XXXXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorie, in Riv.dir. civ., 1997, I, 432 s. infatti, è essa stessa «una vera e propria -ed assai radicale- tecnica integrativa. Perchè. la correzione di un regolamento negoziale può avvenire anche mediante 'sottrazione'»74. Quindi, la caducazione pura «comporta di per sè una correzione del regolamento»75. A sostegno della sola eliminazione Secondo altri, i giudici di Lussemburgo avrebbero travolto sia la correzione giudiziale che l'integrazione con il diritto dispositivo nazionale78. L’applicazione sistematica della soluzione offerta dal diritto civile, cioè l’applicazione degli interessi al tasso legale maggiorato a seguito di una | 166 della clausola non sembra convincere xxxxxxx l'argomentazione ricavabile dall'art. 7 della Direttiva, poiché la norma non legittimerebbe «in modo generalizzato tecniche sanzionatorie. Il pur delineato obiettivo deterrente e sanzionatorio, così, non necessariamente andrebbe perseguito con qualsiasi mezzo e con modalità nettamente sbilanciate a favore del consumatore. Effetto di tale entità sarebbe possibile soltanto con previsioni esplicite del legislatore nazionale»76. Anche in altri contesti si è osservato che con la sentenza del 21 gennaio 2015 non si è esclusa del tutto la possibilità di un intervento giudiziale. La Corte di Giustizia, infatti, imporrebbe la caducazione pura della clausola vessatoria unicamente nelle ipotesi di contratti con i consumatori e sempre che non si tratti di clausola essenziale ovvero che la sua eliminazione non pregiudichi maggiormente il consumatore. Pertanto, resterebbe possibile in alcuni casi anche per il giudice spagnolo di sostituire gli interessi moratori che superano il limite stabilito nella ley hipotecaria con quelli legali77. L a c a d u c a z i o n e d e l l e c l a u s o l e v e s s a t o r i e n e i c o n t r a t t i d e i c o n s u m a t o r i t r a g i u r i s p r u d e n z a n a z i o n a l e e g i u r i s p r u d e n z a c o m u n i t a r i a ( D a n i e l a V a l e n t i n o ) 74 XXXXX, Nullità parziale e giudizio di buona fede, in Riv. dir.civ.,, 1971, 707; D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, 65. 75 D’ADDA, Giurisprudenza comunitaria, cit., 28;PAGLIANTINI, L’integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedi, in I Contratti, 2013, 408; per X. XXXXXXXX, Europäisch- autonome Auslegung der Klauselrichtlinie am Beispiel der Hauptleistungsklauseln, in XXX, 0000, p. 3072 s., proprio con riferimento al leading case testé citato, l’interpretazione integrativa del contratto sarebbe comunque ammissibile, malgrado l’intervento in senso contrario dei giudici europei, per diverse ragioni. In primo luogo, l’interpretazione integrativa, presupponendo la caducazione totale della clausola vessatoria, non rappresenterebbe affatto un mero ritorno del contratto al suo contenuto minimo lecito. Inoltre, questa soluzione non necessariamente ostacolerebbe la realizzazione dell’effetto dissuasivo perseguito dal legislatore europeo, per effetto della caducazione, come invece ipotizzato dalla Xxxxx xx Xxxxxxxxx. 00X’ADDA, o.l.u.c.
