Common use of Varianti per errori od omissioni progettuali Clause in Contracts

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: Contratto Di Appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Se, per il manifestarsi Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori od o di omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti esecutivo che possono pregiudicarepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte, pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo 15 per cento dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di e indice una nuova gara alla quale è viene invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2. In tal caso la , dalla risoluzione del contratto comporta consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo dell'importo del contratto originario. 34. L’appaltatore risponde Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla danni subiti dalla Stazione appaltante. Se, Ai fini del presente articolo devono intendersi per il manifestarsi errore od omissione di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione l'inadeguata valutazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e verbale risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrispostodiligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibilel'ultimo comma dell’articolo 1.7.1.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Capitolato Speciale Di Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione, Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l’Appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore L’Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4l’Appaltatore originario. Nel caso di in cui al comma 3 avvenisse la risoluzione del contratto contratto, lo stesso comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore dell’Appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: Accordo Operativo

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di garadefinitivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 2. In tal Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo dell'importo del contratto originario. 3. L’appaltatore L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutivadel progetto esecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore l'appaltatore originario ai sensi dell’articolo dell'articolo 38, comma 1, lettera lette- ra f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile inuti- le già corrisposto. 5. Se Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto Integrato Per La Progettazione

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratticontratti pubblici. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60l’articolo 43, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibilecomma 7.

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Samples: Contract for Construction Services

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del d el progetto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti va rianti che possono pregiudicare, in tutto tu tto o in partepart e, la realizzazione reali zzazione dell’opera oppure o ppure la sua utilizzazione, e che sotto sot to il profilo profil o economico eccedono eccedano il quinto dell’importo qu into de ll’importo originario del contrattode l cont ratto, la l a Stazione appaltante procede appalt ante pro cede alla risoluzione del contratto ri soluzione d el co ntratto con indizione di una nuova nuov a gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei ritardi danni subiti dalla Stazione appalt ante; ai fini del present e degli oneri conseguenti alla necessità ar ticolo si considerano errore od omissione di introdurre varianti in corso d’opera a causa progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in partefatto, la realizzazione dell’opera oppure mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la sua utilizzazioneproge ttazione, il mancat o rispe tto de i re quisiti fu nzionali e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contrattod economici prestabiliti e ri sultanti d a prov a scri tta, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contrattiv iolazione d elle no rme d i d iligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60l’articolo 38, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibilecomma 7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di garadefinitivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato impu- tato alla Stazione appaltante. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutivadel progetto esecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente util- mente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva e- secutiva inutile già corrisposto. 5. Se Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono siano di lieve entità, la Stazione appaltanteap- paltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del DLgs 163/2006, i titolari dell’incarico di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6progettazione sono re- sponsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in quanto compatibileconseguenza di errori od omissioni della pro- gettazione.

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Samples: Appalto Integrato

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltanteAppaltante. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono siano di lieve entità, la Stazione appaltanteAppaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di garadefinitivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 2. In tal Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo dell'importo del contratto originario. 3. L’appaltatore L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutivadel progetto esecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore l'appaltatore originario ai sensi dell’articolo dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 10 per cento) cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione definitiva ed esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione definitiva ed esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, 80 comma 15, lettera f)c) del D.Lgs 50/2016, del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione definitiva/esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione definitiva/esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 66 del presente Capitolato, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeAi sensi dell’art.132, comma 1 , lett.e) e comma 4 del D.Lgs 163/2006 qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione In tal caso la disciplina di cui all’articolo 60risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 4dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, 5 e 6, in quanto compatibilefino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. SeQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di garadefinitivo - esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede Appaltante procede, ai sensi del Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 2. In tal caso la La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo dell'importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di introdurre varianti in corso d’opera a causa progettazione, l'inadeguata valutazione dello stato di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in partefatto, la realizzazione dell’opera oppure mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la sua utilizzazioneprogettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contrattorisultanti da prova scritta, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione violazione delle norme di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contrattidiligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 4. Nel caso di cui Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 3 la risoluzione 1 dell'art. 44 del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrispostopresente capitolato. 5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 6050 Risoluzione del contratto, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva