Common use of VISTO Clause in Contracts

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;

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Samples: Atto Di Transazione E Quietanza

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 288502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006PREMESSO che con Xxxxxxxx n. 348/DG del 06/05/2016 è stato deliberato l’avvio del processo di accreditamento JACIE e CNT/CNS del Laboratorio di Manipolazione Cellulare in ottemperanza alle direttive Europee 2006/86/CE, n. 22006/17/CE e 2004/23/CE recepite dai D.lgs. 191/2007 e D./gs 16/2010; Premesso l'accreditamento FACT-XXXXX è un accreditamento scientifico e pertanto può essere rilasciato solo dalla società scientifica di riferimento; che la Sig.ra A.G., per tale accreditamento le società scientifiche di riferimento sono esclusivamente JACIE e EBMT; che per proseguire con il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito suddetto accreditamento è necessario procedere alla sottoscrizione di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, accordo standard con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpraticeEBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation); che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. costo totale di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato tale accreditamento è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, 6160,00= così ripartito: € 3850,00= per la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire Registration Free e € 2310,00= per il sinistro in questione con un ac- cordo transattivoCell- Processing Laboratory; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole; RITENUTO pertanto necessario, al fine di ottenere una valutazione in meritoprocedere all’accreditamento JACIE - CNT/CNS del Laboratorio di Manipolazione e Criopreservazione Cellulare, sottoscrivere l’Accordo Standard per l’Accreditamento JACIE con la EBMT allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 20/94 e successive modifichemodifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15241/90 e successive modifiche ed integrazioni; Attestato ATTESTATO in particolare, particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio sanitario della Regione Lazio;

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Samples: www.hsangiovanni.roma.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016, n. 28850; Premesso che con Legge del 23 Dicembre 1999, n. 488, art.26 e con Legge del 23 Di- cembre 2000, n.388, art. 58 è stata istituita ed organizzata la Consip S.p.A. – Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – intesa come struttura che, in nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le proce- dure di acquisizione di beni e servizi per tutta la P.A.; che il rapporto di convenzione con la Consip S.p.A., ai sensi delle Leggi so- prarichiamate, può essere instaurato anche con altre Amministrazioni come le Aziende e gli Enti del SSN; Acquisita la legittimazione di questo Ente ad essere parte del rapporto contrattuale con la Consip S.p.A. come esplicitato dalla nota del 12/10/2001, prot.n.21651/DA; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006convenzione CONSIP “Microsoft Enterprise Agreement 4”, stipulata con Fujitsu Technology Solutions S.p.A. che si era aggiudicata la relativa gara eu- ropea; la precedente determinazione n. 2; Premesso che 1022 del 07 dicembre 2017, con la Sig.ra A.G.quale era stata autorizzata l’adesione alla convenzione CONSIP in parola, avente CIG derivato: 72898205C4, per una durata di anni tre a copertura totale delle li- cenze e servizi accessori Microsoft necessari agli IFO ed in convenzione; Considerato il tramite censimento delle risorse hardware nella sede dell’Amministrazione e che è stato incrementato ulteriormente il numero delle licenze per adeguare la co- pertura del proprio legale parco PC utilizzato dall’Amministrazione stessa (postazioni di fiduciala- voro) oltre che per permettere la migrazione delle obsolete postazioni attrez- zate con Windows Xp verso soluzioni supportate e manutenute di sistemi client Microsoft, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018complessive ulteriori 150 licenze; Considerato che al 31/12/2020 è in scadenza il contratto triennale tramite adesione a con- venzione Consip stipulato con la Compagnia suindicataSocietà FUJITSU TECNOLOGY SOLU- TIONS, presa in carico aggiudicataria della Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 4”; che alla scadenza del suddetto contratto è risultata attiva la gestione del sinistro nuova convenzio- ne Consip denominata “Microsoft Enterprise Agreement 6” che vede come aggiudicatario TELECOM ITALIA S.p.A.; che è stata quindi attivata la procedura di adesione alla convenzione Consip triennale denominata “MS Enterprise Agreement6” valutando il piano dei fab- bisogni dell’Ente e predisponendo su piattaforma MePA la seguente configu- razione: così come specificata nel progetto dei fabbisogni di cui trattasiall’allegato 1 alla pre- sente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale; Considerato che con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/79 del 27 giugno 2016 (GDPR “General Data Protection Regulation”), l’U.E. ha uniformemen- te regolamentato la materia della protezione delle persone fisiche con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpraticeriguar- do al trattamento dei dati personali; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%con circolare AgID n. 1/2017 del 17 marzo 2017 recante: “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (DPCM 1 agosto 2015)” indica alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT da adottare entro tempistiche circoscritte, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che proteggere il Comitato di Valutazioni Sinistri di patrimonio informatico ed i dati gestiti al suo interno, da eventuali minacce più comuni e frequenti cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziosoggetti i sistemi informativi”;

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Samples: cdn.ifo.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288Regolamento per il Servizio Acquisti ed Economato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 13/03/2006 art.4 e seguenti. Premesso che: Dato atto che presso il Comune di Bollate sono già presenti o in corso di installazione ulteriori aree coperte da access point (installati nell'ambito del progetto di “Rigenerazione Urbana” e dell'Urban Centre) che si intendono integrare nell'ambito della progettazione del Wifi4eu al fine di creare un servizio uniforme su tutto il territorio; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso Preso atto che la Sig.ra A.G.Comunità Europea non ha ancora definito una data di attivazione della Fase II, pertanto l'individuazione dei criteri di navigazione risulta di competenza comunale; Ritenuto quindi di avviare per il tramite l’affidamento in oggetto una procedura negoziata su piattaforma Sintel di Regione Lombardia, trattandosi di appalto sotto soglia, di cui all'art. 36 comma 2 del proprio legale D.lgs. 50/2016, e di fiduciaimporto inferiore ad € 40.000,00 ; Precisato, ha notificato a questi Istitutiai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; che: Considerato che la Compagnia suindicatarichiesta non è inserita nella programmazione e, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasiparticolare, con non è inserita nel piano biennale dei servizi e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. forniture e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertantoquindi, la Compagnia l'acquisizione necessita di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, non potendo essere rimessa alla sola iniziativa e € 30.000,00alla personale discrezione dei singoli funzionari preposti alle diverse unità organizzative; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. Ddegli articoli 4, punto 15 e 6 L. 241/1990, della polizza RCT suindicatail responsabile del procedimento che, gli Istitutifino a diversa designazione del dirigente/ P.O., è il funzionario preposto all'unità organizzativa, provvede a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia dare avvio al procedimento e a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualecurarne l'istruttoria; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del procedimento, ha rilevato il bisogno di acquisizione sopra menzionato; Dato atto che, con il primo atto della procedura di acquisizione, coincidente con la presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per determina- va nominato il servizio pubblicoRUP; Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 14 gennaio 1994241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento Sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;267.

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Samples: comune.bollate.mi.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Decreto Dirigenziale n. 3358/2023 con il quale è stato conferito al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento per la procedura in oggetto; Considerato che non sussistono convenzioni o accordi quadro attivi stipulati da Consip Vista la consultazione di mercato, comunque effettuata, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a utilizzando la funzionalità, “Confronto tra preventivi” n. 3582380 relativamente ai prodotti editi da case editrici italiane e n. 3582384 relativamente ai prodotti editi da case editrici straniere, con invito indirizzato alle seguenti ditte consistita nella acquisizione dei preventivi da parte dei seguenti Operatori Economici EGEA, LEGGERE SRL, LIBRERIA SCIENTIFICA DI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX; Considerato che in ordine ai prodotti editi da case editrici italiane al confronto hanno presentato preventivo le ditte: EGEA, LIBRERIA SCIENTIFICA DI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX e LEGGERE SRL; Considerato che in ordine ai prodotti editi da case editrici straniere al confronto hanno presentato preventivo le ditte: EGEA, e LIBRERIA SCIENTIFICA DI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX; Considerato che con riferimento al Confronto tra preventivi” n. 3582380 relativamente ai prodotti editi da case editrici italiane l’O. Economico LIBRERIA SCIENTIFICA DI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX non ha formulato correttamente la propria offerta non mettendo nelle condizioni Il Responsabile del Procedimento di comprendere univocamente l’entità del corrispettivo offerto, avendo trasmesso, tra la documentazione richiesta, una proposta di sconto sul corrispettivo pari al 22% e nel contempo avendo indicato nella RDO una proposta di sconto sui corrispettivi pari al 9%; Tenuto conto, altresì, della natura informale e non vincolante per la stazione appaltante del confronto instaurato unitamente all’esigenza, comunque vincolante, di garantire parità di trattamento; Considerato che, alla luce di quanto sopra rilevato, l’operatore economico EGEA - P.IVA 09170690151 – con riguardo ad entrambi i “Confronto tra preventivi”, n. 2883582380 relativamente ai prodotti editi da case editrici italiane e n. 3582384 relativamente ai prodotti editi da case editrici straniere è risultato essere l’operatore economico che ha proposto il migliore sconto percentuale sui corrispettivi (prezzi di copertina comprensivi di IVA) dovuti per l’acquisto delle monografie, nella fattispecie pari al 20,5% per i prodotti editi da case editrici italiane e pari al 15,50% per prodotti editi da case editrici straniere; Considerato dunque che l’importo da riconoscere per l’acquisto di monografie edite da case editrici italiane per un valore totale calcolato sui prezzi di copertina pari ad € 34.500,00 richiesto dall’operatore economico su indicato è pari ad € 27.427,5 e che l’importo da riconoscere per l’acquisto di monografie edite da case editrici straniere per un valore totale calcolato sui prezzi di copertina pari ad € 34.500,00 richiesto dall’operatore economico su indicato è pari ad € 29.152,50; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2dichiarazione dell’operatore economico relativa alle cause di esclusione e che lo stesso ha prodotto e la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura acquisitiva ricevute tramite piattaforma Mepa; Premesso che Verificata preliminarmente a cura della Stazione Appaltante l’insussistenza di motivi di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro Pubblica Amministrazione di cui trattasiall’art. 80 comma 4 del D. Lgs 50/2016 attraverso l’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. INAIL_39110454) e l’assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC; Tenuto conto dell’esito positivo delle ulteriori verifiche previste dalla vigente normativa, con ad eccezione di quelle concernenti l’osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999) e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. di quella concernente la regolarità dei pagamenti imposte e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 tasse ex art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua 80 co.4 del codice dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziocontratti;

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Samples: titulus-unipa.cineca.it

VISTO. l’art. 50 del CCNL dell’Area VII della Dirigenza, relativo al quadriennio 2002/2005, il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso quale abroga le norme dei previgenti CCNL non espressamente richiamate dal nuovo CCNL e rilevato che la Sig.ra A.G., per effetto di tale disposizione il trattamento economico spettante al Direttore Generale e ai Dirigenti dell’Istituto rientranti nella disciplina del suddetto CCNL va detratto dall’ammontare complessivo delle spese per il tramite personale utili ai fini della costituzione del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00fondo; Rilevato che l’importo il citato art. 96, comma 1, lettera a) del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, CCNL 2016/2018 consente l’erogazione al personale degli enti di sussidi per sostegno al reddito delle famiglie a valere sulle risorse destinate al Fondo per i benefici assistenziali e sociali; Rilevata di conseguenza la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti necessità di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri distribuire i risparmi di cui sopra, detratta la quota imputabile ai dirigenti di II fascia dell’Istituto, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 96, comma 1, lettera a) del CCNL 2016/2018, quale forma di ristoro del reddito a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto fronte delle decurtazioni subite dalle famiglie dei dipendenti sia in termini di condividere minori entrate sia in termini di maggiori spese sostenute per affrontare l’emergenza sanitaria; Vista la proposta transattiva presentata dalla Compagniadeliberazione n. DAC/366 del 3 giugno 2021, come riportato nel verbale integrata dalla deliberazione DAC/496 del 18.02.2019; che22 luglio 2021, pertantocon la quale è stato costituito, la Compagnia per l’anno 2021, il fondo per i benefici assistenziali e sociali del personale dell’Istituto nazionale di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione statistica, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e quietanza, sottoscritto da contropartecontrattuali, per un importo complessivo ed omnicomprensivo di € 1.496.181,07, comprensivo dei risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto nell’anno 2020, come certificati dal Collegio dei Revisori dell’Istituto, per un ammontare di € 584.944,48 al netto della quota da imputare al personale dirigente, pari ad € 27.501,89 2.200,32; Rilevato che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 per la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia distribuzione dei suddetti risparmi a titolo di risarcimento welfare integrativo occorre procedere a stipulare apposito contratto integrativo a valere sul fondo per i benefici assistenziali 2021, così come disposto dall’art. 1, comma 870 della Legge n. 178/2020, limitatamente alla quota di interesse al lordo fine di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti fornire ristoro al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualedisagio economico patito dai dipendenti a causa della pandemia entro l’anno 2021; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicataViste le note dei Ministeri vigilanti (DFP 0068451 del 14.01.2021 e MEF RGS 266379 del 14.10.2021) in ordine ad una precedente ipotesi di accordo; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 Vista l’Ipotesi di accordo integrativo ex art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei comma 870 della legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 relativa ai criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla mancata erogazione dei buoni per l’anno 2020, sottoscritta in data 6 dicembre 2021; Viste la nota MEF-RGS n. 1578 del Piano 5 gennaio 2022 e la nota DFP n. 980 del 7 gennaio 2022, con le quali le Istituzioni vigilanti, preso atto dell’avvenuta ricezione, da parte delle delegazioni trattanti, delle osservazioni mosse in merito alla precedente ipotesi di Rientro accordo, esprimono parere favorevole all’ulteriore corso dell’accordo; Il giorno 14 del mese di gennaio dell’anno 2022, la delegazione di parte pubblica, composta da Xxxxxxxx XXXXXXX, in qualità di delegato del Presidente e dal disavanzo Direttore Generale Xxxxxxx XXXXXXXXX, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del settore sanita- rio della Regione Lazio;CCNL, convengono e sottoscrivono quanto segue.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003legge 24 giugno 2014, n. 28890, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006relazione dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx Lavori, Con nota in data 30.11.2017, prot.131848, il competente Ufficio, a seguito della presentazione di un esposto formulato da un operatore economico e della nota della Stazione appaltante acquisita al prot. ANAC n. 127590 in data 16.11.2017, ha comunicato alla medesima Stazione appaltante “Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx” l’avvio del procedimento istruttorio volto a chiarire le criticità venute in rilievo in ordine alla procedura aperta in oggetto indicata, afferenti in particolare a: - il criterio di valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, C1”Capacità e organizzazione dell’operatore economico – max 25 punti, laddove si prevede il sub-criterio SC1_C1: Importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni – max 15 punti , il sub-criterio SC2_C1: Dotazione di mezzi e attrezzature di lavoro proprie – max 8 punti ed il sub-criterio SC3_C1: Tipologia e quantità di materiali edili stoccati in magazzino – max 2 punti, alla luce di quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici, nonché, in particolare, nelle Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 250, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. In particolare al paragrafo II delle Linee Guida predette, si stabilisce che “…Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; Premesso in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione”; - i criteri di valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, C2”Qualifiche ed esperienza professionale del personale destinato ai cantieri del presente accordo quadro”, suddiviso in SC1_C2: Qualifica professionale e curriculum del Direttore Tecnico di Cantiere- max 8 punti, in SC2_C2: Numero di laureati a tempo indeterminato - max 7 punti ed in SC3_C2: Numero di operai edili specializzati – max 5 punti, e C3 “ Organizzazione dei cantieri del presente accordo – capacità produttiva” che prevede il sub-criterio SC1_C3: Composizione e qualifica professionale della squadra edile tipo – max 8 punti, che sembrano essere una duplicazione dello stesso criterio di valutazione dell’offerta, consistente nell’organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto di cui trattasi. Al riguardo si chiedeva di chiarire, esplicitando le motivazioni alla base della previsione da parte della Stazione appaltante, dei criteri di valutazione dell’offerta sopradescritti, in riferimento all’influenza che tali elementi producono sulla qualità dell’offerta e conseguentemente sulle lavorazioni, oggetto dell’appalto, tenuto conto di quanto stabilito dal predetto par.II delle Linee Guida Anac n. 2 e dall’art.95, comma 6 , lett. e) del Codice dei Contratti pubblici, che ad ogni buon fine si trascrive : e) l’organizzazione , le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto. La Stazione appaltante con nota in data 04.12.2017, acquisita al protocollo di questa Autorità in data 05.12.2017, prot.132902, ha prodotto una relazione illustrativa, volta a chiarire gli aspetti di criticità sollevati. In particolare, in riferimento all’introduzione di profili soggettivi nella valutazione dell’offerta, viene evidenziato che “La presente procedura di gara prevede la sottoscrizione di un accordo quadro biennale con due operatori economici. Come noto lo strumento dell’accordo quadro è per sua natura caratterizzato da un’alea di indeterminatezza sui lavori da realizzare atteso che, in fase di gara, gli stessi possono essere individuati solo in via presuntiva nell’ambito di una generica classe merceologica( in questo caso quella dei lavori edili rientranti nella categoria OG1) e che la Sig.ra A.G.loro esatta natura, per consistenza e durata sono subordinate a specifiche esigenze sanitarie definibili solo a valle dell’aggiudicazione quali la disponibilità dei locali dove si rende necessario intervenire, gli accorgimenti necessari a limitare le interferenze con l’attività assistenziale, ecc… In questo contesto, diventa di fondamentale importanza misurare le reali capacità e limiti prestazionali degli operatori economici atteso che, gli stessi , dovranno garantire le seguenti ed ulteriori necessità specifiche del luogo dove si interviene…………” e ancora in riferimento al sub criterio SC1_C1: “Importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni” si afferma che lo stesso “ nel contesto operativo sopradescritto costituisce elemento illuminante della qualità dell’offerta in quanto consente di misurare i reali limiti dell’operatore economico e, con ciò, la sua reale capacità prestazionale al momento della gara. Infatti, fermo restando che il tramite del proprio legale possesso dei requisiti di fiduciacapacità tecnica dell’operatore economico è certificato dall’attestazione SOA, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti questa viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa( dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) e il controllo triennale prevede la rideterminazione della cifra d’affari mediante la verifica dell’incidenza dell’attrezzatura e del costo del personale riferiti al quinquennio fiscalmente documentabile antecedente la data di scadenza della verifica triennale; il sub criterio SC2_C1: “Dotazione di mezzi e attrezzature proprie “nel contesto operativo sopra descritto, consente alla stazione appaltante di In riferimento alla duplicazione dello stesso criterio di valutazione dell’offerta consistente nell’organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell’appalto, viene evidenziato che “L’accordo quadro è intrinsecamente caratterizzato da un’alea di indeterminatezza sull’esatta natura e consistenza dei lavori. Tale incertezza, unitamente alla mancanza di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; progetto esecutivo a base di gara e alle specifiche esigenze della stazione appaltante sopra descritte, limita fortemente l’applicabilità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica esemplificati alle lettere a), b), c), d), f) e g) dell’art.95, c6 del codice dei contratti pubblici. Per questo motivo, l’Amministrazione appaltante ha dovuto necessariamente approfondire i profili previsti dall’art.95, c.6 lettera e)”. Si aggiunge poi che“ il criterio C2 si propone di valutare le qualifiche e l’esperienza professionale del personale che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham l’operatore economico sarà in ordine alla polizza vigente grado di destinare ai singoli cantieri edili attraverso la valutazione della qualifica professionale e del curriculum del Direttore Tecnico di Cantiere (SC1_C2), del numero di laureati a tempo indeterminato((SC2_C2) e del numero di operai edili specializzati ((SC3_C2),mentre il criterio C3 si propone di valutare l’organizzazione del cantiere e la reale capacità produttiva consentendo di correlare in modo oggettivo, le risposte ai sub criteri SC3_C2 “ numero di operai edili specializzati”,SC1_C3 “ composizione e qualifica professionale della squadra edile tipo” e SC2_C3 “ numero di cantieri attivabili contemporaneamente” come appresso esemplificato: se un operatore economico dovesse dichiarare di essere in grado di attivare contemporaneamente 5 cantieri con una squadra tipo composta da n.2 operai specializzati e n. 2 operai comuni, la commissione di gara deve poter trovare riscontro oggettivo nel numero di operai edili specializzati al netto dell’indisponibilità per RCT – Responsabilità professionaleferie e/o malattia. La mancanza del dato di cui al sub criterio SC3_C2 non garantirebbe una valutazione oggettiva da parte della commissione di gara.” Dalla documentazione disponibile sono state rilevate le seguenti criticità, l’attivazione confluite nella Comunicazione di risultanze istruttorie (nota prot.7576 del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato 25.01.2018 e nota 7837 del 26.01.2018): -in relazione a quanto sostenuto dalla Stazione appaltante circa “ l’alea di indeterminatezza” che caratterizzerebbe l’accordo quadro, si premette che l’accordo quadro, così come definito all’art. 3, comma 1, lett. iii) del Codice dei Contratti pubblici, è l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Dalla definizione predetta e dall’art. 54 del Codice dei Contratti pubblici si evince che il ricorso a tale strumento presuppone che siano stabilite tutte le condizioni dell’affidamento e, dunque, anche quelle concernenti la Compagnia suindicatanatura delle lavorazioni e le modalità con cui dovranno svolgersi le prestazioni o le opere che saranno aggiudicate, presa in carico la gestione del sinistro potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante. “L’indeterminatezza sulla esatta natura dei lavori” che, a parere della Stazione appaltante, caratterizza l’accordo quadro non sembra trovare riferimento nelle norme citate poiché, pur non essendo necessario un vero e proprio progetto esecutivo, è quantomeno necessario, ripetesi, l’individuazione delle lavorazioni a farsi, supportata da un livello di progettazione adeguato al contratto di cui trattasi, adeguatezza che pare non riscontrarsi negli elaborati progettuali messi a disposizione agli operatori economici dalla stazione appaltante. La scelta effettuata dalla stazione appaltante di un accordo quadro concluso con e – mail più operatori economici senza la riapertura del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituticonfronto competitivo, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, comporta la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità volontà di definire il sinistro ex ante tutti gli aspetti contrattuali e quindi anche quelli legati alle prestazioni da eseguire entro un limite quantitativo massimo in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina esito ad una stima effettuata in base all’esperienza e in base allo storico degli interventi effettuati nel corso degli anni. L’art.54, comma 4 lett.a) del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua Codice dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;Contratti pubblici stabilisce infatti :

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VISTO. che il decreto legislativo 16 ottobre 2003rup, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx con nota prot. n. 28875691 del 29.09.2014 ha comunicato l'esito della valutazione sulle riserve iscritte dall'appaltatore quantificandole in euro 206.371,60 entro, dunque, il limite di variazione del 10% dell'importo contrattuale; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006• che il Responsabile dell'Ufficio PIT, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la completamento della gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituticontratto, a seguito dell'istruttoria della disamina della proposta del RUP, ha trasmesso la documentazione clinica della Sig.ra A.G. del RUP al Segretario Generale e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione all'Ufficio Avvocatura con nota prot. n.2905 del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO 14.01.2015 al fine di ottenere verificare le condizioni per addivenire ad una valutazione in meritotransazione ai sensi dell'articolo 239 del codice dei contratti, D.Lgs.163/2006; che il Comitato Responsabile dell'Ufficio Unico con note prot. n. 4091 del 16.1.2015 e prot. n. 8033/27.01.2015 ha convocato due incontri con l'impresa Sassi Strade S.R.L per valutare la definizione della problematica delle contestazioni in atto; • che medio tempore è stato nominato con determinazione n. 1839/2.07.2015 il nuovo Responsabile del procedimento l'xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx del Comune di Valutazioni Sinistri di cui sopra, Andria a seguito della disamina effettuatarinuncia dell'xxx Xxxxxxxxxxx, ha ritenuto dimissionario in quanto nell’impossibilità di condividere continuare ad espletare l’incarico; • che la proposta transattiva economica per la transazione presentata dalla Compagnia, dal RUP xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx è ritenuta equa in euro 197.000,00 come riportato nel verbale del 18.02.2019da relazione allegata; che, pertanto, • che in data 10.11.2015 si è acquisita la Compagnia volontà della Ditta Sassi Strade di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto addivenire ad un accordo con le seguenti reciproche concessioni al fine di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma evitare l'insorgere di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheuna lite, ai sensi dell’art. D, punto 1, dell'articolo 1965 c.c ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239 del D.Lgs n. 163: ⮚ la corresponsione da parte del Comune di Andria di un indennizzo compensativo onnicomprensivo per euro 197.000,00 da corrispondere entro 12 mesi dalla sottoscrizione della polizza RCT suindicata, gli Istitutitransazione secondo modalità (numero di rate e tempi) da definire con il settore finanziario; ⮚ la rinuncia della ditta Sassi Strade, a seguito fronte della corresponsione di detta somma, alle riserve iscritte pari ad euro 835.382,80 (1.032.382,87 – 197.000,00) oltre ad ulteriori interessi e rivalutazione monetaria nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa al rapporto tra le parti intercorso; ⮚ il piano dei pagamenti si articola in due rate: la prima rata di 110.000,00 euro da versare entro il 30 novembre 2016 e la seconda rata di 87.000,00 euro da versare entro il 30 settembre 2017. Il termine del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato 30 settembre 2017 è termine finale essenziale e perentorio con la conseguenza che il presente provvedimento, mancato pagamento di quanto convenuto entro tale termine comporterà la risoluzione di detto atto transattivo con diritto dell'appaltatore a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziorivalersi nelle sedi competenti;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che Che i proponenti il presente provvedimentoatto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, a seguito dell’istruttoria effettuataanche potenziale, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata prevista dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15normativa vigente in materia; Attestato in particolare, • Che occorre dare atto che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; • Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04; Tutto ciò premesso e considerato Su conforme proposta del Direttore dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla competente struttura nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del Procedimento il geom. Xxxxxxx Xxxxxx, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le motivazioni espresse in narrativa, • Di sottoscrivere contratto di locazione tra l’Ente e la Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxx per un canone di € 43,00 mensili, pari a € 516,00 annuali, da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - UBI BANCA, avente il seguente IBAN: XX00X0000000000000000000000; • Di stabilire che il contratto è di natura transitoria, in quanto questo Ente è in attesa dell’autorizzazione Regionale alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare; • Di ribadire che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle indicazioni situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previsto dalla normativa vigente in materia; • Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale; • Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e dei vincoli stabiliti dai decreti s.m.i.; • Di confermare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04 Che la presente delibera, in copia: - è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data e vi rimarrà per quindici giorni; - è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _ ; - è costituita da n. fogli intercalari e n. fogli allegati. Che la presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2. Che la presente delibera, soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n. del Commissario ad acta ai sensi e per la realizzazione gli effetti dell’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del Piano 19 marzo 2004. è divenuta esecutiva in data per decorrenza del termine di Rientro dal disavanzo cui all’art.13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11. è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. del settore sanita- rio della è stata annullata dalla Regione Lazio;Calabria con provvedimento n. del

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VISTO. Il Decreto di individuazione dei tutor – esperti e valutatore prot. n. 5106/C12 del 18/12/2017; Cognome e Nome XXXXXXXXXX XXXXX Codice fiscale NPNDNI60TA717J Del Progetto PON/FSE dal titolo: “Scuola al centro storico” - Codice: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-59, di L’esperto ha come compito principale quello di snodare un percorso di apprendimento secondo i contenuti e le modalità previste dal progetto, promuovendo i processi di apprendimento degli allievi e collaborando con il decreto legislativo 16 ottobre 2003tutor nella conduzione delle attività del progetto. Oltre alle attività di insegnamento, n. 288il docente deve: - partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; Vista - seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a quelli scolastici se necessario; - aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su piattaforma on-line); - predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo; - elaborare gli item per la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istitutirilevazione delle competenze in ingresso, in data 15.02.2018itinere e finali; - elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; - consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una diffida relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e costituzione in mora tesa ad ottenere sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Dirigente per essere custodito agli atti dell’istituto; - predisporre su supporto informatico tutto il risarcimento dei danni subiti a seguito materiale somministrato; - programmare la realizzazione di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxprodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie; che questi Istituti hanno richiesto - collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionaleDirigenza, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro ai coordinatori e al consiglio di classe. L'Istituto d’Istruzione Superiore “X. Xxxxxxxxxxxx” a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall’esperta si impegna a corrispondere il seguente compenso pari a € 2.100,00 (ore 30 x € 70,00). L’importo di cui trattasisopra rappresenta la spesa massima finanziata per ogni ora di impegno per cui è da ritenersi al lordo dell’IVA, con dell’IRAP a carico del bilancio, delle ritenute fiscali e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito di ogni altro onere. Esso verrà corrisposto al termine della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; cheprestazione. Tale termine potrà subire delle variazioni derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, la Compagnia nessuna responsabilità, in merito agli eventuali ritardi, potrà essere attribuita alla scuola. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperta, che non potrà avvalersi di Assicurazioni sostituti. In caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione sarà corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'Amministrazione scolastica ha comunicato il diritto di risolvere il presente incarico con effetto immediato a questi Istituti mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti caso di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri inadempimento alle prestazioni di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 precedente art. 1. In caso di risoluzione dell’ incarico, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. In caso di urgenza, n. 15; Attestato è consentita al Dirigente scolastico, in particolarequalità di direttore del corso, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;sospensione dell’attività.

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Samples: Contratto Di Prestazione D’opera Occasionale Progetto Pon

VISTO. l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il decreto legislativo 16 ottobre 2003preventivo economico per l’anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato approvato l’aggiornamento dello stesso; - Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, n. 288con le quali si è provveduto all’assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 2016 ai Dirigenti; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., - preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il tramite corrente anno 2016 che, limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istitutimercato – è stata adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area; - Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in data 15.02.2018vigore dal 28 novembre 2012, una diffida che ha imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; -Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertantoformazione, la Compagnia rotazione del personale, il codice di Assicurazioni ha comunicato comportamento e la trasparenza; - preso atto del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a questi Istituti lavori, servizi e forniture” in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione vigore dal 19/4/2016; - Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; chesuddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”; Preso atto che, a norma dell’art. D36 comma 7 del Decreto stesso, punto 1“L’ANAC con proprie linee guida, della polizza RCT suindicatada adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, gli Istitutistabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo delle indagini di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifichemercato, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, e che “Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” - Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del Piano committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziooperatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003del Direttore generale n. 141 del 16.08.2021, n. 288con cui è stata conferita delega al Direttore amministrativo ad effettuare procedure di acquisto di importo superiore a 20.000,00 per i fabbisogni di beni e servizi di Area Vasta Centro, fra cui l’accordo quadro per materiale di consumo (vial e cap) per cromatografi liquidi (HPLC) e gassosi (GC) a marchio Agilent o equivalenti dal punto di vista funzionale; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso Dato atto che la Sig.ra A.G.capienza dell’attuale accordo quadro di Area Vasta Centro per materiale di consumo (vial e cap) per cromatografi liquidi (HPLC) e gassosi (GC) a marchio Agilent o equivalenti dal punto di vista funzionale è in via di esaurimento e che non sono previsti a breve contratti centralizzati che prevedano i suddetti materiali; Verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Laboratorio di Area Vasta Centro, xxxx. Xxxxx Xxxxx, l'opportunità di stipulare un accordo quadro di durata biennale per la fornitura di materiale di consumo (vial e cap) per cromatografi liquidi (HPLC) e gassosi (GC) a marchio Agilent o equivalenti dal punto di vista funzionale per il tramite del proprio legale Laboratorio di fiducia, ha notificato Area Vasta Centro; Considerato che l'importo complessivo stimato per due anni è pari indicativamente a questi Istituti39.000,00 euro oltre IVA; Dato atto che è stato pubblicato, in data 15.02.201812 novembre 2021, una diffida sul sito ARPAT “amministrazione trasparente”, su SITAT-SA e costituzione sulla piattaforma START, il relativo avviso di indagine di mercato (art. 32 comma 2 D.lgs 50/2016 e smi), in mora tesa ad ottenere cui è stato specificato che al termine dell’indagine si sarebbe proceduto con un affidamento diretto in favore dell’impresa che avesse presentato il risarcimento dei danni subiti a seguito preventivo al minor prezzo complessivo, garantendo la fornitura di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasitutti i prodotti richiesti, con le caratteristiche indicate (i materiali devono essere a marchio Agilent o equivalenti dal punto di vista funzionale, purché TASSATIVAMENTE fabbricati con vetro di QUALITa’ 51). Dato atto che alla scadenza, prevista per il 3 dicembre 2021, sono stati presentati 4 preventivi da parte di: PHENOMENEX SRL; LABOINDUSTRIA SPA; ARTIGLASS SRL; DTO SRL, e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istitutiche dall’esame dei preventivi, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. delle schede tecniche e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; delle campionature presentate è emerso che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato preventivo che l’importo del risarcimento suindicato corrisponde alle caratteristiche tecniche richieste al minor prezzo è assorbito totalmente quello presentato dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla CompagniaDTO SRL, come riportato si evince dalla relazione in allegato “1”; Dato atto che nel verbale medesimo avviso sono stati individuati come RUP il Responsabile del 18.02.2019Settore Attività Amministrative di Area Vasta Centro e come DEC il xxxx. Xxxxx Xxxxx, Responsabile del Settore Laboratorio di Area Vasta Centro; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 Dato atto che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 in data 28 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento 2022 è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni dato avvio sulla piattaforma START all’affidamento diretto, invitando la DTO SRL a presentare la propria offerta, presentata il 4 febbraio 2022, quindi in anticipo rispetto alla scadenza assegnata (15 febbraio 2022, e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano che l’offerta è stata valutata come congrua, come si evince dalla relazione di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazionegoziazione in allegato “1”;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003l'allegato n. 2.26 al verbale n. 20 della riunione del Comitato Etico del 22/07/2020, del quale si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di approvazione definitiva dello studio; segue deliberazione n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, CONSIDERATO CHE lo studio in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti oggetto potrà essere intrapreso solo a seguito di autorizzazione mediante atto deliberativo dell’ARNAS “X. Xxxxxx”; le condizioni e le modalità per l’esecuzione dello studio in oggetto dovranno essere regolamentate da un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxcontratto; che questi Istituti hanno richiesto in base alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento acquisita è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni lo schema di contratto, qui allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e dei vincoli stabiliti sostanziale; RITENUTO di dover autorizzare lo studio indicato in oggetto e di dover approvare lo schema di contratto qui allegato; Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Per le motivazioni espresse in premessa: - di autorizzare lo studio dal titolo: “Studio osservazionale in pazienti con mastocitosi sistemica avanzata trattati con midostaurina in Italia – Studio XXXXXX”. Codice Protocollo: CPKC412AIT03 Studio XXXXXX. Sperimentatore Responsabile: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx. Promotore/Sponsor: Novartis Farma S.p.A. CRO: OPIS s.r.l. U.O.: S.C. Ematologia e CTMO. Responsabile S.C.: Prof. Giorgio La Nasa. P.O.: X. Xxxxxxx; - di approvare lo schema di contratto per l’esecuzione dello studio clinico con la Società Novartis Farma S.p.A. (Promotore/Sponsor); - di provvedere con successivo atto deliberativo alla presa d’atto della stipula del contratto firmato dai decreti rappresentanti legali; - di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori costi a valere sul bilancio aziendale. XXXXXX XXXXX Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX Data: 2020.11.05 07:31:27 +01'00' Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Data: 2020.11.04 17:18:00 +01'00' PINNA XXXXXXXXXX XXXXX Xxxxxxx digitalmente da XXXXXXXXXX XXXXX Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXX Data: 2020.11.04 18:14:30 +01'00' Il Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio San Xxxxxxx, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx SPISSU Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXXXX ALESSANDRA NICOLETTA Coll. Tecn. Prof. (UR&S), Dott. ssa Xxxxxxxxxx X. Xxxxx XXXXX XXXXXXXXXX Firmato digitalmente da BALIA MARINELLAData: 2020.10.21 Data: 2020.10.19 12:54:30 +02'00' 07:42:18 +02'00' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI COMITATO ETICO INDIPENDENTE Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari P.O. San Xxxxxxxx xx Xxx: xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx Segreteria Tecnico Scientifica tel. 0000000000 – 0000000000 - fax 0000000000 Web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx_xxxxx_.xxxx CAGLIARI, 29/04/2020 PROT. PG/2020/9416 ALLEGATO N° 2.2 al VERBALE N.10 della Riunione del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;29 aprile 2020 COMITATO ETICO AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