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XXXXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieIl diritto del minore ad una famiglia, in Riv.dirFam. Pers. Succ., 2008, fasc. 11, p. 872. 55 Cfr. G.E. NAPOLI, Il diritto di crescere nella propria fami- glia, in C.M. Xxxxxx, La riforma della filiazione, cit., p. 1126; è quanto emerge anche da Xxxx., 21 giugno 2018, n. 16357, in Giust. civ., 1997Mass., I2018, 432 s. infattivoce Adozione: “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le pro- prie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei in questo senso che è essa stessa «una vera e propria -ed assai radicale- tecnica integrativa. Perchè. stato osservato come la correzione di un regolamento negoziale può avvenire anche mediante 'sottrazione'»74. Quindi, la caducazione pura «comporta di per sè una correzione del regolamento»75. A sostegno della sola eliminazione Secondo altri, i giudici di Lussemburgo avrebbero travolto sia la correzione giudiziale legge sull’adozione riveli il ruolo prioritario che l'integrazione con il diritto dispositivo nazionale78. L’applicazione sistematica della soluzione offerta dal diritto civile, cioè l’applicazione degli interessi al tasso legale maggiorato a seguito di una | 166 della clausola non sembra convincere xxxxxxx l'argomentazione ricavabile dall'art. 7 della Direttiva, poiché la norma non legittimerebbe «in modo generalizzato tecniche sanzionatorie. Il pur delineato obiettivo deterrente e sanzionatorioall’amore dei genitori svolge nella vita dei figli.56 Sembra, così, non possibile affermare che il diritto del minore a ricevere le cure e l’affetto necessari per il suo migliore sviluppo possa estendersi sino ad esse- re esercitabile anche nei confronti della nuova fa- miglia. La famiglia d’origine rimane dunque il luogo privilegiato per la crescita del minore, salvo che ri- sulti inadeguata; ma, nel contesto della disciplina dell’adozione, il riconoscimento del diritto ad una famiglia comporta necessariamente andrebbe perseguito con qualsiasi mezzo e con modalità nettamente sbilanciate a favore del consumatoreun bilanciamen- to tra contrapposte esigenze. Effetto di tale entità sarebbe possibile soltanto con previsioni esplicite del legislatore nazionale»76. Anche in altri contesti Se infatti, come si è osservato che avuto modo di osservare, la carenza, o addirittura la totale assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori costituisce il presupposto dello stato di abbandono e, di conse- guenza, per la dichiarazione di adottabilità del mi- nore, e quindi integra un elemento necessario e non trascurabile per lo sviluppo dei figli, per altro verso è fondamentale tutelare anche la loro primaria esi- genza di crescere nella propria famiglia. Allora la privazione, disposta nei confronti del figlio, del rapporto con la sentenza del 21 gennaio 2015 non si propria famiglia può av- venire soltanto nei casi in cui i relativi limiti siano tanto gravi da compromettere seriamente lo svilup- po, né possano essere altrimenti superati mediante l’impegno delle strutture sociali. Xxxxxxxx e giurisprudenza hanno sostenuto tale opinione57 e anche il legislatore è esclusa del tutto la possibilità di un intervento giudizialeintervenuto in questa direzione. La Corte di GiustiziaDiverse sono, infatti, imporrebbe le leggi re- gionali e statali che dispongono azioni di sostegno a beneficio delle famiglie58 e in tal senso è anche la caducazione pura riforma della clausola vessatoria unicamente nelle ipotesi filiazione. minori di contratti con i consumatori e sempre che non si tratti di clausola essenziale ovvero che la sua eliminazione non pregiudichi maggiormente il consumatore. Pertanto, resterebbe possibile in alcuni casi anche per il giudice spagnolo di sostituire gli interessi moratori che superano il limite stabilito nella ley hipotecaria con quelli legali77. L a c a d u c a z i o n e d e l l e c l a u s o l e v e s s a t o r i e n e i c o n t r a t t i d e i c o n s u m a t o r i t r a g i u r i s p r u d e n z a n a z i o n a l e e g i u r i s p r u d e n z a c o m u n i t a r i a ( D a n i e l a V a l e n t i n o ) 74 XXXXX, Nullità parziale e giudizio di buona fede, in Riv. dir.civpoter conseguire una equilibrata crescita psico- fisica.,, 1971, 707; D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, 65. 75 D’ADDA, Giurisprudenza comunitaria, cit”., 28;PAGLIANTINI, L’integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedi, in I Contratti, 2013, 408; per X. XXXXXXXX, Europäisch- autonome Auslegung der Klauselrichtlinie am Beispiel der Hauptleistungsklauseln, in XXX, 0000, p. 3072 s., proprio con riferimento al leading case testé citato, l’interpretazione integrativa del contratto sarebbe comunque ammissibile, malgrado l’intervento in senso contrario dei giudici europei, per diverse ragioni. In primo luogo, l’interpretazione integrativa, presupponendo la caducazione totale della clausola vessatoria, non rappresenterebbe affatto un mero ritorno del contratto al suo contenuto minimo lecito. Inoltre, questa soluzione non necessariamente ostacolerebbe la realizzazione dell’effetto dissuasivo perseguito dal legislatore europeo, per effetto della caducazione, come invece ipotizzato dalla Xxxxx xx Xxxxxxxxx. 00X’ADDA, o.l.u.c.
