Common use of Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxx. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Con- federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Proto- collo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A); premesso che: il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecu- zione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai fronta- lieri italiani; conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubbli- ca Italiana e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole; in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali intro- dotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalie- ri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile; il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole ine- rente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023; considerato che: ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno rior- ganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdura- no da oltre due anni; la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevo- le causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte im- patto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri; secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di fronta- lieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia; la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di ester- nalità positive, in primo luogo benefici in termini di welfare, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consen- tendo di abbattere le emissioni inquinanti; impegna il Governo: ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disci- plini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, premesso che: l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i di- ritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo"; tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oltre 85.000, la maggior parte dei quali risiede nelle province di Va- rese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito del- l'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'isti- tuzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire del predetto assegno; gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le Casse di compensazione svizzere, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'l'INPS, di un apposito modulo, deno- minato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411); affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'asse- gno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le Casse di compensazio- ne svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richie- dono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;

Appears in 2 contracts

Samples: www.senato.it, www.senato.it

Xxxxxx. Il Senatocontratto, Milano, 2000, 228; X. XXXXXXXX La formazione progressiva del contratto, in sede I contratti in generale (a cura di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo X. Xxxxxxxxx), Torino, 1999, 151; I. XXXXX, I problematici confini tra la Repubblica italiana le trattative e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione conclusione del contratto, in Corriere Giur., 1999, 470; X. XXXXXXXXXXX, “Progetto” di testamento, “minuta” di contratto e interpretazione dell’intento negoziale, in Studi in onore di Xxxxxx Xxxxxxxx, Milano, 1998, 793; M EROLI, Considerazioni sulla formazione progressiva del contratto, Riv. Dir. Comm., 1997, I, 67; X. XXXXXXXXX, Gradualità dei lavoratori frontalierivincoli a carico dell'alienante e conclusione del contratto, con Pro- tocollo aggiuntivo in Riv. Notar., 1994, 35; ID., La formazione del contratto, I, Milano, 1966, 73; X. XXXXXXXXXXXXX, La formazione progressiva del contratto, in Contratti, 1993, 144; X. XXXXXXX, Già Xxxxxxxxxx, cui si deve il conio della formula "formazione progressiva del contratto" , propose di considerare il regolamento negoziale completo, e Scambio quindi concluso il contratto, quando le parti avessero raggiunto l'accordo sugli elementi astrattamente essenziali (c. d. contenuto minimo essenziale) ed indipendentemente dalla determinazione di Letterequelli accidentali4. Ciò nondimeno, fatto questo primo tentativo di fissare criteri operativi per l'individuazione dell'incerto confine esistente fra trattative e contratto palesò presto i suoi limiti. E la suesposta soluzione, interamente giocata sulla distinzione degli elementi di un contratto in essenziali ed accessori, fu a Roma il 23 dicembre 2020ragione giudicata tanto rigorosa quanto arbitraria. In modo particolare, bsi osservò che in pratica elementi astrattamente accessori possono avere (ed hanno) Protocollo un peso decisivo ai fini del consenso. Basti pensare all'importanza che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Con- federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonionella ricerca dell'accordo può assumere un termine, con Proto- collo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A); premesso che: il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecu- zione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai fronta- lieri italiani; conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioniuna condizione, la Repubbli- ca Italiana rateizzazione o meno del pagamento del prezzo, la scelta della moneta di pagamento5. Sempre