VARIANTI. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettuali. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.
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Samples: Contract for Work
VARIANTI. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie 1. Il Consorzio si riserva il diritto di variare l’organizzazione del servizio per la realizzazione dell’Opera adeguarlo a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettualiatto. In tal caso l’Appaltatore il Consorzio comunica all’Impresa appaltatrice la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Il Consorzio concorda anche con l’Impresa appaltatrice i tempi entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità i quali la variante deve essere attuata.
2. Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui al precedente artall'art. 738.
3. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad adeguare il servizio nei termini indicati dal Consorzio, sarà tenuto anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultimo e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica l’Impresa appaltatrice per l'eventuale ritardo nell'adeguamento del servizio richiesto dal Consorzio.
4. L’Impresa appaltatrice può proporre varianti all’organizzazione del servizio descritto nel presente Contratto purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli di servizio e dell’efficienza della gestione. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dal Consorzio, il quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la fattibilità tecnico economica misura della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzionecompensazione tariffaria richiesta. La proposta dovrà contenere, altresì, mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo ricorso al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni collegio arbitrale di cui sopra all'art. 38; tale contenzioso non daranno titolo a pagamenti e/potrà costituire giustificazione per l’Impresa appaltatrice per la non osservanza dei requisiti legali o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo regolamentari invocati nella domanda di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contrattovariante.
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VARIANTI. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore1. Le varianti al Piano devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano, che vi sarà tenutotenga conto di quanto già realizzato. Non costituiscono variante le modifiche di lieve entità, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettuali. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta apportate a seguito di prescrizioni del Comune o richieste/impartite dagli enti gestori dei pubblici servizi. In fase esecutiva le infrastrutture pubbliche potranno subire gli aggiustamenti, anche di posizione, utili alla loro migliore realizzazione senza che questo comporti variante. Non sono considerate varianti al Piano le modificazioni planivolumetriche a condizione che queste:
a) non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso;
b) non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti;
c) non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
2. Non sono considerate varianti e sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti l'edificazione di volumi e di spazi con l’evidenza configurazione non radicalmente diversa dall'esempio descritto negli elaborati del Piano di Lottizzazione, sempre nel rispetto delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contrattodistanze legali;
3. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui sopra all’art. 4, salvo che ciò non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contrattodipenda da comportamenti del Comune.
4. In ogni caso altra ipotesi, le varianti richieste dalla Committente non potranno superare del P.d.L. che si rendessero necessarie, fermo restando il limite necessario consenso del quinto del valore complessivo del ContrattoComune, saranno adottate ed approvate secondo la procedura d’approvazione dei piani attuativi di cui alla L.R. 11/2004 e s.m.i.
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Samples: Schema Di Convenzione
VARIANTI. La Committente potrà richiedere all’AppaltatoreI quantitativi di derrate indicati nell’elenco referenze, sono riferiti alla situazione attuale e potrebbero subire modifiche legate a variabili, quali ad esempio: · aumento, diminuzione e/o accorpamento delle sedi oggetto del servizio mensa; · variazione della frequenza da parte degli utenti; · adesione a progetti alimentari comunali, provinciali, regionali, ministeriali o comunitari; · modifica delle tabelle nutrizionali; · passaggio, anche parziale, a forme alternative di gestione. L’Amministrazione dell’Ersu non è perciò obbligata al mantenimento di tali quantitativi, mentre l’Appaltatore, dovrà attenersi alle quantità che vi sarà tenutoverranno ordinate ed eseguire le prestazioni alle condizioni contrattuali utilizzando i mezzi necessari senza pretendere nulla al riguardo per le eventuali variazioni. Xxxxxxx riconosciute soltanto le quantità effettivamente consegnate. Tali variazioni, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, possono arrivare fino alla concorrenza di un quinto, in più' o in meno, dell’importo del singolo lotto. L’Amministrazione può comunque ordinare tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari, o direttive regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatta salva l'approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto, per i quali si procederà all'applicazione del ribasso offerta in sede di gara. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la realizzazione dell’Opera rimessa in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettuali. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento pristino, a carico dell'Appaltatore, della richiesta scritta da parte della Committentesituazione originaria preesistente, secondo le modalità disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica revisione e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioniadeguamento dei prezzi, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti aumento e/o rimborsi in diminuzione, saranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate allo scadere dei primi 12 mesi di validità del contratto e saranno valutate in contraddittorio tra l’Ente ed il fornitore. Si procederà pertanto di norma ad un’istruttoria condotta sulla base dei dati dei costi standardizzati per tipo di fornitura, pubblicati dall’Osservatorio dei contratti pubblici. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati sopracitati o in caso di mancato accordo sempre su istanza della parte interessata e previa istruttoria dell’Ente il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e/o indennizzi e comporteranno impiegati in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del ContrattoItalia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
