Atti dolosi Clausole campione

Atti dolosi. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate: a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell’art. 61. La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata. Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato; - qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente; - quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Atti dolosi. L’Assicuratore indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate: ✓ verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; ✓ causati da atti vandalici. Sono esclusi i danni: ✓ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, nonché gli atti di terrorismo e sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ✓ verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ✓ di inondazione, alluvione, allagamento o frana; ✓ causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi Rappresentanti Legali, dei suoi Amministratori o dei suoi Soci a responsabilità illimitata; ✓ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; ✓ indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, l’Assicuratore indennizzerà i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
Atti dolosi. La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio o esplosione, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari. Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, pari al 50% della relativa somma assicurata. La Società ha facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questo articolo mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500,00
Atti dolosi. I malfunzionamenti del sistema possono essere causati da atti dolosi provenienti dall'interno e dall'esterno della struttura operativa di ACTALIS. Vengono adottati i seguenti accorgimenti per contrastare eventuali atti dolosi interni: • cura ed attenzione nella scelta del personale da adibire alle mansioni inerenti la PEC; • immediato intervento di rimozione e sostituzione del personale in caso di comportamenti sleali; • accesso controllato ai locali nei quali viene erogato il servizio. Gli atti dolosi esterni possono essere prevenuti con: • un sistema di Firewall/ Intrusion Detection efficiente ed aggiornato; • un sistema antivirus aggiornato; • un controllo continuo e sistematico delle macchine e degli apparati di rete idoneo a rilevare eventuali intrusioni indesiderate. Nel caso in cui venga registrato un attacco esterno che provochi un malfunzionamento al sistema PEC, ACTALIS si adopererà per: • risolvere in tempi rapidi il problema utilizzando tutti i mezzi a disposizione: dalla esclusione delle macchine che presentano malfunzionamenti, all'aggiunta di nuove apparecchiature, ecc.; • indagare per capire se le altre macchine possono aver subito dei danni; • denunciare l'attacco agli organi competenti, se ritenuto opportuno.
Atti dolosi. (A9) Atti vandalici e dolosi (E16) Scoperto indicato in polizza Minimo indicato in polizza 80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro. - - Limite di 1.000,00 euro per guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti.
Atti dolosi direttamente o indirettamente causato da, derivante da o in qualunque modo connesso alla condotta dell’Assicurato con la quale: A. si commetta o si consenta qualunque consapevole o volontario atto illecito o inosservanza di doveri o violazione di qualunque legge o normativa; o B. si commetta o si consenta qualunque atto od omissione di tipo criminale, o volontariamente fraudolento o volontariamente disonesto; o C. l’Assicurato ottenga o cerchi di ottenere un profitto o guadagno personale o un vantaggio ai quali non abbia diritto. La presente esclusione opera solo nel caso in cui una tale condotta sia stata accertata con giudizio definitivo (dopo aver esaurito tutti i possibili appelli) o con ammissione scritta. Si precisa che, ai sensi dell’art. 1900 del Codice Civile, la presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere. Nessuna condotta di una Persona Assicurata sarà imputata ad alcuna altra Persona Assicurata. Tuttavia, le condotte commesse da o con la conoscenza di un membro passato, presente o futuro del Gruppo di Controllo saranno imputate alla relativa Società Assicurata.
Atti dolosi. A parziale deroga dell’art. 12 comma a) delle Norme che regolano l’assicurazione, Cattolica indennizza, con i limiti previsti in xxxxxxx, i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate: a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio; ferme le altre esclusioni dell’art. 12 sopra menzionato;
Atti dolosi qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva 2.1; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l’Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall’Assicurato;
Atti dolosi. L’Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2.3; nell’evento di un provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti da tale Assicurato;
Atti dolosi. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate: a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell’art. 65. - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato; non sono comunque considerati terzi: La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata. Ai soli fini della presente garanzia, socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui ai punti precedenti. - quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il - qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;