nella prospettiva della completezza del contenuto, un sicuro progresso è stato allora compiuto da quella dottrina e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole; in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali intro- dotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalie- ri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile; il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera quella giurisprudenza per le questioni finanziarie internazionali quali il contratto si conclude, allorché le parti raggiungono l'accordo sugli elementi concretamente essenziali (SFIid est, determinanti), ai fini del consenso. Teoria certamente suggestiva e sottile a favore della quale sembra oggi militare la recente tendenza dei paesi più industrializzati al superamento del principio di piena conformità tra proposta ed accettazione (corrispondente alla mirror mail rule di common law) ha comunicato che l'accordo amichevole ine- rente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023; considerato che: ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno rior- ganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdura- no da oltre due anni; la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevo- le causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte im- patto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri; secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ed alla progressiva affermazione della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di fronta- lieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia; la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di ester- nalità positive, in primo luogo benefici in termini di welfare, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consen- tendo di abbattere le emissioni inquinanti; impegna il Governo: ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disci- plini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, premesso che: l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate regola in base alla legislazione definita prioritaria a norma quale l'accettazione che contenga clausole aggiuntive o modificative determina la conclusione del paragrafo 1 contratto, ove queste non alterino sostanzialmente i termini della proposta6 (senza pretesa di stendere un elenco completo, in questa chiave si possono leggere disposizioni contenute nello Uniforme Commercial Code statunitense7, nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dei beni mobili8, nei Principles UNIDROIT9 e nei Principi “Lando” di diritto europeo dei contratti10). A questo punto del medesimo articolodiscorso, rimane però d’affrontare un’ineludibile questione di fondo, e cioè se il problema della formazione del contratto sia correttamente impostato facendo leva sulla completezza del contenuto (del quale gli elementi concretamente o astrattamente essenziali fanno ovviamente parte), piuttosto che i di- ritti alle prestazioni familiari dovute a norma sulla volontà di vincolarsi ad un determinato programma contrattuale. Si è così acutamente osservato che la valutazione della o delle altre legislazioni sufficienza del contenuto, pur condizionando la validità del negozio (cfr. art. 1346 cod. civ.), è un posterius rispetto alla formazione del contratto e che anzi presuppone quest'ultima come già accertata11. Sulla natura ed efficacia di alcuni accordi precontrattuali, in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogatiContratto e Impr., se 1994, 1101; G. B. XXXXX, In tema di formazione progressiva del casocontratto e di negozio formale per relationem, sotto forma d'integrazione differenzialein Saggi di diritto civile, per la parte che supera tale importo"Rimini, 1994, 281; tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani ID., Considerazioni sul problema della formazione del contratto, in Svizzera oltre 85.000in Saggi di diritto civile, la maggior parte dei quali risiede nelle province Rimini, 1994, 303; X. XXXXXXXXXX, In tema di Va- reseformazione progressiva del contratto, Comoin Corriere Giur., Sondrio1993, Lecco 574; X. XXXXXXXXXX, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto , Milano, 1991; R. SPECIALE, Contratti preliminari e Verbano Cusio Ossolaintese precontrattuali, i qualiMilano, a seguito del- l'approvazione 1990; X. XXXXXX, In tema di formazione progressiva del decreto legislativo 21 dicembre 2021contratto, n. 230in Riv. Dir. Comm., recante l'isti- tuzione dell'assegno unico 1985, II, 201; X. XXXXXXX , Contenuto minimo e universale per i figli a caricoconclusione del contratto, potranno usufruire in Foro pad., 1968, I, 481; ID., I profili della conclusione del predetto assegnocontratto, Milano, 1967, 203; gli organi competenti per la concessione della prestazioneX. XXXXXXXXXXXX, ovvero le Casse di compensazione svizzereContratti in generale, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissioneMilano, da parte dell'l'INPS1966, di un apposito modulo, deno- minato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411); affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'asse- gno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le Casse di compensazio- ne svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richie- dono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;85.