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XXXXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorie(a cura di), in Riv.dirNegoziazioni Pubbliche. civ., 1997, I, 432 s. infatti, è essa stessa «una vera Scritti su concessioni e propria -ed assai radicale- tecnica integrativa. Perchè. la correzione di un regolamento negoziale può avvenire anche mediante 'sottrazione'»74. Quindi, la caducazione pura «comporta di per sè una correzione del regolamento»75. A sostegno della sola eliminazione Secondo altri, i giudici di Lussemburgo avrebbero travolto sia la correzione giudiziale che l'integrazione con il diritto dispositivo nazionale78. L’applicazione sistematica della soluzione offerta dal diritto civile, cioè l’applicazione degli interessi al tasso legale maggiorato a seguito di una | 166 della clausola non sembra convincere xxxxxxx l'argomentazione ricavabile dall'art. 7 della Direttiva, poiché la norma non legittimerebbe «in modo generalizzato tecniche sanzionatorie. Il pur delineato obiettivo deterrente e sanzionatorio, così, non necessariamente andrebbe perseguito con qualsiasi mezzo e con modalità nettamente sbilanciate a favore del consumatore. Effetto di tale entità sarebbe possibile soltanto con previsioni esplicite del legislatore nazionale»76. Anche in altri contesti si è osservato che con la sentenza del 21 gennaio 2015 non si è esclusa del tutto la possibilità di un intervento giudiziale. La Corte di Giustizia, infatti, imporrebbe la caducazione pura della clausola vessatoria unicamente nelle ipotesi di contratti con i consumatori e sempre che non si tratti di clausola essenziale ovvero che la sua eliminazione non pregiudichi maggiormente il consumatore. Pertanto, resterebbe possibile in alcuni casi anche per il giudice spagnolo di sostituire gli interessi moratori che superano il limite stabilito nella ley hipotecaria con quelli legali77. L a c a d u c a z i o n e d e l l e c l a u s o l e v e s s a t o r i e n e i c o n t r a t t i d e i c o n s u m a t o r i t r a g i u r i s p r u d e n z a n a z i o n a l e e g i u r i s p r u d e n z a c o m u n i t a r i a ( D a n i e l a V a l e n t i n o ) 74 XXXXX, Nullità parziale e giudizio di buona fede, in Riv. dir.civ.,, 1971, 707; D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, 65. 75 D’ADDA, Giurisprudenza comunitariapartenariati pubblico-privati, cit., 28;PAGLIANTINI10 ss. 53 COMMISSIONE EUROPEA, L’integrazione Libro verde «relativo ai partenariati pubblico - privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni», 2004. Tale libro verde prevede anche la forma del contratto tra Corte PPP “istituzionalizzato”, ove il partner pubblico e il partner privato creano un soggetto giuridico ad hoc al quale entrambi partecipano (es. una società a capitale misto), preposto a intraprendere l’operazione. Sul PPP istituzionalizzato si rinvia a COMMISSIONE EUROPEA, «Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)», Bruxelles, 5 febbraio 2008, (COM 2007, 6661). realizzazione, ad esempio, nel caso della concessione, con la gestione dell’opera realizzata per un determinato numero di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedianni, in I Contrattimodo tale che i ricavi complessivi ottenuti possano garantire la copertura dei costi e, 2013allo stesso tempo, 408; un certo margine di profitto. Tale caratteristica rende il PPP uno strumento con potenzialità importanti per X. XXXXXXXXla realizzazione