VARIANTI. La Committente potrà L'Azienda si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, senza che la Ditta possa richiedere all’Appaltatorerisarcimento alcuno: • di modificare il fabbisogno educativo assistenziale; • di estendere i servizi oggetto dell’appalto a nuove sedi/strutture; • di sospendere il servizio presso alcune strutture/servizi. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione ordinate sino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle medesime condizioni previste dallo stesso. Oltre tale limite, che vi sarà tenutoil soggetto aggiudicatario ha diritto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettualise lo richiede, alla risoluzione del contratto. In tal caso l’Appaltatore entro questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il termine soggetto aggiudicatario dichiari all’Azienda che di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committentetale diritto intende avvalersi. Se l’aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà è tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/eseguire i maggiori o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzioneminori servizi richiesti alle medesime condizioni contrattuali. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo L’aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall'Azienda e dalla stessa ordinate a condizione che non mutino sostanzialmente la prestazione secondo quanto previsto dal Contrattonatura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In ogni L’Azienda si riserva la facoltà di applicare l’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016, in caso le varianti richieste dalla Committente di necessità di servizi complementari, fermo restando che l’importo del contratto non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contrattopotrà variare complessivamente in misura superiore al 50% dell’importo contrattuale originario.
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Samples: Capitolato Speciale
VARIANTI. 1. Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).
2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell’importo lavori discendenti dai “lavori di perizia” potranno essere reperite nell’ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”.
3. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso decurtato dell’ammontare dei ribassi d’asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori.
4. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. “somme a disposizione” rientreranno nelle disponibilità dell’amministrazione regionale.
5. La Committente potrà richiedere all’Appaltatorenecessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario all’Amministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della perizia, il beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione all’UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.
6. L’amministrazione regionale provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne l’ammissibilità e, in caso di esito negativo di tali accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.
7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell’operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:
a. le motivazioni che vi sarà tenutohanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell’operazione in capo al beneficiario;
b. i ritardi nella fase di esecuzione dell’operazione non incidano, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione profili determinanti, sui programmi di sopravvenute esigenze o errori progettuali. In tal caso l’Appaltatore entro spesa afferenti all’azione di riferimento del POR e, comunque, non superino il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento eleggibilità della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite spesa del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel ContrattoProgramma Operativo.
8. Le variazioni non accettate formalmente richieste di proroga dovranno pervenire all’UCO/CdR entro un congruo termine dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni scadenza dei termini di cui sopra non daranno titolo a pagamenti eultimazione dell’operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all’UCO/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo CdR di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contrattodeterminarsi nel merito entro tali termini.
9. In ogni caso esito all’attività istruttoria l’UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contrattoulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell’intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.
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Samples: Financing Acceptance Agreement
VARIANTI. 1. Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).
2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell’importo lavori discendenti dai “lavori di perizia” potranno essere reperite nell’ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”.
3. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso decurtato dell’ammontare dei ribassi d’asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori.
4. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. “somme a disposizione” rientreranno nelle disponibilità dell’amministrazione regionale.
5. La Committente potrà richiedere all’Appaltatorenecessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario all’Amministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della perizia, il beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione all’UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.
6. L’amministrazione regionale provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne l’ammissibilità e, in caso di esito negativo di tali accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.
7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell’operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:
a) le motivazioni che vi sarà tenutohanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell’operazione in capo al beneficiario;
b) i ritardi nella fase di esecuzione dell’operazione non incidano, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione profili determinanti, sui programmi di sopravvenute esigenze o errori progettuali. In tal caso l’Appaltatore entro spesa afferenti all’azione di riferimento del POR e, comunque, non superino il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento eleggibilità della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite spesa del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel ContrattoProgramma Operativo.
