Novazione Clausole campione

Novazione. Il presente contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed aventi lo stesso oggetto.
Novazione. La novazione (1230) tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori (1233). Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1268, 1320).
Novazione. 16.1 Le parti stabiliscono che, fermi gli effetti del trasferimento delle n. 14.858.618 azioni della BANCA e fatti salvi i punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.8 e 9 nella sua interezza, la firma del presente contratto di compravendita estingue e sostituisce interamente gli impegni reciprocamente assunti dalle parti in data 26 giugno 1995. Tuttavia qualora il regolamento dell'offerta non avvenga entro il 23 dicembre 1997, i rapporti tra le parti tomeranno automaticamente ad essere regolati secondo i precedenti impegni per quanto ancora attuali.
Novazione a) Nel caso in cui l'Amministrazione in conseguenza di una variante, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori. b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).
Novazione. Posto che si ha novazione del rapporto di locazione qualora le variazioni non riguardino solo il termine di scadenza o la misura del canone, si è in presenza di un nuovo contratto qualora le parti abbiano inteso disciplinare ex novo il rapporto fissando una nuova data di inizio, in modo del tutto indipendente ed avulso dalle vicende del precedente contratto.
Novazione. 1. Si ha novazione oggettiva quando le parti concordano di sostituire con un altro contratto, sostanzialmente diverso, il contratto preesistente e non ancora del tutto eseguito, il quale così si estingue. La novazione comporta inoltre l’estinzione sia delle garanzie che assistevano il contratto originario, sia delle condizioni accessorie di esso, fra cui le agevolazioni di pagamento, se non esplicitamente confermate con l’accordo novativo. 2. La volontà di effettuare una novazione deve essere manifestata da entrambe le parti in un modo che sia non equivoco e che può risultare anche dal fatto della incompatibilità oggettiva del primo contratto rispetto al secondo. 3. Se i due predetti contratti non sono oggettivamente incompatibili, la loro coesistenza deve risultare dalla volontà non equivoca di entrambe le parti. 4. Nel dubbio si deve ritenere che il contratto originario sopravviva modificato. 5. L’invalidità del contratto originario non influisce sulla validità del nuovo contratto, così come l’invalidità del contratto novativo o del secondo contratto non determina il rivivere del contratto originario; ma la parte che non è in buona fede risponde dei danni che l’altra subisce. 6. La riproduzione o ripetizione del contratto o la sua stesura per iscritto non comportano la sua novazione se non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di discordanza fra l’espressione originaria e quella successiva prevale, nel dubbio, quest’ultima. 7. La novazione può riguardare, con effetti analoghi, una singola clausola del contratto o un obbligo da esso derivato. 8. Agli accordi di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo si applica il comma 2 dell’art. 36 del presente codice, in relazione all’ammontare del nuovo contratto o del nuovo obbligo.
Novazione. E’ possibile una novazione senza aliquid novi? 7.e La causa della novazione 7.f La forma 7.g L'oggetto della novazione 7.h La novazione dell’obbligazione naturale 7.i Le modificazioni accessorie 8 - Effetti della novazione 8.a. Generalità – Il cosiddetto effetto novativo 8.b L'estinzione delle garanzie e degli altri accessori 8.c Estinzione delle garanzie in caso di condebitori in solido 9 - Inefficacia della novazione 9.a Inesistenza dell'obbligazione da novare 9.b L'annullabilità dell'obbligazione originaria novata 9.c Rescindibilità e risolubilità dell'obbligazione originaria 9.d Novazione ed azione revocatoria 9.e Novazione e prescrizione 9.f Invalidità e risoluzione della novazione 10 - Ambito applicativo e casistica 10.a Novazione e diritti reali 10.b Novazione e rapporti di lavoro 10.c. Novazione e contratto di locazione 10.d Novazione ed obbligo di eliminare i vizi della cosa venduta assunto dal venditore 11 - La novazione soggettiva 11.a Generalità 11.b La novazione soggettiva attiva 11.c La novazione soggettiva passiva 12 - Rapporti con altre figure 13 - Novazione e transazione 13.a Il problema 13.b Le varie tesi 13.c Nostra tesi 13.d Novazione e titoli di credito 13.e Novazione e datio in solutum
Novazione. 1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante in conseguenza di un ordine di servizio la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostitui- re, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito. 2. In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori del Con- tratto e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penalità per il ritar- do, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa della Stazione Appaltante o fatti estranei alla volontà di entrambi).
Novazione a) Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all’Affidatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per l’esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito. b) In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio e stante la consensualità di tale prolungamento, l’Affidatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penali per il ritardo.
Novazione a. Nel caso in cui l'Amministrazione riconosce al Progettista un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito. b. In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione e stante la consensualità di tale prolungamento, né il progettista può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa del progettista, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).