VALORIZZAZIONE DELLO STRUMENTO DELLA SOLIDARIETÀ E SUPERAMENTO DELLA DISTINZIONE TRA APPALTO INTERNO ED ESTERNO Clausole campione

VALORIZZAZIONE DELLO STRUMENTO DELLA SOLIDARIETÀ E SUPERAMENTO DELLA DISTINZIONE TRA APPALTO INTERNO ED ESTERNO. È nel secondo comma dell’art. 29 che il legislatore ha concentrato l’attenzione rispetto alle tutele delle posizioni lavorative degli ausiliari dell’appaltatore. 206 X. XXXXXXXXX PARRAVICINI, Appalto e rapporti di lavoro: fattispecie, disciplina e responsabilità solidale alla luce delle novità legislative di cui al decreto 4.7.2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani) e dalla legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria), op. cit., p. 167; 207 X. XXXXXXXXX PARRAVICINI, Xxx, p. 174; 208 Per uno studio sui possibili indici, da valutare caso per caso, che potrebbero configurare un appalto illecito si veda P. RAUSEI, Appalto genuino e interposizione illecita di manodopera: criteri e indici rivelatori per una corretta certificazione dei contratti, in Working Paper Adapt n. 18 del 2006; 209 Art. 84, secondo comma. La norma continua stabilendo che “tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. X. XXXXXX xxxxxxx nella norma di cui all’art. 84 un mancato coordinamento con l’art. 29, laddove nell’art. 84 si richiamano i requisiti dell’organizzazione dei mezzi e della gestione a proprio rischio mentre non si fa nessun riferimento all’esercizio del potere direttivo (richiamato di contro nell’art. 29). Sul punto si rimanda a X. XXXXXX, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, op. cit., p. 267; Nel riformare la normativa giuslavoristica dell’appalto, il legislatore ha mantenuto e ampliato la regola della responsabilità solidale passiva, gravante su committente e appaltatore, per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto, superando peraltro la sfuggente distinzione tra appalti interni ed esterni. Regola, quella della responsabilità solidale – ormai superata alla luce delle modifiche apportate dalla Finanziaria per il 2007 - inizialmente prevista per i soli appalti di servizi e in seguito estesa dal decreto 251 del 2004 anche agli appalti d’opera. Con il decreto correttivo il legislatore ha rimediato a un’opinabile disparità di trattamento, che aveva suscitato un acceso contraddittorio in dottrina, stante non solo la difficoltà concreta di distinguere l’appalto d’opera da quello di servizi210, ma anche all’impossibilità di estendere la tutela della solidarietà nei confronti di quei lavoratori impiegati in appalti d’ope...

Related to VALORIZZAZIONE DELLO STRUMENTO DELLA SOLIDARIETÀ E SUPERAMENTO DELLA DISTINZIONE TRA APPALTO INTERNO ED ESTERNO

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).