Common use of VARIANTI Clause in Contracts

VARIANTI. Le varianti possono essere richieste qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate per rendere l’intervento più funzionale, in circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazione. Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d’opera: ▪ cambio della sede dell’investimento; ▪ modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate; ▪ modifiche alla tipologia delle opere approvate. Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente richieste al GAL e saranno sottoposte alla stessa procedura istruttoria dei progetti originari. La richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Possono essere concesse varianti in corso d’opera se sussistono le seguenti condizioni: ▪ l’iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva; ▪ i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l’investimento ammesso e se migliorative. Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, quali cambi di preventivo, di fornitore e /o della marca della macchina o dell’attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Gli eventuali adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell’importo ammesso nel provvedimento di concessione, escluse le spese generali. In questo caso il Direttore dei Lavori, d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L’eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese - approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo - non interessate al progetto di variante a condizione che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità.

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VARIANTI. Le varianti possono Nessuna variazione può essere richieste qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per rendere l’intervento più funzionalealcun motivo, in circostanze degne difetto di rilievoautorizzazione scritta della Società Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’Appaltatore l’obbligo di rimessione in pristino, non previstecon oneri a suo carico; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, né prevedibilia proprie spese, all’atto tutti gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Società Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti da quest’ultima, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La Società Appaltante si riserva la facoltà di introdurre le varianti, in aumento o in diminuzione, che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune per il miglioramento dell’opera e della progettazionesua funzionalità, senza che venga modificata la natura generale del contratto. Con riferimento alla singola operazione finanziataAi sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono considerate varianti ammesse, nell’esclusivo interesse della Società Appaltante, varianti, in corso d’opera: ▪ cambio aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del servizio, quando la necessità della sede dell’investimento; ▪ modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate; ▪ modifiche variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tipologia delle opere approvate. Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente richieste al GAL e saranno sottoposte alla stessa procedura istruttoria dei progetti originari. La richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro tutela di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Possono essere concesse varianti in corso d’opera se sussistono le seguenti condizioni: ▪ l’iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva; ▪ i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura interessi rilevanti) e la loro articolazione mantiene invariata modifica non altera la finalità originaria natura generale del progettocontratto. Una variante Fermo restando quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Società Appaltante potrà sempre ordinare l’esecuzione dei servizi in corso d’opera misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può in ogni caso comportare un aumento far valere il diritto alla risoluzione del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a carico del beneficiario. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie titolo di spesa del quadro economico originario se compatibili con l’investimento ammesso e se migliorative. Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessaindennizzo. Non sono considerate considerati varianti al progetto originario le modifiche non sostanziali (secondo la definizione data dall’art. 106, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016) disposte dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, finalizzate al miglioramento del servizio e alla sua funzionalità e/o a risolvere aspetti di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, quali cambi di preventivo, di fornitore e /o della marca della macchina o dell’attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Gli eventuali adeguamenti finanziari dovranno essere che siano contenuti entro un importo non superiore al 105% dell’importo ammesso nel provvedimento di concessione, escluse le spese generali. In questo caso il Direttore dei Lavori, d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L’eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico (cinque per cento) del beneficiario. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese - approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione valore iniziale del contributo - non interessate al progetto di variante a condizione che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalitàcontratto stipulato.

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VARIANTI. Le eventuali varianti possono del contratto di appalto potranno essere richieste qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare autorizzate dal RUP con le previsioni progettuali approvate per rendere l’intervento più funzionalemodalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, in circostanze degne comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di rilievocui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazione. Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate considerati varianti in corso d’opera: ▪ cambio d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di fornitura, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della sede dell’investimento; ▪ modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate; ▪ modifiche alla tipologia delle opere approvatestazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in corso d’opera devono essere preventivamente richieste al GAL e saranno sottoposte alla stessa procedura istruttoria dei progetti originari. La richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto tutto o in parte, la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Possono essere concesse varianti in corso d’opera se sussistono le seguenti condizioni: ▪ l’iniziativa progettuale conserva realizzazione dell’opera o la sua funzionalità complessiva; ▪ i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concessoutilizzazione, così come determinato al momento dell’approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l’investimento ammesso e se migliorative. Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, quali cambi di preventivo, di fornitore e /o della marca della macchina o dell’attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Gli eventuali adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell’importo ammesso nel provvedimento di concessione, escluse le spese generali. In questo caso il Direttore dei Lavori, d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L’eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione senza necessità di una variante non autorizzata comporta nuova procedura a norma del Codice, se il mancato riconoscimento delle spese sostenute. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese - approvate in sede valore della modifica risulti al di istruttoria e riportate nel quadro economico sotto di cui al provvedimento di concessione del contributo - non interessate al progetto di variante a condizione che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità.entrambi i seguenti valori:

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VARIANTI. Le varianti possono L’Appaltatore provvederà alla installazione degli Impianti, dei Componenti e dei materiali principali indicati negli Allegati 3 e 4. L’Appaltatore avrà diritto a un compenso aggiuntivo in denaro relativamente a un eventuale Impianto o Componente richiesto per iscritto dal Committente in variazione di quanto previsto, nonché in caso di variazioni richieste dal Committente sulla progettazione o sulle modalità di realizzazione degli Interventi. Laddove, successivamente alla firma del Contratto, venga apportata una qualsiasi modifica alla normativa applicabile, o qualora venga modificata una norma tecnica applicabile, e tale variazione abbia un impatto significativo sulla esecuzione degli Interventi, o sulla possibilità per il Committente di avere accesso al Superbonus, o qualora l’Appaltatore o il Committente risultino essere richieste qualora inadempienti in fase esecutiva relazione ai rispettivi obblighi contrattuali per un motivo legittimo, o in presenza di un qualsiasi evento di forza maggiore, il Contratto verrà opportunamente modificato mediante reciproco accordo scritto fra le Parti circa tempi, costi e modalità di esecuzione degli Interventi, in modo tale da adattare il Contratto alle circostanze modificate. Qualora le Parti non si accordino sulle opere da eseguire in variante e sul relativo prezzo entro 5 giorni, la determinazione potrà essere rimessa ad un arbitratore nominato dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri locale; in ogni caso, ciascuna della Parti potrà recedere dal Contratto, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di ricevere il pagamento della parte di Xxxxxx proporzionale alle opere sino a quel momento eseguite ed il ristoro del mancato guadagno, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile. Ogni modifica che si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate necessaria e/o comunque opportuna per rendere l’intervento più funzionaleovviare ad errori od incompletezze di progetto o di installazione, in circostanze degne sarà interamente carico dell’Appaltatore, e non potrà essere motivo di rilievo, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazione. Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d’opera: ▪ cambio della sede dell’investimento; ▪ modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate; ▪ modifiche alla tipologia variazione delle opere approvate. Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente richieste al GAL tempistiche di ultimazione degli Interventi e saranno sottoposte alla stessa procedura istruttoria dei progetti originari. La richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Possono essere concesse varianti in corso d’opera se sussistono le seguenti condizioni: ▪ l’iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva; ▪ i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l’investimento ammesso e se migliorative. Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, quali cambi di preventivo, di fornitore e /o della marca della macchina o dell’attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Gli eventuali adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell’importo ammesso nel provvedimento di concessione, escluse le spese generali. In questo caso il Direttore dei Lavori, d'intesa collaudo degli Impianti concordate con il beneficiarioCommittente. Resta inteso che, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno nel caso in cui non sia possibile effettuare, per qualsiasi causa, uno o più degli Interventi previsti sulle unità immobiliari del condominio, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire i restanti Interventi sull’Edificio e sulle altre unità immobiliari, nel caso in cui Interventi questi ultimi possano autonomamente essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L’eventuale maggiore spesa rimane ammessi a beneficiare del Superbonus o della diversa agevolazione fiscale comunque a carico del beneficiario. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese - approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo - non interessate al progetto di variante a condizione che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalitàchiesta dal Committente.

