PERMESSI E AUTORIZZAZIONI. 23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso. Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI. 1. È a carico di ciascuna Parte l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione dei rispettivi impegni assunti in base al presente Accordo, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività e per gli scopi a cui le stesse sono destinate.
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI. Con riferimento alle attività congiunte di cui ai precedenti articoli, è a carico della Parte che ospita l'attività (intera o parte della stessa), l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione dei programmi di ricerca e/o delle attività di servizio, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata l'attività stessa per gli scopi cui la medesima è destinata. Le Parti provvederanno congiuntamente agli obblighi relativamente alle attività svolte in sedi terze.
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI. 1. E' a carico dell’Ente Partecipante l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione dei programmi del presente Accordo, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è destinata.
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI. 1. I passi necessari ad ottenere eventuali permessi e autorizzazioni richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel luogo di esecuzione dei compiti affidati al contraente, incombono esclusivamente a quest'ultimo.
2. Qualora il contraente non possa ottenere, per sua colpa, uno dei permessi o autorizzazioni necessari all'esecuzione dell'appalto, questo può essere annullato dal Parlamento europeo senza preavviso.
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI. 1. Il Contraente è l'unico responsabile delle pratiche relative al rilascio dei permessi e delle licenze necessari per l'esecuzione del contratto in ottemperanza delle leggi e regolamenti in vigore nel luogo in cui devono essere svolti i compiti assegnatigli.
2. L’ ETF può recedere dal contratto, senza preavviso, se il Contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi e le licenze necessari per l'esecuzione del contratto.
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI. 4.7.1. Borromeo Impianti si impegna per conto del Cliente ad ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti prima dell'installazione dei Prodotti. Tali approvazioni possono includere i permessi e le autorizzazioni edilizie rilasciate dal comune di riferimento, i contratti di fornitura e allacciamento all’energia elettrica con il proprietario della rete locale e l'accordo di compravendita del surplus di energia generato con il fornitore di energia del Cliente.
4.7.2. Borromeo Impianti non è responsabile dell'esito delle procedure sottostanti a tali processi di autorizzazione per conto del Cliente e si riserva il diritto di fornire le informazioni al Cliente, a propria discrezione, nell’ottica di assistenza in qualsiasi processo di autorizzazione.
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI. Il concessionario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso o autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente capitolato e a farne pervenire copia all’Amministrazione prima dell’avvio del servizio. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato Il concessionario ha l’obbligo di osservare e di far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che possono venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.
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