Vigilanza, monitoraggio e attività formative Clausole campione

Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione del presente “Codice” i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno, il responsabile della Prevenzione della Corruzione e l’O.d.V..
Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 1. I Responsabili di ciascuna struttura dell’Agenzia, le articolazioni di controllo interno e gli uffici disciplina vigilano sull’applicazione del presente Codice, conformandosi alle previsioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della tra- sparenza. Favoriscono, inoltre, la partecipazione dei dipendenti assegnati alle proprie strutture ai percorsi di formazione e di aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità̀ e conoscenza dei contenuti del Codice.
Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 1. Vigilano sull’applicazione del presente codice i dirigenti responsabili di ciascuna Direzione Operativa.
Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 1. Ai sensi dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, i soggetti coinvolti nell’attività di vigilanza sull’applicazione del Codice di Comportamento nazionale e del presente Codice, sono: i Responsabili apicali di ciascuna Area/Struttura, la struttura di controllo interno e l’UPD.
Vigilanza, monitoraggio e attività formative. I Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, nonché i titolari di incarichi di Posizione organizzativa e di Coordinamento vigilano sull’osservanza del presente Xxxxxx, oltre che di quello generale, da parte del personale di afferenza. Le attività svolte dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari in relazione all’applicazione del presente Codice si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dall’Azienda. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, provvede all'aggiornamento del presente Codice in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione dei servizi competenti, cura la diffusione in ambito aziendale del presente Codice, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e nella rete intranet aziendale, nonchè la comunicazione dei risultati del monitoraggio all'Autorità nazionale anticorruzione secondo le disposizioni vigenti. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice di Comportamento, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. Al personale dell’Azienda sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di Comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti sulla base delle indicazioni regionali in materia.
Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 1. Ai sensi dell’art.54, comma 6 del DLgs N. 165/2001 vigilano sull'applicazione del presente Codice i Dirigenti comunali, responsabili per ciascuna struttura ed il Segretario Generale per le macrostrutture e gli uffici di staff di competenza, la struttura di controllo interno ex DCC N. 3 del 17/4/2013 e l'Ufficio dei procedimenti disciplinari.
Vigilanza, monitoraggio e attività formative. Regole di cui all’art. 15 del D.P.R. 62/2013
Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, vigilano sull'applicazione del d.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice, per quanto di rispettiva competenza, i Direttori delle Aree, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento e Centro, tutti i responsabili di posizioni organizzative, il Responsabile della prevenzione della corruzione, gli uffici preposti ai procedimenti disciplinari, il Direttore Generale e il Rettore.
Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013 n. 62, i dirigenti di settore e i funzionari responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno, gli organismi di valutazione e l’ufficio di disciplina integrato dal responsabile per la prevenzione della corruzione, per le rispettive competenze..