di opere e servizi in Paesi a forte indebitamento pubblico, Europäisch- autonome Auslegung der Klauselrichtlinie am Beispiel der Hauptleistungsklauselnquale è l’Italia, soprattutto in XXXtempi di crisi economica. Nei contratti di PPP il rischio dell’intervento da realizzarsi, 0000ovvero il rischio di fallimento dell’operazione imprenditoriale, p. 3072 s.deve essere contrattualmente trasferito sul privato, proprio completamente o, almeno, parzialmente. Se il progetto fallisce, le conseguenze negative devono essere a carico del privato. È chiaro, tuttavia, che il problema è complesso, dal momento che, se fallisce la realizzazione o la gestione di un’opera pubblica, vi saranno ripercussioni negative sia a carico della collettività amministrata sia a carico della pubblica amministrazione, perché se l’opera non viene realizzata o non ne funziona la gestione il problema diventa collettivo. Tale ultima caratteristica è quella che maggiormente caratterizza i contratti di PPP54. Se non c’è trasferimento del rischio, almeno parziale, a carico del privato, il contratto non può essere considerato un PPP o una concessione, ma deve essere qualificato come appalto tradizionale. Nel diritto interno, con riferimento al leading case testé citatoil terzo correttivo (d.lgs. 11 settembre 2008, l’interpretazione integrativa n. 152) è stata inserita nel Codice dei contratti pubblici del contratto sarebbe comunque ammissibile2006 l'art. 3 comma 15 ter, malgrado l’intervento in senso contrario che recepisce esattamente gli orientamenti e i principi comunitari illustrati, con una elencazione, a titolo esemplificativo, delle principali tipologie contrattuali. La disciplina generale del PPP si è, peraltro, sovrapposta alle discipline specifiche di alcuni dei giudici europeicontratti che ne fanno parte, già presenti da tempo nel diritto interno e nel Codice dei contratti pubblici, quale ad esempio quelle della concessione di lavori55, della finanza di progetto, della locazione finanziaria56. Tali discipline particolari, peraltro, sono state spesso incoerenti e frammentate e hanno generato incertezza tra gli operatori, con la conseguente limitazione dell'effettivo utilizzo dei PPP, che sino ad ora non hanno costituito, anche per diverse ragionitale ragione, una valida misura per il contrasto della stessa crisi economica. In primo luogoDeve essere anche evidenziato che la fase della gestione dell’opera realizzata o di un servizio, l’interpretazione integrativa, presupponendo la caducazione totale della clausola vessatoriatipica dei contratti di concessione, non rappresenterebbe affatto un mero ritorno del contratto al suo contenuto minimo lecito. Inoltreè elemento necessario perché si abbia PPP, questa soluzione non necessariamente ostacolerebbe la realizzazione dell’effetto dissuasivo perseguito dal legislatore europeo, per effetto della caducazionemomento che vi sono contratti di partenariato che prescindono da tale fase, come invece ipotizzato dalla Xxxxx xx Xxxxxxxxxla locazione finanziaria (c.d. 00X’ADDA“leasing immobiliare pubblico”) e il contratto di disponibilità, o.l.u.cprevisti dagli art. 160 e 160 bis del Codice57. Il recepimento nel Codice dei contratti pubblici della categoria generale dei PPP ha costituito una fuga in avanti del legislatore italiano rispetto a quello comunitario, dal momento che né la 54 X. XXXXX, Il partenariato pubblico-privato: i confini incerti di una categoria, cit.
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XXXXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieIl diritto di proprietà, in Riv.dirTratt. dir. civ. e comm., 1997Cicu-Messineo-Mengoni, IMilano, 432 s. infatti1995, è essa stessa «p. 692. In tal modo si vuol risolvere un problema evitando di precisare gli elementi per la sua conoscenza, con una vera e propria -ed assai radicale- tecnica integrativasemplificazione inaccettabile. Perchè. la correzione Le richieste contenute in un numero sempre maggiore di un regolamento negoziale può avvenire anche mediante 'sottrazione'»74. Quindiaccordi, la caducazione pura cui efficacia le parti vogliono estesa erga omnes, può ottenere una rigorosa risposta solo riflettendo sulle modalità in base alle quali un fatto può prevalere su altri incompatibili. Le nuove esigenze della società civile debbono essere registrate dal giurista attraverso i suoi abituali strumenti che non debbono certo esaurirsi nel costruire congegni logici ma possono e debbono fornire all’interprete e all’operatore criteri di semplificazione, aiuti alla comprensione, principi non assoluti, ma di orientamento. L’aver precisato che l’opponibilità è qualifica non del diritto ma del fatto ha un’importanza notevole; basta pensare che per decidere quali situazioni obbligatorie possono assumere rilievo erga omnes non sarà decisivo alcun ossequio al «comporta dogma» della tipicità dei diritti reali ma sarà decisiva la ricerca della rilevanza normativa del titolo55. Con questo criterio si risolvono molti problemi concreti. Emblematico è il tema delle obbligazioni reali. L’ambiguità di queste figure deriva in gran parte dalla confusione operata fra la loro natura e la loro opponibilità e anche qui l’analisi acquista in chiarezza se si esamina il fatto costitutivo, perché è solo in base alla rilevanza ad esso accordata dalla legge che si può giudicare del valore che la pattuizione assume per sè una correzione del regolamento»75i terzi. A sostegno della sola eliminazione Secondo altriLa dottrina si è divisa: per alcuni tali situazioni seguono la disciplina comune ai rapporti personali, i giudici di Lussemburgo avrebbero travolto sia per altri attraverso la correzione giudiziale trascrizione essi diverrebbero opponibili, ma entrambe le soluzioni non sono convincenti sino in fondo56. Da verificare è proprio l’idea, sempre presupposta, che l'integrazione con il diritto dispositivo nazionale78. L’applicazione sistematica della soluzione offerta dal diritto civileogni obbligazione, cioè l’applicazione degli interessi al tasso legale maggiorato a seguito di una | 166 della clausola non sembra convincere xxxxxxx l'argomentazione ricavabile dall'art. 7 della Direttiva, poiché la norma non legittimerebbe «in modo generalizzato tecniche sanzionatorie. Il pur delineato obiettivo deterrente e sanzionatorio, cosìper sua natura, non necessariamente andrebbe perseguito con qualsiasi mezzo sia opponibile. Dopo un lungo e con modalità nettamente sbilanciate a favore del consumatore. Effetto di tale entità sarebbe possibile soltanto con previsioni esplicite del legislatore nazionale»76. Anche in altri contesti si è osservato tormentato dibattito, la giurisprudenza teorica e pratica ammette oggi, senza ambiguità, che con la sentenza del 21 gennaio 2015 non si è esclusa del tutto la possibilità di il contratto può imprimere alla res una destinazione opponibile se esiste un intervento giudiziale. La Corte di Giustizia, infatti, imporrebbe la caducazione pura della clausola vessatoria unicamente nelle ipotesi di contratti con i consumatori e sempre che non si tratti di clausola essenziale ovvero criterio formale che la sua eliminazione giustifichi 57 . Ciò è reso possibile dalla distinzione operata fra la situazione doverosa (che può essere anche obbligatoria) e il titolo Opponibilità è qualifica del fatto e non pregiudichi maggiormente del diritto … … ciò consente di risolvere l’annoso problema delle obbligazioni reali 55 Per ulteriori approfondimenti, v. il consumatore. Pertanto, resterebbe possibile in alcuni casi anche per il giudice spagnolo di sostituire gli interessi moratori che superano il limite stabilito nella ley hipotecaria con quelli legali77. L a c a d u c a z i o n e d e l l e c l a u s o l e v e s s a t o r i e n e i c o n t r a t t i d e i c o n s u m a t o r i t r a g i u r i s p r u d e n z a n a z i o n a l e e g i u r i s p r u d e n z a c o m u n i t a r i a ( D a n i e l a V a l e n t i n o ) 74 XXXXX, Nullità parziale e giudizio di buona fede, in Riv. dir.civsuccessivo paragrafo 2.5.,, 1971, 707; D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, 65. 75 D’ADDA, Giurisprudenza comunitaria, cit., 28;PAGLIANTINI, L’integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedi, in I Contratti, 2013, 408; per X. XXXXXXXX, Europäisch- autonome Auslegung der Klauselrichtlinie am Beispiel der Hauptleistungsklauseln, in XXX, 0000, p. 3072 s., proprio con riferimento al leading case testé citato, l’interpretazione integrativa del contratto sarebbe comunque ammissibile, malgrado l’intervento in senso contrario dei giudici europei, per diverse ragioni. In primo luogo, l’interpretazione integrativa, presupponendo la caducazione totale della clausola vessatoria, non rappresenterebbe affatto un mero ritorno del contratto al suo contenuto minimo lecito. Inoltre, questa soluzione non necessariamente ostacolerebbe la realizzazione dell’effetto dissuasivo perseguito dal legislatore europeo, per effetto della caducazione, come invece ipotizzato dalla Xxxxx xx Xxxxxxxxx. 00X’ADDA, o.l.u.c.