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Samples: Contratto Per Studio Osservazionale

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006488 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.168, per il tramite del proprio legale convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e le restanti norme vigenti in materia di fiducia, ha notificato a questi Istitutirazionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in data 15.02.2018merito all'obbligo posto in capo agli Enti Locali di verificare l’esistenza di eventuali convenzioni CONSIP S.p.a. attive per forniture di beni per prodotti comparabili/analoghi a quelli oggetto della presente atto; Dato atto che i prodotti inclusi nella fornitura di beni oggetto del presente provvedimento: non sono compresi nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.a.; vengono affidati nel rispetto del Codice dei contratti utilizzando, una diffida comunque e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito come limite massimo, i parametri di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxprezzo-qualità di beni analoghi/comparabili inclusi nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.a. . (indirizzo elettronico CONSIP xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.); che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham Visto, in ordine alla polizza normativa vigente relativa alla CONSIP S.p.a., il combinato disposto degli artt. 7, comma 3, 33 e 252, comma 1, del Codice dei contratti; Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per RCT l’affidamento diretto ad operatore di fiducia di questa Amministrazione ed in economia del suddetto contratto di fornitura, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni attuative contenute nel relativo Regolamento del codice dei contratti; Dato atto che: Responsabilità professionaletrattasi di acquisti per un importo complessivo inferiore a 20.000,00 euro, l’attivazione I.V.A. esclusa; – sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato; Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 125, comma 11 del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicatacodice dei contratti, presa in carico la gestione del sinistro procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istitutiditta di fiducia, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, per i seguenti motivi: trattasi di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; beni che, pertanto, per la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 loro tipologia e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigiepeculiarità, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma offerti solo da imprese altamente specializzate e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato non sostituibili con prodotti in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziocomune commercio;

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VISTO. l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il decreto legislativo 16 ottobre 2003Giudice relatore Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. Ritenuto che □ in un giudizio civile promosso per ottenere la restituzione di somma che gli attori assumevano versata come anticipo (in misura di circa un terzo del pattuito) per l’acquisto di un immobile, n. 288che non aveva poi potuto, però, aver luogo per la mancata erogazione, ad essi, di un mutuo bancario destinato a coprire il residuo prezzo □ l’adito Tribunale ordinario di Tivoli, premesso che nel preliminare di vendita, l’importo corrisposto dai promissari acquirenti, era stato testualmente qualificato come “caparra confirmatoria”, ha sollevato d’ufficio, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1385, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui non dispone che – nelle ipotesi in cui la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra e nella ipotesi in cui, se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra – il giudice possa equamente ridurre la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o ove […] sussistano giustificati motivi»; Vista che, ad avviso del rimettente, si prospetta, nella specie, una esigenza di bilanciata tutela del diritto della parte non inadempiente (cioè del venditore), a percepire la legge regionale 23 gennaio 2006caparra, n. 2e dell’opposto interesse di quella inadempiente (cioè del promissario acquirente) a non perdere un capitale notevole, ed eccessivo nella sua quantificazione, a fronte di un (proprio) inadempimento che, «seppur colposo, certamente non è stato voluto e rispetto al quale si è adoperato in ogni modo per trovare una soluzione»; Premesso che, però, l’automatismo della disciplina recata dalla disposizione denunciata non lascerebbe spazio al giudice per alcun rimedio ripristinatorio dell’equità oggettiva e del complessivo equilibrio contrattuale; dal che il dubbio, appunto, della sua “irragionevolezza”; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità della questione, per omessa espressa indicazione dei parametri costituzionali violati; e, in subordine, per la sua non fondatezza. Considerato che, dal contesto dell’ordinanza di rimessione, è chiaramente individuabile, nell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, il parametro rispetto al quale il giudice a quo sollecita la verifica di costituzionalità della disciplina della caparra confirmatoria, per sospetta sua «intrinseca incoerenza […] rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore», per cui non risulta fondata l’eccezione di inammissibilità come sopra formulata dall’Avvocatura; che la Sig.ra A.G.questione in esame è, però, comunque, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, in punto sia di non manifesta infondatezza che di rilevanza; che, infatti, per il tramite primo profilo, nel presupporre un oggettivo ed insuperabile automatismo tra l’inadempimento del proprio legale tradens e la ritenzione della caparra confirmatoria da parte dell’accipiens (e, specularmente, tra l’inadempimento dell’accipiens e il diritto della controparte ad esigerne il doppio), il rimettente omette di fiduciaconsiderare che ciò che viene in rilievo, ha notificato a questi Istitutianche nel contesto della disciplina del recesso recata dall’articolo 1385 del codice civile, è comunque un inadempimento «gravemente colpevole, […] cioè imputabile (ex art. 1218 x.x. x xxx. 0000 x.x.) x xx xxx xxxxxx importanza (ex art. 1456 c.c.)», come ben posto in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito evidenza nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione cassazione n. 533 del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg2009; che, pertantoin punto poi di rilevanza, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparteTribunale rimettente, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 verso, trascura di indagare compiutamente la reale portata dei patti conclusi dalle parti contrattuali, così da poter esprimere un necessario coerente giudizio di corrispondenza del nomen iuris rispetto all’effettiva funzione della caparra confirmatoria; per altro verso, non tiene conto dei possibili margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che forma parte inte- grante rifletta (come, nella specie, egli prospetta) un regolamento degli opposti interessi non equo e sostanziale gravemente sbilanciato in danno di una parte. E ciò in ragione della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cherilevabilità, ai sensi dell’art. D, punto 1ex officio, della polizza RCT suindicatanullità (totale o parziale) ex articolo 1418 cod. civ., gli Istitutidella clausola stessa, per contrasto con il precetto dell’articolo 2 Cost., (per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, «funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato» (Corte di cassazione n. 10511 del 1999; ma già n. 3775 del 1994 e, in prosieguo, a seguito sezioni unite, n. 18128 del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie2005 e n. 20106 del 2009). Visti gli artt. 26, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimentosecondo xxxxx, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 199411 marzo 1953, n. 20 art. 87, e 9, commi 1 e successive modifiche2, nonché delle norme integrative per i giudizi davanti alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;Corte costituzionale.

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003progetto presentato dalla Ditta Nielsen Communication, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006allegato (allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, n. 2; Premesso e che la Sig.ra A.G.Brochure avrà le seguenti caratteristiche: Dato atto che la Brochure conterrà la presentazione dell’Azienda, la sua storia, le competenze, i servizi erogati, l’organizzazione, i rapporti con gli enti esterni; Verificato che l’Azienda deciderà il contenuto redazionale ed illustrativo e che la Società Xxxxxxx Communication metterà a disposizione il redattore testuale ed il fotografo oltre ad un proprio Copywriter per una visita presso la sede dell’Azienda. Preso atto che: Dato atto che: - Il suddetto progetto non comporta oneri per l’Azienda ma solo l’impegno di elaborare un elenco dei principali fornitori (con volumi di scambio di almeno € 10.000,00 annui) oltre ad istituzioni e partner; - La brochure Aziendale sarà finanziata tramite inserzioni; - Qualora la vendita degli annunci non fosse sufficiente per il tramite finanziamento del proprio legale progetto, l’Azienda x Xxxxxxx potranno recidere dal contratto senza la corresponsione di fiducianessuna indennità da parte dell’ASP; - In alternativa alla suddetta condizione le due parti potranno decidere di procedere con il progetto concordando una integrazione della somma mancante da parte dell’ASP (scelta facoltativa); - Raggiunto il budget necessario alla realizzazione di quanto sopra specificato, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere Xxxxxxx Communication si riserva il risarcimento dei danni subiti a seguito diritto di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018realizzare il progetto; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham Società Xxxxxxx ha chiesto a questi Istituti all’Azienda di esprimere addivenire alla sottoscrizione di un proprio parere circa la possibilità contratto preliminare per l’autorizzazione alla ricerca di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO sponsor al fine di ottenere realizzare una valutazione in meritobrochure informativa dei servizi Asp totalmente gratuita; che il Comitato Valutato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento aderire al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità suddetto progetto e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziostipulare apposito accordo preliminare;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003CIG derivato 8141082963 il cui attestato di richiesta al sistema SIMOG che, seppur non materialmente allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale e si trova agli atti del procedimento; PREMESSO che, con Determinazione n. 2883169/ASPAL del 13/12/2019, è stato disposto di aderire, mediante trasmissione dell’ordine n. 5269473, alla Convenzione CONSIP - Lotto unico - avente ad oggetto “ Microsoft EA 5 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” aggiudicata a Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a Euro 161.208,36= di cui Euro 132.138,00= a titolo di imponibile ed Euro 29.070,36= per Iva 22%, sul Capitolo SC01.0085 CDR 00.00.01.02, Impegno n. 3160016620 del Bilancio di previsione dell’ASPAL 2020- 2021-2022; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006DATO ATTO che il fornitore Telecom Italia S.p.A., n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.in data 16/12/2019, per il tramite del proprio legale di fiduciadella piattaforma AcquistinretePA, ha notificato comunicato all’ASPAL la mancata accettazione dell’ordine per il superamento del massimale previsto per alcuni prodotti presenti nell’ordine; PRESO ATTO che, il Servizio Sistemi Informativi, successivamente al rifiuto dell’ordine, ha predisposto una nuova richiesta di fornitura nell’ambito della medesima Convenzione consistente in: - N. 250 Microsoft®WinE5 AllLng MonthlySubscription s-VolumeLicense MVL 1License PerUsr (Durata - Noleggio Subscriptions in fornitura successiva 36 mesi) - N. 250 Microsoft®O365Pro Plus ShrdSvr AllLng MonthlySubscription s-VolumeLicense MVL 1License PerUsr (Durata Noleggio Subscriptions in fornitura successiva 36 mesi) ATTESO che, stante in fatto che con la suddetta Determinazione n. 3169/ASPAL del 13/12/2019, così come sopra riportato, era già stato assunto l’impegno n. 3160016620 a questi Istituticopertura delle forniture richieste con l’ordine n. 5269473, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicatafornitura prevista nella nuova richiesta predisposta dal Servizio Sistemi Informativi aveva, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasicomplessivamente, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato un costo inferiore a questi Istitutiquella precedente, si è provveduto a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che trasmettere il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, nuovo ordine n. 5311003 per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia Euro 159.759,00= di cui Euro 130.950,00= a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualeimponibile ed Euro 28.809,00= per Iva 22% per la fornitura sopradescritta; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato PRESO ATTO che il presente provvedimentofornitore, a seguito dell’istruttoria effettuatain data 17/01/2022, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicotramite della piattaforma AcquistinretePA, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, ha comunicato all’ASPAL l’accettazione dell’ordine; PRESO ATTO pertanto che con ordine n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché 5311003 l’ASPAL ha aderito alla stregua dei criteri Convenzione CONSIP - Lotto unico - avente ad oggetto “ Microsoft EA 5 - Fornitura di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei vincoli stabiliti dai decreti servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” aggiudicata a Telecom Italia S.p.A., in sostituzione dell’ordine n. 5269473, autorizzato con Determinazione n. 3169/ASPAL del Commissario ad acta 13/12/2019, in quanto rifiutato dal fornitore; ACCERTATO che la spesa per la realizzazione suddetta fornitura per 36 mesi pari complessivamente ad Euro 159.759,00 trova copertura economica finanziaria sul Capitolo SC01.0085 CDR 00.00.01.02, Impegno n. 3160016620 del Piano Bilancio di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazioprevisione dell’ASPAL per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 ripartita così come indicato nel dispositivo;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 200319 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 200674, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018gas naturale; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, contribuendo ad accelerare il processo dell'ampliamento dell'area di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alle attuali concessioni, è volto a seguito dell’istruttoria effettuatarimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire lo sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale, nella forma promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di sicurezza e nella sostanza è totalmente legittimo degli investimenti e utile per il servizio pubblicola riduzione dei costi del servizio, a beneficio dei clienti finali; Considerato che, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si ritiene indispensabile che gli Enti locali appartenenti ad un ambito individuino un'amministrazione o un'organizzazione già istituita cui delegare l'espletamento della procedura di gara e che un'amministrazione, quale il Comune Capoluogo o la Provincia, favorisca il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito; Ritenuto che, come richiesto in sede di Conferenza Unificata, l'amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il Comune capoluogo di provincia, qualora presente nell'ambito; mentre negli altri casi possa essere un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto, come una società patrimoniale delle reti costituita ai sensi della legge 14 gennaio 1994dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo Ritenuto che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 20 art. 1 164 possa essere svolta dai singoli Enti locali, fornendo alla stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e successive modifichesulle esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel territorio di riferimento; Ritenuto che, per una più efficace e ordinata gestione del servizio, è indispensabile un unico canale di comunicazione tra il gestore dell'impianto e gli Enti locali e che quindi, la stazione appaltante, o altro soggetto individuato dai Comuni appartenenti all'ambito, debba gestire il rapporto con l'impresa di distribuzione durante l'esercizio dell'impianto per delega degli Enti locali concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando così la vigilanza e il controllo dei vari Enti locali sul rispetto degli impegni assunti dal gestore nel contratto di esercizio, nonché le esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo; Ritenuto che sia necessario prevedere una preferenza per lo scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessità; Ritenuto che l'ordine di priorità per le date di scadenza debba seguire un criterio oggettivo quale la media ponderale di scadenza "ope legis" delle concessioni in vigore per gli impianti di distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata sul numero dei clienti; insieme ad un criterio di scaglionamento territoriale che eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa Regione vada in gara nello stesso anno; Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si applica automaticamente alle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30 e per la parte IV sul contenzioso, per cui le altre disposizioni del medesimo decreto troveranno applicazione alla stregua materia qui disciplinata solo laddove espressamente richiamate dal presente regolamento; Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le concessioni in essere, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia già prevista nelle convenzioni o nei contratti, per evitare contenziosi sulla sua applicazione; Ritenuto che sia indispensabile ai fini della definizione dei criteri di economicità gara e di efficacia valutazione dell'offerta, l'identificazione degli elementi necessari per la determinazione del valore di cui alla rimborso al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio che in quelli successivi, a regime, in conformità rispettivamente con gli articoli 15, comma 5 e 14, comma 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, Considerato che l'articolo 30, comma 21, della legge 7 agosto 199023 luglio 2009, n. 241 art. 99 prevede una validità dei bolli metrici sui misuratori di gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a 15 anni, che le tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa sono obsolete in quanto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella regolazione della qualità, prevede l'obbligo della loro sostituzione o risanamento, che le tubazioni in acciaio senza protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che la medesima regolazione ha previsto un calendario con l'obbligo di messa in protezione catodica efficace di tali tubazioni; Considerato che le tariffe determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas a partire dal 1° ottobre 2004 hanno riconosciuto quote annuali di ammortamento in linea con le vite utili ai fini regolatori; Considerato che l'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile alle concessioni nel gas ai sensi dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo, prevede che nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, e che un premio debba essere corrisposto dall'ente concedente, qualora il concessionario debba applicare tariffe più basse di quelle determinate per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione; Ritenuto, quindi, che gli oneri dovuti dal distributore agli Enti locali concedenti e ai soggetti da loro delegati debbano coprire i costi effettivamente sostenuti e la remunerazione del capitale investito, qualora la rete sia di proprietà del Comune stesso, mentre il concessionario debba essere valutato soprattutto sulle condizioni economiche a favore dei clienti finali, sui livelli di sicurezza e qualità con cui gestisce gli impianti e sulla bontà del piano di sviluppo degli impianti, contenente sia gli investimenti per espansione e potenziamento sia quelli per il mantenimento in efficienza degli impianti; Acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1, primo comma come modificata dalla della legge 11 febbraio 200529 novembre 2007, n. 15; Attestato 222, concernente la conversione in particolarelegge, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti con modificazioni, del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziodecreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con deliberazione 5 agosto 2010 - PAS 17/10;

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VISTO. che il decreto legislativo 16 ottobre 2003disposto del D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii, n. 288regolamentando alcuni principi generali di prevenzione, prevede che, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, l'RLS possa venire individuato per più Imprese in ambito territoriale, RLST; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006- che l’Art.87 del vigente CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini fissa i principi regolatori degli RLS, n. 2RLST ed RLSSP (RLS di Sito Produttivo); Premesso - che la Sig.ra A.G.il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'ANCE Ragusa e dalla FENEAL-UIL Ragusa, per il tramite del proprio legale di fiduciaFILCA- CISL Ragusa, ha notificato a questi Istituti, FILLEA-CGIL Ragusa in data 15.02.201829 luglio 1999 ha istituito un apposito fondo denominato "Fondo RLS"; - che l'Art.20 del CCPL sottoscritto dall'ANCE Ragusa e dalla FENEAL-UIL Ragusa, una diffida e costituzione XXXXXXXXX Xxxxxx, FILLEA-CGIL Ragusa in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente data 1° febbraio 2000 per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente dare pratica attuazione all'istituzione dell'RLST demanda ad un importo compreso tra € 25.000,00 apposito Regolamento; tutto ciò premesso e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionalevisto ANCE Ragusa e FENEAL-UIL Ragusa, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità FILCA-XXXX Xxxxxx e FILLEA- CGIL Ragusa intendono regolamentare i criteri e gli aspetti applicativi sopra visti ravvisando l’opportunità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto le modalità di esercizio delle funzioni proprie dell'RLST e la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;necessaria mutualizzazione degli oneri connessi secondo quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro 13 Marzo 2017

VISTO. l’Atto n. 103 del 27.01.2021 – liberamente consultabile e scaricabile sull’Albo Pretorio del sito internet dell’ARNAS Brotzu- con cui è stata assegnata, in favore di diverse ditte, la fornitura Medicinali 8; Dato atto che, con il decreto legislativo 16 ottobre 2003summenzionato Atto, la fornitura di cui al lotto 711, in Accordo Quadro, è stata assegnata in favore esclusivamente della prima ditta in graduatoria, la Sandoz Spa; Considerato che, con nota prot. NP/2021/2286 del 08/03/2021, agli atti di questo Servizio, il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto la ripartizione della fornitura di cui al Lotto 711, in Accordo Quadro, in favore delle tre ditte in graduatoria, ossia Sandoz Spa, Astellas Pharma Spa e Chiesi Italia Spa, secondo determinate quote; Dato atto che, si rende necessaria la ripartizione della fornitura in favore delle tre ditte in graduatoria, secondo distinte percentuali, poiché trattasi di farmaci immunosoppressori non sostituibili tra loro; Ritenuto pertanto, di dover rettificare l’Atto n. 288103/2021, nella parte in cui è stata assegnata la fornitura di cui al Lotto 711 esclusivamente in favore della ditta Sandoz Spa, anzichè in favore in favore delle ditte Sandoz Spa, Astellas Pharma Spa e Chiesi Italia Spa, con un incremento triennale della spesa pari a € 26.314,20; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006Preso atto che, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.il prezzo di cessione è determinato sulla base di uno sconto strettamente confidenziale riservato alle strutture del SSN, sancito da un accordo negoziale con AIFA sottoposto a clausole di riservatezza, per il tramite cui la divulgazione del proprio legale prezzo e dello sconto pregiudicherebbero gli interessi delle Aziende, questa Amministrazione si conforma agli obblighi di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida confidenzialità e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito non pubblicherà i dati relativi al prezzo e allo sconto; Dato Xxxx che non sussistono conflitti di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che interesse con la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito Ditta assegnataria della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziofornitura;

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VISTO. il decreto legislativo 16 testo del decreto-legge 29 ottobre 20032019, n. 288; Vista 126, coordinato con la legge regionale 23 gennaio 2006di conversione 20 dicembre 2019, n. 2159, art. 4 secondo cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: Ricordato che l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l’economicità dell’acquisto e del rispetto del principio della rotazione; Premesso Rilevato che la Sig.ra A.G.fase storica attuale prevede le prestazioni di lavoro subordinato agile come si evince dall’art. 263 della legge Ricordato che in fase di esecuzione si applicano oltre le norme amministrative sui contratti pubblici sull’esecuzione (dall’art. 100 e seguenti proprie del d lgs 18/4/2016 n. 50 così come innovato dal d lgs 31/3/2023 n. 36, per il tramite del proprio legale le comuni norme di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida diritto privato su obbligazioni e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018contratti; Considerato che l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto ….. Visti gli artt. Dal 116 al 126 del d lgs 31/3/2023 n. 34 cui si rinvia per quanto in essi contenuto e disposto; Attesa in ogni caso la Compagnia suindicatavigenza del decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 , presa n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx; Verificata la natura dei servizi e dato atto che non esistono rischi di interferenze nell’ambito lavorativo, in carico la gestione del sinistro quanto non esiste contiguità fisica, né di cui trattasi, con spazio tra i dipendenti e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito l’operatore economico affidatario della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da contropartefornitura, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec cui non si ritiene necessaria la predisposizione del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma D.U.V.R.I. (Documento Unico di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito Valutazione dei Rischi da Interferenze) prevista dall’articolo 26 del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 20 art. 1 81, recante norme in materia di tutela della salute e successive modifiche, nonché della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;sicurezza sul lavoro.

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VISTO. il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che con nota mail del 24/09/2020, la Sig.ra A.G.dott.ssa Xxxxx Xxxxxx della UOC Affari Generali AUSL di Latina, ha inviato la bozza di accordo fra la AUSL e gli IFO, per un piano di gestione condivisa dell’emergenza per i pazienti sottoposti a trapianto; che gli Istituti e l’Azienda hanno interesse a stipulare un accordo volto a defini- re modalità, tempistica e competenze per la gestione condivisa dell’emergenza nel caso di eventuali accadimenti catastrofici, con il tramite del proprio legale conseguente trasferimento di fiducia1 – 2 pazienti dalla Unità Operativa dell’Azienda, ha notificato a questi all’Unità Operativa degli Istituti, nel rispetto della normativa vigente e, in data 15.02.2018particolare, una diffida e costituzione secondo gli Stan- dard internazionali del sistema di accreditamento denominato JACIE - FACT (di seguito, anche “accreditamento JACIE” o “accreditamento FACT”); Dato atto che i predetti standard, sono caratterizzati da stringenti requisiti organizzativi ed in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito particolare, impongono la sotoscrizione di accordi con altre strutture sa- nitarie per la definizione di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; “disaster plan”, ossia di un piano di emergenza che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham preveda la gestione dell’assistenza nel caso in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionalecui l'Unità di Operativa di una struttura non sia in grado di gestire i pazienti in trapianto, in seguito ad eventi catastrofici che impongano l’evacuazione della struttura medesima e l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018suddetto “disaster plan”, cosi come meglio specificato nel PO C 7554 e nell’accordo stesso, allegati al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale ; Considerato che la Compagnia suindicatal’UOSD di Ematologia e Trapianti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e l’UOC Ematologia con Trapianto dell’AUSL Latina gestiscono, presa ciascuna per l’Ente di appartenenza, in carico la gestione coerenza con le “Linee guida CSE” e l’Accordo Stato-Regioni del sinistro di cui trattasi10 luglio 2003, con e – mail nonché delle disposizioni del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994decreto legisla- tivo 6 novembre 2007, n. 20 art. 1 e successive modifiche191, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato i pazienti in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziotrapianto;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 288502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006PREMESSO che sono prossimi alla scadenza i contratti di lavoro, in atto, a tempo determinato dei seguenti C.P.S. –Fisioterapisti: - XXXXXXXXXXXXX Xxxxxxxxx in scadenza al 11.06.2018; - XXXXX Xxxxxx in scadenza al 11.06.2018; - XXXXX Xxxxxxx in scadenza al 13.06.2018; - XXXXXXXXXX Xxxxx in scadenza al 23.06.2018; - FORTUNA Xxxx in scadenza al 25.06.2018 che il Direttore della UOC Direzione Assistenza Infermieristica con nota n. 2; Premesso 16953 del 31.05.2018, nel rappresentare che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiduciamancato rinnovo dei suddetti contratti genererebbe possibili criticità nell’attività assistenziale, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito chiesto di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxprorogare i contratti stessi; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, RAVVISATA pertanto, la Compagnia necessità di Assicurazioni ha comunicato dover garantire la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie ed il mantenimento dei LEA; RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’art.36 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. in merito ai rapporti di lavoro flessibile; RITENUTO dunque indispensabile rinnovare, nelle more dell’espletamento del Concorso pubblico per C.P.S. Fisioterapista, il contratto di lavoro, in atto, a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso tempo determinato per i suddetti Collaboratori Professionali Sanitari – Fisioterapisti fino al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO 31.12.2018 al fine di ottenere una valutazione in meritogarantire la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie ed il mantenimento dei LEA; di dare atto che il Comitato rinnovo dei rapporti di Valutazioni Sinistri lavoro con le unità suddette avverrà mediante la stipula dell’apposito contratto individuale di cui sopralavoro a tempo determinato; di dare atto che la spesa stimata derivante dal presente provvedimento, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della ammontante complessivamente alla somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale80.375,85 euro, trova copertura nel budget assunzionale dell’Azienda; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 20/94 e successive modifichemodifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15241/90 e successive modifiche ed integrazioni; Attestato ATTESTATO in particolare, particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio sanitario della Regione Lazio;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003nuovo Regolamento Aziendale per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria - Parte Giuridica - approvato con deliberazione D.G. n. 1243 del 22/11/2018, n. 288con particolare riguardo all'art. 43, Capo II, inerente le attività aziendali richieste a pagamento da terzi, cui è riconducibile l'attività di Fisico Sanitario; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006RITENUTO opportuno, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per alla luce del nuovo regolamento rivedere e sostituire lo schema generale di contratto ed il tramite del proprio legale relativo modulo di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro adesione di cui trattasialla suddetta deliberazione D.G. n. 532 del 20/05/2016, predisponendo - sempre nell'ottica di rendere più snella ed omogenea la procedura di incarico del Fisico Sanitario - delle condizioni generali di contratto di contenuto più ampio cui ricondurre appositi moduli di adesione che costituiranno l'insieme completo delle norme che regoleranno i rapporti futuri tra l'Azienda e la Ditta/Società privata richiedente l'erogazione dell'attività di Fisica Sanitaria; PRECISATO che l'erogazione delle prestazioni di Fisico Sanitario potranno essere richieste anche da studi medici privati accreditati senza che ciò contrasti con i compiti istituzionali del Fisico Sanitario. Quanto sopra trova giustificazione nel fatto che le prestazioni fornite da tale professionista hanno natura tecnica, ovvero sono rivolte a verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. non ad agire direttamente sui lavoratori/pazienti; ATTESTATA la legittimità e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante regolarità formale e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazioproposta;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., Contratto collettivo nazionale di lavoro per il tramite personale del proprio legale comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell’1.4.1999, del 14/09/2000, c.d. Code Contrattuali ed in particolare l’articolo 22 ad oggetto “Turnazioni” e l’articolo 24 ad oggetto “Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo” ed in particolare il comma 1) il quale recita che “Al dipendente che per particolari esigenze di fiduciaservizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”. Considerato che ▪ Negli anni in questione 2011-2014, benché non fosse formalizzato inequivocabilmente un’articolazione dell’orario di lavoro degli agenti di polizia municipale, come è avvenuta con la deliberazione di giunta n. 143 del 16/10/2015 sopraccitata, spesso la distribuzione equilibrata del turno è stata compromessa da esigenze di carattere straordinario espresse dalla stessa amministrazione con pochi giorni di anticipo o addirittura la sera precedente al verificarsi dell’evento, come riferito dal Comandante con la richiamata nota prot. 4387/2012; ▪ Come asserito dal Comandante con la nota prot. 4387 del 19/03/2012, testè citata, “l’alternanza non programmabile si è tradotta in notevole disagi per il vigile turnista con evidenti ripercussioni sull’organizzazione della propria quotidianità sicuramente non meno gravosi di quelli derivanti da una articolazione della turnazione rispettosa dei criteri di cui all’articolo 22 punto 2 del CCNL, e quindi giustifica la corresponsione nella sua interezza. In tale senso si è espresso la Corte di Appello di Bari – sezione lavoro, in una situazione identica alla nostra (distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni), che con sentenza n. 1267/2010 ha condannato un Comune alla corresponsione dell’indennità di turno oltre accessori di legge ed alle spese di giudizio”. ▪ in genere i giudizi e le sentenze in materia sono volte ad accogliere un miglior trattamento a favore del lavoratore; ▪ Peraltro anche l’ARAN con parere prot. 20585/2015 del 15 luglio 2015, in risposta al quesito inviato dall’Amministrazione Comunale (protocollo 10395 del 13/07/2015) richiedente quale fosse l’istituto più corretto da applicare in relazione al particolare orario di lavoro degli agenti di polizia municipale, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito trovato la difficoltà di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto rispondere con precisione alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; domanda sul trattamento da riconoscere ai dipendenti che, pertantonel caso prospettato, lavorino di domenica, essendo difficile individuare un preciso istituto di riferimento. Conclude l’ARAN, che “ove l’ente, superando il profilo meramente formale, guardi ai contenuti sostanziali della situazione (prestazione aggiuntiva oltre quelle rese ordinariamente in turno nella settimana resa nel giorno del riposo settimanale), allora dovrebbe fare riferimento alle previsioni dell’art. 24 del CCNL del 14/09/2000” (non specifica quale comma); Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, nell’interesse dell’Amministrazione stessa, addivenire ad una transazione extra giudiziale relativa all’applicazione dell’art. 22 e dell’articolo 24 nei confronti degli agenti della polizia municipale che hanno promosso la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionalevertenza, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO soprattutto al fine di ottenere eliminare un contenzioso che sulla base della giurisprudenza in materia, potrebbe sfociare in un esito sfavorevole, sia in termini di impiego di risorse, ma anche e soprattutto per il maggior ammontare della spesa che si verrebbe a rilevare in caso di soccombenza quali spese legali oltre al ristoro del danno subito. Il contenzioso comporterebbe comunque dei costi in termini di impiego di risorse che di costi legali, anche in caso di esito favorevole. Visti i conteggi predisposti dall’Ufficio Polizia Municipale, depositati agli atti, che quantificano l’onere posto a carico dell’Amministrazione per il riconoscimento della differenza del Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo, liquidato e dovuto per gli anni dal 2011 al 2014 nella misura di 7.778,54; Le parti di seguito indicate, richiedenti l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.410 c.p.c., così come modificato dall’art. 31 della L.183/2010, come allegato per ciascuno di essi al presente accordo, corredato da documento di identità, al fine di una valutazione definitiva conclusione della vertenza, anche in meritoconsiderazione delle criticità già definite, definiscono e sottoscrivono il seguente accordo stragiudiziale secondo i seguenti criteri, quale equa soluzione per entrambe le parti: ▪ si rinuncia integralmente alla pretesa della restante parte dell’indennità di turnazione riferita all’anno 2011 rivendicata con nota prot. 4387 da parte del Comandante della Polizia Municipale e con successive rivendicazioni più sopra menzionate, quantificata in circa € 10.000,00; ▪ stabiliscono che il Comitato trattamento economico per la liquidazione dell’indennità di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; chemaggiorazione, ai sensi dell’art. Ddell’articolo 24 da corrispondere per gli anni dal 2011-2014 è quantificato nella misura del 50% come previsto dall’articolo 24 comma 1 del CCNL 19/09/2000 pertanto ad integrazione di quanto già corrisposto, punto 1quale indennità di maggiorazione del 20%, l’indennità definitiva ammonta complessivamente a € 6000,00 oltre agli oneri riflessi anche in considerazione di una ulteriore riduzione della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuatastessa, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi misura del 22,86% (senza della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;quale ammonterebbe a € 7.778,54).