Appears in 1 contract

Samples: www.diritto.it

Xxxxxx. Il SenatoGli accordi di ristrutturazione: il primo “tagliando” a tre anni dal “decreto competitività, in sede Banca Borsa tit. cred., 2009, I, p. 62 e ss. il quale osserva come se si considera la circostanza che il Tribunale, prima di esame procedere all’omologa, deve attendere il decorso del disegno termine per presentare le opposizioni – che è di trenta giorni dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese – appare chiaro che il termine per procedere all’omologazione, in pen- denza del termine di moratoria delle azioni esecutive e cautelari, è di appena trenta giorni. 2 Cfr. X. XXXXXXX, L’ulteriore up-grade cit., p. 902 e ss., il quale assimilando il procedi- mento previsto dall’art. 182-bis, comma 6, l.f. ad un procedimento cautelare, ritiene che il man- cato deposito dell’accordo nel termine di 60 giorni dalla pronuncia del decreto di inibitoria de- termini la cessazione degli effetti della moratoria; M.R. XXXXXX, La riforma della legge fallimen- tare cit., p. 2265 e ss.; X. XXXXXXXXXXXX, Diritto fallimentare cit., p. 349 e ss. In giurisprudenza ha ritenuto che non fosse possibile la proroga della moratoria concessa ai sensi del nuovo com- ma 6 dell’art. 182-bis l.f., e che, pertanto, decorso il termine di legge recante "Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalierii creditori potessero ripren- dere le loro azioni Trib. Novara 2 maggio 2011, in Fall. 2011 p. 1220-1221, con Pro- tocollo aggiuntivo nota di X. XXXXXXXXX, Riflessioni sul procedimento cautelare ex art. 182 bis, sesto comma. 3 Cfr. X. XXXXXXX, «Competizione» fra processo per fallimento e Scambio accordo cit., p. 208, il quale, ritiene che la ragione del ridotto lasso temporale in cui i creditori non possono aggredire il patrimonio del debitore si giustifica proprio in ragione della diversa funzione che il blocco stesso assume: quella di Lettereconsentire che il procedimento di omologa si snodi senza il timore che il pa- trimonio del debitore possa essere distratto dalla sua destinazione impressa secondo il piano og- gettivo dell’accordo. Rileva, fatto a Roma il 23 dicembre 2020peraltro, b) Protocollo che modifica la Convenzione X. XXXXXXX, La “gestione privatistica dell’insolvenza” tra la Repubblica italiana accordi di ristrutturazione e la Con- federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia piani di imposte sul reddito e sul patrimoniorisanamento, con Proto- collo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A); premesso che: il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecu- zione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai fronta- lieri italiani; conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubbli- ca Italiana e la Confederazione Svizzerap. 307, in data 18La nuova legge fallimentare “rivista e corretta”, a cura di X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxx che proprio il richiamo selettivo che l’art. 182-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole; in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali intro- dotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalie- ri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile; il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole ine- rente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023; considerato che: ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno rior- ganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdura- no da oltre due anni; la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevo- le causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte im- patto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territoribis l.f. fa all’art. 168 della stessa legge dimostra, sia sulla vita pure per implicito, come tale ultima norma non sia per sua natura applicabile agli accordi di ristrutturazione, confermando Né maggiore convinzione ha suscitato il richiamo alla prededucibilità dei molti frontalieri; secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di fronta- lieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia; la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di ester- nalità positive, in primo luogo benefici in termini di welfare, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consen- tendo di abbattere le emissioni inquinanti; impegna il Governo: ad intervenire, nelle sedi opportune, finanziamenti concessi al fine della presentazione della domanda di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disci- plini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri. Xxxxxx Xxxxxxomologa- zione dell’accordo, Xxxxxxx Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, premesso che: l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i di- ritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenzialeovvero, per la parte sua attuazione. Sul piano sistematico, infatti, tale trattamento è stato spiegato quale ipotesi particolare che, ai sensi del comma 2 dell’art. 111 l.f., determina la prededuzio- ne del credito1: nulla a che supera tale importo"; tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani vedere, pertanto, con la prededuzione concessa ai crediti sorti in Svizzera oltre 85.000funzione o in occasione di una procedura concorsuale. Criticati gli argomenti posti a fondamento della tesi che vede negli accordi una specie di concordato preventivo, la maggior parte dei quali risiede nelle province dottrina e la giurisprudenza dominanti pervengono a riconoscere natura autonoma agli accordi di Va- reseristrutturazione del debito: ciò sulla base sia di argomenti di carattere letterale sia di argomenti di carattere sistematico. Quanto ai primi, Comosi evidenzia come l’art. 67, Sondriocomma 3 lett. e), Lecco l.f., nel de- terminare l’esenzione degli atti, pagamenti e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito del- l'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'isti- tuzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire del predetto assegno; gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le Casse di compensazione svizzere, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'l'INPS, garanzie concesse in esecuzione di un apposito moduloaccordo di ristrutturazione, deno- minato "domanda considera separatamente gli accordi dai concorda- ti2: ciò mediante una congiunzione («nonché») che segnerebbe uno iato insupe- rabile tra i due istituti3. Tale distinzione, poi, è esplicita anche nella rubrica del Titolo III l.f., che distingue i concordati dagli accordi4, nonché nello stesso riferimento al contratto insito nel nomen iuris dell’istituto5. Oltre a tale argomento, s’è osservato come nel concordato preventivo l’accordo si formi nella procedura e sia adottato a «l’irriducibilità antologica dell’accordo di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri ristrutturazione ex art. 182-bis al concordato preventi- vo». 1 Cfr. X. XXXXXXX, L’ulteriore up-grade cit., p. 904; X. XXXXXX, Gli accordi di residenza dei familiari" (modulo E-411)ristruttura- zione cit., p. 530; affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'asse- gno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPSL: STANGHELLINI, le Casse di compensazio- ne svizzerefinanziamenti-ponte cit., preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richie- dono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;p. 1352-1353.

