Vestiario. Il prestatore durante lo svolgimento del servizio si impegna ad utilizzare vestiario idoneo richiesto specificamente per il tipo di servizio da svolgere.
Vestiario. Il personale in servizio è tenuto ad indossare vestiario idoneo e dovrà essere identificabile da parte dell’utenza mediante apposito cartellino di riconoscimento. E’ a carico del fornitore l’approvvigionamento delle divise ed il loro lavaggio Sarà cura del committente smaltire i rifiuti speciali e non, derivanti dall’attività commissionata ai sensi della normativa vigente, presenti sui mezzi all’atto del rientro presso la sede . Per le specifiche operative si rinvia all’allegato tecnico (all.3)
Vestiario. Il gestore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio. Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale della ditta ed il nome del dipendente. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia, in conformità alla normativa vigente. In ogni occasione l’abbigliamento e il comportamento del personale dovrà essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.
Vestiario. L’operatrice economica durante lo svolgimento del servizio si impegna ad utilizzare vestiario idoneo richiesto specificamente per il tipo di servizio da svolgere.
Vestiario. 1. Le Aziende forniscono, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 626/94, adeguati dispositivi di protezione individuale per le attività elencate nel documento di Valutazione dei rischi. Per gli indumenti qualificati D.P.I. l’Azienda assicurerà il lavaggio garantendone la sostituzione in caso di degrado.
Vestiario. La ditta garantisce al proprio personale la dotazione di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d’uso, oltreché cuffie, guanti e quant’altro dovesse risultare opportuno o essere reso obbligatorio da leggi o regolamenti vigenti in materia di igiene. Tali indumenti e accessori devono essere indossati durante le ore di servizio, così come i dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi. Gli indumenti devono essere provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome della ditta ed il nome del dipendente e dovranno essere distinti per il personale addetto alla preparazione dei pasti, alla distribuzione degli alimenti e assistenza e vigilanza alla mensa ed ai lavori di pulizia. L’impresa deve inoltre fornire camici monouso, mascherine e cuffie al personale incaricato o autorizzato dal Comune o dalla Casa di Riposo ad effettuare sopralluoghi presso i centri di cottura o i singoli refettori.
Vestiario. La Ditta deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza, da indossare durante le ore di servizio. La dotazione del vestiario deve essere personale e fornita all'occorrenza. Gli indumenti di lavoro devono essere sempre puliti e decorosi, quindi devono essere previsti anche quelli per il ricambio. Dovranno essere previsti per la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia indumenti distinti e diversi da quelli usati nelle fasi di preparazione e confezionamento. La Ditta deve inoltre fornire a tutto il personale zoccoli anatomici con puntale rinforzato, mascherine e guanti monouso anche nel caso di impiego di detergenti e/o sanificanti nebulizzanti. I dipendenti dovranno essere provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome dell'Impresa il nome e cognome del dipendente.
Vestiario. 1. La Società fornirà al personale di cui al successivo 3° comma gli indumenti da lavoro e di protezione individuale nello stesso indicati.
Vestiario. Accordo 26 luglio 2017
Vestiario. La Società terrà in dotazione individuale o fornirà senza oneri per il lavoratore: - impermeabili per tutti coloro, tecnici compresi, la cui normale attività li costringa a lavorare all'aperto e anche sotto la pioggia; - soprascarpe e/o stivaloni per chi lavora in zone paludose o simili; - tute estive o invernali (in uno o due pezzi e in ragione di tre ogni due anni salvo maggiori occorrenze legate al particolare compito svolto) o camici ai lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario; - scarpe da montagna per i guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o in zone simili per natura aspra e rocciosa; - una giacca invernale agli autisti di autocarro e ai motociclisti; - l'uniforme, quando ne viene prescritto l'uso, ai portieri, ai fattorini e agli autisti di vettura; - il berretto ai lavoratori tecnici.