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Samples: Accordo a Corredo Della Richiesta Di Tentativo Di Conciliazione Congiunta

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham parere favorevole in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionaleregolarità tecnica del presente atto espresso dal dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, l’attivazione Ambiente e Politiche Culturali; Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del relativo si- nistro D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 61/2018267; Considerato che la Compagnia suindicataA voti unanimi, presa in carico la gestione del sinistro espressi nelle forme di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuatarito, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparteapprovare, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 i motivi in narrativa indicati, il testo dell’ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMBITO DI QUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI RILIEVO SOVRAPROVINCIALE - DENOMINATO "CASELLO TERRE DI CANOSSA-CAMPEGINE" con i Comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; di dare atto che: in sede di sottoscrizione dell’Accordo potranno essere apportate le modifiche formali e non sostanziali che forma parte inte- grante e sostanziale si rendessero necessarie; l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente. Infine la Giunta Provinciale, Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione; Visto l'art. 134,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi e palesi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. LA PRESIDENTE XXXXX XXXXXX IL VICE SEGRETARIO GENERALE XXXXXX XXXXXXXXX Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, con e – mail pec contestuale trasmissione del 24.07.2019 relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal Reggio Xxxxxx, IL VICE SEGRETARIO GENERALE XXXXXX XXXXXXXXX Si certifica che la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; chepresente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. D134, punto 1comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 02/11/2011 Reggio Xxxxxx, IL VICE SEGRETARIO GENERALE XXXXXX XXXXXXXXX Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, il Reggio Xxxxxx, Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della polizza RCT suindicataL. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al Reggio Emilia, gli IstitutiAi sensi dell’art. 15 della LR 20/2000 e dell’Allegato 5 alle NA del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia - la Provincia di Reggio Emilia, a seguito del pagamento effettuato rappresentata dalla Compagnia a titolo Presidente Xxxxx Xxxxxx - il Comune di risarcimento al lordo Campegine, rappresentato dal Sindaco - il Comune di eventuali scoperti e/o franchigieGattatico, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato rappresentato dal Sindaco - il Comune di Sant'Ilario d'Enza, rappresentato dal Sindaco che il presente provvedimentoP.T.C.P. vigente della Provincia di Reggio Emilia approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n°124 del 17/06/2010 (di seguito PTCP 2010) individua nella tav. P3a un ambito di sviluppo di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale denominato “Casello Terre di Canossa – Campegine” con un bacino di gravitazione esteso, indicativamente, ai comuni di Campegine, Gattatico e X.Xxxxxx d’Enza; che le vocazioni funzionali per tale ambito, così come indicate dal PTCP sono: - attività manifatturiere di alto contenuto tecnologico - funzioni terziarie avanzate e commerciali a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma sostegno dell’agroalimentare - servizi di supporto al comparto turistico-culturale ed enogastronomico - funzioni logistiche e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicotrasporto che il PTCP 2010 prescrive che l’attuazione delle previsioni relative agli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale e sovracomunale (ove sia prevista una componente “di sviluppo”) sia disciplinata attraverso specifici Accordi territoriali da stipularsi tra la Provincia ed i Comuni interessati dai bacini di gravitazione; che l’art 15 della LR 20/2000 riconosce “l’Accordo territoriale” come lo strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito, e che l’art. A-13 sancisce che le aree produttive di rilievo sovracomunale siano attuate attraverso tali Accordi; che il PTCP 2010 prescrive che gli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovracomunale debbano raggiungere la qualifica di Aree Ecologicamente Attrezzate, ai sensi della legge 14 gennaio 1994delibera del Consiglio Regionale nr. 118 del 2007; che l’Allegato 5 alle norme di attuazione del PTCP 2010 (“Linee guida per l’elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l’applicazione del Titolo II – Il sistema insediativo”) individua i contenuti minimi per gli Accordi territoriali che si intendono qui richiamati; che la Provincia, n. 20 art. 1 e successive modifichecon la collaborazione dello IUAV, nonché alla stregua dei criteri ha predisposto delle linee guida per la trasformazione di economicità e paesaggi relativi al previsto polo produttivo di efficacia interesse sovracomunale, collegato al casello autostradale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15“terre di Canossa – Campegine”; Attestato in particolare, che il presente provvedimento Comune di Campegine ha adottato il Piano Strutturale Comunale con deliberazione consiliare n. 21 del 29 aprile 2010, a seguito della conferenza di pianificazione e dell'accordo di pianificazione con la Provincia concluso in data 23 giugno 2009; che l'accordo di pianificazione sottoscritto fra il Comune di Campegine e la Provincia di Reggio Emilia prevedeva: - l’individuazione ideogrammatica di una “direttrice di sviluppo produttivo”, un areale di localizzazione di nuove aree produttive artigianali – industriali da programmare in Accordo con l’Amministrazione Provinciale ed i confinanti comuni di Sant’Ilario d’Enza e Gattatico, individuato nel PTCP all’epoca adottato, quale Polo produttivo ecologicamente attrezzato di interesse sovraprovinciale. - entro tale direttrice di sviluppo, di localizzare in aree contermini al nuovo Casello autostradale (dal tracciato autostradale al limite nord della zona agricola di valore paesaggistico – ambientale) un ambito d’intervento di iniziativa pubblica con un mix funzionale capace di dare risposta alle esigenze di ambientazione stradale, di spazi per servizi all'autotrasporto, per il soccorso stradale e la protezione civile, e per le esigenze di intervento delle aziende di trasporto e logistica, coinvolgendo nel progetto la riqualificazione dell'area occupata da fabbricati rurali dismessi o in dismissione; che nel PSC adottato del Comune di Campegine quest’ultimo ambito è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta individuato, nella tav. PS1 con apposita campitura, nelle sue caratteristiche strutturali per la realizzazione porzione di nuovo insediamento, con una superficie territoriale indicativa pari a 250.000 mq circa; che il Comune di X. Xxxxxx x’Xxxx ha da poco intrapreso i lavori per la redazione dei proprio PSC ed il Comune di Gattatico deve ancora avviare l'elaborazione del Piano di Rientro dal disavanzo nuovo piano urbanistico comunale; che tali strumenti adottati ed in divenire dovranno conformarsi ai contenuti del settore sanita- rio della Regione Lazio;presente accordo; SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE

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VISTO. Amministrazioni attraverso un Accordo Quadro suddiviso in 5 Lotti geografici, attivato in data 05/05/2022 a seguito di aggiudicazione; che in data 30 giugno 2022 giungerà a scadenza il decreto legislativo 16 ottobre 2003contratto attuativo della Convenzione CONSIP in parola di cui all'ODA n. 3661049 sopra richiamato, n. 288prorogato tecnicamente in attesa della conclusione della nuova procedura di gara da parte di CONSIP avvenuta il 05/05/2022, come sopra richiamato; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006che il funzionamento degli uffici deve essere garantito anche attraverso il sistema di telefonia che risulta essere servizio essenziale per i cittadini anche in ragione delle attività di emergenza svolte dal CFVA e dalla Protezione Civile e che, n. 2il corretto funzionamento dei servizi telefonici, è strettamente connesso anche alla manutenzione delle centrali telefoniche, e relativi derivati, che deve pertanto essere gestita senza soluzione di continuità; Premesso che la Sig.ra A.G.l'istruttoria tecnica, per il tramite a cura del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi IstitutiSettore Impianti ed Energia, in data 15.02.201810/06/2022, una diffida e costituzione che descrive l'iter procedurale di adesione all'Accordo Quadro CONSIP in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti parola e, attraverso lo strumento messo a seguito disposizione dalla stessa CONSIP, cosiddetto Comp aratore, definisce altresì l'importo di spesa necessario per l'adesione in parola per un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham periodo di 48 mesi, in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro € 1.216.036,52 di cui trattasi€ 67.446,00 per interventi a consumo relativi a cablaggi ed € 253.440,00 per interventi a consumo denominati service desk, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istitutivalutati sulla base dello storico dei precedenti appalti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari oltre ad € 84.900,0050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa; congrui i servizi a canone a corpo per 48 mesi di contratto e la Compagnia Sham ha chiesto quantità di pacchetti a consumo per service desk e cablaggi, questi Istituti ultimi calcolati sulla base delle necessità relative agli spostamenti (traslochi di esprimere un proprio parere circa personale, guasti e similari) dei vari derivati e PDL connesse; la possibilità Richiesta Preliminare di definire il sinistro Fornitura (RPF), registrata al protocollo regionale 24772 del 09/06/2022, inviata al fornitore in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto data 10/06/2022 tramite portale Acquisti in Rete per la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO P.A. CONSIP al fine di ottenere una valutazione ricevere dal RTI FASTWEB il Piano di Esecuzione dei Servizi (PES) necessario per valutare la congruità dei servizi effettivamente offerti e poter poi concludere l'iter procedurale di adesione all'AQ in meritooggetto; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopraPES inviato dal RTI FASTWEB in data 22/06/2022, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale acquisito al protocollo regionale n. 27613 del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione 22.06.2022 e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento allegato al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;farne parte CONDIVISA VALUTATO RITENUTO DATO ATTO RITENUTO

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Si attesta copertura contabile Il Direttore di Ragioneria (Xxxxxx Xxxxxx) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 SOSTITUZIONE CORDE RAME CIG ZD33BE9A82 DETERMINA A CONTRARRE n. 288; 154/2023 Vista la legge regionale 23 gennaio 2006rottura di due corde in rame del pianoforte Yamaha C3 in aula 16; considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla rapida sostituzione delle suddette corde; considerato che l’intervento in esame si rende indispensabile per consentire agli studenti di proseguire regolarmente le attività di studio; visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023; considerati i principi elencati nel Titolo I del suddetto codice; visto l’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, il quale sancisce che per importi inferiori a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; visto l’art. 1, comma 2, dell’allegato II.1 al D. Lgs n. 36/2023; Premesso accertato che la Sig.ra A.G.per l’appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo; visto il preventivo predisposto da XXXX XXXXXXX (C.F. BNTLCU65A20G284L), per il tramite assunto agli atti con prot. n. 3199/C14C del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx17 luglio 2023; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; considerato che il medico legale fiduciario costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 100,00 (iva non dovuta regime forfettario); visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2022; visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; ritenuto congruo il prezzo offerto in ragione della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. tipologia del servizio e dei valori medi del mercato di 45 ggriferimento; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; considerato che, ai sensi dell’art. D52 comma 2 del D. Lgs 36/2023, punto 1, si procederà alla risoluzione del contratto se in conseguenza della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualespeciali dichiarati; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicodato atto che, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artdell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, per gli acquisti di beni e successive modificheservizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; ritenuto pertanto di non dover ricorrere nel caso di specie allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; rilevato che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, nonché pertanto non è necessario provvedere alla stregua dei criteri redazione del DUVRI; visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale disciplina la figura del Responsabile unico del progetto (RUP); visto l’allegato I.2 al D. Lgs n. 36/2023, concernente le attività del RUP; considerato che con la presente determina si ritiene opportuno nominare il Direttore amministrativo come RUP; precisato che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di economicità amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, il Direttore amministrativo sarà il soggetto legittimato a firmare i successivi atti della procedura e a stipulare il contratto; considerato di efficacia impegnare la spesa massima di cui alla legge 7 agosto 1990€ 100,00 sull’U.P.B 1.1.3/110 denominata “Manutenzione ordinaria strumenti” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023; • di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; • di procedere all’affidamento diretto, n. 241 artai sensi dell’art. 50, comma 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, n. 15del servizio di sostituzione corde ramate pianoforte, CIG ZD33BE9A82, a XXXX XXXXXXX, C.F. BNTLCU65A20G284L; Attestato in particolare, • di dare atto che il presente provvedimento valore del servizio è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni quantificato in € 100,00 e dei vincoli stabiliti dai decreti che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; • di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Commissario ad acta per la realizzazione D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del Piano commercio, consistente in un apposito scambio di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;lettere, anche tramite posta elettronica; Il Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

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VISTO. il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 comma 6; Riscontrato che non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura senza installazione e conseguentemente i costi di sicurezza sono pari a zero; Accertato che:  per la posizione anagrafica relativa alla società affidataria nel Registro delle Imprese NON risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa come da visura conservata agli atti effettuata in data 17/07/2018;  la Società affidataria risulta in regola con gli obblighi contributivi INPS e INAIL come attestato dal DURC on-line protocollo INAIL_11237245 emesso il 06/04/2018 valido fino al 04/08/2018;  a carico della Società affidataria NON risultano annotazioni al casellario ANAC come da visura effettuata in data 18/07/2018, Evidenziato che la presente procedura è tracciata dal CIG 7238585D4C che identifica il Lotto 1 - Carta in Risme della Convenzione Carta e Cancelleria ARCA_2017_056 e dal CIG derivato ZE2247DCAA; Dato atto che ai sensi del c. 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 16 ottobre 200318 aprile 2016, n. 288n° 50, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è lo Scrivente; Accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali; Vista la legge regionale Legge 23 gennaio 2006dicembre 2014 n° 190; Dato atto altresì, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale presente diventerà esecutiva successivamente al visto di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida regolarità contabile attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; chePersona, ai sensi dell’art. D183, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito comma 7 del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 267 del 18 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;2000

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Carta E Cancelleria

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Si attesta copertura contabile Il Direttore di Ragioneria (Xxxxxx Xxxxxx) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ACCORDATURA CEMBALO, FORTEPIANO E CLAVICORDO CIG Z673CDA422 DETERMINA A CONTRARRE n. 288; 188/2023 Vista la legge regionale 23 gennaio 2006necessità di questo Conservatorio di provvedere all’accordatura di 1 cembalo, 1 fortepiano e 1 clavicordo; considerato che tale intervento di accordatura si rende indispensabile per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche; visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023; considerati i principi elencati nel Titolo I del suddetto codice; visto l’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, il quale sancisce che per importi inferiori a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; visto l’art. 1, comma 2, dell’allegato II.1 al D. Lgs n. 36/2023; Premesso accertato che la Sig.ra A.G.per l’appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo; visto il preventivo predisposto dall’operatore economico XXXXXXXXX XXXXXXX (P.IVA: 02607860281), per il tramite assunto agli atti con prot. n. 4650/C14C del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx12 ottobre 2023; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato considerato che l’importo complessivo dell’operazione è pari a € 550,00 Iva esclusa; ritenuto congruo il prezzo offerto in ragione della tipologia del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionaleservizio e dei valori medi del mercato di riferimento; visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, operanteapprovato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2022; visto il Regolamento di amministrazione, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti finanza e contabilità del Conservatorio; visto che l’operatore economico risulta in possesso di esprimere un proprio parere circa la possibilità documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; vista l’acquisizione di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri specifica dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’operatore di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; considerato che, ai sensi dell’art. D52 comma 2 del D. Lgs 36/2023, punto 1, si procederà alla risoluzione del contratto se in conseguenza della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualespeciali dichiarati; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicodato atto che, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artdell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, per gli acquisti di beni e successive modificheservizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; ritenuto pertanto di non dover ricorrere nel caso di specie allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché alla stregua dei criteri il quale disciplina la figura del Responsabile unico del progetto (RUP); visto l’allegato I.2 al D. Lgs n. 36/2023, concernente le attività del RUP; considerato che con la presente determina si ritiene opportuno nominare il Direttore amministrativo come RUP; precisato che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di economicità amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, il Direttore amministrativo sarà il soggetto legittimato a firmare i successivi atti della procedura e a stipulare il contratto; considerato di efficacia impegnare la spesa massima di cui alla legge 7 agosto 1990€ 671,00 Iva inclusa sull’U.P.B 1.1.3/110 (Manutenzione ordinaria strumenti) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023; • di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; • di procedere all’affidamento diretto, n. 241 artai sensi dell’art. 50, comma 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, n. 15del servizio di accordatura strumenti, CIG Z673CDA422, all’operatore economico Xxxxxxxxx Xxxxxxx (P.IVA: 02607860281); Attestato in particolare, • di dare atto che il presente provvedimento valore massimo dell’affidamento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni quantificato in € 550,00 Iva esclusa e dei vincoli stabiliti dai decreti che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; • di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Commissario ad acta per la realizzazione D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del Piano commercio, consistente in un apposito scambio di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;lettere, anche tramite posta elettronica; Il Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, proprio vigente Regolamento di funzionamento; Ripresa la Delibera n. 288; Vista 105 del 18/11/2016 con la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., quale si individuava quale nuova sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria l’alloggio sito in Via XXV Aprile 16/7 e si dava mandato al Consigliere Segretario di comunicare a decisione del Consiglio all’Agenzia Immobiliare “Arduino & Nativi” per il tramite del proprio legale concordare l’atto di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018affitto con i proprietari dell’immobile; Considerato che l’Agenzia Immobiliare “Arduino e Nativi” in data 22/11/2016 comunicava gli ultimi elementi della proposta di contratto e cioè la Compagnia suindicatadisponibilità del locatore a richiedere una cauzione infruttifera pari ad una mensilità di canone di locazione (€ 1.200,00) anziché tre come previsto dalla normativa vigente e di chiedere però al conduttore di versare il canone d’affitto in 4 rate annuali anticipate ogni 3 mesi da versarsi all’atto della stipula del contratto, presa la definizione della commissione da riconoscere all’agenzia immobiliare per l’attività di intermediazione in carico una mensilità di canone di locazione pari quindi a € 1.200,00 + IVA da versarsi all’atto della stipula del contratto, la gestione definizione delle spese contrattuali: imposta di registro al 2% del sinistro canone annuale di locazione da dividere al 50% con il locatore pari a € 144,00, bolli per il contratto € 16,00 ogni 100 righe per 2 copie; Preso atto che l’agenzia immobiliare ha inoltre inviato in data in data 30/11/2016 il testo del contratto allegato alla presente deliberazione di cui trattasi, con è parte sostanziale ed integrante e – mail del 14.02.2019 ha comunicato che avrà validità per 7 anni a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, far data dal 01/01/2017 (Allegato A); Preso atto che la cifra proposta da questo ente è difforme da quella richiesta dal locatore di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale€50,00 mensili; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento che tale differenza non infici la valutazione rispetto a favore quanto espresso nella citata Delibera Verificato dal Tesoriere che non esiste un capitolo del Bilancio preventivo 2016 relativo alla consulenza immobiliare per l’individuazione della Compagnia Sham della quota sopra indicatanuova sede; Attestato Verificato dal Tesoriere che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile non esiste un capitolo del Bilancio preventivo 2016 relativo alla cauzione per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato l’alloggio in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziolocazione;

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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis- sione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie armalina e xxxxxx e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, n. 288estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla ta- bella: «L’Ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, con- tenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all’indicazione del- la seguente denominazione chimica: «armalina, armina, DMT», riferita ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere; Vista la legge regionale 23 Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell’11 gennaio 20062022, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.favorevole all’inserimento nella tabella I del testo unico delle piante Banisteriopsis caapi, per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuataPsychotria viridis, di aver rilevato una medical malpratice; che Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e ar- mina e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il medico legale fiduciario richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L’Ayahua- sca può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Bani- steriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all’indicazione della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%seguente de- nominazione chimica: «armalina, una I.T.T. di 45 gg; chearmina , pertantoDMT», la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente riferita ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità ProfessionaleAyahuasca estratto, operantemacinato, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualepolvere; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore di dover procedere all’aggiornamen- to della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimentotabella I del testo unico, a seguito dell’istruttoria effettuatatutela della salute pub- blica, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua in considerazione dei criteri rischi riconducibili a seque- stri effettuati in Italia ed a casi di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziointossicazione registrati sul territorio nazionale;

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VISTO. l’artL 192 del DLLgsL nL 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:  il decreto legislativo 16 ottobre 2003fne che si intende perseguire;  l’oggetto del contratto, n. 288la forma, le clausole essenziali; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 le modalità di scelta del contraente; Premesso Atteso che la Sig.ra A.G.normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modifcata dal decreto legge 6 luglio 2012, n °95, convertito con modifcazioni dalla legge 7 agosto 2012, n°135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:  l’obbligo per gli ENTI LOCALI di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (artL 26, comma 3, della legge n°488/1999 e artL 1, comma 449, legge n°296/2006)L La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DLLL n°95/2012 (LL n°135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del DLLL n°98/2011 (LL n°115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;  l’obbligo per tutte le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI di avvalersi di convenzioni CONSIP per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fssa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (artL 1, commi 7-9, DLLL n°95/2012, convertito in legge nL 135/2012);  l’obbligo per gli ENTI LOCALI di fare ricorso al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’artL 328 del DLPLRL n°207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (artL 1, comma 450, legge n°296/2006, come modifcato dall’articolo 7, comma 2, DLLL n°52/2012, convertito in legge n°94/2012)L Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n°95/2012; Preso Atto di quanto disposto dalla nuova normativa relativa sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il tramite riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, nello specifco, del proprio legale di fiduciacomma 2, ha notificato a questi Istitutidell'artL 36 del DLLgsL 50/2016, in data 15.02.2018, una diffida il quale prevede testualmente che: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con 38 e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa salva la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'afdamento di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine lavori, servizi e forniture di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri importo inferiore alle soglie di cui sopraall'articolo 35, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;secondo le seguenti modalità:

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VISTO. l’art. 59 punto 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano vigente, sulle funzioni dei dirigenti in merito all’autorizzazione a contrarre; Visto che il decreto legislativo 16 ottobre 2003piano biennale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29/11/2016 con deliberazione n.201611290026 prevedeva lo svolgimento di una gara suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento dei diversi contratti assicurativi in scadenza al 31/12/2017, con una durata contrattuale di 6 anni; Visto che, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione di maggio 2017 (delibera n. 28820170530057) la Polizza Responsabilità civile per violazione degli accordi di riservatezza (Lotto 9 nel piano biennale), in scadenza il 15 aprile 2018, non è stata affidata tramite gara unitamente alle altre polizze assicurative indicate nel citato piano biennale in quanto si è reso necessario un approfondimento delle condizioni normative, al fine di pervenire ad un testo contrattuale che soddisfi le esigenze assicurative manifestate dai Dipartimenti; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201711280026 del 28/11/2017 che autorizza l’espletamento di una gara aperta per la fornitura di Polizza Assicurativa per responsabilità civile per violazione degli accordi di riservatezza e dà mandato all’Area Amministrazione e Finanza e all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi di perfezionare gli atti di gara e bandire la relativa procedura per un periodo contrattuale che va dal 15/04/2018 al 31/12/2020, n. 2; Premesso che rinnovabile per ulteriori 3 anni, al fine di riallinearne la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale scadenza a quella di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018tutti gli altri contratti assicurativi; Considerato che la Compagnia suindicatal’importo a base d’asta è di € 50.000,00 annui, presa in carico la gestione del sinistro calcolato rispetto all’attuale importo di cui trattasiproventi per ricerche commissionate o con finanziamenti competitivi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti per l’intero periodo comprensivo di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma eventuale proroga di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale285.416,67; cheConsiderato che gli atti di gara proposti prevedono la possibilità, in applicazione dell’art.106 c.1.a D. Lgs.50/2016, di modificare i premi annualmente, tramite anticipazione del premio su base stimata e regolazione a fine anno, sulla base del conteggio effettivo degli elementi variabili per la determinazione del premio. Considerato che la procedura di gara sarà interamente gestita in ogni sua fase fino all'aggiudicazione con sistemi telematici secondo quanto previsto dall’Art.58 del D.Lgs. 50/2016; Considerato che si è ritenuto necessario richiedere, quali requisiti di idoneità professionale e capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83 c.3, D.Lgs. 50/2016, nonché riservare la partecipazione alla gara alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla polizza oggetto di gara, da comprovarsi mediante autodichiarazione o documentazione comprovante il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e Gruppi assicurativi tenuto da IVASS, sezione dell’albo e data di iscrizione. Preso atto che attualmente CONSIP SpA non dispone di convenzioni in essere relative a polizze assicurative; è disponibile su piattaforma CONSIP un Sistema Dinamico di Acquisizione per servizi assicurativi, tuttavia tale sistema dinamico è Valutato di affidare il servizio tramite una procedura aperta ai sensi dell’art. D, punto 1, 60 D.Lgs. 50/2016 da svolgersi sulla piattaforma SINTEL della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio centrale acquisti della Regione LazioLombardia, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex dall’art.95 c.6 del D.Lgs. 50/2016;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003parere dell’ART n. 4 del 23 maggio 2019 che ha formulato alcune osservazioni sullo schema di Accor- do di cooperazione relativo all’affidamento della tratta autostradale in esame, trasmesso con nota del Capo di Gabinetto del MIT n. 28820954 del 23 maggio 2019; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, nota della Presidenza del Consiglio - Dipar- timento programmazione e coordinamento della politica economica (DIPE) n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite 3021 del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi31 maggio 2019, con la quale sono stati richiesti al MIT il testo dello «Schema di Accordo di cooperazione», aggiornato al parere n. 4 del 2019 dell’ART e – mail condiviso con le amministrazioni pub- bliche territoriali di riferimento, e copia della Conven- zione unica del 14.02.2019 2007 relativa all’affidamento in conces- sione alla Società Autovie Venete S.p.a. e successivi atti aggiuntivi e integrativi e relativi decreti interministeriali di approvazione; Vista la nota n. 22714 del 4 giugno 2019, con la quale il Capo di Gabinetto del MIT ha comunicato a questi Istitutitrasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Nucleo per la consulenza e l’at- tivazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) la nota della direzione gene- rale strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali dello stesso Ministero n. 6544 del 4 giugno 2019, a seguito con allegati lo «schema di Accordo di cooperazione» che recepisce il parere dell’ART ed alcune delle osservazioni formulate dai Presidenti della disamina Regione Veneto e della documentazione clinica della Sig.ra A.G. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con nota congiunta n. 216346 del 4 giugno 2019; Vista la nota 3 luglio 2019 con la quale il Ministro delle infrastrutture e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia dei trasporti ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, depositato durante la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione sedu- ta preparatoria del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione «Criterio ge- nerale per l’accertamento e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostra- dali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del Piano nuovo concessionario», acquisita al protocollo DIPE n. 3684 del medesimo giorno, proposta ritenuta dal Mini- stero medesimo come propedeutica per l’esito dell’istrut- toria sull’Accordo di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziocooperazione in esame;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003l’art. 59 punto 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano vigente, n. 288sulle funzioni dei dirigenti in merito all’autorizzazione a contrarre; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006necessità di provvedere alla manutenzione delle aree verdi ubicate presso i due Campus Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Bovisa; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano n. 202001280120 del 28.01.2020 che da mandato ad AGIS di predisporre e pubblicare bando di gara aperta per l’aggiudicazione di un “Accordo quadro per Servizi di manutenzione del verde e giardinaggio”, suddiviso in 2 lotti; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano n. 2201912170072 del 17.12.2019; Premesso aggiornato con delibera CdA 202003310206 del 31 marzo 2020 avente per oggetto “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” che prevede, nell’ambito della programmazione 2020-2021, la necessità di indire procedura per l’affidamento dell’ “Accordo quadro per Accordo quadro per Servizi di manutenzione del verde e giardinaggio” della durata di 48 mesi; la procedura è in 2 lotti per l’importo stimato posto a base d’asta al netto di IVA così suddiviso: Oggetto del lotto - Servizi di manutenzione del verde e giardinaggio CUI Importo posto a base d’asta € 1.140.700,00 Servizi di manutenzione del verde e giardinaggio Politecnico di Milano - Sede Xxxxxxxx 80057930150201900046 IVA inclusa (€ 935.000,00 IVA esclusa) € 1.140.700,00 Servizi di manutenzione del verde e giardinaggio Politecnico di Milano - Sede Bovisa 80057930150201900047 IVA inclusa (€ 935.000,00 IVA esclusa) Considerato che la Sig.ra A.G., base d’asta di ciascun Lotto risulta così costituita da: - Contratto tipo A (Progetto manutenzione annuale) - Contratto tipo B (Censimento/Mappatura verde esistente) - Contratto tipo C (Servizi oggetto singoli c.a. nel corso dell’appalto) Contratto A Contratto B Contratto C Totale base asta (IVA esclusa) Lotto 1 € 63.000,00 € 20.000,00 €852.000,00 € 935.000,00 Lotto 2 € 83.000,00 € 20.000,00 €832.000,00 € 935.000,00 Considerato che l’importo di aggiudicazione sarà pari al totale della base d’asta di ciascun Lotto e che l’offerta economica proposta dagli operatori economici per il tramite le singole tipologie di contratto costituirà rispettivamente: - l’importo del proprio legale contratto di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida tipo A e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito B per l’importo effettivamente offerto - lo sconto percentuale da applicarsi al “Prezziario regionale opere pubbliche della Regione Lombardia – Edizione 2019” per i contratti di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018tipo C; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro conclusione dell’Accordo Quadro (dei rispettivi lotti di cui trattasiè composto) è finalizzato all’aggiudicazione di Contratti Attuativi, con e – mail in xxx xxxxxxxxxxx xx sono individuate come interferenze quelle contenute all’interno del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso DUVRI allegato al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, Capitolato per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale12.350,00 per ciascun lotto compresi nel valori massimi di ciascun accordo quadro sopra indicati; cheavuto riguardo alla circostanza che al momento della stipula dei Contratti attuativi, per lotto di aggiudicazione, potrebbero essersi modificate le condizioni legate ai rischi interferenti, l’Amministrazione, al momento della stipula del singolo Contratto Attuativo potrà procedere, se necessario, ad aggiornare il DUVRI individuando, tra l’altro, i relativi costi della sicurezza; Considerato che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; Preso atto che la procedura di gara sarà aperta, ai sensi dell’art. D, punto 1, 60 D.Lgs. 50/2016 da svolgersi sulla piattaforma SINTEL della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio centrale acquisti della Regione Lazio;Lombardia; Considerato che sono richiesti, in ottemperanza agli obblighi di legge quali requisiti di partecipazione i seguenti: Requisiti di IDONEITÀ

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003la legge 11 agosto 2014, n. 288125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e in particolare l’art. 1, comma 2, che elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006476/1998, art.39 ter, comma 1, lett. f) che ha statuito per gli Enti Autorizzati l’impegno “a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative […]”; il D.P.R. n. 108 del 8 giugno 2007 - Regolamento recante riordino della Commissione per le Adozioni Internazionali; la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 2176; Premesso che la Sig.ra A.G.Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata dall’Italia con legge del 31 dicembre 1998 n.476; il “Bando per il tramite finanziamento di progetti di cooperazione internazionale” approvato con Decreto del proprio legale Coordinatore della Segreteria Tecnica n …….. del …….. la Delibera n.------ della Commissione per le Adozioni Internazionali di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento approvazione della graduatoria finale dei danni subiti a seguito documenti di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto progetto presentati alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione luce del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpraticesuddetto Bando; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie Progetto [titolo], proposto dall’ Esecutore, è risultato beneficiario del finanziamento stanziato; L’Esecutore realizzerà il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%Progetto [titolo], una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, così come approvato dalla CAI con la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, Delibera n._____del ________ per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma costo totale di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’artEuro _______________. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti L’Esecutore e/o franchigiei suoi partner si impegnano a contribuire alla realizzazione del Progetto mediante risorse proprie di Euro_______________pari al 20 % del costo totale ammissibile. La ST-CAI si impegna ad erogare per il Progetto [titolo], sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuataun finanziamento di Euro _______________, nella forma della sovvenzione diretta, pari all’80% del costo totale ammissibile, a condizione che la rendicontazione sia stata valutata positivamente dalla ST-CAI rispetto a quanto previsto nel Progetto e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sia approvata dagli organi di controllo. Il finanziamento verrà erogato al solo Ente Coordinatore. L’erogazione del finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 1 e successive modifiche3 ed a quanto previsto dal Bando, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;si rinvia.

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Samples: Convenzione Di Finanziamento

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003verbale di verifica della congruità dei costi della manodopera redatto dal RUP in data 09/02/2021, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006acquisito agli atti con prot. 36693 del 09/02/2021, n. 2; Premesso in cui lo stesso dà atto che la Sig.ra A.G.verifica effettuata ai sensi dell’art. 95, per il tramite del proprio legale di fiduciacomma 10, D.Lgs. 50/2016 e smi, nei confronti della miglior offerta, ha notificato a questi Istitutiavuto esito favorevole; PRESO ATTO del regolare espletamento della procedura di gara e rilevato che tutte le operazioni di gara (sopra sinteticamente riassunte) si sono svolte regolarmente, nel rispetto della normativa vigente in data 15.02.2018materia, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento corredate dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxrelativi verbali soprarichiamati, acquisiti agli atti; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; cheRITENUTO, pertanto, di disporre l’aggiudicazione dell’appalto per la Compagnia conclusione di Assicurazioni ha comunicato un Accordo Quadro per “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE, NEGLI IMMOBILI DELL’AUSL DELLA ROMAGNA” a questi Istituti favore del concorrente CONSORZIO XXXXXXX XXXXX XXXXXXX' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA di Rionero in considerazione Vulture (PZ); PRECISATO che: • l’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Assuntore nell’ambito dell’Accordo Quadro è di € 5.000.000,00 a prescindere dal ribasso percentuale offerto pari a 28,02%, che si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli Elenchi prezzi, senza decurtazione sull’importo massimo stimato dell’accordo quadro; l’AUSL della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente Romagna non assume, comunque, alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo massimo stimato dell’accordo quadro, il quale è meramente presuntivo; • la durata dell’accordo quadro è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula dell’accordo quadro stesso, restando inteso che l’appalto si concluderà comunque ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri esaurimento dell’importo massimo stimato di cui sopra, senza che l’Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo o compensi di sorta; • che il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito del completamento della disamina effettuataverifica del possesso di tutti i requisiti richiesti e comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9, ha ritenuto X.Xxx. 50/2016, ossia non prima di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagniatrentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, come riportato nel verbale comma 5, del 18.02.2019medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero non prima del decorso del termine previsto dal successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, fatta salva l’eventuale motivata esigenza di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec • Il Responsabile Unico del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheProcedimento, ai sensi dell’art. D31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i è l’xxx. Xxxxx Xxxxxx, punto 1dipendente di questa Azienda; • di rinviare a successiva determinazione l’individuazione dei restanti componenti dell’ufficio di direzione lavori, ivi compreso il soggetto che assumerà le funzioni di Coordinatore della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito Sicurezza in Esecuzione di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; • trattandosi di un accordo quadro si provvederà con separato atto in occasione dell’affidamento di ciascun contratto applicativo alla nomina del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo Direttore Lavori e alla eventuale costituzione dell’Ufficio di risarcimento al lordo di eventuali scoperti Direzione; • l'assegnazione e la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi che verranno affidati all'assegnatario saranno adottati dal direttore dell'U.O. competente (U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizia e/o franchigieU.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti) in relazione all'oggetto dell'affidamento; DATO ATTO che, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualein materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 163/2010 e s.m.i. il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: CIG. N. 8487307B4B; Ritenuto pertanto necessario Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa in relazione alla non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso, in quanto, trattandosi di accordo quadro, si procederà all’atto dell’affidamento dei singoli contratti applicativi a dare corso al pagamento a favore atto della Compagnia Sham della quota sopra indicatarelativa copertura finanziaria in coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziari; Attestato che il Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che sottoscrivono in calce; Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e nella sostanza è totalmente legittimo s.m. e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazioi.;

