Variazioni contrattuali. Poste Vita comunica per iscritto all’Investitore-Contraente se durante il Con- tratto ci sono variazioni a: ▪ queste Condizioni di Assicurazione per effetto di un cambiamento legislativo ▪ il Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, quando deve adeguarsi alla normativa primaria e secondaria oppure quando cambiano i criteri gestio- nali, tranne le variazioni meno favorevoli per l’Investitore-Contraente ▪ le spese per il Fondo Interno Assicurativo (► art. 9); infatti se le condizio- ni economiche di mercato variano sensibilmente, Poste Vita può rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, purché lo comunichi pri- ma all’Investitore-Contraente e concedendogli il Diritto di Recesso senza penalità. Se l’Investitore-Contraente non accetta queste modifiche, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione della modifica può comunicare la propria volontà di recedere inviando a Poste Vita una raccomandata a/r. In questo caso Poste Vita gli liquida il Controvalore delle quote; per calcolare il Valore Unitario della Quota si considera il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di annullamen- to del Contratto. Se entro i 30 giorni non riceve alcuna comunicazione dall’Investitore-Con- traente, Poste Vita considera accettate le modifiche: il Contratto rimane in vigore e le nuove condizioni valgono sia per l’Investitore-Contraente sia per Poste Vita.
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Samples: Assicurazione Di Tipo Unit Linked, Prodotto D’investimento Assicurativo Di Tipo Unit Linked
Variazioni contrattuali. Poste Vita comunica per iscritto all’Investitore-Contraente se durante il Con- tratto ci sono variazioni a: ▪ queste La Compagnia può modificare unilateralmente le pre- senti Condizioni di Assicurazione per effetto Assicurazione, quindi anche il Re- golamento dei Fondi Interni, nelle seguenti ipotesi:
1) necessità di un cambiamento legislativo ▪ il Regolamento adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge e a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del Fondo Interno Assicurativopresente Contratto;
2) necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia. Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione al Contraente. Al di fuori dei casi sopra previsti e, quando deve adeguarsi alla normativa primaria e secondaria oppure quando cambiano i criteri gestio- nalisalve le previsioni nor- mative o regolamentari che prevedono diversamente, tranne le la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Contraente:
(i) variazioni meno unilaterali delle presenti Condizioni di As- sicurazione che siano oggettivamente migliorative o piú favorevoli per l’Investitore-il Contraente ▪ le spese (es. riduzione dei costi di ri- scatto);
(ii) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di As- sicurazione peggiorative per il Fondo Interno Assicurativo (► artContraente ogniqualvolta ricorra un giustifcato motivo. 9); infatti se La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto. In caso di mancato esercizio da parte del Contraente del- la facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessan- ta giorni, le condizio- ni economiche di mercato variano sensibilmente, Poste Vita può rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto nel Regolamento modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del Fondo Interno Assicurativo, purché lo comunichi pri- ma all’Investitore-Contraente e concedendogli il Diritto di Recesso senza penalità. Se l’Investitore-Contraente non accetta queste modifiche, entro 30 giorni da quando riceve la sessantesimo giorno dalla comunicazione della modifica può comunicare la propria volontà di recedere inviando a Poste Vita una raccomandata a/r. In questo caso Poste Vita gli liquida il Controvalore delle quote; per calcolare il Valore Unitario della Quota si considera il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di annullamen- to del Contratto. Se entro i 30 giorni non riceve alcuna comunicazione dall’Investitore-Con- traente, Poste Vita considera accettate le modifiche: il Contratto rimane in vigore e le nuove condizioni valgono sia per l’Investitore-Contraente sia per Poste Vitaeffettuata dalla Compagnia.