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Samples: Contratto
XXXXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieOltre la locazione: il rent to buy, nuovo contratto per l’acquisto di immobili, in Riv.dirCorr. civGiur., 19972015, I5. vedeva degli obblighi per il conduttore e corrispondenti vantaggi, 432 s. infattieconomici o normativi, è essa stessa «una vera per il locatore, oggi la sanzione della nullità viene esclusivamente stabilita per colpire qualsiasi pat- tuizione specificatamente finalizzata ad attribuire al locatore un canone locativo superiore a quello contrattualmente stabilito 26. Del tutto innovativa è, invece, la previsione di cui al comma 5 dell’art. 13. Tale ultima disposizione, nello specifico, prende le mosse dalla sentenza della Corte Costitu- zionale n.50 del 2014 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 8 e 9 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n.23 del 2011, i quali, con la finalità di combattere gli affitti “in nero”, concedevano la possibilità al conduttore di registrare di propria -ed assai radicale- tecnica integrativa. Perchè. la correzione iniziativa il contratto di locazio- ne ritenuto,invece, inesistente per il fisco, beneficiando di un regolamento negoziale può avvenire anche mediante 'sottrazione'»74canone annuo pari al triplo della rendita catastale dell’immobile medesimo. QuindiSuccessivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2014 fu emanato il Decreto Legge n.47 /2014 il quale 27, la caducazione pura «comporta fino al 31 dicembre 2015, aveva mantenuto fermi gli effetti deri- vanti dai contratti travolti dalla relativa dichiarazione di per sè una correzione del regolamento»75incostituzionalità. A sostegno della sola eliminazione Secondo altriAnche tale disposizione normativa fu però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nel 2015 28. Grazie alla nuova previsione di cui al comma 5 dell’art.13, il legislatore stabilisce espressa- mente che i conduttori, i giudici quali hanno versato nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e la data di Lussemburgo avrebbero travolto sia la correzione giudiziale che l'integrazione emissione della pronuncia di incostituzionalità dello stesso un canone annuo coincidente con il diritto dispositivo nazionale78quantum legalmente imposto, saranno tenuti a pagarlo nella misura coincidente con il triplo della rendita catastale dell’immobile 29. L’applicazione sistematica È stato previsto poi, al comma 6 dello stesso articolo, che, qualora il locatore non abbia provveduto alla registrazione nel termine statuito dal comma 1, il conduttore ha la facoltà di agi- re in giudizio al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e la ricondu- zione del contratto a condizioni conformi a quanto tassativamente sancito dall’art. 2 commi 1 e 3 della soluzione offerta medesima legge del 1998. Sostanzialmente immutato è rimasto poi il comma 4 dell’art.13 ai sensi del quale, nelle ipo- tesi di nullità sancite dal diritto civilecomma 4 il conduttore, cioè l’applicazione degli interessi al tasso legale maggiorato a seguito di una | 166 della clausola non sembra convincere xxxxxxx l'argomentazione ricavabile dall'art. 7 della Direttivaattraverso un’azione proponibile entro i sei me- si dalla riconsegna dell’immobile, poiché la norma non legittimerebbe «in modo generalizzato tecniche sanzionatorie. Il pur delineato obiettivo deterrente e sanzionatorio, così, non necessariamente andrebbe perseguito con qualsiasi mezzo e con modalità nettamente sbilanciate a favore del consumatore. Effetto di tale entità sarebbe possibile soltanto con previsioni esplicite del legislatore nazionale»76. Anche in altri contesti si è osservato che con la sentenza del 21 gennaio 2015 non si è esclusa del