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VISTO. Si attesta copertura contabile Il Direttore di Ragioneria (Xxxxxx Xxxxxx) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI 1 VIDEOCAMERA E ACCESSORI CIG ZCD3C75A3E DETERMINA A CONTRARRE n. 174/2023 Considerata la necessità di questo Conservatorio di acquistare 1 videocamera Ximea e relativi accessori; precisato che tale acquisto si rende indispensabile per garantire il decreto legislativo 16 ottobre 2003regolare svolgimento delle attività afferenti al progetto LOLA; visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023; considerati i principi elencati nel Titolo I del suddetto codice; visto l’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 28836/2023, il quale sancisce che per importi inferiori a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006visto l’art. 1, comma 2, dell’allegato II.1 al D. Lgs n. 236/2023; Premesso accertato che per l’appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo; visto il preventivo predisposto dalla ditta TECNODELTA, P. IVA n. 00598710325, assunto agli atti con prot. n 3943 di data 14 settembre 2023; considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 1.334,00 Iva esclusa; visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2022; visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; ritenuto congruo il prezzo offerto in ragione della tipologia della fornitura e dei valori medi del mercato di riferimento; visto che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale ditta TECNODELTA risulta in possesso di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; considerata l’acquisizione di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxspecifica dichiarazione sostitutiva; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; considerato che, ai sensi dell’art. D52 comma 2 del D. Lgs 36/2023, punto 1, si procederà alla risoluzione del contratto se in conseguenza della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualespeciali dichiarati; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicodato atto che, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artdell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, per gli acquisti di beni e successive modificheservizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; ritenuto pertanto di non dover ricorrere nel caso di specie allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; rilevato che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, nonché pertanto non è necessario provvedere alla stregua dei criteri redazione del DUVRI; visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale disciplina la figura del Responsabile unico del progetto (RUP); visto l’allegato I.2 al D. Lgs n. 36/2023, concernente le attività del RUP; considerato che con la presente determina si ritiene opportuno nominare il Direttore amministrativo come RUP; precisato che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di economicità amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, il Direttore amministrativo sarà il soggetto legittimato a firmare i successivi atti della procedura e a stipulare il contratto; considerato di efficacia impegnare la spesa massima di cui alla legge 7 agosto 1990€ 1.627,48 sull’U.P.B 1.1.3/107 denominata “Uscite per servizi informatici” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023; • di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; • di procedere all’affidamento diretto, n. 241 artai sensi dell’art. 50, comma 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di 1 videocamera e accessori, CIG ZCD3C75A3E, alla ditta TECNODELTA, P. IVA n. 1500598710325; Attestato in particolare, • di dare atto che il presente provvedimento valore della fornitura è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni quantificato in € 1.334,00 Iva esclusa e dei vincoli stabiliti dai decreti che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; • di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Commissario ad acta per la realizzazione D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del Piano commercio, consistente in un apposito scambio di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;lettere, anche tramite posta elettronica; Il Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; chelegittimità, ai sensi dell’art. D9, punto comma 1, lett. d) della polizza RCT suindicatalegge regionale 19 agosto 1998, gli Istitutin. 46 recante “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49bis, a seguito comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; (parte), 176 (parte), 173, 172, 169, 170 (parte), 171 (parte), 174 (parte), 161, 158 e 155, al fine del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile suo sfruttamento esclusivamente per il servizio taglio del foraggio per la produzione di fieno aziendale, senza possibilità di inserimento nel “verde agricolo”, indicendo una gara pubblica riservata ai soli allevatori residenti o aventi l’azienda agricola nel Comune di Saint-Christophe; - l’appartenenza del bene al Patrimonio disponibile del Comune; - l’agibilità dei locali, con l’indicazione delle tipologie di utilizzo e la capienza massima in re- lazione alle caratteristiche del bene e al rispetto della normativa sulla sicurezza; - il buono stato di manutenzione della struttura e degli impianti, ovvero la necessità di effettuare particolari interventi, anche di straordinaria manutenzione, con specifica indicazione degli stessi; - quantificazione del canone sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristi- che analoghe; quantificando in € 150,00 il canone annuo a base d’asta • la partecipazione è riservata ai soli allevatori residenti o aventi l’azienda agricola nel Comune di Saint-Christophe; • la durata della concessione amministrativa d’uso è fissata in 5 anni prorogabili, per egual periodo, con possibile disdetta di una delle parti da comunicarsi con raccomandata A.R. almeno un anno prima; • il canone è da aggiornarsi al 75% dell’indice ISTAT (Legge 392/78) e da pagarsi entro il 30 novembre di ogni anno; • la garanzia degli obblighi contrattuali è assicurata con presentazione di cauzione di € 150,00 mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o deposito cauzionale con assegno circolare; • la mancata presentazione della cauzione è motivo di non sottoscrizione del contratto di concessione amministrativa d’uso; • il contratto di concessione amministrativa d’uso sarà stipulato ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (patti in deroga), con la l’assistenza del rappresentante di categoria; • vige il divieto di subconcessione senza il consenso dell’Amministrazione; • gli oneri contrattuali a carico del concessionario comprese le spese di manutenzione e gestione degli impianti e le spese conseguenti l’irrigazione non a carico del CMF Saint-Christophe; • la concimazione dei terreni attraverso i reflui zootecnici dovrà essere eseguita correttamente e dovrà essere effettuata entro la fine di ogni anno, salvo diversa autorizzazione dell’Amministrazione comunale; • Tutti gli appezzamenti fanno parte della concessione e gli stessi dovranno essere falciati, irrigati e mantenuti a regola d’arte; • Il foraggio ottenuto dallo sfalcio, per la produzione di fieno, dell’area dovrà essere consumato direttamente dell’azienda agricola e non potrà essere oggetto di vendita; • Il concessionario dovrà effettuare almeno tre sfalci; • È vietato qualsiasi tipo di deposito sui terreni oggetto di concessione, compresi i reflui zootecnici; • il canone annuo a base d’asta è fissato in € 150,00; • di stabilire quale metodo di gara quello dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta; • l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida; • il concessionario non potrà chiedere per l’area la concessione del “verde agricolo” o altra sovvenzione; • l’Amministrazione comunale si riserva di utilizzare l’area per motivi di interesse pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994manifestazioni o altro per un massimo di due volte nell’arco dell’anno con un preavviso di almeno 30 gg, n. 20 artil Concessionario ha, di conseguenza, l’obbligo di dare l’area sfalciata e pulita per l’uso secondo gli accordi tra le parti; La concessione avverrà nello stato di fatto quale visionabile in loco. 1 e successive modificheAl fine di essere ammessi a partecipare alla gara, nonché alla stregua dei criteri i concorrenti, in forma singola, associata o raggruppata, devono essere in possesso: • di economicità e tutti i requisiti di efficacia ordine generale di cui alla legge 7 agosto 1990all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; Tale requisito deve essere di chiarato mediante la compilazione dell’Allegato A. In caso di concorrenti partecipanti in forma associata o raggruppata, n. 241 arti requisiti debbono essere posseduti da tutti gli operatori economici associati o raggruppati. 1Il concessionario è tenuto ad aver una polizza assicurativa, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolareper la responsabilità civile verso terzi, che tenga il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario Comune estraneo ad acta per la realizzazione del Piano ogni eventuale azione di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;rivalsa nei confronti di quest’ultimo.

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della Giunta Comunale N. 92 /2022

VISTO. Il verbale del 28.05.2009 che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato “D”), quale risulta che il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale Seggio di fiduciagara in seduta pubblica, ha notificato a questi Istitutiprovveduto all’apertura della busta B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, degli aggiudicatari provvisori; - il verbale del 07/07/2009, che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato “E”), dal quale risulta che i Tecnici Competenti, in data 15.02.2018seduta riservata, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere hanno verificato positivamente tutte le offerte tecniche presentate dai concorrenti provvisoriamente aggiudicatari, dichiarando la conformità dei prodotti offerti; - il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; verbale del 10.07.2009 che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente si allega al presente atto per RCT – Responsabilità professionalefarne parte integrante (allegato “F”), l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; dal quale risulta che il medico legale fiduciario Presidente in seduta pubblica, dà lettura dei risultati della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%verifica delle offerte tecniche dei n. 39 lotti in gara: ATTESO, una I.T.T. di 45 gg; inoltre che, pertantorelativamente ai lotti andati deserti: 15-16-18-20-24-27-34-35-41-42-43-44-46- 52, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato si provvederà a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. D57 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006; RILEVATO che per tale tipologia di fornitura: • non vi sono specifiche convenzioni attive del CAT - Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx; • non vi è specifica convenzione Consip; DATO ATTO che si è proceduto: • alla verifica dei requisiti tecnico–economici dichiarati dagli aggiudicatari provvisori ed è in corso la verifica degli altri requisiti previsti ai fini della stipulazione del contratto, punto 1come il casellario giudiziale, posizioni Inps e Inail, normativa disabili, normativa antimafia; • a richiedere preventiva autorizzazione alla stipula dei contratti con le ditte aggiudicatarie della polizza RCT suindicatagara in oggetto, gli Istituti, in relazione a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro quanto prescritto dal disavanzo del settore sanita- rio Presidente della Regione Lazio;Autonoma della Sardegna con nota prot. N° 601 del 9 marzo u.s, con la quale ha impartito disposizioni urgenti ai Direttori Generali delle aziende sanitarie per l’adozione di particolari tipologie di atti, tra cui l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva alla stipula di contratti di importo superiore a € 500.000,00.

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003La legge 6 novembre 2012 n. 190, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 200517 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 1562 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; Attestato - a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in particolareoggetto; - ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara il subappalto di qualsiasi tipo alle ditte/imprese che hanno partecipato alla gara; - ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; ASL Roma 3 xxx.xxxxxxx0.xx Tel 00 00000000 - 7318 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00 C.F.-P.IVA 00000000000 fax 00 00000000 Cap 00125 Roma xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: - esclusione del concorrente dalla gara; - escussione della cauzione di validità dell’offerta; - risoluzione del contratto; - escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto. Il contenuto del Patto di integrità e dei vincoli stabiliti dai decreti le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Commissario ad acta per contratto. Il presente Xxxxx dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. Il presente Xxxxx deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. Luogo e data …………………. Per la società: (il legale rappresentante) (firma leggibile) ASL Roma 3 xxx.xxxxxxxx.xx Tel 00 00000000 - 7318 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00 Xxx 00000 Xxxx C.F.-P.IVA 00000000000 fax 00 00000000 xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx APPALTO DEI SERVIZI DI CATTURA, SOCCORSO E TRASPORTO DI CANI E GATTI RANDAGI, RACCOLTA E TRASPORTO CAROGNE DI CANI E GATTI AD IDONEO IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE, SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ SANITARIE PRESSO IL CANILE SANITARIO SOVRAZONALE E ATTIVITA’ ZOOIATRICHE SPECIALISTICHE ESTERNE PER ANIMALI OSPITATI PRESSO IL CANILE SANITARIO SOVRAZONALE

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Samples: Patto Di Integrita’

VISTO. Si attesta copertura contabile Il Direttore di Ragioneria (Xxxxxx Xxxxxx) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 FORNITURA 3 LAVAGNE MULTIMEDIALI CIG ZE63D02932 DETERMINA A CONTRARRE n. 197/2023 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003Piano acquisti 2023; vista l’approvazione del Consiglio Accademico con delibera n. 18/2023; vista l’approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33/2023; considerato che gli acquisti in esame ottimizzano il regolare svolgimento delle attività didattiche e di ricerca; visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023; considerati i principi elencati nel Titolo I del suddetto codice; visto l’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 28836/2023, il quale sancisce che per importi inferiori a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006visto l’art. 1, comma 2, dell’allegato II.1 al D. Lgs n. 236/2023; Premesso accertato che la Sig.ra A.G., per il tramite l’appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo; visto che i prodotti ricercati (3 Samsung Flip2 65 pollici) risultano disponibili all’interno del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxsono forniti nelle modalità richiesta dall’operatore economico I'MPRINTING SRL (P.Iva: 01995060769); che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; considerato che il medico legale fiduciario costo massimo dell’operazione è quantificato in € 5.850,00 Iva esclusa; ritenuto congruo il prezzo offerto in ragione della Compagnia ha stimato tipologia della fornitura e dei valori medi del mercato di riferimento; visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella fattispecie seduta del 29 dicembre 2022; visto il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%Regolamento di amministrazione, una I.T.T. di 45 ggfinanza e contabilità del Conservatorio; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; visto che il Comitato sopracitato operatore economico risulta in possesso di Valutazioni Sinistri documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; vista l’acquisizione di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019specifica dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’operatore economico; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; considerato che, ai sensi dell’art. D52 comma 2 del D. Lgs 36/2023, punto 1si procederà alla risoluzione del contratto se in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati; visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, della polizza RCT suindicatail quale disciplina la figura del Responsabile unico del progetto (RUP); visto l’allegato I.2 al D. Lgs n. 36/2023, gli Istituti, a seguito concernente le attività del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo RUP; considerato che con la presente determina si ritiene opportuno nominare il Direttore amministrativo come RUP; considerato di risarcimento al lordo impegnare la spesa massima di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale€ 7.137,00 Iva inclusa sull’U.P.B. 2.1.2/601 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023; Ritenuto pertanto necessario • di dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato atto che il le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico; • di procedere all’affidamento diretto, ai sensi della legge 14 gennaio 1994dell’art. 50, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. comma 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, n. 15della fornitura di 3 lavagne multimediali, ZE63D02932, all’operatore economico I'MPRINTING SRL (P.Iva: 01995060769); Attestato in particolare, • di dare atto che il presente provvedimento valore massimo dell’affidamento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni quantificato in € 5.850,00 Iva esclusa e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; • di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante la realizzazione del Piano di Rientro procedura dell’Ordine Diretto messa a disposizione dal disavanzo del settore sanita- rio Mercato Elettronico della Regione Lazio;Pubblica Amministrazione; Il Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003contratto di locazione che prevede l'avvio della locazione a partire dal 1 0 dicembre 2018; Considerato che a partire dal 7 gennaio 2019, l'Ufficio di Direzione e parte del personale ISIN si è trasferito presso la nuova sede di Via Capitan Bavastro, anche per accelerare tutte le operazioni e le attività per rendere pienamente funzionale tale sede, mediante l'attivazione di tutti i necessari servizi; Considerato che le operazioni di trasferimento del personale ISIN dalla sede dell'ISPRA alla sede dell'Ispettorato di Via Capitan Bavastro n. 288116 sono state sostanzialmente concluse; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006Convenzione tra ISPRA e ISIN, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, sottoscritta in data 15.02.20183 aprile 2019, una diffida con la quale sono stati sostanzialmente trasferiti personale, beni e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dotazioni strumentali a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018ISIN; Considerato che l'Ispettorato Nazionale per la Compagnia suindicataSicurezza Nucleare e la Radioprotezione ha necessità di disporre, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuataper le proprie attività istituzionali, di aver rilevato una medical malpraticeservizi di prenotazione alberghiera per i pernottamenti in Italia e all'estero, nonché di servizi di prenotazione per i vettori ferroviari, aerei e marittimi e noleggio auto per le trasferte di lavoro del personale dipendente; che Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il medico legale fiduciario quale espressamente dispone che: amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma l, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per I 'acquisizione di beni e servizi La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della Compagnia ha stimato nella fattispecie il determinazione del danno biologico compreso erariale si tiene anche conto della differenza tra il 10% ed il 12%prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto ' Dato atto che da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultato attivo l'Accordo Quadro Consip denominato Gestione integrata delle trasferte ed. 3 Lotto 2 (Altre Amministrazioni), una I.T.T. aggiudicato alla Cisapina Tours SpA, sede legale in Xxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 ; Considerato che per i sopra citati servizi di 45 gg; cheprenotazione si rende necessario aderire al predetto Accordo Quadro, pertantoinviando come previsto, la Compagnia specifico Ordinativo di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparteFornitura alla Cisalpina Tours SpA, per un fabbisogno stimato, per un periodo contrattuale di 36 mesi, di complessivi € 6.735,00, oltre IVA come per legge, (per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma annuo di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale2.245,00, oltre IVA), valutato sulla base del numero e tipologie di trasferte effettuate da personale ISIN negli anni precedenti e dei prezzi unitari dei servizi offerti dalla Cisalpina Tours Spa nell'ambito del citato Accordo Quadro. Il tutto è riepilogato nell'allegato file excel Tool AQ Trasferte di lavoro 3, compilato nelle sue parti e che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura; Ritenuto, per le ragioni sopra descritte, di aderire al citato Accordo Quadro; Appurato che, ai sensi dell’artsotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. D26, punto 1comma 3-bis, della polizza RCT suindicatadel d.lgs. n. 81/2008, gli Istitutinon è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico; Dato atto che, in conformità a seguito quanto disposto dall'art. 192 del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo d.lgs. 267/2000: ⎯ le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di risarcimento al lordo di eventuali scoperti efornitura/o franchigieservizio stabilite nel citato Accordo Quadro; ⎯ il contraente viene individuato, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuatamediante adesione all'Accordo Quadro Gestione integrata delle trasferte ed. 3 — Lotto 2 (Altre Amministrazioni), nella forma ditta Cisapina Tours SpA, sede legale in Xxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00; Considerato che gli ulteriori adempimenti discendenti dall'utilizzo dell'Accordo Quadro saranno messi in atto dal Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell 'esecuzione; Visto l'art. 32 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 e nella sostanza è totalmente legittimo s.m.i., il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei i criteri di economicità selezione degli operatori economici e delle offerte; Verificata la disponibilità della spesa indicata di efficacia complessivi € 8.216,70, comprensivo di cui alla legge 7 agosto 1990IVA al 22% (6.735,00 + 1.471,70 per IVA) che trova copertura in termini di competenza al Cap. 13030 — Rimborso spese di missione e trasferte del personale dipendente PRO - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 241 art. 110 del 31 dicembre 2018 e in termini di cassa, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005pro quota, n. 15sui pertinenti capitoli di bilancio dell'ISIN negli esercizi finanziari dell'anno 2019, 2020 e 2021; Attestato in particolare, Dato atto che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni rispetta le regole di finanza pubblica in conformità quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei vincoli stabiliti dai decreti dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165'

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003l’art. 1, comma 450, della L. n. 288296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo Art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitari; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso Dato atto che la Sig.ra A.G.prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, per il tramite frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell’Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia di € 139.000,00 e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all’art. 35, comma 6, del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento Codice dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018contratti pubblici; Considerato che la Compagnia suindicatamigliore offerta ricevuta, presa in carico risulta trasmessa via PEC dall’operatore economico Fastbook – Divisione MF ingrosso SPA con sede legale in, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx n. 8 – 20057 (Assago) Milano – P. IVA 02690950403 che ha presentato una proposta di spesa per la gestione fornitura del sinistro materiale bibliografico pari a € 100.000,00 al netto della percentuale di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, scontro riconosciutaci al 31,11% sul prezzo di aver rilevato una medical malpraticecopertina di ogni singolo prodotto; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso Ritenuto necessario procedere mediante ricorso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO sistema telematico regionale START al fine di ottenere avviare la procedura di affidamento diretto n. 06012/2022 del 01/04/2022 con termine di presentazione al 07/04/2022 per la fornitura di materiale bibliografico librario a stampa in commercio per bambini, ragazzi, adulti, compresi fumetti e graphic novel, narrativa, saggistica, lettura facilitata, materiali per ipo e non vedenti, sezione multiculturale per le Biblioteche Comunali Fiorentine alla ditta Fastbook – Divisione di MF- ingrosso SPA; Dato atto che: Verificato che: Preso atto che l’affidatario ha presentato una valutazione in merito; che il Comitato dichiarazione sostitutiva di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, atto notorio ai sensi dell’art. D47 del DPR 445/200, punto 1nel quale ha dichiarato, della polizza RCT suindicatatra le altre, di essere in possesso dei requisiti di carattere generale, dei requisiti tecnico-professionali e che gli Istitutistessi sono verificati nel rispetto delle indicazioni fornite nelle linee guida ANAC n.4, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualepar. 4.2.3; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolareinserire nel contratto una clausola, che prevede, in caso di successivo accertamento del difetto del Preso atto: Dato atto che all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva di € 100.000,00 è possibile far fronte imputando il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti relativo impegno al cap. 28865 del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione LazioBilancio 2022-2024, annualità 2022;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Codice dei Contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) ed il Regolamento sui LL.PP (D.P.R. 5 ot- tobre 2010, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.207, per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istitutila parte in vigore) • che l’Amministrazione Comunale, in data 15.02.2018conformità della determina dirigenziale a contrattare della Dire- zione Polizia locale n. 674 del 06/10/2016, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito intende procedere alla conclusione di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina XxxxxAccordo Quadro “Lavori di Manutenzione della segnaletica stradale luminosa. - Durata anni tre -“ CIG 6694789AA5 • che l’affidamento mediante la procedura disciplinata dall’art. 54 del D.Lgs.50/2016 avverrà ai sensi dell’art. 95 del C.A. con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Qualora sussistano le condizioni, si applicherà l’art. 97, comma 8, del D.Lgs.50/2016 (esclusione automatica) con determinazione della soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo artico- lo; che questi Istituti hanno richiesto le Imprese interessate ed aventi i requisiti prescritti, sono invitate a manifestare il proprio interes- se a partecipare alla Compagnia Sham procedura di che trattasi per la conclusione dell’accordo quadro in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionaleargomento entro e non oltre le ore 12,00 del 7 nov 2016 pena esclusione dall’invito; • L’importo dell’appalto, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro della durata di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuatamesi trentasei, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario manutenzione della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%segnaletica luminosa, una I.T.T. del comune di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato Taranto è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad €. 289.065,00# così ripartito: • - Totale importo lavori: 84.900,00225.000,00#; • - Importo oneri per la sicurezza (D.lgs n.81/2008.), la Compagnia Sham ha chiesto non soggetti a questi Istituti ribasso d’asta: € 6.750,00#; • - Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 5.230,00#; • - Oneri Fiscali: € 52.085,00# • che le categorie e classifiche di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; qualificazione che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da contropartedevono possedere le Imprese, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; chegli importi corri- spondenti, ai sensi dell’art. D92 comma 7 del DPR n. 207/2010 e s.m. e i., punto 1sono le seguenti: Categoria prevalente: OS 9 classifica I - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffi- co -, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo per un importo di risarcimento € 231.750,00# al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore degli oneri della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;sicurezza.

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288l’avvenuto controllo sull’aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art.80 del d.lgs n.56/2016; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006congruità dell’offerta attestata dal responsabile P.O. Impianti Elettrici e Speciali. Vista dunque l’offerta della ditta. Ritenuto, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.quindi, per con il tramite presente provvedimento di prendere atto della disposizione del proprio legale Responsabile Unico del Procedimento di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro affidare direttamente all’Impresa PINELLO SANTO E C. SAS i lavori di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparteall’oggetto, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che41.583,36 compresa IVA, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento provvedendo nel contempo all’assunzione dell’impegno contabile a favore della Compagnia Sham predetta ditta; Preso atto, altresì, della quota sopra indicatadichiarazione, che si allega integrante, del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori; Attestato Dato atto che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto non incide sull’importo del contratto da affidare ma si applicherà di volta in volta sulla contabilità dei contratti attuativi dipendenti dallo stesso accordo quadro (maggiore sconto più lavori), salva la necessità di accantonare comunque la somma per l’eventuale accordo bonario; QUADRO ECONOMICO GENERALE CIG Z3129105EA Dato atto che il le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici; Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; • Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; • Visto il D. lgs. n. 50/2016; • Visto l’art. 00, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx; • Visto il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artvigente Regolamento sui contratti; • Visto l’art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 13 del vigente Regolamento di economicità e Organizzazione del Comune di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione LazioFirenze;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Si attesta copertura contabile Il Direttore di Ragioneria (Xxxxxx Xxxxxx) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ADESIONE CORSI DI FORMAZIONE CIG Z0F3CE8479 DETERMINA A CONTRARRE n. 288; 191/2023 Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale necessità di fiducia, ha notificato questo Conservatorio di formalizzare l’adesione di due unità dell’ufficio economato a questi Istituti, due corsi di formazione online in data 15.02.201810 novembre; precisato che i suddetti corsi verteranno su specifici argomenti di pertinenza del sopracitato ufficio (gestione dei professionisti in regime forfettario e nuovo portale MEPA); visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023; considerati i principi elencati nel Titolo I del suddetto codice; visto l’art. 50, una diffida e costituzione comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, il quale sancisce che per importi inferiori a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; visto l’art. 1, comma 2, dell’allegato II.1 al D. Lgs n. 36/2023; accertato che per l’appalto in mora tesa ad ottenere oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo; visto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxpreventivo predisposto dall’operatore economico FORMEL (P.IVA: 01784630814), assunto agli atti con prot. n. 4816/C14C del 18 ottobre 2023; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato considerato che l’importo complessivo dell’operazione è pari a € 680,00 Iva esente; ritenuto congruo il prezzo offerto in ragione della tipologia del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionaleservizio e dei valori medi del mercato di riferimento; visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, operanteapprovato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2022; visto il Regolamento di amministrazione, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti finanza e contabilità del Conservatorio; visto che l’operatore economico risulta in possesso di esprimere un proprio parere circa la possibilità documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; vista l’acquisizione di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri specifica dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’operatore di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; considerato che, ai sensi dell’art. D52 comma 2 del D. Lgs 36/2023, punto 1, si procederà alla risoluzione del contratto se in conseguenza della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualespeciali dichiarati; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicodato atto che, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artdell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, per gli acquisti di beni e successive modificheservizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; ritenuto pertanto di non dover ricorrere nel caso di specie allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché alla stregua dei criteri il quale disciplina la figura del Responsabile unico del progetto (RUP); visto l’allegato I.2 al D. Lgs n. 36/2023, concernente le attività del RUP; considerato che con la presente determina si ritiene opportuno nominare il Direttore amministrativo come RUP; precisato che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di economicità amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, il Direttore amministrativo sarà il soggetto legittimato a firmare i successivi atti della procedura e a stipulare il contratto; considerato di efficacia impegnare la spesa massima di cui alla legge 7 agosto 1990€ 680,00 Iva esente sull’U.P.B 1.1.2/58 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023; • di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; • di procedere all’affidamento diretto, n. 241 artai sensi dell’art. 50, comma 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, n. 15del servizio di erogazione corsi di formazione, CIG Z0F3CE8479, all’operatore economico FORMEL (P.IVA: 01784630814); Attestato in particolare, • di dare atto che il presente provvedimento valore massimo dell’affidamento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni quantificato in € 680,00 Iva esente e dei vincoli stabiliti dai decreti che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; • di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Commissario ad acta per la realizzazione D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del Piano commercio, consistente in un apposito scambio di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;lettere, anche tramite posta elettronica; Il Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003D.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; Richiamato l’art. 107 del d.lgs. n. 288267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006disponibilità finanziaria presente sul Cap 2200492/110485 CdR 1VP del corrente bilancio; – Xxxx xxxx altresì che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.50/2016 stabilisce: che, per il gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite del proprio legale di fiduciadetermina a contrarre, ha notificato a questi Istitutio atto equivalente, che contenga, in data 15.02.2018modo semplificato, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il risarcimento fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei danni subiti a seguito requisiti di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxcarattere generale; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham le stazioni appaltanti, in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionaleconformità ai propri ordinamenti, l’attivazione debbano individuare gli elementi essenziali del relativo si- nistro n. 61/2018contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; –Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: –Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e xx.xx.); – Xxxx xxxx che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una Trattativa diretta; Rilevato che: da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l’operatore economico DPS INFORMATICA S.r.l., rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate; al citato operatore economico è stato trasmesso invito a Trattativa Diretta n. 1172954 del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione, ottenendo una offerta per la Compagnia suindicatafornitura dei beni in oggetto al prezzo ribassato rispetto a quello a catalogo per € 4.351,98 (IVA 22% compresa) • l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel Mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto; Ritenuto, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuataper le ragioni sopra esposte, di aver rilevato una medical malpraticeaffidare la fornitura alla DPS Informatica Srl Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z6A2B542C9 Che, daicontrollieffettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale dicuiall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; che il medico legale fiduciario Che, ai sensi della Compagnia deliberazione G.C. n.171 del 25 maggio 2015, l’Impresa ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%inviato l’organigramma aggiornato di tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, una I.T.T. di 45 ggafferenti gli ultimi treanni,corredato dall’elenco dei relativi parentied affinicon icorrispettivianagrafici; che, pertantoai fini della comprova, si è utilizzato l'esito istanza del 10/10/2019 a cura del Dipartimento Risorse Umane per l’organigramma inviato relativamente ad una trattativa precedente; Accertato che la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri spesa di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; chebilancio, ai sensi dell’art. D9, punto 1comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; che, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della polizza RCT suindicataLegge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Impresa aggiudicataria ha comunicato - con nota esibita in atti - gli Istituti, a seguito estremi identificativi del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti eseguente conto corrente: DPS INFORMATICA snc - sede legale Xxxxxx Xxxxxxx x.00 – 00000 Xxxxxxx (XX) P.IVA/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artC.Fisc. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;00000000000 XXXX XX00X0000000000000000000000 CREDITAGRICOLE FRIULADRIA agenzia

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Samples: Dipartimento Tutela Ambientale

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003progetto di fusione per incorporazione di Acqua Toscana, n. 288; Vista Consiag e Publiservizi in Alia e la legge regionale 23 gennaio 2006relazione degli amministratori allegati parte integrante al presente provvedimento (All. 1,2,2a, n. 2; Premesso 2b e 3) Considerato che la Sig.ra A.G.Fusione è stata delineata come fusione per incorporazione di Acqua Toscana, per il tramite Publiservizi e Consiag in Alia poiché quest’ultima, a differenza delle altre, è società operativa titolare di una concessione e di rapporti contrattuali funzionali alla gestione del proprio legale servizio e con questa modalità di fiduciafusione le si garantirebbe una continuità soggettiva sia ai fini della concessione che degli ulteriori rapporti di cui è oggi titolare, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito preservando altresì lo status di società emittente di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxprestito obbligazionario sui mercati regolamentati anche ai fini delle disposizioni del TUSP ed in particolare del comma 5 dell’art. 25; Visti gli art. 2501 e seguenti del codice civile con riferimento alla “fusione”; Evidenziato che questi Istituti gli organi di amministrazione delle società partecipanti alla fusione hanno richiesto predisposto una relazione che illustra e giustifica sotto il profilo economico e giuridico il Progetto, con particolare riferimento alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018valutazione delle aziende e ai rapporti di concambio; Considerato che il Progetto di fusione si inserisce in un più ampio contesto di coinvolgimento territoriale, aperto all’ingresso di altre realtà pubbliche del territorio, per sopperire alla storica insufficienza di risorse destinate agli investimenti in impianti, ed ha un importante rilievo per il potenziamento delle infrastrutture, per le ricadute occupazionali e per una più efficiente, uniforme ed equa erogazione dei servizi sul territorio, nonché per un potenziamento delle azioni di tutela dell’ambiente; Preso atto che negli allegati “02a Sintesi-progetto” e “02b Dossier di valutazione del progetto Multiutility” l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione ha esplicitato le ragioni e le finalità che giustificano la Compagnia suindicatascelta aggregativa, presa in carico la gestione del sinistro anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché le opportunità di cui trattasisviluppo dei servizi pubblici locali che saranno gestiti, dando conto della compatibilità della scelta con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuatai principi di efficienza, di aver rilevato una medical malpraticeefficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Rilevato con riferimento alla Fusione che: i per effetto della Fusione, Xxxx quale società incorporante assegnerà le proprie azioni ai soci delle società partecipanti alla Fusione sulla base dei rapporti di cambio indicati nel progetto di Fusione (il“Progetto di Fusione”) allegato parte integrante alla presente deliberazione (All. 1 e 2); che il medico legale fiduciario ii gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione (vedasi paragrafo 3 della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%loro Relazione) hanno utilizzato per la determinazione del rapporto di cambio la metodologia dell’Unlevered Discounted Free Cash Flow (DCF) quale metodo di valutazione, una I.T.T. basato sull’analisi dei flussi di 45 gg; checassa operativi, pertantoscontati al 01/01/2022, la Compagnia data di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti riferimento della valutazione. Per le Società Incorporande, in considerazione della perizia medico legale sopracitata loro natura di holding, è stata fatta una valutazione per somma delle parti, ovvero considerando separatamente le valutazioni con il metodo del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 DCF per le principali società operative ed in particolare Acque S.p.A., Estra S.p.A., Publiacqua S.p.A., e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti Toscana Energia S.p.A. I flussi di esprimere un proprio parere circa la possibilità cassa operativi oggetto di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da contropartesono quelli derivanti dalle proiezioni contenute nei business plan delle singole società, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante omogeneità di analisi considerate nell’orizzonte 2022-2025. In considerazione della specificità del business idrico con scadenza delle concessioni al 2031, per Acque S.p.A. e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento Publiacqua S.p.A. è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta analizzato anche lo scenario fino al 2031. Si rammenta infine che per la realizzazione del Piano di Rientro Publiacqua il business plan sottende l’estensione della concessione dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;2024 al 2031.