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Samples: Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Ramo Iii (Di Tipo Unit Linked)
Variazioni contrattuali. Poste Vita comunica La Compagnia può modificare unilateralmente le presen- ti condizioni di Assicurazione e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi:
1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Con- trollo successivi alla stipulazione del presente Contratto;
2) Necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia. Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione al Contraente contraente. Al di fuori dei casi sopra previsti, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Con- traente, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo in tal senso, purché la variazione non si traduca per iscritto all’Investitore-il Contraente se durante in una modifica in senso ne- gativo delle condizioni economiche. Nel caso di modifiche unilaterali al Contratto o ai Rego- lamenti diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) del pre- sente Art. 15, il Con- tratto ci sono Contraente avrà la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera necessariamente spedita a mezzo raccomandata da inviare entro sessanta giorni dal momento della co- municazione delle variazioni a: ▪ queste Condizioni La dichiarazione di Assicurazione per effetto recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di un cambiamento legislativo ▪ il Regolamento riscatto. In caso di mancato esercizio da parte del Fondo Interno AssicurativoContraente del- la facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessan- ta giorni, quando deve adeguarsi alla normativa primaria e secondaria oppure quando cambiano i criteri gestio- nali, tranne le variazioni meno favorevoli per l’Investitore-Contraente ▪ le spese per il Fondo Interno Assicurativo (► art. 9); infatti se le condizio- ni economiche di mercato variano sensibilmente, Poste Vita può rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto nel Regolamento modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del Fondo Interno Assicurativo, purché lo comunichi pri- ma all’Investitore-Contraente e concedendogli il Diritto di Recesso senza penalità. Se l’Investitore-Contraente non accetta queste modifiche, entro 30 giorni da quando riceve la sessantesimo giorno dalla comunicazione della modifica può comunicare la propria volontà di recedere inviando a Poste Vita una raccomandata a/r. In questo caso Poste Vita gli liquida il Controvalore delle quote; per calcolare il Valore Unitario della Quota si considera il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di annullamen- to del Contratto. Se entro i 30 giorni non riceve alcuna comunicazione dall’Investitore-Con- traente, Poste Vita considera accettate le modifiche: il Contratto rimane in vigore e le nuove condizioni valgono sia per l’Investitore-Contraente sia per Poste Vitaeffettuata dalla Compagnia.
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Samples: Assicurazione
Variazioni contrattuali. Poste Vita comunica La Compagnia può modificare unilateralmente le presen- ti Condizioni di Assicurazione e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi:
1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Con- trollo successivi alla stipulazione del presente Contratto;
2) Necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia. Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione al Contraente. Al di fuori dei casi sopra previsti, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Con- traente, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo in tal senso, purché la variazione non si traduca per iscritto all’Investitore-il Contraente se durante Contraente in una modifica in senso negativo delle condizioni economiche. Nel caso di modifiche unilaterali al Contratto o ai Rego- lamenti diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) del pre- sente Art. 14, il Con- tratto ci sono Contraente avrà la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera necessariamente spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro sessanta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni a: ▪ queste Condizioni La dichiarazione di Assicurazione per effetto recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di un cambiamento legislativo ▪ il Regolamento riscatto. In caso di mancato esercizio da parte del Fondo Interno AssicurativoContraente del- la facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessan- ta giorni, quando deve adeguarsi alla normativa primaria e secondaria oppure quando cambiano i criteri gestio- nali, tranne le variazioni meno favorevoli per l’Investitore-Contraente ▪ le spese per il Fondo Interno Assicurativo (► art. 9); infatti se le condizio- ni economiche di mercato variano sensibilmente, Poste Vita può rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto nel Regolamento modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del Fondo Interno Assicurativo, purché lo comunichi pri- ma all’Investitore-Contraente e concedendogli il Diritto di Recesso senza penalità. Se l’Investitore-Contraente non accetta queste modifiche, entro 30 giorni da quando riceve la sessantesimo giorno dalla comunicazione della modifica può comunicare la propria volontà di recedere inviando a Poste Vita una raccomandata a/r. In questo caso Poste Vita gli liquida il Controvalore delle quote; per calcolare il Valore Unitario della Quota si considera il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di annullamen- to del Contratto. Se entro i 30 giorni non riceve alcuna comunicazione dall’Investitore-Con- traente, Poste Vita considera accettate le modifiche: il Contratto rimane in vigore e le nuove condizioni valgono sia per l’Investitore-Contraente sia per Poste Vitaeffettuata dalla Compagnia.