8. Le variazioni non accettate formalmente richieste di proroga dovranno pervenire all’UCO/CdR entro un congruo termine dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni scadenza dei termini di cui sopra non daranno titolo a pagamenti eultimazione dell’operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all’UCO/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo CdR di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contrattodeterminarsi nel merito entro tali termini.
9. In ogni caso esito all’attività istruttoria l’UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contrattoulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell’intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.
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Samples: Financing Agreement
VARIANTI. La Committente potrà richiedere all’AppaltatoreData la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento della soddisfazione dell’utente, che vi sarà tenutola gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni degli utenti nonché alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell’importo dell’appalto. Il Comune di Xxxxxx può comunque ordinare tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente si rendano necessarie per la realizzazione dell’Opera od opportune in ragione conseguenza dell’intervento di sopravvenute esigenze disposizioni legislative o errori progettuali. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta regolamentari o direttive regionali o da parte del servizio centrale del Ministero dell'Interno ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. L’ente attuatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario fatta salva l’eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i quali si procederà all’applicazione della Committente, secondo le modalità percentuale di ribasso offerta in sede di gara. Nel caso in cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro superi il limite quinto del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Nessuna variazione o modifica al Contratto contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvaterispetto dell’art. Fino al momento della conclusione 106 del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel ContrattoD.Lgs. 50/2016. Le variazioni modifiche non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra previamente autorizzate non daranno danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e/o indennizzi e comporteranno , ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo quanto previsto dal Contratto. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contrattodisposizioni della stazione appaltante.
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VARIANTI. 1. Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023(Modifica dei contratti in corso di esecuzione).
2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell’importo lavori discendenti dai “lavori di perizia” potranno essere reperite prioritariamente nell’ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”.
3. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico complessivo concesso.
4. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. “somme a disposizione” rientreranno nelle disponibilità dell’amministrazione regionale.
5. La Committente potrà richiedere all’Appaltatorenecessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario all’Amministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della perizia, il beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione all’UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.
6. L’amministrazione regionale provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne l’ammissibilità e, in caso di esito negativo di tali accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.
7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell’operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che: • le motivazioni che vi sarà tenutohanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell’operazione in capo al beneficiario; • i ritardi nella fase di esecuzione dell’operazione non incidano, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione profili determinanti, sui programmi di sopravvenute esigenze o errori progettuali. In tal caso l’Appaltatore entro spesa afferenti all’azione di riferimento del POR e, comunque, non superino il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento eleggibilità della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite spesa del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel ContrattoProgramma Operativo.
8. Le variazioni non accettate formalmente richieste di proroga dovranno pervenire all’UCO/CdR entro un congruo termine dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni scadenza dei termini di cui sopra non daranno titolo a pagamenti eultimazione dell’operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all’UCO/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo CdR di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contrattodeterminarsi nel merito entro tali termini.
9. In ogni caso esito all’attività istruttoria l’UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contrattoulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell’intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.