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Samples: trasparenza.comune.prato.it

VISTO. che tra il decreto legislativo 16 ottobre 2003Ministero della Salute e l’IFO IRCCS IRE è stata stipulata la Convenzione facente riferimento al progetto GR-2021-12373396 denominato “Randomized control trial comparing off-clamp robotic partial nephrectomy with or without renorrhaphy” (Al- legato 1), n. 288ai fini dello svolgimento del progetto di ricerca e per disciplinare i rapporti tra le parti e che, la stessa allegata in copia conforme all’originale, rappresenta parte integran- te e sostanziale del presente atto; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006Rilevato che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Nazionale Tumori Xxxxxx Xxxxx hanno presentato il progetto, n. 2oggetto del presente atto, in qualità di Destinatario Istituzionale e tramite il Principal Investigator, Dr. Xxxx Xxxxxxxxx, svolgerà lo stesso secondo quanto ri- portato nel piano esecutivo approvato dal Ministero, agli atti della scrivente; Premesso che la Sig.ra A.G.convenzione ha la durata di 36 mesi prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi come previsto dall’ articolo 11; che l’attività di ricerca, da svolgersi nell’arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2023, comunicando la data effettiva di avvio con nota sottoscritta digitalmente dal proprio rappresentante legale e dal Principal investigator della ricerca che deve essere trasmessa almeno 20 giorni prima dell’inizio effettivo, correlata di documentazione idonea; Atteso che l’importo concesso a finanziamento di €450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) sarà corrisposto da parte del Ministero della Salute, come da art. 6 della convenzione di cui in premessa, nei tempi e nei modi di seguito indicati: -La prima rata del finanziamento è pari a €225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) e la procedura per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti pagamento della stessa è avviata solo a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione dell’accertamento da parte del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro Ministero degli avvenuti adempimenti di cui trattasi, con al comma 2 e – mail 4 dell’articolo 5 della presente. La predetta rata è imputata sull’esercizio finanziario 2022. - La seconda rata del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, finanziamento è pari ad €135.000,00 (centotrentacinquemila/00) ed è erogata dopo la trasmissione da parte del Destinatario istituzionale della relazione intermedia di cui al successivo art. 7 e solo a seguito della disamina valutazione positiva della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuatastessa da parte del Ministero. La predetta rata è imputata sull’esercizio finanziario 2025. - La terza rata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%a saldo del finanziamento, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, 90.000,00 (novantamila/00). Essa è corrisposta una volta accertata la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri sussistenza dei requisiti di cui sopra, all’articolo 9 della Convenzione e solo a seguito della disamina effettuatavalutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero . La predetta rata è imputata sull’esercizio finanziario 2027. che a garanzia della coerenza con l’inizio delle attività gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, ha ritenuto in qualità di condividere la proposta transattiva presentata dalla CompagniaDestinatario Istituzionale, come riportato nel verbale del 18.02.2019; chesi impegnano ad anticipare le risorse economiche necessarie, pertanto, la Compagnia nell’eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazioneperenzione; che con e – mail pec la distribuzione del 24.07.2019 finanziamento è la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. seguente: Costs UO1 IRCCS IFO- IRE 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;Staff Salary not per- mitted 2 Researchers' Contracts 186.5 61,00 €

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Samples: cdn.ifo.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 288269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no- vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco, trasferendo ad essa, fra l’altro, le competen- ze in materia di rilascio dell’autorizzazione in commer- cio dei medicinali e di classificazione degli stessi ai sen- si dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006nota in data 21 ottobre 2010, n. 2con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di Accordo in oggetto; Vista la lettera in data 5 novembre 2010 con la quale la proposta di Accordo di cui trattasi è stata trasmessa alle regioni e province autonome; Vista la lettera in data 15 novembre 2010, con la quale Il Ministero della salute ha inviato una nuova versione della proposta di accordo in parola; Vista la nota in data 15 novembre 2010 con la quale la predetta nuova versione è stata diramata alle regioni e province autonome; Vista la nota in data 16 novembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un documento con- cernente l’«allegato» (Elenco ricognitivo dei farmaci di cui la CTS ha riconosciuto l’innovatività) alla proposta di Accordo in parola; Considerato che, con lettera in data 16 novembre 2010, il predetto documento è stato portato a conoscenza delle regioni e province autonome; Rilevato che, nel corso dell’odierna seduta, il rappre- sentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio assenso condizionato all’inserimento nelle premesse del presente Accordo della seguente frase: «Premesso che l’attuazione del presente Accordo attie- ne esclusivamente ad aspetti procedurali e pertanto non comporta effetti peggiorativi sugli equilibri di bilancio regionale»; Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le provin- ce autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini; Premesso che la Sig.ra A.G.che: al Ministero della salute è stato segnalato, anche per il tramite del proprio legale di fiduciainterrogazioni parlamentari, ha notificato che in taluni ambiti regionali i farmaci innovativi sono messi a questi Istitutidispo- sizione degli assistiti con un certo ritardo rispetto alle de- terminazioni dell’AIFA che autorizzano l’immissione in commercio di tali medicinali e li inseriscono fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale; la questione non riguarda i medicinali ai quali gli as- sistiti hanno accesso mediante la rete delle farmacie aper- te al pubblico, ma farmaci che, in data 15.02.2018considerazione della delicatezza del loro impiego, sono classificati, al momen- to della loro registrazione, come di uso ospedaliero; una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti certa variabilità circa l’effettiva messa a seguito dispo- sizione degli assistiti del S.s.n di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxmedicinale di nuova immissione in commercio può non creare significativi problemi di salute pubblica quando il farmaco, per com- posizione e indicazioni terapeutiche, costituisce soltanto un’ulteriore alternativa per soddisfare esigenze sanitarie già idoneamente coperte da altri medicinali, mentre può incidere negativamente sull’uniformità dei livelli es- senziali di assistenza quando si tratti di medicinale che abbia una «innovatività» riconosciuta o potenziale, se- condo i criteri adottati dall’AIFA in sede di concessione dell’autorizzazione; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; chesi ritiene, pertanto, la Compagnia necessario individuare procedure condivise per l’aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri regionali e per le modalità di Assicurazioni ha comunicato entrata in vigore delle determinazioni regionali sulla messa a questi Istituti disposizione degli assistiti di farmaci innovativi di nuova immissione in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione commercio; l’attuazione del danno corrispondente presente Accordo attiene esclusi- vamente ad un importo compreso tra € 25.000,00 aspetti procedurali e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti pertanto non comporta effetti peggiorativi sugli equilibri di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziobilancio regionale;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003prospetto elaborato dal Servizio personale T.A. recante le presenze effettive del personale T.A. nell’anno 2021 e le autocertificazioni attestanti le variazioni intervenute nel corso dell’anno delle distanze tra il domicilio e il luogo di lavoro presentate dai dipendenti aventi diritto ai buoni carburante Visto il prospetto recante il numero di buoni spettanti a ciascun dipendente, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006elaborato dal Servizio Trattamenti economici e allegato al presente decreto, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituticostituisce parte integrante; Dato atto che, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuatafronte dei conteggi effettuati, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione devono essere acquistati n. 751 buoni carburante del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma valore nominale di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale50,00; che, Tenuto conto che le risorse relative all’erogazione dei buoni carburante sono state previste e autorizzate nel bilancio unico di previsione di Ateneo 2021 e che tali risorse sono state successivamente accantonate nel “Fondo arretrati altri accessori personale tecnico amministrativo”; ✓ di ripartire gli importi disponibili ai sensi dell’art. D67, punto comma 1, della polizza RCT suindicatalettera a), del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018, mediante la distribuzione di buoni carburante al personale tecnico amministrativo per le spese relative ai trasporti sostenute nell’anno 2020, secondo quanto riportato nelle premesse del presente decreto; ✓ di autorizzare l’adesione all’ Accordo Quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 Lotto 1 (attivo dal 29/07/2020 scadenza il 29/01/2023) dal fornitore Italiana Petroli spa con sede in xxx Xxxxxxx x.0000, 00000 Xxxx. P.I. 00051570893, per l’acquisto di n. 751 buoni acquisto su supporto plastico dal valore nominale di € 50,00 con spendibilità a scalare, utilizzabile per più rifornimenti fino ad esaurimento del credito presente sulla carta – per un importo non superiore a € 37.550,00, CIG derivato ZA63463326; ✓ di autorizzare il pagamento delle ritenute di legge, compreso il carico ente, sugli importi dei buoni ritirati aventi valore nominale superiore a € 516,46 (importo fringe benefit esente), mediante l’utilizzo delle risorse a tal fine accantonate nel “Fondo arretrati altri accessori personale tecnico amministrativo”, voce COGE E.P.04.01.05.03 del bilancio unico di Ateneo 2021; ✓ gli Istituti, a seguito eventuali importi non spesi rimarranno accantonati nel “Fondo arretrati altri accessori personale tecnico amministrativo” e destinati agli scopi di cui all’articolo 67 di esercizi futuri; ✓ di destinare gli eventuali buoni che non verranno ritirati dagli interessati alla ridistribuzione tra il personale avente diritto con riferimento all’anno 2021. ✓ di autorizzare la pubblicazione del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso Perugia nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifichedell’art.29 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 artdell’art. 1, primo 37 comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti 2 del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;D.Lgs 14.03.2013 n.33.

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VISTO. Si attesta copertura contabile Il Direttore di Ragioneria (Xxxxxx Xxxxxx) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SERVIZIO PIANOFORTE CIG Z623CC18A3 DETERMINA A CONTRARRE n. 184/2023 Vista la masterclass-concerto che si svolgerà nelle date 14 e 15 ottobre 2023, presso il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288teatro Modena di Palmanova; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006necessità di utilizzare strumenti di qualità per l’esecuzione di suddette attività; vista la necessità di allestimento, manutenzione e assistenza per un corretto utilizzo dei suddetti strumenti; visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023; considerati i principi elencati nel Titolo I del suddetto codice; visto l’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, il quale sancisce che per importi inferiori a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; visto l’art. 1, comma 2, dell’allegato II.1 al D. Lgs n. 36/2023; Premesso accertato che per l’appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo; visto il preventivo predisposto dalla ditta Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, P.IVA: 01987810304, assunto agli atti con prot n 4514/C14c della data 9 ottobre2023; considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 1500,00 Iva esclusa (€ 1000 per il primo giorno: servizio completo di noleggio trasporto, accordatura ed assistenza, €500 per il secondo giorno: considerando solo il costo del noleggio senza includere i costi dell’assistenza); visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2022; visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; ritenuto congruo il prezzo offerto in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del mercato di riferimento; visto che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx risulta in possesso di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxdocumentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; considerato che, ai sensi dell’art. D52 comma 2 del D. Lgs 36/2023, punto 1, si procederà alla risoluzione del contratto se in conseguenza della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualespeciali dichiarati; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicodato atto che, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artdell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, per gli acquisti di beni e successive modificheservizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; ritenuto pertanto di non dover ricorrere nel caso di specie allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; rilevato che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, nonché pertanto non è necessario provvedere alla stregua dei criteri redazione del DUVRI; visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale disciplina la figura del Responsabile unico del progetto (RUP); visto l’allegato I.2 al D. Lgs n. 36/2023, concernente le attività del RUP; considerato che con la presente determina si ritiene opportuno nominare il Direttore amministrativo come RUP; precisato che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di economicità amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, il Direttore amministrativo sarà il soggetto legittimato a firmare i successivi atti della procedura e a stipulare il contratto; considerato di efficacia impegnare la spesa massima di cui alla legge 7 agosto 1990€ 1830,00 sull’U.P.B 1.2.1/255 denominata “Produzione artistica e ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023; • di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; • di procedere all’affidamento diretto, n. 241 artai sensi dell’art. 50, comma 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., n. 15del servizio di accordatura e manutenzione organi, CIG Z623CC18A3, alla Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, P.IVA: 01987810304; Attestato in particolare, • di dare atto che il presente provvedimento valore del servizio è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni quantificato in € 1500,00 Iva esclusa e dei vincoli stabiliti dai decreti che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; • di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Commissario ad acta per la realizzazione D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del Piano commercio, consistente in un apposito scambio di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;lettere, anche tramite posta elettronica; Il Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

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VISTO. inoltre: ✓ il decreto legislativo 16 ottobre 2003D. Lgs. n. 267/2000; ✓ lo Statuto Comunale; ✓ il Regolamento di contabilità. D E T E R M I N A 1.DI APPROVARE l’Accordo quadro per incarico di servizio tecnico ed attinente all’architettura e all’ingegneria relativo ad indagini, studi preliminari, studi di fattibilità delle alternative progettuali, progettazione di supporto alle decisioni per la pianificazione e la realizzazione di interventi sulla mobilità e la sicurezza stradale. CIG: 8640487370, allegato alla presente determinazione dirigenziale. 2.DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 288267/2000, quanto segue: ✓ il fine che il contratto di accordo quadro intende perseguire è quello di identificare una figura professionale che in un periodo di medio termine possa effettuare indagini, studi preliminari, studi di fattibilità delle alternative progettuali, progettazione di supporto alle decisioni per la pianificazione e la realizzazione di interventi sulla mobilità e la sicurezza stradale; Vista ✓ l’oggetto del contratto è: Incarico di servizio tecnico ed attinente all’architettura e all’ingegneria relativo ad indagini, studi preliminari, studi di fattibilità delle alternative progettuali, progettazione di supporto alle decisioni per la legge regionale 23 gennaio 2006pianificazione e la realizzazione di interventi sulla mobilità e la sicurezza stradale. Accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50/2016 con durata quadriennale 2020-2024. CIG: 8640487370 3.DI INDIVIDUARE: ✓ quale procedura di selezione del contraente, n. 2l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. A) del X.X.xx 76/2020 convertito in L. 120/2020; Premesso che la Sig.ra A.G.✓ quale criterio di selezione delle offerte il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del X.X.xx n.50/2016 come specificato nell’Accordo quadro sottoscritto e qui allegato alla presente. 4.DI AGGIUDICARE, per il tramite come da report allegato, a favore del proprio legale di fiduciaRaggruppamento Temporaneo Professionisti xxx. Xxxxxxxxx Xxxx (mandatario) Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X , ha notificato a questi Istitutixxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (mandante) Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X e Masterplanstudio srl Codice Fiscale/Partita IVA n.04534620960 (mandante) rappresentato dall’arch. Xxxxxxxx Xxxxx, in data 15.02.2018l’Accordo quadro quadriennale del servizio, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionaleCIG: 8640487370, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con all’oggetto per l’importo di € 39.600,00 oltre contributo previdenziale del 4% e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12IVA al 22%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale50.244,48, con un ribasso sulle prestazioni del contratto applicativo del 1%; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma l’accordo quadro non crea obbligazioni e nella sostanza non è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;nemmeno un contratto preliminare .

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Ai Sensi Dell’art. 54 Del d.lgs 50/2016 Con Durata Quadriennale 2020 2024

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003quadro economico del progetto che prevede una spesa di 3.484.100,89 € esclusa IVA, n. 288di cui si riporta il prospetto: Quadro generale di spesa Importo lavori € 2.707.943,65 Oneri per la sicurezza totali € 372.768,23 Importo totale a base d’asta € 2.707.943,65 IMPORTO TOTALE A BASE D’APPALTO € 3.080.711,88 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Opere migliorative € 154.035,59 Accordo bonario € 61.614,24 Indagine geologica - geotecnica € 2.500,00 Spese istruttorie € 1.500,00 Pubblicità appalto € 2.000,00 Assegnazione appalto € 2.000,00 Rappresentante del committente e Resp dei lavori € 1.500,00 Acquisizione aree o immobili, danni e servitù € 16.465,17 Spostamento sottoservizi € 40.000,00 Spese tecniche € 111.738,74 Oneri per collaudo tecnico Amministrativo € 7.755,50 Contributo previdenziale spese tecniche e prestazioni varie € 4.779,77 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (AL NETTO DI IVA) € 403.389,01 IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 3.484.100,89 Atteso che • con nota del 3 marzo 2020 prot 1243/2020 il progettista ha dichiarato la conformità delle opere progettate alle NCT 2018 e alle “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018” normate dalla Circolare n.7/2019; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso • con nota del 3 marzo 2020 prot. 1244/2020 ASVT ha dichiarato che la Sig.ra A.G., l’intervento in oggetto non ricade in zone di rispetto di sorgenti e pozzi per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018acqua adibiti al consumo umano (DPR 236/1998); Considerato che in data 28/05/2020 è stata indetta Conferenza dei Servizi in modalità asincrona finalizzata all’espressione di pareri di merito, da parte delle amministrazioni e soggetti coinvolti, per l'approvazione del progetto definitivo “Realizzazione del collettore fognario intercomunale nel tratto Via Rango – Via Mainone – V lotto – stralcio C” in comune di Lumezzane; Visti i pareri pervenuti nell'ambito dell’istruttoria, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e di seguito riassunti: • INTRED S.p.a.– parere favorevole e trasmissione stralcio planimetrico con indicazione della rete Intred presente nella zona d’interesse (prot. 2815/2020 4 giugno 2020); • E-distribuzione S.p.a. – raccomandazioni per la Compagnia suindicata, presa in carico fase esecutiva dei lavori (prot. 2887/2020 del 9 giugno 2020); • Azienda Speciale Albatros – parere favorevole e richiesta di coordinamento per l’esecuzione di opere nei tratti interessati dall’opera oggetto di approvazione (prot. 3011/2020 16 giugno 2020); Dato atto che gli enti di seguito indicati invitati ad esprimersi nell’ambito della Conferenza di servizi non hanno comunicato alcun tipo di parere e che pertanto si applica quanto previsto dall’art 14-bis c.4 della Legge n.241/1990: • Comune di Lumezzane; • XXX X.x.x.; • Fastweb; Accertata la gestione del sinistro positiva conclusione della Conferenza di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito Servizi al termine della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 progetto definitivo dell’opera da parte degli Enti territoriali coinvolti; Dato atto che le opere interessano: • per la maggior parte aree lungo il tracciato stradale di via Rango, via Mainone e € 30.000,00via Molino nel comune di Lumezzane ovvero sono suolo pubblico di proprietà comunale; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale• e solo in parte aree private per le quali, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuataproponente ASVT S.p.a., ha ritenuto avviato le comunicazioni previste dagli articoli 11 e 16 del DPR 327/2001 in materia di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziopartecipazione degli interessati;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, − la Legge n. 288; Vista 190/2012 “Disposizioni per la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che prevenzione e la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida repressione della corruzione e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato dell’illegalità nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 pubblica amministrazione” - art. 1, primo comma come modificata 17 “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla legge 11 febbraio 2005gara”; − il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 1533 e ss. mm. e ii. avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; Attestato − il “Regolamento in particolaremateria di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, che dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014; − il presente provvedimento Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023; − il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.; − il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università per Stranieri di Siena 2023-2025; − il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; − il Codice Etico e dei vincoli stabiliti dai decreti il Codice di Comportamento dell’Università per Stranieri di Siena emanato ai sensi del Commissario ad acta DPR n. 62/2013, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ateneo; − il Regolamento di Ateneo per la realizzazione tutela del Piano segnalante di Rientro dal disavanzo condotte illecite dei dipendenti dell’Università per Stranieri di Siena ex art. 54 bis del settore sanita- rio della Regione Lazio;d. lgs. 165/2001.

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VISTO. l’art. 14 comma 3 lett. n) e q) e l’art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile; Con separate votazioni riguardanti il decreto legislativo 16 ottobre 2003contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso; All’unanimità dei voti, n. 288; Vista DELIBERA di approvare ed autorizzare la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., spesa per il tramite del proprio legale servizio di fiducia, ha notificato a questi Istitutiesecuzione di attività modellistiche nell’ambito dell’iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione di un canale scolmatore in galleria delle portate di piena che dal torrente Cormor, in data 15.02.2018comune di Tricesimo (UD), una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere garantisca il risarcimento dei danni subiti trasferimento nel torrente Torre a seguito valle del ponte di Salt di Povoletto (UD) nell’ambito della commessa n. 1219 - Realizzazione di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; canale scolmatore in galleria delle portate di piena che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham dal torrente Cormor, in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionaleComune di Tricesimo, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istitutigarantisca il trasferimento nel torrente Torre, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. valle del ponte di Salt di Povoletto dando atto dei seguenti elementi essenziali: natura del contratto: servizi – importo a base d’offerta € 70.000,00 (settantamila/00) oltre a eventuali oneri previdenziali e all’esito della perizia medico – legale effettuata, IVA di aver rilevato una medical malpraticelegge; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 ggstipula del contratto mediante scrittura privata; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, affidamento diretto ai sensi dell’art. D1 comma 2 lett. a della Legge n. 120 dd. 11.09.2020, punto 1così come modificata dalla L. 108/2021 dd. 29.07.2021; di affidare, della polizza RCT suindicataper le ragioni espresse in premessa, gli Istitutiall’xxx. XXXXXX XXXXXXXX - Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, a seguito 00 – 00000 XXXXXX C.F. NCLMTT68S21G224A – P.IVA 05093810280, l’incarico per i servizi di cui in argomento e per l’importo complessivo di € 49.000,00 (quarantanovemila/00) oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge; di procedere alla stipula del pagamento effettuato contratto per l’affidamento dei lavori/forniture/servizi in oggetto con la Ditta contraente, sulla base dell’autodichiarazione resa dalla Compagnia a titolo stessa e di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il procedere ad ogni atto inerente e conseguente l’attuazione del presente provvedimento; di dare atto che ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge; di imputare il costo di € 62.171,20, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma comprensivo di oneri previdenziali (€ 1.960,00) e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicoIVA (€ 11.211,20), ai sensi seguenti conti di contabilità generale dei bilanci 2021 e 2022 secondo la seguente presunta ripartizione temporale e rispettando comunque il principio della legge 14 gennaio 1994competenza economica: Anno Codice Descrizione Importo Ivato 2021 C.B.02.03.02 Opere di difesa idraulica e tutela del territorio € 6.217,12 2022 C.B.02.03.02 Opere di difesa idraulica e tutela del territorio € 55.954,08 e, n. 20 art. 1 e successive modificheper l’imputazione alla contabilità analitica, nonché alla stregua dei criteri al centro di economicità e di efficacia costo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 commessa: Anno Commessa Codice Descrizione Importo Ivato 2021 1219 C004 Incarichi esterni non finanziati € 6.217,12 2022 1219 C004 Incarichi esterni non finanziati € 55.954,08 di precisare che l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx è il Responsabile unico del procedimento relativamente al presente affidamento; di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012; di precisare che l’erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 13 Legge n. 136/2010; di procedere, primo comma come modificata in attuazione all’art. 15 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e dalla legge 11 febbraio 2005deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08/11/2017, n. 15alla pubblicazione del curriculum vitae dell’xxx. XXXXXX XXXXXXXX; Attestato in particolare, di precisare che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel “Piano di prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico” del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx); di dichiarare il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;le motivate ragioni d’urgenza esposte in premessa.

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della Deputazione Amministrativa

VISTO. l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 05/08/2022 e con scadenza il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., 20/08/2022 per l’affidamento dell’incarico di consulenza tecnico e giuridica specialistica per le attività di redazione e deposito della domanda di brevetto internazionale (Patent Cooperation Treaty o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti) dal titolo “Metodo per il tramite del proprio legale calcolo della efficienza assoluta di fiducia, ha notificato rivelazione di un rivelatore a questi Istitutiscintillazione LaBr3(CE) rispetto un filtro di grandi dimensioni, in data 15.02.2018fibra di vetro, una diffida installato in un sistema di campionamento del particolato in aria ad alto volume”, nonché per la predisposizione del documento di replica al search report/written opinion che sarà rilasciato dall’Ufficio Brevetti europeo, l’esame formale, la ricerca internazionale e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito l’esame internazionale preliminare per tutti i Paesi, e l’eventuale esame internazionale preliminare della domanda, fino al completamento della FASE INTERNAZIONALE, esclusa la successiva FASE NAZIONALE (o REGIONALE) nei singoli Stati nell’ambito della quale si svolge l’esame di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente merito per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione la concessione del relativo si- nistro n. 61/2018brevetto; Considerato che la Compagnia suindicata, presa non sono pervenute altre manifestazioni d’interesse e che l’Avv. Xxxxx Xxxxxx è in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagniapossesso dei requisiti richiesti, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, risulta dal curriculum vitae allegato sotto la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualelettera “A”; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore di attribuire all’Avv. Xxxxx Xxxxxx l’incarico di consulenza tecnico giuridica specialistica per l’attivazione entro il 31 agosto 2022 e lo svolgimento della Compagnia Sham FASE INTERNAZIONALE della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile procedura PCT relativa alla domanda internazionale del brevetto dal titolo “Metodo per il servizio pubblicocalcolo della efficienza assoluta di rivelazione di un rivelatore a scintillazione labr3(ce) rispetto un filtro di grandi dimensioni, in fibra di vetro, installato in un sistema di campionamento del particolato in aria ad alto volume”, avente ad oggetto in particolare la traduzione del testo brevettuale, la preparazione e il deposito di tutta la pertinente documentazione, la rivendicazione della priorità italiana, il pagamento di tasse, diritti di segreteria e bolli, e la predisposizione e deposito del documento di replica al search report/written opinion che sarà rilasciato dall’Ufficio Brevetti europeo e l’eventuale esame internazionale preliminare, escluse le successive FASI NAZIONALI da avviare, sulla base di apposito atto integrativo, nei singoli Stati per i quali si intenderà ottenere la privativa nei termini previsti dalle disposizioni, nazionali, europee e internazionali vigenti in materia Ritenuto pertanto congruo affidare l’incarico dalla data della presente determina fino al 31 dicembre 2023, salvo anticipata conclusione delle procedure di brevetto nazionale o risoluzione per la mancata effettuazione delle prestazioni dedotte in contratto; Accertato che gli oneri per la stipula del contratto devono trovare copertura in termini di competenza e cassa al capitolo delle uscite n.13084 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” e che, in assenza di specifiche previsioni sulla manifestazione economica delle prestazioni relative all’incarico suddetto, è possibile stimare in € 11.000,00 (inclusa Iva, tasse, bolli) la spesa da imputare all’esercizio 2022 e in € 4.000,00 (includa Iva, tasse e bolli ed eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio ) la spesa da imputare, al medesimo capitolo, all’esercizio 2023; Costatato che per lo stanziamento di € 11.000,00 da iscrivere nel preventivo finanziario 2022 occorre procedere previo prelievo di un pari importo al capitolo delle uscite n.10001 “Fondo di riserva” ai sensi della legge 14 gennaio 1994dell’articolo 11 del regolamento di contabilità dell’Ispettorato; Considerato che per effetto di quanto riportato ai punti precedenti la spesa di € 15.000,00 (inclusa IVA, n. 20 art. 1 tasse e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri bolli) troverà copertura in termini di economicità competenza e di efficacia cassa nel capitolo delle uscite n.13084 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti”, sulla base di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;quanto riportato nella seguente tabella: Anno 2022 € 11.000,00 Anno 2023 € 4.000,00

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003prospetto riepilogativo delle somme dovute a conguaglio ai dipendenti impiegati nella commessa Arsial, n. 288redatto e trasmesso ad Arsial dal Commissario Liquidatore Xxxx. Xxxxx, agli atti dell’ufficio competente; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006RITENUTO opportuno procedere ai pagamenti come da prospetto riepilogativo delle somme residue dovute ai dipendenti, n. 2ammontante all’importo netto complessive di € 21.997,10 trasmesso dal Commissario liquidatore della Mr Xxx xxxx. Xxxxx riportate nel presente atto; Premesso che la Sig.ra A.G.RITENUTO prioritario, per il tramite quanto sopra evidenziato, dover tutelare i diritti dei predetti lavoratori dipendenti della ditta esecutrice del proprio legale contratto di fiducia, ha notificato a questi Istitutipulizie reception e portierato, in data 15.02.2018Liquidazione, una diffida e costituzione in mora tesa provvedendo al pagamento delle differenze retributive spettanti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagniaessi, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da contropartedeterminate dalla stessa MR xxx in Liquidazione, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad di 27.501,89 21.997,10, da dedurre al credito maturato dalla medesima ditta MrJob Soc. Coop da Arsial, da suddividere tra i diversi dipendenti creditori secondo le somme a ciascuno spettanti come da allegata tabella, predisposta dall’ufficio competente di Arsial; SU PROPOSTA e istruttoria allo scopo compiuta dall’Area Patrimonio Acquisti Appalti Pubblici Procedure Comunitarie Consip e Mepa, In conformità con le premesse che forma formano parte inte- grante integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione; determinazione, DI DARE ATTO che con la procedura avviata dall’Area Patrimonio Acquisti Appalti Pubblici Procedure Comunitarie Consip e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheMepa, è stata eseguita ai sensi dell’art. D30 del D.lgs 50/2016, punto 1ovvero in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso la stazione appaltante provvede direttamente al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto. DI AUTORIZZARE la liquidazione a favore soggetti diversi, ovvero a tutto il personale della Compagnia Sham della quota ditta esecutrice del contratto di pulizie, reception e portierato impiegato presso ARSIAL sede Centrale e periferiche, delle somme dovute per conguaglio delle somme dovute da Mr Xxx in Liquidazione (periodo gennaio-luglio e 1-9 agosto 2020) per complessivi € 21.997,10 (al netto dell’IVA), come da conteggi effettuati dalla stessa società in liquidazione, deducendo tale somma dal credito maturato dalla ditta esecutrice del contratto in argomento dalla fattura n. 14/PA del 03/02/2020 e n. FPA 4/20 del 10/08/2020, emesse dalla MR. JOB - SOCIETA' COOPERATIVA. DI PROCEDERE alla liquidazione di cui sopra indicata; Attestato imputando la spesa sui capitoli dell’esercizio finanziario 2020, come di seguito indicato: capitolo 1.03.02.13.001 impegno n. 365 per € 8.030,91 e Capitolo 1.03.02.13.002 impegno n. 366 per € 18.805,85 come da tabella allegata predisposta dall’Ufficio competente. DI DEMANDARE all’Area Contabilità e Bilancio gli adempimenti oltre che il contabili anche fiscali in materia di scissione dei pagamenti split/payment. DI DEMANDARE al R.U.P. ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento, . Soggetto a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento Norma/e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artArt. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No

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VISTO. il decreto legislativo 16 Decreto del Commissario straordinario n. 306 del 26 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di 2020 con cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; chestato nominato, ai sensi dell’art. D7 del predetto Accordo di collaborazione scientifica, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo il Gruppo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile lavoro per il servizio pubblicocoordinamento delle attività ivi disciplinate; Visto il verbale della riunione del 19 gennaio 2021 del Gruppo di lavoro, ai sensi con il quale sono state recepite le relazioni di sintesi rimesse da INGV sui singoli lotti investigati, è stato dichiarato “concluso e approvato, attestandone la conformità, lo studio di I fase (…) redatto da INGV” nel suo complesso, ed è stata “liberata la possibilità di dare avvio alle attività di II fase” per alcuni dei lotti oggetto dell’Accordo; Vista la “Relazione di sintesi di I fase” nonché la “Relazione finale di sintesi Fase 2” rispettivamente rimesse da INGV in data 11 gennaio 2021 e in data 23 luglio 2021 (prot. CGRTS nn. 495/2021 e 24388/2021), nelle quali vengono individuati, per ciascuna FAC: il livello di incertezza nell’individuazione esatta della legge 14 gennaio 1994faglia (distinguendo, n. 20 art. 1 laddove possibile, tra faglia certa/definita e successive modifichefaglia incerta); la presenza di tutti gli indizi che hanno consentito di prescrivere un livello di approfondimento spinto finalizzato alla definizione della Zona di Suscettibilità e della Zona di Rispetto; gli elementi che consentono, nonché alla stregua dei criteri viceversa, di economicità escludere la presenza della faglia e di efficacia eliminare le Zone di cui Attenzione dalla Carta della MS di livello 3, attività svolte in conformità alle Linee guida nazionali in materia; Visto il verbale della riunione del 25 giugno 2021 del Gruppo di Lavoro, con il quale sono state recepite le relazioni di sintesi rimesse dall’INGV sui singoli lotti investigati al termine della fase 2 ed è stato dichiarato “concluso e approvato, attestandone la conformità, lo studio di Fase 2 (…) redatto da INGV” nel suo complesso, ed è stato “preso atto della necessità di dare avvio alle attività di III fase” per alcune porzioni dei lotti oggetto dell’Accordo, acquisito al prot. CGRTS n. 30729dell’08.09.2021; Considerato che nella Relazione conclusiva della Fase 2 l’INGV ha rappresentato che le FAC e relative Zone di FAC costruite a valle dello studio sono da considerarsi provvisorie in quanto saranno singolarmente riviste ed eventualmente modificate alla legge 7 agosto 1990luce degli approfondimenti paleosismologici che saranno realizzati nella successiva fase di studio e, n. 241 art. 1quindi, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolareha evidenziato la necessità della pianificazione di Fase 3 nella quale saranno effettuate ulteriori indagini di approfondimento Dato atto che la richiamata ordinanza 83/2019 non comprende l’aggiornamento degli studi di microzonazione di livello 3 per le aree ricadenti nelle zone instabili (ZA) delle faglie attive e capaci, che per effetto delle attività di approfondimento da parte dell’INGV hanno subìto una riduzione, e che quindi, al fine di completare il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni quadro conoscitivo, occorre prevedere nuove indagini e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziomodellazioni numeriche con relativa restituzione cartografica;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003l’art. 59 c. 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano, n. 288sulle funzioni dei dirigenti in merito all’autorizzazione a contrarre; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006relazione tecnica a cura del Responsabile Unico del Procedimento e della xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Casari l'acquisizione di un sistema per spettroscopia Raman trasportabile con teste remote per analisi in situ; Preso atto che l’acquisto rientra nell’ambito del progetto di ricerca ERC “” Grant agreement n. 724610 –. CUP D42F17000100006; Accertato che il Dipartimento di Energia ha l’esigenza di acquisire il prodotto come da relazione tecnica succitata per conseguire i risultati della ricerca del progetto ERC “Extending the science perspectives of linear wires of carbon atoms from fundamental research to emerging materials” (GA n. 724610); Preso atto che gli obiettivi del progetto non sono raggiungibili senza l’acquisto di questa nuova apparecchiatura, n. 2in quanto il Dipartimento di Energia non dispone attualmente di apparecchiature tali da soddisfare le ragioni della ricerca; Premesso Tenuto conto che sono state condotte approfondite indagini di mercato per valutare la presenza di operatori economici in grado di fornire il prodotto che rispondesse alle esigenze sia in termini di requisiti tecnici che rispetto alle risorse finanziarie a disposizione; Preso atto che la Sig.ra A.G.linea guida n. 8 dell’ANAC, per il tramite det. n. 950 del proprio legale di fiducia, ha notificato 13 settembre 2017- Ricorso a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito procedure negoziate senza previa pubblicazione di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili – (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017) prevede che questi Istituti hanno richiesto laddove esistono condizioni di unicità di fornitore legate alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente presenza di motivi tecnici che rendono di per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che sé infungibile la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione prestazione le amministrazioni pubbliche procedano con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina avviso di consultazione preliminare del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO mercato al fine di ottenere una valutazione accertare o meno circa “l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi in merito; questione”, paragrafo 2.3. Accertato che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopralegislatore, a seguito comunitario e nazionale (articolo 32 della disamina effettuatadirettiva 2014/24 e art. 63 del d. lgs. n. 50/2015), ha ritenuto previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, quando l’esito di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagniaun’eventuale gara risulterebbe scontato, come riportato nel verbale del 18.02.2019esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 Preso atto che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, 66 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della polizza RCT suindicata, relativa procedura e per informare gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni operatori economici degli appalti programmati e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per requisiti relativi a questi ultimi anche al fine di accertare la realizzazione del Piano presenza di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziopiù operatori economici da sottoporre in concorrenza tra loro;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 28.08.2023 con il quale il Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS; Su proposta del Responsabile del Xxxxx Children’s Research Institute, n. 288Dr.ssa Xxxxxxxx XxXxxxxx, la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto; Vista Ricordato che questa Azienda, tra le proprie finalità istituzionali, promuove la legge regionale 23 gennaio 2006ricerca scientifica con lo scopo di raggiungere risultati di eccellenza nella cura in campo pediatrico e che taluni progetti di ricerca, n. 2; Premesso che prima del loro avvio, necessitano di una fase preliminare atta ad esplorarne la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 fattibilità presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018le proprie strutture; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasisocietà farmaceutica Enterprise Therapeutics Ltd, con sede in Inghilterra, ha manifestato il proprio interesse a condurre sperimentazioni cliniche nel campo della fibrosi cistica che vedono coinvolto il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di sperimentatore; Evidenziato che è nell’interesse dell’AOU Xxxxx IRCCS esplorare la possibilità di condurre la su citata sperimentazione e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito garantire la valorizzazione della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpraticericerca in pediatria; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; cheStabilito, pertanto, che è nelle intenzioni di questa Azienda scambiare con la Compagnia suddetta società, attraverso apposito Accordo di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 riservatezza, talune informazioni riservate necessarie per esaminare l’opportunità e € 30.000,00la realizzabilità di possibili futuri studi clinici; Rilevato Verificato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri dall’Accordo di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, sopra non derivano oneri economici per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualel’AOU Xxxxx IRCCS; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e stipulare l’Accordo di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta riservatezza con Enterprise Therapeutics Ltd per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziodisciplina delle condizioni normative ed operative per la tutela delle informazioni confidenziali scambiate tra le parti dell’Accordo;

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VISTO. l’atto delegato C(2023) 1087 final di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 adottato dalla Commissione il decreto legislativo 16 ottobre 200314 febbraio 2023 e che è stato adottato nella sua forma definitiva con Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, n. 288atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso CONSIDERATO: − che la Sig.ra A.G.Direzione generale Incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite in qualità di Autorità responsabile del proprio legale predetto regime di fiduciaaiuti, ha notificato provveduto a questi Istitutiregistrare lo stesso nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Codice Aiuto RNA - CAR 25916); − che la Direzione generale Incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha altresì provveduto, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, a registrare l’Avviso (ID Bando 89043) nell’ambito del predetto regime di aiuti e ad accreditare l'Area Transizione Energetica della Direzione Infrastrutture e Mobilità quale soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell’Avviso; − che l’Area Transizione Energetica della Direzione Infrastrutture e Mobilità, in data 15.02.2018qualità di soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso, una diffida è tenuta a registrare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato i singoli aiuti individuali prima della concessione degli stessi e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicataregistrazione di ciascun aiuto individuale è certificata dal predetto Registro attraverso l’attribuzione del «Codice Concessione RNA - COR»; PRESO ATTO della avvenuta registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato del contributo previsto dall’articolo 8, presa commi 2 e 3, dell’Avviso in carico la gestione favore della ATI, costituita da Engie Servizi S.p.a., Società Gasdotti Italia S.p.a. e Consorzio Industriale del sinistro Lazio, e dei citati esiti degli adempimenti di cui trattasiall’articolo 14, con comma 1, del medesimo Avviso; ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e – mail nell’articolo 22 del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istitutiregolamento (UE) 2021/241, a seguito in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. corruzione e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; recupero e restituzione dei fondi che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. sono stati indebitamente assegnati nonché di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione garantire l’assenza del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. D9 del regolamento (UE) 2021/241; TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, punto 1n. 159 è introdotta la condizione di urgenza ex-lege in relazione agli adempimenti richiesti dal Codice antimafia a carico degli Enti responsabili di procedimenti di erogazione di contributi, della polizza RCT suindicatasovvenzioni e simili e, gli Istitutipertanto, che la concessione di contributi di importo superiore a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento 150.000,00 euro a favore dell’ATI, costituita da Engie Servizi S.p.a., Società Gasdotti Italia S.p.a. e Consorzio Industriale del Lazio, CUP n. F53D23000030004, avviene “sotto condizione risolutiva”, nelle more del rilascio della Compagnia Sham prevista informazione antimafia da parte della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione LazioBanca Dati Nazionale Antimafia;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, D.Lgs. n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasilavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e – mail art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40 bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”; • ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d’anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), anche frutto di precedenti accordi decentrati; D.G.C. 210 del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti14/06/2022 Giunta • il grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano delle Performance assegnato nell’anno verrà certificato dall’Organismo di Valutazione, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che accerterà il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% raggiungimento degli stessi ed il 12%, una I.T.T. grado di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento accrescimento dei servizi a favore della Compagnia Sham cittadinanza. • della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimentoDelibera n. 337 del 22/10/2019 con cui la Giunta Comunale, premettendo la condivisione con le XX.XX. della centralità dell’investimento nelle risorse umane dell’Ente da perseguire anche attraverso un’equa e sostenibile politica di incentivazione del personale, ha fornito in primis l'indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica che, per gli anni 2019/2020/2021, i risparmi derivanti dalla progressione economica del personale cessato nell'anno precedente ed eventuali altre economie delle risorse stabili siano destinati a seguito dell’istruttoria effettuatanuovi passaggi economici del personale fino al raggiungimento di un budget annuale di € 100.000,00, nella forma garantendo risorse destinate all'incentivazione della performance dei dipendenti per un valore medio di € 900.000,00 nel triennio e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua provvedendo a ridefinire la disciplina dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15per le progressioni economiche a valere dall'anno 2020; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti modifiche al Capo IV "Progressione economica orizzontale" del Commissario ad acta per la realizzazione CCDI personale non dirigente parte normativa triennio 2018-2020 definite con l'Accordo del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio06/07/2020;

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Samples: trasparenza.comune.prato.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 19/12/2016, acquisito al nr. 23642/2016 del protocollo generale di questo Ente; Accertata la rispondenza dei contenuti dell’ipotesi di CCID 2016 alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta comunale; Inteso per quanto sopra evidenziato, essendosi conclusa l’intera procedura di cui all’art. 5 – comma 3 del CCNL. 01.04.99, approvare definitivamente il contratto integrativo decentrato in oggetto; Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 288267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito approvare l’ipotesi di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del contratto decentrato integrativo relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro all’anno 2016 sottoscritta dalle parti di cui trattasial testo allegato 1, che della presente ne forma parte integrante e sostanziale; • di autorizzare la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente l’accordo; • di dare mandato agli uffici competenti per la predisposizione degli atti necessari all’applicazione di quanto previsto nel contratto stesso, successivamente alla sottoscrizione definitiva; • di dare atto che tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai seguenti capitoli di spesa: Intervento 1.01.08.01 cap.150 “Personale/Produttività ed incentivi” e cap 152 “Premio per le progettazioni interne”, con e – mail esclusione delle somme destinate alle progressioni economiche già in godimento alla data del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, 31/12/2015 che sono imputate al cap. 120 dei competenti interventi di aver rilevato una medical malpraticebilancio (così come evidenziato nell’apposito allegato al bilancio di previsione); che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; dare altresì atto che, pertantoentro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo dell’accordo con gli atti relativi verrà inviato, all’A.R.A.N. ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del CCNL. 01/04/1999; • di provvedere, dopo la Compagnia sottoscrizione definitiva, alla pubblicazione sul sito web del Comune di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 Codigoro, alla sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Personale – contrattazione integrativa”, il Contratto Collettivo Decentrato e € 30.000,00relativa Relazione illustrativa e tecnico finanziaria; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, • di dichiarare la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D134, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito 4° comma del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994D.Lgs. 18.8.2000, n. 20 art267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione definitiva. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che Udita l'illustrazione della proposta il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;Presidente apre il dibattito.