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Variazioni contrattuali. Poste Vita comunica Su motivata richiesta della Banca Convenzionata il Comitato può deliberare eventuali variazioni proposte su uno o più dei termini contrattuali (anche se la stipula del condizionato dovesse risultare non ancora perfezionata). La proposta della Banca Convenzionata relativamente alla proroga dei termini “finanziari” (inizio ammortamento e scadenza prima rata, ma NON fine lavori) dovrà di massima essere contenuta in non oltre 12 mesi dal termine originario. Eccezionalmente potrà essere valutata dal Comitato, sempre su motivata proposta della Banca, la concessione anche di ulteriori proroghe che comportino un superamento del predetto termine, ma purché il finanziamento risulti ancora da erogare per iscritto all’Investitore-Contraente oltre il 50% e comunque nel rispetto della durata massima di preammortamento di cui all’art. 6; nel valutare tali proposte il Comitato terrà particolarmente conto della complessità del programma ammesso a finanziamento e dell’esistenza di motivazioni “oggettive” e non riconducibili alla beneficiaria alla base della richiesta avanzata. Le variazioni che possano comportare modifiche dell’aiuto, quali tipicamente la proroga del termine di preammortamento (salvo il preammortamento convenzionale/reale in anni non dovesse rimanere il medesimo) o la modifica dell’importo mutuo/spesa (o, per le operazioni in de minimis, dell’importo del finanziamento, che comunque non potrà essere in nessun caso incrementato) avanti il ricognitivo per le operazioni che per effetto del differenziale dei tassi avevano generato aiuto alla concessione, comportano : - se la modifica fosse in riduzione, e qualora caricate ab origine in RNA, l’aggiornamento dei relativi dati nello stesso a cura della Segreteria, se del caso - se la modifica fosse invece in aumento, a prescindere dal carico o meno ab origine in RNA, il caricamento a cura della Segreteria di un NUOVO AIUTO (addendum) nel registro (calcolato, con riferimento agli altri parametri in essere al momento della concessione “iniziale”, come l’aiuto incrementale derivante dalla variazione concedenda). Tale casistica si deve intendere limitata all’allungamento dei termini di preammortamento (purchè ovviamente nei limiti consentiti) Le variazioni sono assoggettate a delle commissioni (da riconoscere integralmente al fondo) di euro 250,00 per le Piccole Imprese, euro 500,00 per le Medie Imprese ed euro 750,00 per le Grandi Imprese, che verranno reclamate a cura della Segreteria F.R.I.E. secondo i disposti della DGR N. 933 del 24.5.2017 (e dunque per le casistiche ivi previste, salva diversa e motivata valutazione del Comitato) Nel caso di modifiche nell’articolazione della spesa ammissibile, la Banca Convenzionata potrà procedere anche senza delibera da parte del Comitato laddove la stessa :
1. non comporti una riduzione del valore delle garanzie, e
2. comporti una diversa allocazione tra i diversi capitoli di spesa che complessivamente non superi il 20% della spesa complessiva, a prescindere che vada ad interessare o meno anche capitoli originariamente non previsti purchè ammissibili, e
3. non alteri logica e scopo dell’investimento ARTICOLO 30 - MANTENIMENTO DELL'INVESTIMENTO Gli aiuti all'investimento devono essere subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo una volta completato l’intero intervento (inteso convenzionalmente come la data dell’ultimo documento di spesa ammesso, che sarà cura della Banca Convenzionata indicare nella richiesta fondi a saldo). Ciò non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il Con- tratto ci sono variazioni periodo di cui sopra a condizione che l’attività economica (e i beni “in sostituzione”) venga mantenuta in essere per il periodo minimo previsto. Conseguentemente, salvo quanto previsto al secondo periodo del capoverso precedente, qualora i beni acquistati con l'intervento del finanziamento agevolato vengano alienati, ceduti o distratti - entro i cinque anni successivi al completamento dell’investimento (se il finanziamento è stato concesso a valere sugli aiuti a finalità regionali dei precedenti articoli 12 e 12 bis, ovvero a prescindere se con riferimento ai beni immobili) ovvero tre anni (negli altri casi), è disposta la revoca dell'intervento stesso (ovvero della quota dello stesso riferibile ai beni interessati), il cui importo va restituito secondo i criteri e con le modalità previste dall’art.49 L.R. 7/2000; un tanto deve trovare espressa evidenza nell'atto condizionato di finanziamento. Il Comitato si riserva di valutare come trattare le casistiche che pur rappresentando formalmente una alienazione del bene finanziato sottendano la prosecuzione, dell’utilizzo dello stesso, in modo esclusivo-integrale-senza soluzione di continuità, in capo alla finanziata. - oltre i termini di cui all’interlinea precedente, si dovrà invece procedere ad un rimborso anticipato “proporzionale” del mutuo, ma senza l’applicazione dei criteri di calcolo sopra richiamati, e limitatamente ad una frazione del debito residuo in linea capitale d’ importo corrispondente alla incidenza della spesa relativa al cespite alienando/alienato sul totale della spesa rendicontata per l’erogazione del finanziamento Fanno eccezione a quanto sopra prevalentemente due casistiche :
a) la prima riguarda la facoltà per la Banca Convenzionata di proporre e per il Comitato di deliberare il mantenimento in essere del finanziamento (mediante accollo, liberatorio o meno, a seconda dei casi e delle valutazioni di merito) in capo ad un terzo soggetto che di fatto subentri nell’attività finanziata al beneficiario originario (senza soluzione di continuità sotto il profilo logico), sia che questa sia accompagnata anche dall’acquisto dei cespiti oggetto di finanziamento che in caso contrario (ma in questa seconda ipotesi previa eventuale autorizzazione del proprietario e presenza di un titolo di godimento idoneo per tipologia e durata), ma purché o resti assicurata una copertura cauzionale coerente con i Criteri o in capo al nuovo soggetto restino preservati i requisiti di finanziabilità (con particolare riguardo : ▪ queste Condizioni al mantenimento dell’investimento nel territorio regionale ▪ alla prosecuzione dell’attività in settori “non esclusi” ▪ per le operazioni in ESL, alle dimensioni di Assicurazione impresa della subentrante, se si è al di fuori delle cosiddette “zone in deroga” (esclusa la Grande Impresa) ▪ per effetto le operazioni in DE MINIMIS, al rispetto del massimale di plafond previsto, considerato che l’eventuale conferma in capo al nuovo soggetto comporterà un cambiamento legislativo ▪ il Regolamento ricalcolo del Fondo Interno Assicurativocontributo (per importi e tassi aggiornati), quando deve adeguarsi alla normativa primaria una diversa impresa (ovvero “impresa unica”) quale beneficiaria e secondaria oppure quando cambiano i criteri gestio- naliun diverso orizzonte temporale del triennio da considerare
b) la seconda è quella introdotta con la Delibera della Giunta Regionale n. 603 del 2 aprile 2015, tranne le variazioni meno favorevoli per l’Investitore-Contraente ▪ le spese per il Fondo Interno Assicurativo (► artcui si rimanda. 9); infatti se le condizio- ni economiche di mercato variano sensibilmenteAnche in tali due ipotesi, Poste Vita può rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto ovviamente, l’eventuale accollo, nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, purché lo comunichi pri- ma all’Investitore-Contraente e concedendogli il Diritto di Recesso senza penalità. Se l’Investitore-Contraente non accetta queste modifiche, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione della modifica può comunicare la propria volontà di recedere inviando a Poste Vita una raccomandata a/r. In questo caso Poste Vita gli liquida il Controvalore delle quote; per calcolare il Valore Unitario della Quota si considera il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data momento in cui Poste Vita ha ricevuto dovesse perfezionarsi, richiederà la richiesta verifica dei requisiti di annullamen- to finanziabilità in capo al nuovo soggetto, con particolare riguardo agli aspetti richiamati nel merito al precedente punto “a” del Contratto. Se entro i 30 giorni non riceve alcuna comunicazione dall’Investitore-Con- traente, Poste Vita considera accettate le modifiche: il Contratto rimane in vigore e le nuove condizioni valgono sia per l’Investitore-Contraente sia per Poste Vitapresente articolo.