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Samples: Avviso Per La Selezione Di Beneficiari E Operazioni Di Oopp
VARIANTI. La Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo, forfetario e onnicomprensivo da parte del Committente potrà richiedere all’Appaltatoreper lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che vi sarà tenutopossono determinare, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la realizzazione dell’Opera presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in ragione aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di sopravvenute esigenze o errori progettualiun quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal Nel caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di in cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresìvariazioni superi tale limite, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, a condizione che tali varianti non comportino modifiche intervenute ed approvate. Fino sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contrattoprestazione. In ogni caso le varianti richieste dalla l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contrattomutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
VARIANTI. Con riferimento alla singola iniziativa finanziata, sono considerate varianti in corso d’opera: − cambio della localizzazione dell’iniziativa; − modifiche del quadro economico originario; − modifiche tecniche sostanziali alle iniziative approvate intese come modifiche che alterino considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto. Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente autorizzate dalla struttura competente all’esito della necessaria istruttoria sulla richiesta, adeguatamente motivata, del beneficiario. La Committente potrà richiedere all’Appaltatorerichiesta dovrà essere corredata di un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata. Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che vi sarà tenutoi nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera, tutte qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, cosi come determinato al momento dell’approvazione del progetto. Qualora le variazioni che saranno ritenute varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettualiconcesso deve essere proporzionalmente ridotto. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente artEventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenereNon sono, altresì, il preventivo ammissibili varianti che comportino una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario (ossia uno spostamento di risorse da una categoria all’altra) e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento servizi (all’interno della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contrattostessa categoria). Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni categorie di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo spesa di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contrattoriferimento sono quelle relative alle voci di spesa dettagliate al paragrafo 4.3. In ogni caso l’importo oggetto di variante, in considerazione del maggior valore tra gli aumenti e le riduzioni, non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali. Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa. Qualora l’iniziativa sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all’iniziativa stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento. Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi compresa l’adozione di soluzioni tecniche migliorative. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell’investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali. Non potranno essere ammesse varianti comportanti l’aumento del costo totale per effetto dell’aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario. Il cambio fornitore e/o di marca sono considerati adeguamenti tecnici. Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell’investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d’intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante). I servizi previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario. Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla Committente realizzazione dell’iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti a un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo. La realizzazione di una variante non potranno superare autorizzata comporta, in ogni caso, il limite mancato riconoscimento delle spese relative, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all’atto di concessione del quinto del valore complessivo del Contrattosostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi. Per la richiesta di concessione di una variante in corso d’opera o per adeguamenti tecnici rilevanti il beneficiario deve presentare, per ogni nuova spesa prevista, la documentazione richiesta dal bando per l’ammissibilità delle spese (es. preventivi di spesa e relativa documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione; eventuali computi ecc.). Documenti da presentare al fine dell’autorizzazione della variante: Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante corredata da un documento d’identità in corso di validità. 12 Per ogni voce di spesa variata, tre preventivi confrontabili di altrettanti operatori per la comparazione della spesa stessa. Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento di finalità/obiettivi originali previsti dall’iniziativa per la quale è stato concesso il finanziamento.
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Samples: Decreto Dirigenziale
VARIANTI. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. La Committente potrà richiedere all’Appaltatorestazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) Per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che vi sarà tenutopossono determinare, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la realizzazione dell’Opera in ragione presenza di sopravvenute esigenze eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o errori progettualidei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In tal caso l’Appaltatore entro il termine Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. La quantità dei servizi da parte della Committentefornire, secondo le modalità indicata nel bando di cui al precedente artgara e nelle richieste di offerta, ha per l’ente valore indicativo. 7Il fornitore nei casi elencati alla a), sarà b), c) è, pertanto, tenuto a comunicare consegnare i servizi o ad effettuare i servizi, sia per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/le maggiori come per le minori quantità, rispetto a quelle indicate nel bando di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contrattocontratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni previsti contrattuali pattuite per l’intero servizio. Nel caso in Contratto. La Committente potrà accettare cui la proposta mediante variazione superi tale limite la redazione stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza contratto principale dopo aver acquisito il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contrattoconsenso dell’esecutore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
VARIANTI. La Committente Il Consorzio potrà richiedere all’Appaltatoreall’Appaltatore di variare le Opere nei casi previsti dall’art. 106 del D.lgs 50/2016. La variazione ordinata dal Consorzio può essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del Prezzo Complessivo. Sono inoltre ammesse, che vi sarà tenutonell’esclusivo interesse del Consorzio, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera varianti, in ragione di sopravvenute esigenze aumento o errori progettuali. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committentein diminuzione, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare approvate per iscritto dal Responsabile del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza migliore funzionalità delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore prestazioni oggetto del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della conclusione stipula del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto alle stesse condizioni previste dal Contratto previste ai commi che precedono. Nel caso in cui le variazioni previste dal primo capoverso del presente Articolo superino l’importo ivi previsto, le condizioni dell’esecuzione delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi medesime saranno determinate in contraddittorio tra Appaltatore e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal ContrattoConsorzio. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non potranno superare sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il limite Direttore dell’esecuzione del quinto del valore complessivo contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto. Il prezzo delle variazioni sarà approvato dal Consorzio su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammesso nella contabilità dei lavori. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l’esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso d'asta indicato dall’Appaltatore nell’Offerta.
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Samples: Contract for Exhibition Setup