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Samples: Contratto Di Appalto – Formula General Contractor

VARIANTI. Le varianti possono essere Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto approvato [Progetto Definitivo/Esecutivo] richieste qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate per rendere l’intervento più funzionaledal Concedente, in circostanze degne a condizione che dette variazioni: - non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto definitivo e/o esecutivo; - non comportino incremento dei costi di rilievogestione, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazione. Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d’opera: ▪ cambio della sede dell’investimento; ▪ modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate; ▪ modifiche alla tipologia ritardi nell’esecuzione delle opere approvatecosì come previsto rispettivamente nel Piano Economico- Finanziario e nel Cronoprogramma. • Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’opera. • Le varianti Varianti in corso d’opera devono possono essere preventivamente ammesse, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente. • Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dal Concedente al GAL Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente ai sensi di legge. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e saranno sottoposte alla stessa procedura istruttoria dei progetti originaricomunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. La richiesta deve essere corredata contabilizzazione delle opere oggetto di Variante avverrà mediante applicazione dell’elenco prezzi posto a base di gara scontato del ribasso offerto dal Concessionario. Qualora le attività/lavori non fossero contemplate nell’Elenco prezzi si farà riferimento al Xxxxxxxxxx Opere Pubbliche della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta Lombardia scontato del ribasso offerto dal Concessionario. • Il Concessionario è tenuto a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Possono essere concesse varianti sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera se sussistono le seguenti condizioni: ▪ l’iniziativa progettuale conserva dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua funzionalità complessiva; ▪ i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l’investimento ammesso e se migliorative. Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, quali cambi di preventivo, di fornitore e /o della marca della macchina o dell’attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Gli eventuali adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell’importo ammesso nel provvedimento di concessione, escluse le spese generaliutilizzazione. In questo caso tali casi, il Direttore dei Lavori, d'intesa con Concessionario dovrà altresì risarcire il beneficiario, può disporre la realizzazione Concedente di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L’eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese - approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo - non interessate al progetto di variante a condizione che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalitàqualsiasi danno conseguito.

