Valutazione della conformità Clausole campione

Valutazione della conformità. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 55 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamentazioni tecniche si applicano mutatis mutandis alle procedure di valutazione della conformità. 2. Qualora richieda una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica, una parte: a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi, determinati sulla base di una valutazione del rischio; b) valuta la possibilità di utilizzare quale garanzia di conformità, tra le opzioni per dimostrare la conformità alle regolamentazioni tecniche, la dichiarazione di conformità del fornitore, vale a dire una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità e che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi, e c) su richiesta, fornisce all'altra parte informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici. 3. Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica e non abbia riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato al paragrafo 5: a) ricorre di preferenza all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità; b) utilizza al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF); c) aderisce, o invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire, a seconda dei casi, ad accordi o intese internazionali operativi per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità; d) provvede affinché gli operatori economici possano effettuare una scelta tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle autorità di una parte per un determinato prodotto o insieme di prodotti; e) garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione ...
Valutazione della conformità. L’Ispettore interverrà - sull'ascensore concordato insieme all'Installatore per eseguire le prove come richiesto dalla Direttiva e dalla norma UNI 81-20 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”), compilando la check-list di controllo appositamente predisposte da AISA; - si accerterà che i componenti utilizzati nell'ascensore controllato siano corrispondenti a quelli documentati; in caso di difformità chiede spiegazioni all'Installatore e la rettifica documentale; Se l’ascensore verificato non soddisfa in modo completo i requisiti imposti dalla Direttiva, l'Ispettore ne annoterà le problematiche nella check-list di verifica e richiedendo all'Installatore per iscritto i dovuti adeguamenti, evidenziando ad AISA l’eventuale necessità di tornare sull'ascensore per prove integrative e/o accertamenti vari. Al termine dell’attività l’ispettore consegnerà alla segreteria di AISA la documentazione della verifica. La notifica dei una Non Conformità comporta l’obbligo da parte del Produttore di intraprendere opportune azioni correttive, definendo una precisa tempistica di attuazione, per la risoluzione. È compito di XXXX comunicare al Richiedente la decisione di accogliere o meno l’azione proposta e le modalità di verifica della stessa. In base alla valutazione degli elementi raccolti, la verifica può prevedere una nuova visita in loco, entro un periodo di tempo definito - comunque non superiore ai 6 mesi - oppure un’analisi documentale.
Valutazione della conformità dimostrazione che requisiti specificati relativi al processo/prodotto oggetto della ispezione sono soddisfatti.
Valutazione della conformità la verifica che requisiti specificati relativi al prodotto, processo, sistema di gestione, persona o organismo sono stati soddisfatti.

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  • Attivazione del servizio Lo sgombero neve sarà attivato a seguito di ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale (a mezzo telefonico, fax, email, sms) in qualsiasi ora del giorno e della notte con la tolleranza di 40 minuti per la preparazione del mezzo. Nel caso di improvvise precipitazioni notturne la Ditta dovrà, attivare il servizio di sgombero neve allorquando la neve abbia raggiunto 8 cm. di altezza (salvo diverse disposizioni del servizio attivante), nel qual caso dovrà provvedere obbligatoriamente ai fini della contabilizzazione ad informare preventivamente il servizio tecnico comunale. Durante il periodo 01 Novembre - 30 Aprile la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Comune di Barge un recapito telefonico fisso, un recapito di telefono mobile, un fax e un indirizzo email e PEC presso il quale dovrà essere reperibile permanentemente, nelle ore diurne e notturne, feriali e festive, personale idoneo a ricevere le disposizioni dell’ufficio tecnico comunale e ad impartire gli opportuni ordini per il corretto espletamento del servizio. Nel caso in cui la Ditta sia affidataria del servizio su più lotti, l’inizio delle operazioni di sgombero neve dovrà avvenire obbligatoriamente contemporaneamente per tutti i lotti (se attivati), ad iniziare dalla viabilità a maggiore traffico se non diversamente indicato dall’Amministrazione in fase di attivazione. L’Appaltatore dovrà disporre di strutture (in proprietà od in uso) per il ricovero dei mezzi di servizio, depositi e/o piazzali non su area pubblica. Detti depositi e/o piazzali dovranno essere obbligatoriamente ubicati a distanza, in linea d’aria, non superiore a km 10 dai tronchi di strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire l’effettiva e pronta operatività dei mezzi impiegati in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. La Ditta in fase di offerta dovrà dichiarare di avere in disponibilità detta area in locazione per la detenzione dei mezzi d'opera che dovranno stazionarvi per l’intera durata del servizio 15/11 – 30/4, tale disponibilità dovrà essere verificata annualmente prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dell’affidamento.