a non modificare il contenuto scientifico del documento e riconosce di non aver diritto di eliminare le informazioni in esso contenute, salvo quanto previsto dal comma precedente. Al fine di garantire l’integrità scientifica dei risultati dell’Indagine Osservazionale, lo Sperimentatore si impegna a non pubblicare i dati del singolo centro sino a che tutti i risultati dell’Indagine Osservazionale siano stati interamente pubblicati entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell’Indagine Osservazionale, dalla sua interruzione state sviluppate e/o chiusura dell’Indagine Osservazionale in tutti conseguite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e divulgative dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di comunicazione più idonei come, ad esempio, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i centri o fino a quando JC non dichiarerà che non verranno pubblicati i dati complessivi dell’Indagine Osservazionale multicentrica. Gli autori della pubblicazione risultante da questo studio saranno scelti in accordo con i criteri generalmente accettati dalle principali riviste mediche. Per quei risultati suscettibili segni distintivi delle Parti e dell'iniziativa Joint Projects e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Joint Projects 2017 promosso dall'Università di brevettazione, le parti riconoscono che tutti i diritti di sfruttamento ad essi relativi, in Italia ed all’estero, spettano in via esclusiva a J-C, salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali, nel rispetto delle normative vigenti. L’Azienda non avrà diritto a nessun pagamento a titolo di royalty o ad altri compensi addizionali, in merito ai suddetti risultati od invenzioniVerona”.
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Utilizzazione dei risultati. Premesso che J-C si impegna4.3.1. I risultati ottenuti nell’ambito delle attività di cui all’Articolo 1 e all’Allegato 1 rimarranno di proprietà della (SOCIETA’…..), la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente. A (SOCIETA’… ) e tutte le società appartenenti alla (SOCIETA’… ), spetterà parimenti ogni altro diritto di proprietà industriale ad essi connesso salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della Circolare Ministeriale n.6 vigente legislazione. Il Responsabile della Commessa dovrà prontamente comunicare a (SOCIETA’ ……..) eventuali invenzioni associate a tali risultati. Su tali invenzioni potranno essere depositate domande di brevetto, a proprio arbitrio, da (SOCIETA’……..) e da tutte le società appartenenti alla (SOCIETA’… ). In tal caso, il Responsabile della Commessa si impegna a fornire alla società interessata tempestivamente le informazioni e gli elementi necessari al deposito e alla prosecuzione di domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali risultati. Ai fini del 2/9/2002, presente punto 4.3.1 si considera come derivanti dalle attività di cui all’Articolo 1 e all’Allegato 1 qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile della Commessa e che trovi origine nello svolgimento delle Normative vigenti a rendere pubblici i risultati ottenuti a conclusione della Indagine, le parti convengono che tutto il materiale che l’Azienda fornirà a J-C, è di proprietà esclusiva di J-C. Qualunque lavoro generato in connessione con la conduzione dello studio e con riferimento ai dati che possono beneficiare di una protezione del copyright (eccetto i manoscritti dello sperimentatore sotto descritti) sarà di proprietà di J-C in qualità di autore e proprietario del copyright di tale lavoro. J-C avrà il diritto di pubblicare i dati generati stesse durante il corso della Indagine senza l’approvazione dell’Azienda. Lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati della Sperimentazione previo invio a JC, per sua opportuna informazione e/o eventuale revisione, di una copia del relativo documento, almeno 60 giorni prima dalla loro pubblicazione e/o presentazione. Se richiesto per iscritto da J-C, lo Sperimentatore differirà la pubblicazione del manoscritto di ulteriori 60 (sessanta) giorni per permettere la richiesta di brevetto. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettualeperiodo contrattuale.
4.3.2. Nel caso di deposito di brevetto da parte di (SOCIETA’…..), o di altre società appartenenti alla (SOCIETA’……..) , la società riconoscerà al C.I.M. un’ulteriore somma, pari al 10% dell’importo di questo contratto di cui al punto 2.1, che il C.I.M. utilizzerà ai sensi del regolamento in materia di brevetti e tutela dell’invenzione.
4.3.3. Il C.I.M. disporrà su richiesta e unicamente per scopi di studio e ricerca di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui brevetti di cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica al punto 4.3.1.
4.3.4. La concessione della licenza di cui al punto 4.3.3 sarà biennale e rinnovabile per ulteriori periodi di due anni previo consenso di (SOCIETA’ ), o della società che deposita il brevetto, consenso che potrà essere negato solo per giustificati motivi.
4.3.5. Il Responsabile della Commessa s’impegna a trattare in maniera riservata ogni informazione che riguardi le attività oggetto del documento e/o questioni attinenti ad aspetti regolatoripresente contratto ed i risultati conseguiti nell’ambito di tali attività. Si impegna, XX provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore. JC si impegna in particolare, a non modificare il contenuto scientifico del documento mettere a disposizione di terzi e riconosce di a non aver diritto di eliminare divulgare le informazioni in esso contenutedi carattere tecnico associate a, salvo quanto previsto dal comma precedente. Al fine di garantire l’integrità scientifica dei o derivate da, i risultati dell’Indagine Osservazionale, lo Sperimentatore si impegna delle attività oggetto del presente contratto e a non pubblicare usarle per scopi diversi da quelli del presente contratto se non con il consenso scritto di (SOCIETA’…..). Lo sviluppo di tesi di laurea sugli argomenti del contratto (e la relativa pubblicazione della relazione conclusiva) è permesso solo previa autorizzazione scritta di (SOCIETA’ ).
4.3.6. La ricerca in oggetto potrà dare luogo a pubblicazioni con modalità da concordarsi tra le parti. I risultati non potranno essere comunque oggetto di pubblicazione da parte della Università senza la preventiva autorizzazione scritta di (SOCIETA’ ).
4.3.7. Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i dati lavori sono stati eseguiti nell’ambito del singolo centro sino a che tutti i risultati dell’Indagine Osservazionale siano stati interamente pubblicati entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell’Indagine Osservazionale, dalla sua interruzione e/o chiusura dell’Indagine Osservazionale in tutti i centri o fino a quando JC non dichiarerà che non verranno pubblicati i dati complessivi dell’Indagine Osservazionale multicentrica. Gli autori della pubblicazione risultante da questo studio saranno scelti in accordo con i criteri generalmente accettati dalle principali riviste mediche. Per quei risultati suscettibili di brevettazione, le parti riconoscono che tutti i diritti di sfruttamento ad essi relativi, in Italia ed all’estero, spettano in via esclusiva a J-C, salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali, nel rispetto delle normative vigenti. L’Azienda non avrà diritto a nessun pagamento a titolo di royalty o ad altri compensi addizionali, in merito ai suddetti risultati od invenzionipresente contratto.
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Samples: Research and Development