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Variazioni contrattuali. Poste Vita comunica per iscritto all’Investitore-Contraente se durante il Con- tratto ci sono variazioni a: ▪ queste La Compagnia può modificare unilateralmente le pre- senti Condizioni di Assicurazione per effetto Assicurazione, quindi anche il Rego- lamento dei Fondi Interni, nelle seguenti ipotesi:
1) necessità di un cambiamento legislativo ▪ il Regolamento adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge e a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del Fondo Interno Assicurativopresente Contratto;
2) necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia. Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione al Contraente. Al di fuori dei casi sopra previsti e, quando deve adeguarsi alla normativa primaria e secondaria oppure quando cambiano i criteri gestio- nalisalve le previsioni nor- mative o regolamentari che prevedono diversamente, tranne le la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Contraente:
(i) variazioni meno unilaterali delle presenti Condizioni di As- sicurazione che siano oggettivamente migliorative o piú favorevoli per l’Investitore-il Contraente ▪ le spese (es. riduzione dei costi di ri- scatto);
(ii) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di As- sicurazione peggiorative per il Fondo Interno Assicurativo (► artContraente ogniqualvolta ricorra un giustifcato motivo. 9); infatti se le condizio- ni economiche Nel solo caso in cui la modifca proposta fosse peggiora- tiva per il Contraente, allo stesso é riconosciuta la facoltà di mercato variano sensibilmente, Poste Vita può rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, purché lo comunichi pri- ma all’Investitore-Contraente e concedendogli il Diritto di Recesso senza penalità. Se l’Investitore-Contraente non accetta queste modifiche, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione della modifica può comunicare recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da inviare entro sessanta giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di recedere inviando a Poste Vita una raccomandata variazione a/r. : La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa effcacia della dichiarazione di riscatto. In questo tale ipotesi peró non saranno applicati i costi di riscatto di cui al successi- vo articolo 23.3. Nell’ipotesi di inserimento di condizioni oggettivamente migliorative ovvero, in caso Poste Vita gli liquida il Controvalore delle quote; per calcolare il Valore Unitario di mancato esercizio da parte del Contraente della Quota si considera il Giorno facoltà di Valorizzazione recesso nel caso di inseri- mento di condizioni peggiorative nel sopra indicato termi- ne di sessanta giorni, le modifche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla ricezio- ne della settimana successiva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di annullamen- to del Contratto. Se entro i 30 giorni non riceve alcuna comunicazione dall’Investitore-Con- traente, Poste Vita considera accettate le modifiche: il Contratto rimane in vigore e le nuove condizioni valgono sia per l’Investitore-Contraente sia per Poste Vitaeffettuata dalla Compagnia.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Ramo Iii (Di Tipo Unit Linked)
Variazioni contrattuali. Poste Vita comunica per iscritto all’Investitore-Contraente se durante il Con- tratto ci sono variazioni a: ▪ queste La Compagnia può modificare unilateralmente le pre- senti Condizioni di Assicurazione per effetto Assicurazione, quindi anche il Rego- lamento dei Fondi Interni, nelle seguenti ipotesi:
1) necessità di un cambiamento legislativo ▪ il Regolamento adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge e a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del Fondo Interno Assicurativopresente Contratto;
2) necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia. Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione al Contraente. Al di fuori dei casi sopra previsti e, quando deve adeguarsi alla normativa primaria e secondaria oppure quando cambiano i criteri gestio- nalisalve le previsioni nor- mative o regolamentari che prevedono diversamente, tranne le la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Contraente:
(i) variazioni meno unilaterali delle presenti Condizioni di As- sicurazione che siano oggettivamente migliorative o piú favorevoli per l’Investitore-il Contraente ▪ le spese (es. riduzione dei costi di ri- scatto);
(ii) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di As- sicurazione peggiorative per il Fondo Interno Assicurativo (► artContraente ogniqualvolta ricorra un giustifcato motivo. 9); infatti se le condizio- ni economiche Nel solo caso in cui la modifca proposta fosse peggiora- tiva per il Contraente, allo stesso é riconosciuta la facoltà di mercato variano sensibilmente, Poste Vita può rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, purché lo comunichi pri- ma all’Investitore-Contraente e concedendogli il Diritto di Recesso senza penalità. Se l’Investitore-Contraente non accetta queste modifiche, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione della modifica può comunicare recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da inviare entro sessanta giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di recedere inviando a Poste Vita una raccomandata variazione a/r. : calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa effcacia della dichiarazione di riscatto. In questo tale ipotesi peró non saranno applicati i costi di riscatto di cui al successi- vo articolo 23.3. Nell’ipotesi di inserimento di condizioni oggettivamente migliorative ovvero, in caso Poste Vita gli liquida il Controvalore delle quote; per calcolare il Valore Unitario di mancato esercizio da parte del Contraente della Quota si considera il Giorno facoltà di Valorizzazione recesso nel caso di inseri- mento di condizioni peggiorative nel sopra indicato termi- ne di sessanta giorni, le modifche contrattuali diverranno effcaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla ricezio- ne della settimana successiva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di annullamen- to del Contratto. Se entro i 30 giorni non riceve alcuna comunicazione dall’Investitore-Con- traente, Poste Vita considera accettate le modifiche: il Contratto rimane in vigore e le nuove condizioni valgono sia per l’Investitore-Contraente sia per Poste Vitaeffettuata dalla Compagnia.
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