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della Giunta Comunale

VISTO. il decreto legislativo 16 documento denominato “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 20032012 n. 179, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006art. 34, n. 2; Premesso commi 20 e 21) – Servizio di gestione del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso”, sottoscritto dal Segretario Generale, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, “Allegato A)” parte integrante e contestuale del presente provvedimento da cui risulta che la Sig.ra A.G., modalità di affidamento del servizio tramite gara ad evidenza pubblica costituisce quella maggiormente idonea e conveniente per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina XxxxxComune; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato Preso atto che la Compagnia suindicatasuddetta Relazione evidenzia al riguardo “la possibilità per il Comune di Udine di ottenere un congruo canone concessorio, presa progressivamente crescente con l’entrata in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con funzione dei nuovi Lotti e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente complessivamente superiore ad un importo compreso tra € 25.000,00 milione di Euro già nell’arco del prossimo quinquennio ove la struttura mercatale andrà pienamente a raggiungere e € 30.000,00dispiegare tutta la potenzialità commerciale dei nuovi investimenti strutturali disposti dal Comune. Conseguentemente anche il canone concessorio dovrebbe allora ulteriormente beneficiarne adeguandosi alla cospicua marginalità aggiuntiva generabile a regime dalla rinnovata configurazione delle dotazioni del mercato”; Rilevato Atteso che l’importo l’attuazione del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti suddetto affidamento verrà effettuata sulla base di esprimere un proprio parere circa la possibilità opportune linee di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheindirizzo formulate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. D42, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; Dato atto che l’attuale contratto di servizio con la società Udine Mercati, al punto 16 del Titolo III, prevede che “alla scadenza della polizza RCT suindicataconcessione le opere inerenti la realizzazione di nuove strutture, gli Istitutil’ampliamento o il miglioramento di quelle esistenti, finanziate attraverso fonti diverse dai finanziamenti pubblici o dai contributi a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti fondo perduto, verranno immediatamente riconsegnati e/o franchigietrasferiti al Comune, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso fatto salvo il diritto della Concessionaria al pagamento a favore di una somma corrispondente al valore industriale, ossia al costo di ricostruzione (e cioè i costi diretti, i costi generali – quali progettazione, direzione dei lavori, collaudi, ecc – e gli eventuali oneri finanziari) diminuito di un importo risultante dall’applicazione della Compagnia Sham percentuale degli ammortamenti già operati, o della quota sopra indicatapercentuale di effettivo deperimento, se superiore”; Attestato Considerato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per le succitate “opere inerenti la realizzazione di nuove strutture, l’ampliamento o il miglioramento di quelle esistenti, …” vanno individuate con riguardo ai seguenti beni della società Udine Mercati Srl, quali risultano, salvo aggiustamenti o rettifiche, dall’ultimo bilancio 2021, come di seguito riepilogato: Descrizione Valore storico Fondo Xxxxxx.xx Val. contabile residuo Costi migliorie su beni di terzi 2013 – 2014 € 676.203 € 324.577 € 351.626 Costi migliorie su beni di terzi 2015 – 2021 € 292.036 € 56.088 € 235.948 Impianti generici € 15.472 € 13.685 € 1.787 Costruzioni leggere € 47.997 € 26.621 € 21.376 Celle frigo € 26.420 € 16.091 € 10.329 Impianti termici € 11.650 € 11.650 € 0 Impianti luce e audio € 3.582 € 716 € 2.866 Impianto di riscaldamento e xxxxxxxxxxx.xx € 119.941 € 51.857 € 68.084 Impianto di videosorveglianza € 55.400 € 51.249 € 4.151 Attrezzatura varia € 23.482 € 19.866 € 3.616 A dedurre: importo residuo dei contributi in c/capitale da imputare a C.E. - € 104.000 Tot. valore contabile residuo netto € 595.783 Atteso che, sulla base delle intese raggiunte con la società Udine Mercati, il valore industriale delle suddette poste, avuto riguardo ai beni non già interamente ammortizzati dalla società, verrà determinato secondo un criterio sintetico di aggiornamento del Piano loro valore storico mediante applicazione dei seguenti indici Istat di Rientro dal disavanzo rivalutazione, con riferimento alla data di subentro da parte del settore sanita- rio della Regione Lazio;nuovo gestore aggiudicatario del servizio: - l’indice del “Costo di costruzione capannoni industriali” per le immobilizzazioni immateriali (migliorie su beni di terzi); - l’indice “FOI” per le immobilizzazioni materiali. La suddetta determinazione dei valori finali di rimborso avverrà con la seguente metodologia:

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VISTO. l’art. 113, del Codice, il decreto legislativo 16 ottobre 2003quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.da modulare sull’importo posto a base di gara, per il tramite l’erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di verifica di conformità, di collaudatore statico, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi RITENUTO in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 1167 del proprio legale 21.03.2019, di fiducia, ha notificato a questi Istitutidover accantonare, in data 15.02.2018via prudenziale, una diffida quota massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, per la costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente provvisoria del fondo per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro gli incentivi alle funzioni tecniche di cui trattasi, con e – mail all’art. 113 del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparteCodice, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad a 27.501,89 100.000,00, da imputare sul capitolo 5U2112009/00 per l’anno 2023, nelle more dell’attuazione del Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 123/2022; RITENUTO di nominare il Gruppo di lavoro composto come di seguito indicato, fermo restando che forma in fase di aggiudicazione si provvederà a nominare per la parte inte- grante tecnica il direttore dell’esecuzione e sostanziale della presente deliberazione; che i suoi collaboratori: Incarico: Collaboratori amministrativi predisposizione degli atti, gestione dei rapporti con ANAC, gestione e controllo del budget: Xxxxxxxx Xxxxxxxx mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxxx Xxxxxx – Xxxxxxxx Xxxxx Incarico: Collaboratori amministrativi gestione controlli ex art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;80 dlgs 50/2016: Xxxxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx– Xxxxx Xxxxxxxx

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VISTO. l’approssimarsi della scadenza della convenzione in essere il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiduciarappresentante dell’Associazione C.A.S.T. XXXXXX ONLUS, ha notificato a questi Istitutichiesto con nota del 19/11/2018 il rinnovo della stessa. Con nota prot.n. 7632 del 11/01/19 il Direttore del Distretto Sanitario di Foligno, ravvisata la necessità di garantire continuità assistenziale ai soggetti ospiti della struttura, ha comunicato all’Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS la volontà di attivare il procedimento per la definizione della nuova convenzione, confermando le condizioni vigenti per l’anno 2018 in data 15.02.2018attesa della definizione del nuovo schema di convenzione; Tenuto conto che il Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda USL UMBRIA 2, una diffida nei limiti del budget aziendale annuale e costituzione in mora tesa secondo le caratteristiche del soggetto destinato alla riabilitazione da sostanze di abuso, predispone il programma terapeutico-riabilitativo e prevede inserimenti nella struttura, valutando l’efficacia dell’inserimento secondo le caratteristiche della Comunità stessa; Dato atto che l’attività di Convenzionamento della struttura non ha avuto nel corso del tempo situazioni ritenute ostative alla prosecuzione dello stesso; Ritenuto di confermare la tariffa regionale da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) come di seguito specificato; - Servizio di Accoglienza Diagnostica residenziale per n. 18 posti letto ( con applicazione della retta stabilita dalla DGR – Xxxxxxx Xxxxxx x. 0000 xxx 00/00/0000 ) di € 70,81 - codice struttura n.051501; - Servizio Terapeutico-Riabilitativo Residenziale per n. 12 posti letto (con applicazione della retta stabilita dalla DGR – Xxxxxxx Xxxxxx x. 0000 xxx 00/00/0000 ) di € 61,87 - codice struttura n.051503; Dato atto che alla Convenzione approvata con il presente provvedimento viene allegato il Patto di integrità (allegato 2), così come previsto con Delibera del Direttore Generale n. 116 del 31/01/19 avente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxoggetto “ Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021; Dato atto che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham verrà acquisita la dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018corretta applicazione dei contratti collettivi di categoria al personale operante nella struttura; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; Esito dell’istruttoria Tutto ciò premesso si propone che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, Direttore Generale adotti una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, deliberazione con la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;quale disponga:

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Samples: www.castonlus.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003La legge 6 novembre 2012 n. 190, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 200517 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della Regione Lombardia; - il DPR 62 del 16 aprile 2013, n. 15con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intFerirmmedaitaori,dailgfiitnaelmdeelln’atsesedgnaazDioAneNIdEelLcAonRtrOattMo Ae/No Oal fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; Attestato  a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara inoggetto; ad assicurare di non trovarsi in particolaresituazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;  a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  esclusione del concorrente dalla gara;  escussione della cauzione di validità dell’offerta;  risoluzione del contratto;  escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;  esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. Il contenuto del Patto di integrità e dei vincoli stabiliti dai decreti le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Commissario ad acta contratto. Il presente Xxxxx dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. Il presente Xxxxx deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. Luogo e data …………………. (firma leggibile) Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “X. Xxxxxxx” Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | P. IVA | | | | | | | | | | | | Nat a (Prov. ) il / / Telefono / Cellulare / e-mail @ Legale rappresentante della società o ditta individuale Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: Xxx x. XXX | | | | | | Xxxxx (Xxxx. ) di partecipare al bando di gara per la realizzazione stipula di un contratto di manutenzione e assistenza tecnica informatica hardware e software. A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, quanto segue: di essere cittadin ; di essere in godimento dei diritti politici; di essere dipendente della seguente Amministrazione (indicare quale) di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica; di non aver subito condanne penali; di non avere procedimenti penali pendenti; di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il bisogno stabilito dalla Scuola. Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Piano R.U.E. 679/2016 e del D.Lgs 101/2018, per le esigenze e le finalità dell’incarico di Rientro dal disavanzo cui alla presente domanda. Allega copia del settore sanita- rio documento di identità e curriculum vitae formato europeo. Data, / / Firma DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) Il/La sottoscritto/a nato/a a il C.F. residente a via □ Legale rappresentante della Regione Lazio;società Denominazione □ Titolare della ditta individuale Denominazione C.F. P. IVA CAP Comune via/piazza tel. fax e-mail CAP Comune via/piazza n. tel. fax e-mail Con riferimento alla domanda per l’ammissione alla gara per la stipula del contratto di assistenza tecnico informatica, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate □ ai fini della richiesta del DURC (Documento unico regolarità contributiva), i seguenti dati: Cod. Fisc N. Posizione INPS:

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Samples: Bando Di Gara

VISTO. l’art. 36 comma 9bis, secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti” sotto soglia “sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 comma 3 VISTO l'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare il decreto legislativo 16 ottobre 2003comma 3, n. 288che impone il ricorso al criterio dell’OEPV, in caso di contratti di importo pari o superiore a euro 40.000: a) per i servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall’art. 50 comma 1; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006b) per i servizi di ingegneria e architettura o altri servizi di natura tecnica e intellettuale; b-bis) per servizi e forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo RITENUTO che sussiste il fabbisogno relativo alla fornitura di contenitori, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., box e attrezzature per il tramite del proprio legale deposito di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO rifiuti prodotti al fine di ottenere una valutazione in merito; rispettare gli obblighi di legge imposti dalla normativa di settore che impongono che il Comitato deposito temporaneo debba essere effettuato per categorie omogenee di Valutazioni Sinistri rifiuti e che gli stessi non possano essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitoree che occorre senza indugio provvedere all'acquisizione RITENUTO che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma contrattuale dell'accordo quadro, non potendosi definire allo stato attuale il quantum, il quando ed il quomodo di cui sopraspecifici contenuti delle prestazioni TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione (di servizi e forniture), pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore a seguito della disamina effettuataEuro 221.000, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagniapari a Euro 100.000,00 iva esclusa DATO ATTO che tale importo è stato determinato tenendo conto, come riportato nel verbale per legge, degli oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei prezzi standardizzati ai fini del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia contenimento della spesa pubblica TENUTO CONTO che trattasi di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparteservizi/forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, per i quali si aggiudicherà con il criterio del PPB CONSIDERATO che trattasi di prestazioni utili a dare risposta ad un fabbisogno continuativo/ripetitivo negli anni, seppure di importo complessivo ed omnicomprensivo contenuto, e che pertanto si è ritenuto in fase di programmazione/progettazione che il dimensionamento ottimale della durata sia pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 a 36 mesi eventualmente prorogabili di ulteriori 12 in caso di residuo importo massimo spendibile ACCERTATA la Sham ha richiesto il rimborso della somma effettiva disponibilità di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; checopertura economico finanziaria • di approvare gli atti da porre a base di gara, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, ivi compresi gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti elaborati contrattuali e/o franchigieprogettuali esistenti e sottoposti • che si dia corso all'affidamento del contratto indicato • che la scelta del contraente avvenga mediante procedura di affidamento diretto, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualeex art. 36 comma 2 lettera b) ordinario, previa valutazione di cinque o più operatori economici con il criterio del PPB; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimentoResponsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 d.lgs. 50/2016 è nominato nella persona dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx • che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è nominato nella persona del Sig. Xxxxxxx Xxxxxx • che il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è a seguito dell’istruttoria effettuatatal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a: acquisizione di CIG; individuazione degli Operatori Economici da valutare; predisposizione/compimento degli atti necessari all'affidamento; consultazione degli Operatori individuati; selezione del migliore, nella forma applicando il criterio del prezzo più basso affidamento e nella sostanza è totalmente legittimo relativi adempimenti e utile controlli previsti dalla normativa applicabile; post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge; presentazione del contratto per la sottoscrizione; convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione; direzione dell'esecuzione (anche tramite DEC) e conseguenti adempimenti. Questi i termini dell'affidamento: − contratto di accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di contenitori, box e attrezzature per il servizio pubblicodeposito temporaneo − importo massimo spendibile: Euro 100.000,00 oltre IVA − durata/termini 36 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 12 in caso di residuo importo massimo spendibile Il contratto sarà sottoscritto dal Presidente e AD, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artSig. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il Xxxxxxxxxx Xxxxx Il presente provvedimento documento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;firmato digitalmente Firmato digitalmente da:XXXXX XXXXXXXXXX Data:13/12/2019 11:05:30

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 20066 novembre 2012 n. 190, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; - il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014; - il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2005agosto 2014, n. 15114; Attestato - il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014; - il “Regolamento in particolaremateria di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014; - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) un corso di validità, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; - a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; - ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; - ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; - a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. - esclusione del concorrente dalla gara; - escussione della cauzione di validità dell’offerta; - risoluzione del contratto; - escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; - esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. - la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. - la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. Nei casi di cui al presente provvedimento articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la realizzazione prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del Piano rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;cui al d.l. 90/2014.

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Samples: Patto Di Integrita’

VISTO. l’allegato “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER l’AFFIDO, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 1 DEL D.L. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DELLA POLIZZA RCTO (RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA) DEL per un numero di giorni 15 (quindici) dalla relativa pubblicazione; - Di adottare la presente determina a contrarre per affidamento di servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana; - Di dare atto che ai sensi della presente adozione di determina a contrarre, stante la tipologia di servizi, l’importo della base di procedura e la non presenza di elenchi di operatori per tali tipologie di sevizi presso il decreto legislativo 16 ottobre 2003Consorzio Z.I.A, n. 288le modalità di affido si possono sintetizzare nelle seguenti fasi: - Preventiva indagine di mercato da effettuarsi Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx (di seguito “START”) sulla base della quale verranno selezionati almeno 15 (quindici), se sussistenti, operatori economici a cui far pervenire richiesta di invito a proporre la propria migliore offerta per i servizi di cui trattasi; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006- A seguito dell’espletamento della suddetta manifestazione di interesse, n. 2verrà determinato il numero degli operatori economici che hanno chiesto di aderire alla stessa e che risultano regolarmente ammissibili; Premesso che la Sig.ra A.G.- Si precisa che, per qualora il tramite del proprio legale numero di fiduciamanifestazioni di interesse, ha notificato a questi Istitutipervenute e regolarmente ammissibili, da altrettanti operatori economici, fosse maggiore di 15 (quindici), si procederà ad individuare un numero massimo di 15 (quindici) operatori mediante sorteggio pubblico; - L’eventuale sorteggio di cui sopra, da svolgersi in seduta pubblica, verrà effettuato come da comunicazione sulla piattaforma START, in data 15.02.2018e luogo comunicati, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che sempre tramite la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istitutistessa piattaforma, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e all’esito della perizia medico – legale effettuatache sono stati ritenuti regolarmente ammissibili; - Nel caso in cui, al contrario, il numero di aver rilevato una medical malpraticemanifestazioni di interesse regolarmente ammissibili risulti, invece, inferiore od uguale a 15 (quindici) si procederà invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici ritenuti regolarmente ammissibili; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. - La lettera di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri xxxxxx verrà inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto scadenza dei termini previsti per la presente manifestazione di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione interessi e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia delle procedure di cui sopra, esclusivamente alla legge 7 agosto 1990casella di posta elettronica registrata sul portale START da ogni singolo operatore che ha manifestato interesse e sarà, n. 241 artinoltre resa disponibile sul portale START nell’area riservata all’appalto in oggetto assieme alla restante documentazione di gara. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato - La procedura di aggiudicazione si svolgerà in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta modalità telematica: le dichiarazioni per la realizzazione partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Piano portale START; - Si precisa che: saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di Rientro dal disavanzo interesse i soggetti indicati nell'art. 45, comma 2 del settore sanita- rio della Regione Lazio;D. Lgs. 50/2016; per partecipare alla stessa gli operatori economici interessati dovranno dichiarare:

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Decreto Sindacale 5 del 06.06.2017, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale responsabile del Servizio Amministrativo; Premesso che : • il sistema telefonico comunale comprende varie utenze distribuite tra Uffici comunali, biblioteca, scuole, sede CENSIL , Centro Giovani ; • tale sistema è stato gestito fino al mese di giugno 2015 dal gestore telefonico Telecom Italia spa e che da quel mese e da varie date ( 8/10/12/18 giugno 2015) il servizio di gestione del sistema è stato assunto dal gestone Vodafone Omnitel B.V. ( ora Vodafone Italia s.p.a.) ; • dal 1° aprile 2015 è in vigore la fatturazione elettronica che, nella primissima attuazione, ha generato difficile e problematica gestione tanto da produrre accettazioni di fatture per decorrenza di termini quando in alcuni casi le fatture si sarebbero dovute rifiutare e/o contestare per più o meno evidenti errori in esse contenuti; • la Telecom Italia spa ha fatto pervenite fatture elettroniche sia per il sistema fisso che per quello mobile per periodi che eccedono la portabilità attuata con l’affidamento della gestione dello stesso servizio al gestore telefonico Vodafone Omnitel B.V. ( ora Vodafone Italia s.p.a) (8/10/12/18 giugno 2015) e che, per i motivi sopra esposti, non è stato possibile opporre rifiuto all’accettazione delle stesse; • Con nota n. 2885109 del 31.12.2015 si contestavano e rifiutavano una serie di fatture Telecom Italia spa per telefonia fissa e mobile in quanto riferite a periodi successivi alla portabilità effettuata a favore di Vodafone Omnitel B.V. ( ora Vodafone Italia spa); • Con nota n. 1332 del 30.03.2016 si contestavano e rifiutavano una serie di fatture Telecom Italia spa in quanto riferite a periodi successivi alla portabilità effettuata a favore di Vodafone Omnitel B.V. ( ora Vodafone Italia spa) , si ribadiva che tutte le utenze di telefonia fissa e mobile si intendevano cessate dalla data della portabilità al nuovo gestore telefonico e si comunicava che ulteriori fatturazioni per periodi successivi a tale data sarebbero state ritenute illegittime; • dalla fine del mese di giugno 2015 tutti i servizi di Telecom Italia spa non sono stati più utilizzati e che da allora tutte le apparecchiature di proprietà della stessa sono stati staccati dal sistema e messi a disposizione per il ritiro; • sono state liquidate tutte le fatture emesse da Telecom Italia spa riferite ai periodi fino a giugno 2015; • Telecom Italia spa ha proseguito nell’azione di emissione delle fatture per periodi successivi alla portabilità e che, a seguito di tale condotta, si provvedeva a rifiutarle puntualmente; • In data 31.05.2017 perveniva una diffida, attraverso lo studio legale DSMD di Roma, ad adempiere al saldo di € 15.710,37 per credito vantato da Telecom Italia spa per fatture emesse dall’8.9.2015 al 18/10/2016, con preavviso di sospensione delle linee; • In data 12.10.2017 perveniva un seguito al preavviso di sospensione citato e la comunicazione di sospensione a far data dal 18.10.2017, con aggiornamento del credito vantato Telecom Italia spa al 26.09.2017 di € 21.129,42; • Per l’utenza n. 0782787006 relativo allo stabile comunale “ex punto di ristoro” concessa in comodato all’Ente foreste con convenzione datata 03.04.2013, si è accertata la mancata voltura da parte di Forestas e la liquidazione delle fatture dal 6° bimestre 2015 a tutt’oggi; • Con nota 5469 del 27.11.2017 si richiamava l’Agenzia Forestas agli adempimenti contrattuali previsti nella convenzione del 3.4.2013 e segnatamente alla regolarizzazione della voltura dell’utenza 0782787006 ed al rimborso delle fatture già liquidate dal Comune di Ulassai e di quelle in liquidazione; • Con nota n. 5686 del 01.12.2017 si ribadiva la richiesta di rimborso delle fatture per l’utenza 0782787006 per un importo di € 5.316,25; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.nota dello Studio legale DSMD che, per il tramite del proprio legale conto di fiduciaTelecom Italia spa, ha notificato trasmette l’estratto conto relativo al periodo 6° bimestre 2015 al 5° bimestre 2017 per l’utenza 0782787006 locale ex punto di ristoro on comodato a questi IstitutiForestas e periodo 3°/6° bimestre 2015 per le restanti utenze, in data 15.02.2018per un importo totale di € 6.443,18, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente cui 2.181,96 per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018l’utenza 2782787006 ed € 4.261,22 per le restanti utenze; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro richiesta di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato Telecom Italia spa può ritenersi una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanzameritevole di accoglimento, sottoscritto anche su conforme parere del legale incaricato dal Comune; Dato atto che nell’elenco delle fatture da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 liquidare compare la fattura n.7X1501863584 del 15.05.2015 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che risulta interamente liquidata con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, mandato n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio40/2016;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite parere favorevolmente espresso dal Dirigente del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham Servizio Bilancio in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionaleregolarità contabile del presente atto; • di approvare l'allegato schema di transazione, l’attivazione che costituisce parte integrante del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da contropartepresente atto, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma la definizione della controversia con SDS, relativamente all'area dell’ex-CAR di Via Lombroso a Reggio Xxxxxx, già oggetto di vendita da parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheProvincia, ai sensi dell’art. Dnell’anno 2016, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicatastessa SDS; Attestato • di dare atto che: • la somma occorrente di € 20.000,00 è disponibile alla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente Cap. 157, del PEG 2019 – Codice del Piano dei Conti Integrato 1100504001, da impegnarsi con successivo atto; • con l'accordo transattivo la Provincia non si assume alcuna responsabilità in ordine ai fatti che hanno dato origine alle pretese di SDS, riservandosi di agire in ogni sede nei confronti di terzi o di dipendenti che dovessero essere riconosciuti come responsabili di eventuali fatti illeciti; • il presente provvedimentodecreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione; • di disporre la pubblicazione del presente Decreto. ALLEGATI: • schema contratto di transazione; • parere di regolarità tecnica; • parere di regolarità contabile. Reggio Xxxxxx, a seguito dell’istruttoria effettuatalì 12/11/2019 IL PRESIDENTE X.xx XXXXX XXXXXXX Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. (da sottoscrivere in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ............. del ............ Reggio Xxxxxx, lì.................................Qualifica e firma ................................................. sede legale in Reggio Xxxxxx, Corso Garibaldi, 59, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicopersona del Dirigente del Servizio Infrastrutture, ai sensi della legge 14 gennaio 1994Mobilità sostenibile, n. 20 art. 1 e successive modifichePatrimonio ed Edilizia, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;Xxx.

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Samples: Contratto Di Transazione

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003che in linea con i criteri di ammissibilità decisi da FRRB e contenuti nel documento “Guidelines for Applicants”, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso è previsto che la Sig.ra A.G.Fondazione finanzi gli enti del sistema sanitario lombardo (IRCCS pubblici e privati e ASST), eventualmente in partenariato con università e centri di ricerca con sede sul territorio lombardo; PRESO ATTO che l’intervento finanziato con la JTC 2022 mira a sostenere l’implementazione di progetti di “ricerca fondamentale” ovvero “lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette” secondo la definizione di cui al punto 1.3 lettera m) della Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01 e ss.mm.ii. ad oggetto “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”; • entro il 18 luglio 2022 sono pervenute, per il tramite del della piattaforma informatica PT- outline, nr. 11 proposte progettuali (Pre-proposal) presentate da partenariati internazionali aventi, al proprio legale di fiduciainterno, ha notificato soggetti lombardi richiedenti un contributo a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente FRRB per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra totale pari a 25.000,00 4.080.875,00; • il 2 agosto 2022 le funzioni di FRRB deputate hanno svolto l’istruttoria formale amministrativa ammettendo alla prima fase di valutazione scientifica di merito tutte le 11 proposte pervenute; • a conclusione della prima fase di valutazione scientifica di merito nr. 8 partenariati con enti lombardi, richiedenti un contributo a FRRB pari a € 2.992.075,00, sono stati invitati dal Segretariato di ERA-NET TRANSCAN 3 a presentare il progetto completo (Full- proposal) entro la seconda scadenza fissata al 15.12.2022; • il 21 dicembre 2022 le funzioni di FRRB deputate hanno effettuato una seconda istruttoria formale amministrativa ammettendo alla valutazione finale di merito tutti gli 8 partenariati con soggetti lombardi richiedenti un contributo a FRRB invitati a presentare il full-proposal; • a conclusione della valutazione scientifica dei full-proposal e di una fase di negoziazione fra funding agencies, il Call Steering Committee (CSC) della JTC 2022 ha stilato la graduatoria finale di merito composta da un totale di 14 partenariati internazionali assegnatari di finanziamento; • i progetti con Partner xxxxxxxx che si sono collocati nelle parti più alte della graduatoria di merito sono nr. 2, per una richiesta finanziaria complessiva pari a • la dotazione finanziaria del Bando ERA-NET TRANSCAN 3 JTC 2022 allocata da FRRB con il Piano d’Azione 2020 è pari a 30.000,001.500.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto • tale ammontare risulta essere sufficiente a questi Istituti di esprimere coprire interamente il piano finanziario presentato dai 2 progetti richiedenti un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, contributo a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, FRRB per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad a 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione899.948,00; che con e – mail pec • a seguito di comunicazioni tra le funding agencies partecipanti alla JTC 2022, il Joint Call Secretariat ha inviato, in data 12.05.23, a mezzo e-mail, il documento “List of Funded Projects”, (Allegato 1) contenente, al suo interno, l’elenco finale dei 14 progetti ammessi a finanziamento per un contributo complessivo pari a € 15.132.718,00; • nella seduta del 24.07.2019 la Sham 29.05.2023 il Consiglio di Amministrazione di FRRB ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattualepreso atto dell’informativa del Direttore Generale relativa agli esiti del bando transnazionale ERA- NET TRANSCAN 3 JTC 2022; RILEVATO che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigiesulla base degli esiti istruttori sopra menzionati, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il stati predisposti gli Allegati 2 e 3, part integranti del presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;

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Samples: www.frrb.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003documento tecnico allegato, contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/dalla («DITTA_RICHIEDENTE») in sede di domanda e le condizioni d’uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto; DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico‐ amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. 288del [inserire i riferimenti della presente deliberazione]; Vista DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico‐ amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione], a causa di …………. [SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico; Premesso che RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE) la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale concessione di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro Polizia Idraulica di cui trattasitrattasi per («DURATA_CONCESSIONE ( ) successivi e continui, con decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza degli impegni e – mail vincoli assunti in sede di domanda e le condizioni d’uso del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, bene o le modalità di aver rilevato una medical malpraticeesecuzione delle attività oggetto di concessione contenute nel documento tecnico allegato; CONSIDERATO che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie canone: • è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il danno biologico compreso tra 30 giugno dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il 10% ed il 12%canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, una I.T.T. di 45 gg; checosì determinato, pertantorisultasse inferiore ai canoni minimi, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera; • è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’Euro calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981 n. 692); • è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di future leggi o provvedimenti; • è dovuto ai sensi dell'allegato F della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale d.g.r. n. del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale [inserire i riferimenti della presente deliberazione; ] e quantificato come da codifica (es. A1”…. ”, S1 “…. ”ecc) (mm/cm/mq/ml*valore unitario) in Euro per l’annualità corrente deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3. 0 100. 03. 5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale. VERIFICATO che con e – mail pec la concessione oggetto del 24.07.2019 la Sham presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. del (presente deliberazione). DATO ATTO che l’istante: ▪ ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheprovveduto, ai sensi dell’artdell'art. D6, punto 1comma 9, della polizza RCT suindicatal.r. 29 giugno 2009, gli Istitutin. 10 e ss. mm. Ii, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigieprestare, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della quota sopra indicata; Attestato presente concessione mediante («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»). DATO ATTO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza l'istante non è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicotenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 14 gennaio 1994Lr 29 giugno 2009, n. 20 art10 e s. m. i, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia ACQUISITA l'informativa antimafia di cui alla legge 7 agosto 1990agli artt. 84 e 90 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159. RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;159.