tutto ha la possibilità di un intervento giudizialerichiedere la restituzione delle somme in- debitamente versate e che il relativo rapporto locativo venga ricondotto a condizioni conformi a quanto statuito dall’art. La Corte di Giustizia, infatti, imporrebbe la caducazione pura della clausola vessatoria unicamente nelle ipotesi di contratti con i consumatori e sempre che non si tratti di clausola essenziale ovvero che la sua eliminazione non pregiudichi maggiormente il consumatore. Pertanto, resterebbe possibile in alcuni casi anche per il giudice spagnolo di sostituire gli interessi moratori che superano il limite stabilito nella ley hipotecaria con quelli legali77. L a c a d u c a z i o n e d e l l e c l a u s o l e v e s s a t o r i e n e i c o n t r a t t i d e i c o n s u m a t o r i t r a g i u r i s p r u d e n z a n a z i o n a l e e g i u r i s p r u d e n z a c o m u n i t a r i a ( D a n i e l a V a l e n t i n o ) 74 XXXXX, Nullità parziale e giudizio di buona fede, in Riv. dir.civ2 comma 1 30.,, 1971, 707; D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, 65. 75 D’ADDA, Giurisprudenza comunitaria, cit., 28;PAGLIANTINI, L’integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedi, in I Contratti, 2013, 408; per X. XXXXXXXX, Europäisch- autonome Auslegung der Klauselrichtlinie am Beispiel der Hauptleistungsklauseln, in XXX, 0000, p. 3072 s., proprio con riferimento al leading case testé citato, l’interpretazione integrativa del contratto sarebbe comunque ammissibile, malgrado l’intervento in senso contrario dei giudici europei, per diverse ragioni. In primo luogo, l’interpretazione integrativa, presupponendo la caducazione totale della clausola vessatoria, non rappresenterebbe affatto un mero ritorno del contratto al suo contenuto minimo lecito. Inoltre, questa soluzione non necessariamente ostacolerebbe la realizzazione dell’effetto dissuasivo perseguito dal legislatore europeo, per effetto della caducazione, come invece ipotizzato dalla Xxxxx xx Xxxxxxxxx. 00X’ADDA, o.l.u.c.
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Samples: Lease Agreement
XXXXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieLa flessibilità del rapporto di lavoro, in Riv.dirMGL, 1998, 524. civ.tutela»95. Lo stesso Consiglio europeo ritiene positivo sia per i lavoratori sia per le imprese nuove forme di organizzazione del lavoro e una maggiore differenziazione dei contratti, 1997che combinino in modo migliore flessibilità e sicurezza. La somministrazione di lavoro è uno strumento di flessibilità regolata che consente alle imprese l’utilizzo di schemi contrattuali che si discostano dal lavoro subordinato, Ia tempo pieno ed indeterminato, 432 s. rispondendo alle loro esigenze di gestione flessibile ed elastica della forza lavoro. Essa consente, infatti, è essa stessa «una vera e propria -ed assai radicale- tecnica integrativa. Perchè. la correzione alle imprese utilizzatrici di un regolamento negoziale può avvenire anche mediante 'sottrazione'»74. Quindi, la caducazione pura «comporta di per sè una correzione del regolamento»75. A sostegno della sola eliminazione Secondo altri, i giudici di Lussemburgo avrebbero travolto sia la correzione giudiziale che l'integrazione con il diritto dispositivo nazionale78. L’applicazione sistematica della soluzione offerta dal diritto civile, cioè l’applicazione degli interessi al tasso legale maggiorato a seguito di una | 166 della clausola non sembra convincere xxxxxxx l'argomentazione ricavabile dall'art. 7 della Direttiva, poiché la norma non legittimerebbe «in modo generalizzato tecniche sanzionatorie. Il pur delineato obiettivo deterrente e sanzionatorio, così, non necessariamente andrebbe perseguito con qualsiasi mezzo e con modalità nettamente sbilanciate a favore