Appears in 1 contract

Samples: Accordi Di Ristrutturazione, Inadempimento E Fallimento

Xxxxxx. Il SenatoGli accordi di ristrutturazione cit., p. 523; X. XXXXXXX, Gli accordi di ristrut- 3 Cfr. X. XXXXX, Considerazioni sul nuovo art. 182 bis della legge fallimentare, in sede Dir. fall. 2005, I, p. 878; X. XX XXXXXX, Il concordato preventivo cit., p. 889; X. XXXXXX, Art. 182-bis cit., p. 777. 4 X. XXXXXXXXX, Il concordato preventivo e gli accordi di esame ristrutturazione del disegno debito, in Trattato di legge recante "Ratifica ed esecu- zione diritto commerciale, diretto da X. Xxxxxxx, Milano 2008, p. 163; X. XXXXXXX, Accordi di ristrutturazione e tutela dei seguenti Accorditerzi, in Autonomia negoziale e crisi d’impresa, a cura di F. Di Marzio e X. Xxxxxxx, Milano 2009, p. 299; G.U. TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto fallimen- tare, Milano 2006, p. 573. 5 Cfr. X. XX XXXXXX, ‘Contratto’ e ‘deliberazione’ cit., p. 75, il quale osserva come i ter- mini di contratto e di accordo siano tra loro largamente interscambiabili; X. XXXXXXXXX, Prime riflessioni sugli accordi di ristrutturazione cit., p. 846; X. XXXXX, Crisi d’impresa e ruolo del giudice cit., p. 95.. Qui l’accordo è raggiunto con i creditori prima della procedura1, e non è regola- to dal principio maggioritario, ma da quello dell’unanimità proprio dei contrat- ti2, alla cui categoria, pertanto, sarebbe da ricondurre3: a) Accordo tra l’accordo, si precisa, non è preso a maggioranza, ma con la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione maggioranza, dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Con- federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Proto- collo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A); premesso che: il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecu- zione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai fronta- lieri italiani; conformemente alla procedura di composizione creditori4. La percentuale di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiaal primo comma dell’art. 182-bis l.f., relativo alle doppie imposizionilungi dall’indicare una specifica maggioranza vale a determinare solo l’aliquota di creditori che debbono sottoscrivere l’accordo affinché lo stesso produca gli ef- 1 X. XXXXXXXXX, la Repubbli- ca Italiana e la Confederazione SvizzeraIl concordato preventivo cit., in data 18-19 giugno 2020p. 163, hanno stipulato un accordo amichevoleX. XXXXXXXXX, Prime osservazioni sugli accordi di ristrutturazione cit., p. 843; in tale occasioneG. LO XXXXXX, in considerazione delle misure eccezionali intro- dotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19Il concordato preventivo cit., sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalie- ri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile; il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole ine- rente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023; considerato che: ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno rior- ganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdura- no da oltre due anni; la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevo- le causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte im- patto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri; secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di fronta- lieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia; la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di ester- nalità positive, in primo luogo benefici in termini di welfare, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consen- tendo di abbattere le emissioni inquinanti; impegna il Governo: ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disci- plini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, premesso che: l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i di- ritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo"; tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oltre 85.000, la maggior parte dei quali risiede nelle province di Va- rese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito del- l'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'isti- tuzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire del predetto assegno; gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le Casse di compensazione svizzere, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'l'INPS, di un apposito modulo, deno- minato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411); affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'asse- gno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le Casse di compensazio- ne svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richie- dono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;p. 887.

Appears in 1 contract

Samples: Accordi Di Ristrutturazione, Inadempimento E Fallimento