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Samples: Bozza Convenzione

VARIANTI. Il Concedente, in corso d’opera, potrà autorizzare varianti al progetto esecutivo già approvato, nel rispetto dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, e dall’art. 161 del regolamento. Le varianti possono essere richieste qualora autorizzate non comporteranno revisione della concessione, nel caso in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate per rendere l’intervento più funzionale, in circostanze degne cui il loro importo non superi il 5% del valore del costo di rilievo, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazionecostruzione . Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate La documentazione illustrativa delle eventuali varianti in corso d’opera: ▪ cambio della sede dell’investimento; ▪ modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate; ▪ modifiche alla tipologia delle opere approvated'opera dovrà essere predisposta dal Concessionario nelle forme previste dal D.lgs. 163/2006 e dalla normativa vigente in materia di perizie di variante. Le eventuali varianti dovranno essere comunque formalmente autorizzate e ammesse dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, e dall’art. 161 del regolamento. Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a varianti in corso d’opera devono essere preventivamente richieste dovute al GAL e saranno sottoposte alla stessa procedura istruttoria dei progetti originari. La richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al manifestarsi di errori od omissioni del progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta esecutivo, anche se approvati dal Concedente o imputabili ad eventuali carenze o errori del progetto definitivo offerto in sede di variantegara. Possono essere concesse varianti Resta inteso che eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti in corso d’opera se sussistono o ad opera realizzata e durante la fase di gestione dovranno essere messe in atto a cura e spese del Concessionario, senza che nulla possa essere addebitato al Concedente: l’importo del prezzo resterà comunque invariato. Il Concessionario assume la responsabilità dell'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il Concedente può nominare, a propria cura, soggetti incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori, in affiancamento al responsabile del procedimento. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e ai documenti di progettazione e di cantiere anche senza preavviso, purché non si rechi pregiudizio al Concessionario. La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l’ufficio di direzione dei lavori composto da un direttore dei lavori, da direttori operativi e da assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice e del regolamento. Il soggetto indicato in offerta per il ruolo di direttore dei lavori dovrà possedere i requisiti professionali previsti dal codice e dal regolamento adeguati all’importo e alle categorie dell’opera. Compete al direttore dei lavori, ai direttori operativi e agli assistenti, nei limiti delle rispettive competenze l’accettazione dei materiali in cantiere. Il Concessionario e il direttore dei lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente mediante il responsabile del procedimento o l’organo di alta vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive. Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà responsabile della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei lavori, dell'osservanza delle buone regole dell’arte, della qualità dei materiali impiegati. Compete al direttore dei lavori, ai direttori operativi e ai loro assistenti, nei limiti delle rispettive competenze, la redazione dei verbali e dei documenti contabili; ai fini di una corretta e condivisa erogazione del prezzo di cui all’art. 7.3, Concedente e Concessionario convengono che tali documenti siano redatti secondo le seguenti condizioni: ▪ l’iniziativa progettuale conserva norme vigenti in materia di opere pubbliche, ed in modo particolare siano redatti secondo tale modalità il verbale di consegna e ultimazione lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il giornale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità e il relativo sommario, gli stati di avanzamento dei lavori, la sua funzionalità complessiva; ▪ i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura contabilità finale e la loro articolazione mantiene invariata relativa relazione. La contabilizzazione degli stati d’avanzamento dei lavori è prevista ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, comprensivi della quota relativa agli oneri per la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concessosicurezza e al netto dell’importo già precedentemente contabilizzato, così come determinato al momento dell’approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l’investimento ammesso e se migliorative. Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, quali cambi di preventivo, di fornitore e /o della marca della macchina o dell’attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Gli eventuali adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro raggiunga un importo non superiore al 10% dell’importo ammesso nel provvedimento di concessioneinferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00). Il responsabile del procedimento potrà eccezionalmente e motivatamente ridurre la soglia sopra indicata, escluse le spese generali. In questo caso sentito il Direttore direttore dei Lavori, d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L’eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione documentazione contabile relativa a ciascun stato d’avanzamento è trasmessa da parte del direttore dei lavori al responsabile del procedimento e all’organo di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese - approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico alta vigilanza, (se nominato) per la successiva approvazione ai fini dell’erogazione del prezzo di cui al provvedimento di concessione del contributo - non interessate al progetto di variante a condizione che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalitàsuccessivo art. 7.3.

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Samples: www.unionefrignano.mo.it

VARIANTI. Le varianti possono essere richieste qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate per rendere l’intervento più funzionale, in circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazione. Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti dei lavori in corso d’operad'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: ▪ cambio della sede dell’investimento- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; ▪ modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate; ▪ modifiche alla tipologia delle opere approvate. Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente richieste al GAL - per cause impreviste e saranno sottoposte alla stessa procedura istruttoria dei progetti originari. La richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Possono essere concesse varianti in corso d’opera se sussistono le seguenti condizioni: ▪ l’iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva; ▪ i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato imprevedibili al momento dell’approvazione della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera; - per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera; - nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del progettocodice civile; - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera. Eventuali maggiori spese rimangono a carico Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti: - entro un importo del beneficiario10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro; - entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di spesa lavoro dell'appalto rispetto all'importo del quadro economico contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario se compatibili con l’investimento ammesso e se migliorativedel contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera. Non saranno in ogni Nel caso autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il di errori o di omissioni del progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, quali cambi di preventivo, di fornitore e /o della marca della macchina o dell’attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Gli eventuali adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro variazioni dei lavori con un importo non superiore al 10% dell’importo ammesso nel provvedimento di concessionequinto dell'importo originario del contratto, escluse le spese generali. In questo caso il Direttore dei Lavori, d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L’eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico stazione appaltante procederà alla risoluzione del beneficiario. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessacontratto stesso. La realizzazione determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato: dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute; dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 240 del D. Lgs. 163/06. Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese - approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo - non interessate al progetto perizia di variante a condizione che l’iniziativa progettuale realizzata conservi da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la sua funzionalitàfacoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera.

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