del consumatore. Effetto di tale entità sarebbe possibile soltanto con previsioni esplicite del legislatore nazionale»76. Anche in altri contesti si è osservato che con la sentenza del 21 gennaio 2015 non si è esclusa del tutto poter diventare più competitive offrendo la possibilità di un intervento giudizialeadattare il personale alle fluttuazioni del mercato e alla domanda mutevole, garantendo veloci aggiustamenti secondo il fabbisogno professionale del momento. La Corte stessa direttiva europea n. 104 del 2008 rileva come il lavoro tramite agenzia riesca a risponde non solo alle esigenze di Giustiziaflessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Nell’ambito della somministrazione, infatti, imporrebbe i lavoratori possono trovare condizioni flessibili di lavoro e coerenti con le loro necessità lavorative, consenti in orario ridotto e/o concentrato in alcuni periodi della giornata o della settimana. È questo spesso il caso di madri, studenti o pensionati. Più tecnicamente, la caducazione pura flessibilità della clausola vessatoria unicamente nelle ipotesi somministrazione è rappresentata, come peraltro noto, dalla possibilità dell’impresa utilizzatrice di contratti con i consumatori avere a disposizione per un periodo di tempo (missione) un lavoratore che, pur non essendo proprio dipendente, ma della agenzia di somministrazione, svolge la sua prestazioni lavorativa nell’interesse dell’impresa utilizzatrice, sotto il suo controllo e sempre la sua direzione dello 95 M. R.-P. Bravo-Xxxxxx, M. R.-X. Xxxx, Job Creation Policies, in X. Xxxxx (a cura di), stesso. A seguito della legge n. 92 del 2012, si può affermare che non la somministrazione abbia aumentato il grado di flessibilità offerta, poiché, come in precedenza descritto, è ora possibile la messa a disposizione per 12 mesi delle imprese utilizzatrici di lavoratori senza la necessità di esplicitare le ragioni tecniche, produttive organizzative, o sostitutive nel caso si tratti della prima missione del lavoratore presso l’utilizzatore.
4. I profili della sicurezza nella somministrazione di clausola essenziale ovvero che la sua eliminazione non pregiudichi maggiormente il consumatore. Pertanto, resterebbe possibile in alcuni casi anche per il giudice spagnolo di sostituire gli interessi moratori che superano il limite stabilito nella ley hipotecaria con quelli legali77. L a c a d u c a z i o n e d e l l e c l a u s o l e v e s s a t o r i e n e i c o n t r a t t i d e i c o n s u m a t o r i t r a g i u r i s p r u d e n z a n a z i o n a l e e g i u r i s p r u d e n z a c o m u n i t a r i a ( D a n i e l a V a l e n t i n o ) 74 XXXXX, Nullità parziale e giudizio di buona fede, in Riv. dir.civ.,, 1971, 707; D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, 65. 75 D’ADDA, Giurisprudenza comunitaria, cit., 28;PAGLIANTINI, L’integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedi, in I Contratti, 2013, 408; per X. XXXXXXXX, Europäisch- autonome Auslegung der Klauselrichtlinie am Beispiel der Hauptleistungsklauseln, in XXX, 0000, p. 3072 s., proprio con riferimento al leading case testé citato, l’interpretazione integrativa del contratto sarebbe comunque ammissibile, malgrado l’intervento in senso contrario dei giudici europei, per diverse ragioni. In primo luogo, l’interpretazione integrativa, presupponendo la caducazione totale della clausola vessatoria, non rappresenterebbe affatto un mero ritorno del contratto al suo contenuto minimo lecito. Inoltre, questa soluzione non necessariamente ostacolerebbe la realizzazione dell’effetto dissuasivo perseguito dal legislatore europeo, per effetto della caducazione, come invece ipotizzato dalla Xxxxx xx Xxxxxxxxx. 00X’ADDA, o.l.u.c.lavoro
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