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Samples: Concessione Di Polizia Idraulica Al/Alla

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. D.L. 95/2012 c.d. “spending review 2; Premesso che la Sig.ra A.G.” secondo il quale le Amministrazioni Locali sono obbligate, per le procedure sotto soglia, ad utilizzare il tramite MERCATO ELETTRONICO messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del proprio legale d.l. n. 52/2012,convertito in l. n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; chesuddetto obbligo, ai sensi dell’art. D1 d.l. n. 95, punto 1convertito in l. n. 135/2012; • il D.Lgs. n. 50/2016” e, in particolare, l’art.36 che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario; • non sono attive convenzioni CONSIP S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1 della polizza RCT suindicatalegge 488/99 né accordi quadro aventi ad oggetto beni comparabili con quelli della presente determinazione; • sul MEPA è presente l’iniziativa “SERVIZI AGLI IMPIANTI – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE” il cui allegato 18 al Capitolato D’Oneri ”SERVIZI” comprende il meta prodotto CPV 50750000-7- Servizi di manutenzione di ascensori nell’ambito della sottocategoria merceologica 5: Impianti elevatori; • fra gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma del mercato elettronico Market Place accessibile da portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di CONSIP, gli Istitutiil più idoneo per l’affidamento del servizio in oggetto, è quello della richiesta di offerta (c.d. RdO) che permette di negoziare prezzi e condizioni commerciali migliorative dei prodotti a seguito catalogo richiedendo telematicamente agli operatori economici l’invio di apposite offerte; • non sussistendo parametri prezzo-qualità rilevati dalla CONSIP S.p.A. da utilizzare quale limite massimo ai sensi della citata legge n. 191/2004 per l’acquisizione del pagamento effettuato dalla Compagnia servizio di cui alla presente determinazione, i prezzi unitari posti a titolo base di risarcimento gara sono stati determinati prendendo a riferimento elenchi già utilizzati dall’Ente e per le lavorazioni non rientranti nell’elenco prezzi si fa riferimento al lordo prezzario regionale delle opere pubbliche della regione Campania anno 2016 e al tariffario Dei impianti vigente • approvare l’allegato progetto composto dai seguenti elaborati: Relazione generale – quadro economico, elenco impianti, elenco prezzi, Capitolato Speciale d’Appalto e disciplinare di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualegara; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico• indire gara telematica, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, tramite piattaforma del MePA di CONSIP mediante richiesta di offerta (RdO), per l’affidamento del “Servizio di manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli immobili di competenza della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri Provincia di economicità e di efficacia Salerno di cui alla legge 7 agosto 1990all’AREA SUD; • procedere, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione tipologia e l’importo dei canoni e per i motivi sopra esposti finalizzati a garantire continuità alla manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presso gli edifici provinciali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Piano D.Lgs. 50/2016, all’affidamento del servizio per un importo a base di Rientro dal disavanzo gara, come da suddetto Quadro Economico, di Euro 9.600,00 (importo periodo) + IVA 22%, mediante Richiesta di Offerta (RdO) a tutti i prestatori abilitati sulla piattaforma MePa per l’area di intervento “REGIONE CAMPANIA-PROVINCIA SALERNO alla sottocategoria merceologica 5: Impianti elevatori nell’ambito della categoria “SERVIZI AGLI IMPIANTI – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE” comprendente il meta-prodotto CPV 50750000-7- Servizi di manutenzione di ascensori nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del settore sanita- rio della Regione LazioD.Lgs. 50/2016;

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 28.08.2023 con il quale il Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS; Considerato che al fine di garantire la piena funzionalità dell’Azienda, n. 288nelle more della nomina del Direttore Sanitario, le funzioni di Direttore Sanitario vengono assunte ad interim dal Direttore Generale Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx; Vista Su proposta del Responsabile del Meyer Children’s Research Institute, Dr.ssa Xxxxxxxx XxXxxxxx, la legge regionale 23 gennaio 2006quale, n. 2con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto; Premesso Ricordato che questa Azienda, tra le proprie finalità istituzionali, promuove la Sig.ra A.G.ricerca scientifica con lo scopo di raggiungere risultati di eccellenza nella cura in campo pediatrico e che taluni progetti di ricerca, per il tramite prima del proprio legale loro avvio, necessitano di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa fase preliminare atta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 esplorarne la fattibilità presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018le proprie strutture; Considerato che la Compagnia suindicatasocietà farmaceutica Orchard Therapeutics ha manifestato il proprio interesse in un settore della ricerca pediatrica che coinvolge il Prof. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, presa responsabile della XXXX Laboratorio Screening Neonatale, in considerazione di un possibile servizio di analisi specialistiche di laboratorio in uno studio promosso dalla predetta società farmaceutica e che è nelle intenzioni di questa Azienda esplorare la possibilità di offrire tale servizio; Atteso che Xxxxxxx Therapeutics ha proposto un Accordo di riservatezza (Confidentiality Agreement) per lo scambio reciproco di informazioni confidenziali attinenti alla ricerca clinica promossa dalla medesima Orchard Therapeutics; Verificato che dal presente atto non derivano oneri economici a carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpraticedell’AOU Xxxxx IRCCS; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; cheRitenuto, pertanto, di approvare lo schema di Accordo di riservatezza da stipulare con Orchard Therapeutics per la Compagnia disciplina delle condizioni normative ed operative dello scambio di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; informazioni riservate secondo lo schema che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento quale allegato N. 1 al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella ne forma parte integrante e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziosostanziale;

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Samples: www.meyer.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Si attesta copertura contabile Il Direttore di Ragioneria (Xxxxxx Xxxxxx) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PRESTAZIONI ORCHESTRALI CIG Z0A3C628B9 DETERMINA A CONTRARRE n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso 165/2023 premesso che la Sig.ra A.G., questo Conservatorio ha bisogno di disporre di un gruppo orchestrale per il tramite del proprio legale regolare svolgimento delle lezioni di fiducia, ha notificato a questi Istituti, direzione d’orchestra; considerato che all’interno dell’Istituzione non risulta individuabile un gruppo orchestrale idoneo; vista la necessità di procedere all’attivazione di 25 prestazioni in data 15.02.201811 settembre 2023; visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023; considerati i principi elencati nel Titolo I del suddetto codice; visto l’art. 50, una diffida e costituzione comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, il quale sancisce che per importi inferiori a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; visto l’art. 1, comma 2, dell’allegato II.1 al D. Lgs n. 36/2023; accertato che per l’appalto in mora tesa ad ottenere oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo; visto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxpreventivo predisposto dall’ORCHESTRA FILARMONICA DEL TEATRO LIRICO XXXXXXXX XXXXX, assunto agli atti con prot. n. 3851/C14C del 7 settembre 2023; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; considerato che il medico legale fiduciario costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 3.900,00 Iva esclusa; visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2022; visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; ritenuto congruo il prezzo offerto in ragione della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. tipologia del servizio e dei valori medi del mercato di 45 ggriferimento; che, pertanto, la Compagnia visto che l’ORCHESTRA FILARMONICA DEL TEATRO LIRICO XXXXXXXX XXXXX risulta in possesso di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; precisato che le prestazioni orchestrali della Filarmonica del Teatro Lirico Xxxxxxxx Xxxxx si configurano come infungibili in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00relazione all’elevata specializzazione professionale richiesta; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; considerato che, ai sensi dell’art. D52 comma 2 del D. Lgs 36/2023, punto 1, si procederà alla risoluzione del contratto se in conseguenza della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualespeciali dichiarati; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicodato atto che, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artdell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, per gli acquisti di beni e successive modificheservizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; ritenuto pertanto di non dover ricorrere nel caso di specie allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché alla stregua dei criteri il quale disciplina la figura del Responsabile unico del progetto (RUP); visto l’allegato I.2 al D. Lgs n. 36/2023, concernente le attività del RUP; considerato che con la presente determina si ritiene opportuno nominare il Direttore amministrativo come RUP; precisato che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di economicità amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, il Direttore amministrativo sarà il soggetto legittimato a firmare i successivi atti della procedura e a stipulare il contratto; considerato di efficacia impegnare la spesa massima di cui alla legge 7 agosto 1990€ 4.290,00 Iva inclusa sull’U.P.B 1.1.3/252 (spese per corso direzione d’orchestra) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023; • di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; • di procedere all’affidamento diretto, n. 241 artai sensi dell’art. 50, comma 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, n. 15del servizio di prestazioni orchestrali, CIG Z0A3C628B9, all’ORCHESTRA FILARMONICA DEL TEATRO LIRICO XXXXXXXX XXXXX, P.IVA: 00964430326; Attestato in particolare, • di dare atto che il presente provvedimento valore del servizio è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni quantificato in € 3.900,00 Iva esclusa e dei vincoli stabiliti dai decreti che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; • di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Commissario ad acta per la realizzazione D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del Piano commercio, consistente in un apposito scambio di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;lettere, anche tramite posta elettronica; Il Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

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VISTO. − Il D.D.G. n. 3795/ 5.S del 02/12/2019 con il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento quale è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta concesso il finanziamento di 4.000.000,00 euro per la realizzazione del Piano progetto n. 087219090480 - “titolo “COSMETICI DALLA FILIERA VITIVINICOLA BIOLOGICA” acronimo “SMILING” - CUP G18I17000160007; − che l’Università di Rientro Palermo è partner del suddetto progetto e svilupperà le attività di ricerca del sopracitato progetto anche attraverso il personale operante presso il Dipartimento STEBICEF; − che il Dipartimento STEBICEF ha approvato con delibera seduta del Dipartimento n. 12/2019 del 12/11/219 Prot. 5914-18/11/2019, il Progetto Azione 1.1.5 del PO FESR SICILIA 2014-2020 - codice CUP G18I17000160007 - Responsabile Scientifico, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, ed ha accettato il relativo finanziamento con quota pari a 800.000,00, euro; − che per lo sviluppo delle attività di ricerca del progetto è necessario effettuare attività di ricerca e di analisi utilizzando attrezzature e laboratori di ATeN, con particolare riferimento al Laboratori di Spettrometria di Massa; − acquisita la disponibilità del Responsabile Scientifico del progetto, così come individuato nel Decreto del Direttore di STEBICEF n. 70 del 06.04.20, prot. 2057, la destinazione del 10% delle risorse a disposizione del Responsabile Scientifico (ex art. 18 Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali) quantificate in una quota pari a 51.873,76 euro; − ritenuto necessario, in forza di quanto sopra esposto, concordare modalità e tempi di utilizzo della suddetta attrezzatura; concordano e sottoscrivono quanto di seguito riportato: Laboratorio /Strumentazione ATeN Personale Tempo di utilizzo Tipologia di attività Laboratorio di Spettrometria di Massa strumentazioni ivi contenute Personale strutturato facente parte dell’Unita di Ricerca del progetto per il Dipartimento dotato della adeguata formazione e personale a contratto (assegnisti, borsisti) acquisito attraverso il progetto Disponibilità del laboratorio tutti i giorni fino alla scadenza del progetto. Eventuale richiesta di disponibilità da parte di soggetti esterni all’Unita di Ricerca del progetto sarà gestita da un sistema di prenotazione su calendario interno organizzato dal disavanzo Responsabile di laboratorio (es. Google calendar) Attività inerenti gli OR della ricerca I nominativi del settore sanita- rio personale docente di cui sopra saranno definiti alla data di sottoscrizione dell’accordo. Il personale così identificato godrà degli stessi diritti/doveri del personale ATeN per quanto riguarda l’accesso al Laboratorio e all’utilizzo della Regione Lazio;strumentazione oggetto della presente convenzione, in accordo ai regolamenti, attualmente in vigore presso ATeN, relativi alla sicurezza, per lo smaltimento dei rifiuti e per l’utilizzo e l’accesso ai Laboratori. A fronte dell’utilizzo sopra specificato il Dipartimento STEBICEF destina ad ATeN un contributo pari alla quota del 10% delle risorse a disposizione del Responsabile Scientifico (ex art. 18 Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali) quantificate in una quota pari a 5.187,37 come contributo per il funzionamento e manutenzione del laboratorio. Tale contributo verrò erogato dal Dipartimento STEBICEF ad ATeN in misura pari al 100% appena disponibile secondo quanto previsto dal regolamento gestione progetti di Ateneo. Ai fini dello sviluppo delle attività di ricerca del progetto il Dipartimento STEBICEF trasferisce ad ATeN una quota pari a 50.000,00, destinata dal progetto all’acquisto di materiale di consumo per laboratori (voce COAN CA.C.B.02.01.01) per le suddette attività di ricerca. A tal uopo, sarà creato un apposito progetto figlio collegato al progetto padre del Dipartimento STEBICEF. Le procedure di acquisizione di beni di cui sopra sono a carico degli Uffici amministrativi di ATeN. La gestione e il controllo del funzionamento delle apparecchiature sono a carico del Responsabile del Laboratorio operante ad ATeN. Ogni eventuale anomalia strumentale o di utilizzo dovrà essere segnalata dal personale operativo sul progetto al Responsabile di laboratorio e al Tecnico operante nel laboratorio stesso, se presente. La manutenzione ordinaria e straordinaria della apparecchiatura sarà di competenza di ATeN che dovrà anche assicurare ogni e qualsiasi servizio (luce, acqua, pulizia, smaltimento rifiuti, compreso quelli speciali, guardiania, servizi di rete e fonia, ecc.).

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Samples: Accordo Operativo Di Collaborazione Scientifica Per L’utilizzo Di Attrezzature Scientifiche Tra Il Dipartimento Di Scienze E Tecnologie Biologiche Chimiche E Farmaceutiche – Stebicef E Aten Center a Supporto Della Ricerca Di Dipartimento Per Progetti Finanziati

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003relativo importo si ritiene esaurire le potenzialità di quest'ultimo accordo quadro entro i primi mesi del 2018; . Occorrerà quindi aver proceduto all'aggiudicazione definitiva di questo nuovo accordo quadro entro tale data. In difetto sorgerebbe problemi operativi per la scrivente struttura ai fini di una corretta manutenzione. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 200650, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, le condizioni e le prescrizioni in data 15.02.2018, una diffida e costituzione base alle quali affidare ad un unico operatore in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro appalto le attività previste attraverso gli eventuali contratti applicativi di cui trattasial successivo art. 19. L'accordo quadro riguarderà l'esecuzione delle seguenti prestazioni , con oltre quanto previsto all'art.33 let. f. del medesimo accordo: 1.Servizio Manutenzione del Verde 2.Servizio Neve ( Spalatura, Salatura compresa fornitura del sale) 3.Servizio aggiornamento Catasto strade 4.servizio manutenzione impianti gallerie e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. torre faro ( SR 429) 5.Lavori di Manutenzione Ordinaria/Straordinaria L’appalto sarà aggiudicato previo procedura pubblica e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. D95 del D.Lgs. 50/2016. La valutazione dell'offerta verrà effettuata da una apposita commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che, punto 1come concordato con il Dirigente stesso, il responsabile del procedimento è l'xxx. Xxxxx Xxxxxxxx , Allegati: • relazione tecnica ( allegati: Elenco Strade Zona 3, Analisi Piani Viari, Analisi Barriere) • Cartografia Viabilità zona 3 • Servizio Neve cartografia ed elenco delle pertinenze scolastiche – Zona 3 • Servizio Neve cartografia ed elenco sotto-zone – Zona 3 • Servizio Neve Punti critici Xxxxxxxx-Xxxx • schema di contratto • Capitolato speciale parte I con allegati:schema di Ordine dei Lavori (OdL) e criteri valutazione offerte • capitolato speciale parte II parte tecnica • capitolato speciale parte II parte tecnica sfalcio • Computo metrico estimativo ( funzionale solo alla determinazione del valore dell'Accordo Quadro ) • Elenco Lavorazioni ( ai soli fini della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo verifica dell'anomalia) • Quadro economico • Piano Sicurezza di risarcimento al lordo Riferimento • prezzario Regione toscana annualità 2017 ( link • prezzario della provincia di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota Firenze e Elenco Nuovi prezzi ( non presenti nei prezzari sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile riportati) • Prezzario impisnti tecnologici ANAS ( per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artGalleriesr 429 e sottovia sp 10) Il Responsabile P. O. Manutenzione Zona 3 Empolese Arch. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 artXxxx Xxxxxxx Il Responsabile P. O. Manutenzione Zona 3 Empolese Arch. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;Xxxx Xxxxxxx Allegati:

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Samples: attionline.cittametropolitana.fi.it

VISTO. l’art. 10 del Decreto Legge 30.12.2005 n. 273 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 303 del 30.12.2005; Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione degli articoli 20 e 21, del D.lgs. n. 196/2003, identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività dell'………….(Istituzione AFAM interessata), nonché, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati; Ritenuto di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che questa Istituzione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, nonché le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché infine la comunicazione dei dati a terzi e la loro diffusione; Ritenuto, altresì, di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Istituzione, in particolare le operazioni di raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, nonché di comunicazione a terzi; Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il decreto legislativo 16 ottobre rispetto dei princìpi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi; Visto lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, predisposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le Istituzioni Afam, in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 288196, in data ; Verificata la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante; Visti gli artt. 2, 3 e 14 del D.P.R. 28.2.2003 n. 132 relativi all’autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni Afam; Visto lo Statuto del (Istituzione AFAM interessata) approvato con D.D. n. ….del ; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, delibera del Consiglio di Amministrazione del (Istituzione AFAM interessata) n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite …. del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;

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Samples: www.miur.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., l’ “Ipotesi di contratto decentrato integrativo per il tramite personale non dirigente del proprio legale Comune di fiduciaCampi Bisenzio sull’utilizzo delle risorse del fondo relativo al trattamento economico accessorio anno 2016”, ha notificato a questi Istituti, sottoscritta in data 15.02.201818 novembre 2016, una diffida dal Direttore Generale dell’Ente e costituzione dalla delegazione di parte sindacale, costituita dalle R.S.U. elette e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL intervenute alla trattativa; • la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2016, redatta e sottoscritta in mora tesa ad ottenere data 22 novembre 2016 dal Direttore del Settore Organizzazione Interna dell’Ente, Xxxx.xx Xxxxx Xxxxxxx, che è stata trasmessa in pari data agli scriventi Revisori con comunicazione PEC; • l’art. 5, comma 3 del CCNL 01.04.1999, che assegna al Collegio dei Revisori dei conti il risarcimento controllo sulla compatibilità con il bilancio dell’Ente dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito costi della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; checontrattazione collettiva decentrata integrativa e, pertanto, la Compagnia sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso, senza peraltro entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati; • l’art. 40 del D. Lgs. 165/2001 che determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali e le materie escluse dalla predetta contrattazione integrativa; • che l’art. 1 comma 236 della perizia medico legale sopracitata una valutazione legge 208/2015 stabilisce “….a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionalepersonale, operanteanche di livello dirigenziale, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’artall’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicatacomma 2, gli Istitutidel decreto legislativo 30 marzo 2011, a seguito n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigiepersonale in servizio, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15normativa vigente”; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e dei vincoli stabiliti dai decreti non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziocontratto collettivo;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Contratto Esecutivo contenente nel dettaglio le condizioni tecnico-economiche dei servizi oggetto di erogazione in aderenza al predetto Accordo Quadro, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006stipulato digitalmente dalle parti contraenti in data 18 febbraio 2020 ed avente durata di 24 mesi, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G.fatta eccezione per il servizio di “Help Desk”, per il tramite quale - in considerazione della variabilità nel tempo delle esigenze dell'Amministrazione – è stata prevista una durata pari a quella dell'Accordo Quadro; Assunto che il servizio di “Gestione Ambiente Distribuito” (GAD) non è stata inclusa tra i servizi del proprio legale di fiduciapredetto contratto esecutivo, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere nella considerazione della volontà affidare il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; relativo servizio al soggetto affidatario che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, sarà individuato a seguito della disamina procedura di gara indetta da Consip S.p.A. per la conclusione di un Accordo Quadro per i servizi di “Desktop outsourcing” per le Pubbliche Amministrazioni (Gara “AQ Desktop Outsourcing 3”; Preso atto che la continuità del predetto servzio di “GAD” è assicurata a questa Amministrazione, fino alla data del 14 maggio 2020, per effetto della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuatasuindicata proroga tecnica del contratto 3825 in data 12 novembre 201919 ( CIG n. 8097878453) ed approvata con decreto direttoriale del 13 novembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2020, reg. n. 104; Riscontrato che la procedura di aver rilevato gara gestita da CONSIP S.p.a. per la conclusione di un Accordo Quadro per i servizi di “Desktop outsourcing” per le Pubbliche Amministrazioni (Gara “AQ Desktop Outsourcing 3”) non è al momento ancora conclusa, come indicato dal relativo sito specifico: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-x-xxxxxx/xx- desktop-outsourcing-3 Valutato che tale situazione impone di prevedere una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%ulteriore proroga tecnica del contratto principale, una I.T.T. n. repertorio 3825, limitata al solo servizio di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante“Gestione Ambiente Distribuito - GAD”, pari ad € 84.900,00a ulteriori sei mesi, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; ovvero fino al 14 novembre 2020, tenuto conto del fatto che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto conclusione dell’Accordo Quadro da parte di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia CONSIP S.p.a. l’Amministrazione dovrà poi espletare una apposita procedura di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto affidamento di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 appalto specifico che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziorichiederà tempi ulteriori;

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VISTO. − la Direttiva 2000/60/CE “Acque”, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; − la Direttiva 2007/60/CE “Alluvioni”, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; − la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; − la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; − l’art. 68 bis (introdotto dall’art. 59 della L. 221/2015) del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” che introduce i Contratti di fiume, specificando che concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree; − il decreto legislativo 16 ottobre 2003Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” redatto dal Gruppo di Lavoro 1 “Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale, definizione di criteri di qualità” del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (2015), che costituisce il riferimento metodologico dei Contratti di Fiume italiani; − il Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” stabilisce che il processo di formazione di un Contratto di Fiume si articola nelle seguenti fasi: A) condivisione e sottoscrizione, con la rete di attori locali coinvolti, di un Documento d’Intenti; B) messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva; C) elaborazione di un Documento strategico che definisca lo scenario; D) definizione di un Programma d’Azione (nel seguito PA); E) messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi (fase trasversale); F) sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume (CdF), che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti nel PA; − l’accezione Contratto di Fiume è da considerarsi rappresentativa anche dei Contratti riferiti a contesti territoriali differenti quali i Xxxxxxxxx xx Xxxx, xx Xxxxx, xx Xxxx, xx Xxxx umida, di seguito comunque denominati per brevità “Contratti di Fiume”; − i CdF e i relativi PA hanno il fine di riqualificare i territori di un determinato bacino idrografico o parte di esso o altro contesto territoriale di riferimento, con interventi multisettoriali e con il coinvolgimento, su base volontaria, degli enti istituzionali e dei soggetti privati insistenti sul territorio considerato; − i CdF concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano di gestione delle acque e delle relative Misure WIN-WIN; − con Atto della Camera dei Deputati - Risoluzione 8-00092 sul “Rafforzamento dell’istituto dei Contratti di Fiume”, del 18 novembre 2020, la Commissione VIII (Ambiente) ha approvato all’unanimità la Risoluzione dell’onorevole Braga; l’atto di indirizzo al Governo punta, tra le altre cose, a rafforzare il ruolo dei Contratti di Fiume, a partire dal loro inserimento nell’attuazione dei progetti green proposti dal Ministero dell’Ambiente per accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Recovery Fund e delle nuove risorse della Programmazione UE 2021-2027.. − con Delibera di Giunta Regionale n. 288; Vista 2322 del 28 dicembre 2017, la legge regionale 23 gennaio 2006Regione Puglia ha formalizzato l’adesione alla “Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”, n. 2; Premesso condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che la Sig.ra A.G., vuole caratterizzare in modo univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il tramite contenimento del proprio legale degrado e la riqualificazione dei territori fluviali nonché la conciliazione degli “interessi” pubblici e privati presenti sul territorio; − con Delibera di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione Giunta Regionale n. 2105 del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto21 novembre 2018, la Compagnia Regione Puglia ha approvato la stipula e lo schema di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, Accordo ai sensi dell’art. D15 della L. 241/90 con il Politecnico di Bari, punto 1per l’esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota sul bacino del Canale Reale nel territorio della Provincia di Brindisi per l’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume, della polizza RCT suindicataal fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia interessi pubblici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15ciascuna amministrazione è portatrice; Attestato in particolare, che il presente provvedimento − l’Accordo di cui al punto precedente è stato predisposto sottoscritto in data 20 febbraio 2019 tra Regione Puglia e Politecnico di Bari, rinnovato sino al 31 dicembre 2021 con Atto Dirigenziale n. 40 del 16 febbraio 2021; a tale Accordo si è affiancato un Addendum approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2249 del 29 dicembre 2021 e sottoscritto in data 01 febbraio 2022 finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Politecnico di Bari, per l’esecuzione di attività integrative relative all’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio territorio della Regione Lazio;Puglia; − con Delibera di Giunta Regionale n. 1788 del 07 ottobre 2019, la Regione Puglia ha approvato la costituzione del Tavolo Tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume, con il compito, tra gli altri, di approvazione in linea tecnica delle Linee Guida per l’implementazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia; la Regione Puglia ha altresì definito le Strutture regionali che compongono il Tavolo Tecnico.

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Samples: Accordo Per L’attuazione Dell’attività B01

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003piano degli acquisti all’interno del Budget del progetto ITINERIS DISSCO, CUP B53C22002150006, a valere sul PNRR, Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di Investimento 3.1, il progetto IR0000032 "ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System”; - Vista la delibera del Consiglio Scientifico del Sistema Museale di Ateneo n. 39 del 14 settembre 2022 con la quale è stata disposta la nomina del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx come Responsabile Scientifico nell’ambito del Progetto ITINERIS WP6 - Terrestrial Biosphere nella activity 6.4 Italian natural history collections (NHCs). - Vista la richiesta presentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, per l’acquisto di materiale e attrezzature per la digitalizzazione, necessari ai fini del soddisfacimento delle seguenti esigenze di ricerca scientifica del progetto ITINERIS: per processare le immagini e immagazzinare i reperti digitalizzati; - Considerata la relazione tecnica a firma di Xxxxx Xxxxxxxxx (Allegato 01) - Considerato che • la predetta fornitura prevede una spesa che rientra nella fascia di importo inferiore al limite di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 288; Vista la 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge regionale 23 gennaio 200616 luglio 2020, n. 276, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); Premesso - Visto che la Sig.ra A.G., per il tramite l’offerta n. QUO-168125-J3Y2 R1 del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente 21/11/2023 presentata dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operanteditta Thermofisher, pari ad € 84.900,00Euro 13.906,00 IVA esclusa (Allegato 02) soddisfa il principio di economicità poiché presenta il miglior rapporto “qualità-prezzo” in relazione alle esigenze di acquisto del richiedente e risulta congrua se confrontate con informali ricerche di mercato; - Considerato che: • per la suddetta procedura non sono previsti oneri di sicurezza, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti finalizzati all’eliminazione dei rischi di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui soprainterferenza, a seguito norma del D. Lgs 81/2008; • la copertura finanziaria della disamina effettuataspesa, ha ritenuto è garantita dai seguenti fondi: • per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di condividere attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi; • atteso che per l’acquisto della licenza software non è prevista nessuna scheda nella Guida Operativa per il Rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente (cd DNSH) e pertanto il regime applicabile è il mero rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente (Edizione Aggiornata allegata alla Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022); Considerato che: - al fornitore individuato verrà richiesto altresì il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; - l’acquisto in oggetto è coerente con la proposta transattiva programmazione di dettaglio della M04.C02. Linea di Investimento 3.1 e con il cronoprogramma dell’intervento e del Progetto di riferimento, contribuisce al principio del tagging previsti dalla misura: a) TAG Clima 003 Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici nell’istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione, Coefficiente 0; b) TAG Digitale 055 – Altre tipologia di infrastruttura TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless), Coefficiente 100, e rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto; Valutata congrua l’offerta n. QUO-168125-J3Y2 R1 del 21/11/2023 presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, ditta Thermofisher (Allegato 02) per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad a complessivi 27.501,89 che forma parte inte- grante 13.906,00 IVA esclusa nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e sostanziale della presente deliberazionerotazione degli operatori economici; che con e – mail pec del 24.07.2019 Ritenuto di non dover chiedere la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, cauzione definitiva ai sensi dell’art. D53, punto 1comma 4, della polizza RCT suindicataD. Lgs. n. 36/2023, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma per le vantaggiose condizioni economiche offerte e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione comprovata esperienza e affidabilità dell’impresa; PRESO ATTO CHE l’acquisto della licenza software non rientra nella Programmazione biennale degli acquisti 2023/2024 per importo inferiore alle soglie del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;Codice degli Appalti e che pertanto non vi è associato alcun codice CUI ai CIG acquisiti.

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VISTO. Si attesta copertura contabile Il Direttore di Ragioneria (Xxxxxx Xxxxxx) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 FORNITURA 10 LAMPADE PER LEGGIO E BATTERIE CIG ZAB3BE4C13 DETERMINA A CONTRARRE n. 152/2023 considerata la necessità di questo Conservatorio di acquistare 10 lampade per leggio e le batterie necessarie per il decreto legislativo 16 ottobre 2003loro utilizzo; considerato che i suddetti prodotti verranno impiegati nel corso degli eventi di produzione artistica; visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023; considerati i principi elencati nel Titolo I del suddetto codice; visto l’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 28836/2023, il quale sancisce che per importi inferiori a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006visto l’art. 1, comma 2, dell’allegato II.1 al D. Lgs n. 236/2023; Premesso accertato che per l’appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo; visto il preventivo predisposto dalla ditta M.R. SRL (P.IVA: 01125610327), assunto agli atti con prot. n. 3145/C14C del 14 luglio 2023; considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 146,40 Iva esclusa; visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2022; visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; ritenuto congruo il prezzo offerto in ragione della tipologia della fornitura e dei valori medi del mercato di riferimento; visto che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale ditta M.R. SRL risulta in possesso di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxdocumentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; considerato che, ai sensi dell’art. D52 comma 2 del D. Lgs 36/2023, punto 1, si procederà alla risoluzione del contratto se in conseguenza della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualespeciali dichiarati; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicodato atto che, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artdell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, per gli acquisti di beni e successive modificheservizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; ritenuto pertanto di non dover ricorrere nel caso di specie allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché alla stregua dei criteri il quale disciplina la figura del Responsabile unico del progetto (RUP); visto l’allegato I.2 al D. Lgs n. 36/2023, concernente le attività del RUP; considerato che con la presente determina si ritiene opportuno nominare il Direttore amministrativo come RUP; precisato che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di economicità amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, il Direttore amministrativo sarà il soggetto legittimato a firmare i successivi atti della procedura e a stipulare il contratto; considerato di efficacia impegnare la spesa massima di cui alla legge 7 agosto 1990€ 178,61 sull’U.P.B 1.1.3/126 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023; • di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; • di procedere all’affidamento diretto, n. 241 artai sensi dell’art. 50, comma 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, n. 15della fornitura di lampade per leggio e batterie, CIG ZAB3BE4C13, alla ditta M.R. XXX, X.IVA: 01125610327; Attestato in particolare, • di dare atto che il presente provvedimento valore della fornitura è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni quantificato in € 146,40 Iva esclusa e dei vincoli stabiliti dai decreti che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; • di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Commissario ad acta per la realizzazione D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del Piano commercio, consistente in un apposito scambio di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;lettere, anche tramite posta elettronica; Il Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

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VISTO. di attestazione disponibilità finanziaria Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx) I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. P.O. “ Servizi al Territorio” (Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx) Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx) Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati; Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 28829 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006n. 7 del 04.02.1997; Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07; Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta; - di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, n. 2Qualità e Mercati sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione, che qui di seguito si intende integralmente trascritta; Premesso che la Sig.ra A.G.- approvare e allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, gli schemi dei seguenti documenti: • Allegato Manifestazione di interesse ▪ Allegato A) Capitolato Tecnico ▪ Allegato B) Schema domanda di partecipazione/preventivo; ▪ Allegato C) Dichiarazione integrativa DGUE; ▪ Allegato D) Dichiarazione integrativa dati identificativi soggetti ex art. 80 comma 3; ▪ Allegato E) Dichiarazione accettazione Patto di integrità; ▪ Allegato F) Patto di integrità. - avviare una procedura negoziata (manifestazione di interesse) attraverso la trasmissione della lettera di invito a coloro che sono iscritti all’interno della categoria merceologica 171515000 - Realizzazione software applicativi per la diffusione delle informazioni, per l’Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici; - di nominare quale Responsabile del Procedimento il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia. - di pubblicare l’Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici”: sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx (Sezione Bandi di Gara e Contratti); sulla piattaforma telematica EmPulia sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; - di nominare quale Responsabile del Procedimento il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia; Il presente atto, composto di n. 6 facciate e da un allegato composto da 34 (trentaquattro) pagine, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Il presente provvedimento sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia; sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, la piattaforma regionale CIFRA in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente ottemperanza alle “Linee guida per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasidegli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”; sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx - Sezione “Amministrazione Trasparente”; sarà trasmesso, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istitutitramite la piattaforma CIFRA, a seguito al Segretario della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuataGiunta Regionale. Xxxxx Xxxxxx 19.07.2022 12:53:06 GMT+01:00 INDAGINE DI MERCATO TRA GLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI ALL’ALBO ON LINE DEI FORNITORI DELLA REGIONE PUGLIA, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO ai sensi dell’art. D36, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito comma 2 del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma D.Lgs. n. 50/2016 e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 artdal successivo D.Lgs. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;n.56/2017.

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Samples: burp.regione.puglia.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003contratto di Comodato d’uso per l’impiego di unità cinofila del 19/12/2017 che ha stabilito quale rimborso forfettario annuo le spese veterinarie e di mantenimento del cane in € 1.500,00; Vista altresì la relazione del responsabile del Servizio Sicurezza Urbana e Stradale, n. 288allegata e parte integrante del presente provvedimento; Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO SICUREZZA URBANA E STRADALE come da vigente funzionigramma; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 - 2021, con i relativi allegati; Vista la deliberazione di Giunta n. 241 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive variazioni; Premesso Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; Visti infine gli artt. 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli art. 16 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità; Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: J1A0301e - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza; Di dare atto del rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa; Di impegnare la spesa di € 1.500,00 quale rimborso forfettario annuo delle spese veterinarie e di mantenimento del cane, secondo quanto pattuito nel contratto di comodato d’uso per l’impiego dell’unita cinofila; Di dare atto che la Sig.ra A.G.spesa viene finanziata con imputazione al cap. 3968 “Prestazioni di servizio per Polizia Locale” del bilancio 2019, per il tramite del proprio legale di fiduciacodice siope 1332, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxcentro economico SUP00005; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. N. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento; Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue: Anno Capitolo Descrizion e Livello MissionePr ogrammaTi tolo Importo 2019 3968 PRESTAZIO NI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE 1030299999 03011 1.500,00 Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG) Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP) Cod. Uff.: SERVIZIO SICUREZZA URBANA E STRADALE Ai sensi e per gli effetti dell’art. D151, punto 1comma 4, della polizza RCT suindicatadel T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, gli IstitutiD. Lgs. 267/2000, a seguito si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 1157 del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie19/06/2019. Si impegnano le seguenti somme: Anno Capitolo Descrizi one Livello Missione Program maTitolo Importo Impegno 2019 3968 PRESTA ZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCAL E 1030299 999 03011 1.500,00 2072 Monza, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;20/06/2019

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Samples: albopretorio.comune.monza.it

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003verbale di verifica della congruità dei costi della manodopera redatto dal RUP in data 06/12/2021, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006acquisito agli atti con prot. 2021/0337748/A del 06/12/2021, n. 2; Premesso in cui lo stesso dà atto che la Sig.ra A.G.verifica effettuata ai sensi dell’art. 95, per il tramite del proprio legale di fiduciacomma 10, D.Lgs. 50/2016 e smi, nei confronti della miglior offerta, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxavuto esito favorevole; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; cheRITENUTO, pertanto, di disporre l’aggiudicazione dell’appalto per la Compagnia conclusione di Assicurazioni ha comunicato un Accordo Quadro per “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ELETTRICITA’ E OPERE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA” a questi Istituti favore del concorrente CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI di Milano CF e P.IVA 06806550965; Precisato che: • l’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Assuntore nell’ambito dell’Accordo Quadro è di € 5.000.000,00 a prescindere dal ribasso percentuale offerto pari a 25,00%, che si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli Elenchi prezzi, senza decurtazione sull’importo massimo stimato dell’accordo quadro; l’AUSL della Romagna non assume, comunque, alcun impegno in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ordine al raggiungimento dell’importo massimo stimato dell’accordo quadro, il quale è meramente presuntivo; • la durata dell’accordo quadro è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula dell’accordo quadro stesso, restando inteso che l’appalto si concluderà comunque ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri esaurimento dell’importo massimo stimato di cui sopra, senza che l’Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo o compensi di sorta; • che il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito del completamento della disamina effettuataverifica del possesso di tutti i requisiti richiesti e comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9, ha ritenuto X.Xxx. 50/2016, ossia non prima di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagniatrentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, come riportato nel verbale comma 5, del 18.02.2019medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero non prima del decorso del termine previsto dal successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, fatta salva l’eventuale motivata esigenza di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec • Il Responsabile Unico del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheProcedimento, ai sensi dell’art. D31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i è l’xxx. Xxxxx Xxxxxx, punto 1dipendente di questa Azienda; • di rinviare a successiva determinazione l’individuazione dei restanti componenti dell’ufficio di direzione lavori, ivi compreso il soggetto che assumerà le funzioni di Coordinatore della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito Sicurezza in Esecuzione di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; • trattandosi di un accordo quadro si provvederà con separato atto in occasione dell’affidamento di ciascun contratto applicativo alla nomina del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo Direttore Lavori e alla eventuale costituzione dell’Ufficio di risarcimento al lordo di eventuali scoperti Direzione; • l'assegnazione e la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi che verranno affidati all'assegnatario saranno adottati dal direttore dell'U.O. competente (U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizia e/o franchigieU.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti) in relazione all'oggetto dell'affidamento; Dato atto che, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualein materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 163/2010 e s.m.i. il CIG padre relativo alla presente procedura è il seguente: CIG 8957309D36; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla non sussistenza di oneri a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicatacarico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso; Attestato che il Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che sottoscrivono in calce; Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e nella sostanza è totalmente legittimo s.m. e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazioi.;

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Samples: Accordo Quadro Di Durata Triennale Con Unico Operatore Economico, Per Lavori Di Realizzazione Di Impianti Di Generazione Distribuita Di Elettricità E Opere Accessorie Per Gli Immobili Dell'azienda Usl Della Romagna c.i.g. N. 8957309d36 Aggiudicazione.                                                         _ Certificato Di Pubblicazione

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Associazione Terre Estensi approvato con provvedimento del Consiglio Comunale del 08/10/2019 PG 124561; Premesso che il seguente parere è relativo esclusivamente alla conformità dello strumento urbanistico in oggetto ai piani e ai programmi della protezione civile; Presa visione della documentazione relativa allo strumento urbanistico di cui trattasi si esprime il seguente parere. L’area ex MOF attualmente destinata a parcheggio coincide con l’Area di Attesa della Popolazione (A.A.P.) denominata “Area ex MOF: x.xx Isonzo – via Darsena” ed è come tale indicata nel Piano Intercomunale di Protezione Civile. Le A.A.P. sono aree idonee ad accogliere in modo provvisorio la Sig.ra A.G.popolazione che, per il tramite del proprio legale di fiduciacon propri mezzi, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti vi si è recata a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; ordine di evacuazione. Poiché la IIa variante al Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica “Ex Mof – Darsena” prevede la realizzazione di un ampio parcheggio alberato addirittura più accogliente rispetto all’esistente, tale area dovrà mantenere, ai fini di protezione civile, l’uso di Area di Attesa della Popolazione. L’area in oggetto, visto l’Art. 57 del Titolo V con il quale è stato integrato l’Elaborato 7 (Norme di Attuazione) del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Tel.: 0000 000000 - Fax: 0000 000000 Codice fiscale: 00297110389 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx Sito web: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx fiume Po” approvato con Decreto del Consiglio dei Ministri 22/02/2018, tenendo conto delle Mappe di Pericolosità e di Rischio di Alluvione pubblicate dalla Regione Xxxxxx- Romagna, è ricompresa nello scenario di pericolosità P2 (alluvioni poco frequenti) in riferimento al reticolo secondario di pianura e nello scenario di pericolosità P1 (scarsa probabilità di alluvioni) in riferimento al reticolo naturale principale. Di conseguenza l’area in oggetto si colloca nella classe di rischio R2 (rischio medio) in riferimento alle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni. In considerazione di quanto sopra indicato, della tipologia di interventi che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT si prevede di realizzare con la IIa variante al Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica “Ex Mof Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con Darsena” e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti anche in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione dei tempi di preannuncio dell’onda di piena dai tratti del danno corrispondente ad Po a monte del territorio comunale, che sono tali da consentire l’adozione dei provvedimenti ed delle attività idonee a limitare gli effetti di un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti eventuale sormonto delle acque e/o franchigierottura dell’argine nel tratto considerato, sono tenuti non si rilevano incompatibilità con il Piano Intercomunale di Protezione Civile e con i programmi della protezione civile. Distinti saluti. Il Responsabile della Protezione Civile (Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Ferrara Ministero della cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO XXXXXX E FERRARA COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE E Protocollo N.0071914 del 15/06/2021 Firmatario: XXXX XXXXXXXXX, Mibact rif. segnatura Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA OEA59A Al Comune di Ferrara Servizio Pianificazione Territoriale U.O. Pianificazione Attuativa E p.c. alla Commissione regionale di garanzia c/o Segretariato regioミale per l’Eマilia Romagna Prot. n. rif. segnatura Pos. Archivio: Class. 34.43.04/118.11/2019 Allegati: (Risposta al rimborso dell’importo compreso foglio perv. in data 01.06.2021 Ns. prot. n. 13032 del 03.06.2021) Oggetto: Ferrara. Piano di recupero di iniziativa pubblica: “Ex Mof – Darseミa “. II Variaミte Rif. Pratica p.g. 66649/2021 Conferenza dei servizi simultanea ex art 14-bis L. 241/90. Parere di competenza. Iミ riferiマeミto all’oggetto, esaマiミata la docuマeミtazioミe allegata alla coマuミicazioミe di iミdizioミe della conferenza di servizi simultanea, pervenuta in data 01.06.2021, ns prot. n. 13032 del 03.06.2021; - preso atto che la richiesta riguarda il progetto di rigeミerazioミe dell’area urHaミa, esterミa al ceミtro storico, situata tra le Mura Esteミsi e la Darseミa di S. Paolo, coマpreミdeミte l’aマHito dell’ex Mercato Orto Frutticolo e del Museo Nazioミale dell’EHraisマo Italiano e della Shoah (MEIS), - accertato che l’iミterveミto coマpreミde uミ’ area sottoposta a tutela indiretta in quanto rientrante nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso zona di rispetto delle Mura Estensi, ovvero l’area ideミtificata catastalマeミte coミ マappale ヵΒ2 del foglio 160, tutelata con D.M. 13/05/1954 e D.M. 03/ヰΓ/ヱΓヵ2, ai seミsi dell’art. ヴヵ della L. ヱヰΒΓ/ヱΓンΓ, ora art. 2ヱ del D.Lgs. ヴ2/2ヰヰヴ, oltre al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile sediマe del vallo delle Mura Estensi individuato al NCEU con mappale 6 del fg. 160 - verificati i precedenti agli atti ed in particolare la relazione di rischio archeologico ( ns. prot.13032/2010) per il servizio pubblicopiano di recupero ex MOF/ 2010 (L. 457/78); - considerato che i lavori ricadono in area di tutela delle potenzialità archeologiche di medio-bassa potenzialità; tutto ciò richiamato e premesso, ai sensi della legge 14 gennaio 1994questa Soprintendenza, n. 20 artper quanto di competenza, in linea di massima condivide gli obiettivi e la impostazione del progetto di riqualificazione delle aree in oggetto, attraverso interventi di valorizzazione delle connessioni infrastrutturali, bonifiche, demolizioni, realizzazione di aree verdi attrezzate, collegamenti ciclo pedonali e parcheggi ed espriマe parere favorevole all’esecuzioミe dei lavori. 1 Già iミ precedeミza ケuesto Ufficio aveva coミdiviso le fiミalità di progetti di risaミaマeミto e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri piaミi di economicità e recupero dell’area ed iミ particolare era stato valutato positivaマeミte il piaミo di efficacia recupero dell’ex MOF di cui alla legge 7 agosto 1990la preseミte proposta costituisce variante. In adempienza al D. Lgs. 42/2004, n. 241 arti progetti definitivi-esecutivi dei singoli interventi da realizzare nelle aree sottoposte a tutela, dovranno essere trasmessi a questo Ufficio per la specifica autorizzazione. 1Tutte le lavorazioni che prevedono escavazione e movimentazione di terra (es. reti servizi), primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005dovranno essere seguite in corso d’opera da persoミale specializzato ふarcheologiぶ. Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, n. 15; Attestato in particolaresecondo le indicazioni fornite dallo stesso, che ne assumerà la Direzione scientifica. Avverso il presente provvedimento preseミte provvediマeミto è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti aママesso ricorso giurisdizioミale al T.A.R. dell’Eマilia Romagna entro 60 giorni o ricorso straordiミario al Capo di Stato eミtro ヱ2ヰ giorミi, decorreミti dalla data di ミotifica o coマuミicazioミe dell’atto. La preseミte ミota vieミe iミviata alla Coママissioミe regioミale di garaミzia ai seミsi dell’art. ヴΑ, c. ン, del Commissario ad acta per D.P.C.M. 169/2019. Non si restituisce la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;documentazione pervenuta in via telematica.

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003l’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; checapitali), ai sensi dell’art. Ddel quale la Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle società alle quali partecipa; Preso atto che l’assemblea ordinaria seguirà allo svolgimento di quella straordinaria relativa alla riduzione volontaria del capitale sociale e della riserva legale obbligatoria, punto 1con imputazioni delle riduzioni (pari a complessivi Euro 161.937.585,41) a riserva straordinaria, che risulta preordinata, appunto, all’adozione di una successiva delibera assembleare di distribuzione delle riserve nell’ambito dell’operazione finalizzata al trasferimento della polizza RCT suindicataconcessione; Preso atto che la Società propone come opportuno di procedere, gli Istitutigià da subito, a seguito all’assunzione della delibera di distribuzione - pur condizionata e differita - delle riserve disponibili, su precisa indicazione della Capogruppo, in quanto consente di far emergere già ora la sussistenza del presupposto necessario per il subentro della Autostrade Alto Adriatico nella concessione autostradale, presupposto richiamato nelle premesse al PEF allegato all’Accordo di Cooperazione (esistenza di un sufficiente credito da distribuzione delle riserve da opporre in compensazione al debito derivante dal pagamento effettuato dalla Compagnia dell’indennizzo in favore di Autovie Venete), e in quanto rappresenta anche uno strumento che ai soci diversi da Autostrade Alto Adriatico di smobilizzare - contestualmente al passaggio della concessione – anche gran parte del proprio investimento nella Società; Preso atto che la scelta di procedere all’assunzione di una delibera di distribuzione delle riserve disponibili al momento attuale comporta, tuttavia, inevitabilmente la necessità di introdurre alcune condizioni sospensive alla relativa efficacia, ovvero: Preso atto, altresì, che l’importo dovuto a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattualedistribuzione potrà essere pagato esclusivamente a quei soci che risulteranno iscritti a Libro Soci alla data del verificarsi dell’ultima delle sopra descritte condizioni; Ritenuto pertanto necessario di poter dare corso avvio alle complesse operazioni societarie finalizzate al pagamento a trasferimento della concessione autostradale attualmente assentita ad Autovie Venete in favore della Compagnia Sham della quota Autostrade Alto Adriatico; Ritenuto di partecipare alle assemblee convocate da Autovie Venete sopra indicata; Attestato che descritte, di autorizzare l’intervento dell’Amministrazione regionale alle medesime e l’espressione del voto favorevole in relazione ai punti previsti nei rispettivi ordini del giorno, ivi compreso il voto relativo alle modifiche statutarie, come approvate dalla presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziodeliberazione;

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VISTO. Si attesta copertura contabile Il Direttore di Ragioneria (Xxxxxx Xxxxxx) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO CEMAN CIG Z5F3C0F696 DETERMINA A CONTRARRE n. 160/2023 Vista l’organizzazione di un concerto che si terrà venerdì 6 ottobre 2023 in onore della Marina Militare da parte del gruppo ottoni del Conservatorio; considerata la necessità di organizzare il decreto legislativo 16 servizio di pernottamento nei giorni dal 2 al 7 ottobre 20032023 (5 notti) per il M° Xxxxx Xxxxx il quale si occuperà della preparazione e della direzione del gruppo ottoni del Conservatorio per l’evento sopraindicato; visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023; considerati i principi elencati nel Titolo I del suddetto codice; visto l’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 28836/2023, il quale sancisce che per importi inferiori a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006visto l’art. 1, comma 2, dell’allegato II.1 al D. Lgs n. 236/2023; Premesso visto il preventivo predisposto dalla ditta HOTEL MILANO DI XXXXXXX XXXXX & C. SAS assunto agli atti con prot. n. 3537 del 28 luglio 2023; considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in 360,00 iva inclusa; visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2022; visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; ritenuto congruo il prezzo offerto in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del mercato di riferimento; visto che la Sig.ra A.G.ditta HOTEL MILANO DI XXXXXXX XXXXX & C. SAS, per il tramite del proprio legale P.IVA 01041530328 risulta in possesso di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxdocumentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; considerato che, ai sensi dell’art. D52 comma 2 del D. Lgs 36/2023, punto 1, si procederà alla risoluzione del contratto se in conseguenza della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati; dato atto il principio di rotazione di cui all’art. 49 del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicod.lgs. 36/2023, ai sensi della legge 14 gennaio 1994del c. 6 del medesimo, n. 20 artpuò esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro; visto che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, per gli acquisti di beni e successive modificheservizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; ritenuto pertanto di non ricorrere nel caso di specie allo strumento delle Convenzioni Consip/Mercato Elettronico; considerato di impegnare la spesa massima di € 360,00 sull’U.P.B. 255 denominata “Produzione artistica e ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023; visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché alla stregua dei criteri il quale disciplina la figura del Responsabile unico del progetto (RUP); visto l’allegato I.2 al D. Lgs n. 36/2023, concernente le attività del RUP; quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i considerato che con la presente determina si ritiene opportuno nominare il Direttore amministrativo come RUP; precisato che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di economicità amministrazione, finanza e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990contabilità del Conservatorio, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni Direttore amministrativo sarà il soggetto legittimato a firmare i successivi atti della procedura e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazioa stipulare il contratto;

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VISTO. l'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, che prevede, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il decreto legislativo 16 ottobre 200331/12/2021, n. 288di aggiudicare servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00 mediante gare da assegnare con la procedura di affidamento diretto; Vista la legge gara svolta sulla piattaforma regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso Sintel il 24/09/2021 con il Report di Procedura Evidenziato che il professionista ha autocertificato il possesso dei requisiti necessari per l'affidamento del servizio e che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale veridicità di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito tale autocertificazione sarà oggetto di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO controllo al fine di ottenere una valutazione rendere efficace la presente aggiudicazione; Dato atto che ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 l'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; Considerato che, al fine di rendere efficace l'aggiudicazione, sono stati verificati i seguenti requisiti: Evidenziato che, in meritosede di aggiudicazione, sono stati acquisiti e verificati i seguenti documenti: Dato atto che per la verifica dei requisiti non ci si è avvalsi del sistema AVCPass in quanto il sevizio in oggetto, di importo non superiore a € 40.000,00, è stato aggiudicato avvalendosi del sistema telematico di Regione Lombardia; Vista la comunicazione di aggiudicazione del 07/10/2021 prot. n. 41600 con la successiva documentazione prodotta dall'xxx. Xxxx Xxxxx; Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di aggiudicare l'Accordo Quadro per il servizio di supporto al RUP in materia impiantistica, all'xxx. Xxxx Xxxxx con sede in Xxx Xxxxx, 000, Xxxxxxx Dato atto che con successivi Contratti Applicativi saranno richieste al professionista le singole attività da svolgere e impegnate le singole spese; Dato atto del CIG Padre 8913799BA0; Tenuto conto che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale firmatario del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheatto, ai sensi dell’artdell'art. D6-bis della legge 241/1990, punto 1ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, della polizza RCT suindicataautorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli Istitutiatti endoprocedimentali e il provvedimento finale. Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di Bollate, a seguito approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo 21.01.2013 e aggiornato con delibera di risarcimento al lordo consiglio comunale n.52 del 21/09/2016. Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma attestare la regolarità e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 firma del Responsabile competente perché non necessita del visto di regolarità contabile e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato dell’attestazione della copertura finanziaria in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale lo schema di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida accordo di collaborazione tra ARSIAL e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasiIZSLT, con oggetto “Caratterizzazione genetica e – mail morfologica dell’Apis mellifera ligustica del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. Lazio” e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 relativo progetto allegati alla presente determinazione e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere doverli approvare; RITENUTO di dover impegnare la proposta transattiva presentata dalla Compagniasomma di 40.000,00 € (quarantamila,00) nel triennio 2018- 2020 secondo la seguente ripartizione: - 10.000,00 € (diecimila,00) nel 2018; - 15.000,00 € (quindicimila,00) nel 2019; - 15.000,00 € (quindicimila,00) nel 2020. SU PROPOSTA e istruttoria del Dirigente dell’Area Tutela Risorse, come riportato nel verbale del 18.02.2019Vigilanza qualità delle Produzioni; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 In conformità con le premesse che forma formano parte inte- grante integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione; che con determinazione, DI APPROVARE lo schema di Accordo di Collaborazione tra ARSIAL e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta IZSLT per la realizzazione del Piano progetto “Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio”, allegato alla presente Determinazione come parte integrante; DI APPROVARE il progetto “Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio”, allegato alla presente Determinazione come parte integrante; DI IMPEGNARE a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “X. Xxxxxxxx” – IZSLT con sede in Via Appia Nuova, 1411 – 00000 Xxxx (Capannelle), P.IVA 00887091007, CF 00422420588, la somma di Rientro € 40.000,00 (quarantamila,00) con la seguente ripartizione su base pluriennale: - quanto ad € 10.000,00 (diecimila,00) a valere sul Capitolo 1.03.02.11.999 obiettivo funzione B01E53, del bilancio di previsione esercizio 2018; - quanto ad € 15.000,00 (quindicimila,00) a valere sul Capitolo 1.03.02.11.999, obiettivo funzione B01E53, del bilancio di previsione esercizio 2018; - quanto ad € 15.000,00 (quindicimila,00) a valere sul Capitolo 1.03.02.11.999, obiettivo funzione B01E53, del bilancio di previsione esercizio 2018. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT e pertanto non è soggetto a fatturazione. DI DEMANDARE all’Area Tutela Risorse Vigilanza e Qualità delle Produzioni i successivi atti.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 288; Vista la 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 gennaio 20065 maggio 2009, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/201842”; Considerato che la Compagnia suindicata, presa l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpraticele stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 comma 6; Verificato che il medico legale fiduciario presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 30/01/2017; Preso atto della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. variazione di 45 gg; che, pertanto, bilancio in corso di elaborazione e dato atto che – con l’approvazione della stessa – la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra spesa relativa all’affidamento troverà copertura finanziaria nel seguente modo: 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, 11.000,00 oltre iva per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma totale di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale13.420,00 al cap. 1030249 del Bilancio 2017 € 9.700,00 oltre iva per un totale di € 11.834,00 al cap. 1030324 del Bilancio 2017 Acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del PEG; cheAccertato che l’organo adottante, non versa in una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis – L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali; Richiamato l’art. 107 - comma 3 – lettera d, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 267/2000, che disciplinando le competenze per l’assunzione di impegni di spesa, conferisce ai dirigenti tale funzione; Richiamato altresì il Decreto Dirigenziale n. 24 del 22.12.2016 con il quale veniva conferito incarico di direzione del settore Sportello al Cittadino e Comunicazione alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, responsabile di questo procedimento; Dato atto che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di attestazione di copertura finanziaria, da parte della Responsabile dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. D183, punto 1comma 7, della polizza RCT suindicatadel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, gli Istitutiapprovato con X.Xxx. 267/2000, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato e preso atto che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 la pubblicazione ex art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento 32 L. 190/2012 è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziostata regolarmente eseguita;

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003verbale di seduta virtuale n. 1 del 31 maggio 2022 parte integrante e sostanziale del presente atto pur se non materialmente allegato con cui, n. 288; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxxspecifica comunicazione trasmessa agli operatori tramite la piattaforma STELLA, il RUP, - ha rilevato che entro il termine di scadenza delle offerte fissato al 30.05.2022 ore 16:00, i stata collocata offerta sulla piattaforma telematica STELLA da parte dei seguenti operatori economici: Ragione Sociale Registro di Sistema Data ricezione RTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. gia AXEPTA SPA PI061183-22 26/05/2022 − ha completato la verifica della busta amministrativa verificando l’ammissibilita al proseguo della procedura di gara del RTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. gia AXEPTA SPA e, nella medesima seduta virtuale, − ha proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica del RTI partecipante ed alla verifica della conformita alle condizioni previste dalla documentazione di gara; DATO ATTO che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham stante l’assenza di offerte ammesse in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionalenumero pari o superiore a 5, l’attivazione in conformita alle previsioni del relativo si- nistro n. 61/2018disciplinare di gara, non si i dato luogo a verifica di anomalia; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi IstitutiDATO ATTO che, a seguito fronte del valore complessivo della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione base d’asta del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operantelotto, pari ad € 84.900,006.199.830,00 euro iva esclusa, i stata presentata offerta per € 5.908.050,00 iva esclusa; RITENUTO pertanto: − di approvare l’operato del RUP ed il verbale di seduta virtuale n. 1 del 31 maggio 2022, che seppur non materialmente allegato al presento atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; − di approvare la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti proposta di esprimere un proprio parere circa aggiudicazione del lotto di gara in favore del raggruppamento temporaneo RTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. al prezzo di seguito riportato: Operatore economico Valore Offerto per la possibilità durata della Convenzione (4,5 anni) RTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. 5.908.050,00 € − di definire dare applicazione, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., al disposto dall’art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016 per i controlli gia espletati sugli operatori; − di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; − di dare atto, in particolare, che la verifica del possesso dei prescritti requisiti i stata completata nei confronti della mandataria del raggruppamento e avviata nei confronti della mandante; − di avviare pertanto l’iter per la stipula della Convenzione quadro, fermo restando che xxxx inserita nel testo della Convenzione una clausola risolutiva per il sinistro in questione con un ac- cordo transattivocaso di esiti negativi della suddetta verifica; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina − di dare applicazione all’art. 32 comma 10 lett. a) del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO d.lgs. n. 50/2016 al fine della stipula della Convenzione; − di ottenere una valutazione in merito; dare atto che il Comitato presente atto, unitamente al verbale di Valutazioni Sinistri seduta riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l’atto di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto all’articolo 99 del d.lgs. 50/2016; − di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della trasmettere il presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheatto, ai sensi dell’art. D76 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 agli operatori economici unitamente al verbale di seduta virtuale n. 1 del 31 maggio 2022; − di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma Stella – profilo del Committente, punto 1sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx - sezione Amministrazione trasparente, della polizza RCT suindicata, gli Istitutisu Servizio contratti pubblici e sul BURL; DATO ATTO che le singole Aziende Sanitarie, a seguito di emissione di appositi Ordinativi di Fornitura, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che saranno stipulati a valle della sottoscrizione delle Convenzioni; Tutto ciò premesso e considerato, Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, − di approvare l’operato del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo RUP ed il verbale di risarcimento seduta virtuale n. 1 del 31 maggio 2022, che seppur non materialmente allegato al lordo presento atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; − di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario aggiudicare il lotto di gara in favore degli operatori economici e ai prezzi di seguito riportati Operatore economico Valore Offerto per la durata della Convenzione (4,5 anni) RTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. 5.908.050,00 € − di dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblicoapplicazione, ai sensi fini della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua verifica dei criteri di economicità e di efficacia requisiti di cui alla legge all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., al disposto dall’art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016 per i controlli gia espletati sugli operatori; − di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 agosto 1990del d.lgs. n. 50/2016, n. 241 art. 1l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; − di dare atto, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che la verifica del possesso dei prescritti requisiti i stata completata nei confronti della mandataria del raggruppamento e avviata nei confronti della mandante; − di avviare pertanto l’iter per la stipula della Convenzione quadro, fermo restando che xxxx inserita nel testo della Convenzione una clausola risolutiva per il caso di esiti negativi della suddetta verifica − di dare applicazione all’art. 32 comma 10 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 al fine della stipula della Convenzione; − di dare atto che il presente atto, unitamente al verbale di seduta riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l’atto di cui all’articolo 99 del d.lgs. 50/2016; − di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 agli operatori economici unitamente al verbale di seduta virtuale n. 1 del 31 maggio 2022; − di pubblicare il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni sulla piattaforma Stella – profilo del Committente, sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx - sezione Amministrazione trasparente, su Servizio contratti pubblici e dei vincoli stabiliti dai decreti sul BURL. Avverso il presente provvedimento i ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Commissario ad acta per la realizzazione Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;provvedimento stesso.

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VISTO. il decreto legislativo 16 ottobre 2003, Decreto Dirigenziale n. 288; Vista 3358/2023 con il quale è stato conferito al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento per la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; Premesso che la Sig.ra A.G., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha notificato a questi Istituti, procedura in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018oggetto; Considerato che non sussistono convenzioni o accordi quadro attivi stipulati da Consip Vista la Compagnia suindicataconsultazione di mercato, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale comunque effettuata, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di aver rilevato Consip S.p.a utilizzando la funzionalità, “Confronto tra preventivi” n. 3582380 relativamente ai prodotti editi da case editrici italiane e Considerato che in ordine ai prodotti editi da case editrici italiane al confronto hanno presentato preventivo le ditte: EGEA, LIBRERIA SCIENTIFICA DI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX e LEGGERE SRL; Considerato che in ordine ai prodotti editi da case editrici straniere al confronto hanno presentato preventivo le ditte: EGEA, e LIBRERIA SCIENTIFICA DI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX; Considerato che con riferimento al Confronto tra preventivi” n. 3582380 relativamente ai prodotti editi da case editrici italiane l’O. Economico LIBRERIA SCIENTIFICA DI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX non ha formulato correttamente la propria offerta non mettendo nelle condizioni Il Responsabile del Procedimento di comprendere univocamente l’entità del corrispettivo offerto, avendo trasmesso, tra la documentazione richiesta, una medical malpraticeproposta di sconto sul corrispettivo pari al 22% e nel contempo avendo indicato nella RDO una proposta di sconto sui corrispettivi pari al 9%; Tenuto conto, altresì, della natura informale e non vincolante per la stazione appaltante del confronto instaurato unitamente all’esigenza, comunque vincolante, di garantire parità di trattamento; Considerato che, alla luce di quanto sopra rilevato, l’operatore economico EGEA - P.IVA 09170690151 – con riguardo ad entrambi i “Confronto tra preventivi”, n. 3582380 relativamente ai prodotti editi da case editrici italiane e n. 3582384 relativamente ai prodotti editi da case editrici straniere è risultato essere l’operatore economico che ha proposto il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato migliore sconto percentuale sui corrispettivi (prezzi di copertina comprensivi di IVA) dovuti per l’acquisto delle monografie, nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10pari al 20,5% ed il 12%, una I.T.T. di 45 ggper i prodotti editi da case editrici italiane e pari al 15,50% per prodotti editi da case editrici straniere; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato Considerato dunque che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, da riconoscere per l’acquisto di monografie edite da case editrici italiane per un valore totale calcolato sui prezzi di copertina pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagnia, come riportato nel verbale del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo 34.500,00 richiesto dall’operatore economico su indicato è pari ad € 27.501,89 27.427,5 e che forma parte inte- grante l’importo da riconoscere per l’acquisto di monografie edite da case editrici straniere per un valore totale calcolato sui prezzi di copertina pari ad € 34.500,00 richiesto dall’operatore economico su indicato è pari ad € 29.152,50 Vista la dichiarazione dell’operatore economico relativa alle cause di esclusione e sostanziale che lo stesso ha prodotto e la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura acquisitiva ricevute tramite piattaforma Mepa; Verificata preliminarmente a cura della presente deliberazioneStazione Appaltante l’insussistenza di motivi di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 comma 4 del D. Lgs 50/2016 attraverso l’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. INAIL_39110454) e l’assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC; che con Tenuto conto dell’esito positivo delle ulteriori verifiche previste dalla vigente normativa, ad eccezione di quelle concernenti l’osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999) e – mail pec del 24.07.2019 di quella concernente la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; che, ai sensi dell’art. D, punto 1, della polizza RCT suindicata, gli Istituti, a seguito del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma regolarità dei pagamenti imposte e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 tasse ex art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua 80 co.4 del codice dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Laziocontratti;

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VISTO. l’accordo quadro AQ0384/2019 “Opere di manutenzione ordinaria copertura e pavimenti presso area Parterre e altri immobili comunali", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. Uffici comunali e giudiziari e sottoscritto dal RUP, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, costituito dai seguenti elaborati progettuali (allegati integranti del presente atto): - relazione tecnica-economica; - capitolato speciale parte I e parte II; - verbale di validazione del progetto; - verbale di verifica del progetto; Dato atto che tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del detto Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono; Tenuto conto che il decreto legislativo 16 ottobre 2003progetto suddetto ammonta a complessivi € 48.000,00 finanziati - secondo le indicazioni della P.O. Programmazione e controllo - con le disponibilità di cui all’impegno di spesa 2019/8368 e articolati secondo il Quadro Economico descritto nella citata relazione tecnico-economica e di seguito riportato: A Totale per lavori € 36.280,26 B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.064,00 D IVA pari al 22% su C € 8.655,74 Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto di cui trattasi si dichiara che: - il progetto tiene conto dell’intero costo delle opere; - i prezzi applicati e offerti sono congrui; - gli interventi da effettuare non comportano trasformazioni edilizio-urbanistico; - il progetto è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie e non necessita di titoli abilitativi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 in quanto corredato di “Verbale di validazione”; - allo stato attuale i lavori non richiedono la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008, ma ricorre l’obbligo di acquisire dall’Appaltatore il piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza; - qualora ricorra la necessità di cui al punto precedente la Stazione Appaltante provvederà a redigere il Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 28881/2008 preliminarmente alla esecuzione delle opere che lo richiedono; Vista - l’esecuzione dei lavori non determinerà aumento dei costi di gestione per gli esercizi futuri; - gli interventi verranno eseguiti in immobili ed aree di competenza del Comune di Firenze; - la legge regionale 23 gennaio 2006presente spesa non è suscettibile di frazionamento, n. 2in quanto trattasi di spesa necessaria per prestazioni essenziali di manutenzione finalizzate a garantire la continuità del servizio nonché l’incolumità degli utenti; Premesso che la Sig.ra A.G.Ritenuto di approvare l’accordo quadro AQ0384/2019 “Opere di manutenzione ordinaria copertura e pavimenti presso area Parterre e altri immobili comunali", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. Uffici comunali e giudiziari e sottoscritto dal RUP, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, per il tramite del proprio legale l’importo complessivo di fiducia, ha notificato a questi Istituti, in data 15.02.2018, una diffida e costituzione in mora tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell’anno 2013 presso l’Istituto Regina Xxxxx€ 48.000,00; che questi Istituti hanno richiesto alla Compagnia Sham in ordine alla polizza vigente per RCT – Responsabilità professionale, l’attivazione del relativo si- nistro n. 61/2018; Considerato che la Compagnia suindicata, presa in carico la gestione del sinistro di cui trattasi, con e – mail del 14.02.2019 ha comunicato a questi Istituti, a seguito della disamina della documentazione clinica della Sig.ra A.G. e all’esito della perizia medico – legale effettuata, di aver rilevato una medical malpratice; che il medico legale fiduciario della Compagnia ha stimato nella fattispecie il danno biologico compreso tra il 10% ed il 12%, una I.T.T. di 45 gg; cheTenuto conto, pertanto, che la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato a questi Istituti realizzazione dell’intervento comporta una spesa che ammonta ad € 48.000,00 articolata secondo il sopra riportato quadro economico; Ritenuto opportuno, in considerazione della perizia medico legale sopracitata una valutazione del danno corrispondente ad un importo compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00; Rilevato che l’importo del risarcimento suindicato è assorbito totalmente dalla franchi- gia della polizza R.C.T. Responsabilità Professionale, operante, pari ad € 84.900,00, la Compagnia Sham ha chiesto a questi Istituti tipologia dei lavori da realizzare: - di esprimere un proprio parere circa la possibilità di definire il sinistro in questione con un ac- cordo transattivo; che questi Istituti hanno sottoposto la disamina del caso al Comitato di Valu- tazioni Sinistri IFO al fine di ottenere una valutazione in merito; che il Comitato di Valutazioni Sinistri di cui sopra, a seguito della disamina effettuata, ha ritenuto di condividere la proposta transattiva presentata dalla Compagniaindividuare, come riportato nel verbale criterio di aggiudicazione quello del 18.02.2019; che, pertanto, la Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso a questi Istituti l’atto di transazione e quietanza, sottoscritto da controparte, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 27.501,89 che forma parte inte- grante e sostanziale della presente deliberazione; che con e – mail pec del 24.07.2019 la Sham ha richiesto il rimborso della somma di € 27.501,89,00 ricompresa nella franchigia contrattuale; cheminor prezzo, ai sensi dell’art. D36, punto 1comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019; - di dare atto che i lavori da realizzare ricadono nella Categoria prevalente OG1 per € 39.344,26 (di cui € 3.064,00 per oneri della polizza RCT suindicatasicurezza) e che, gli Istitutipertanto, a seguito i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 80 del pagamento effettuato dalla Compagnia a titolo di risarcimento al lordo di eventuali scoperti e/o franchigieD.Lgs. 50/2016, sono tenuti al rimborso dell’importo compreso nella franchigia contrattuale; Ritenuto pertanto necessario dare corso al pagamento a favore della Compagnia Sham della quota sopra indicata; Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, anche dei requisiti speciali consistenti: qualificazione ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dell’art. 90 del D.P.R. 2017/2010; Dato atto che gli interventi di manutenzione in questione verranno affidati e contabilizzati con le seguenti modalità (art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri- spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti 6 del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita- rio della Regione Lazio;capitolato speciale parte I):

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