NORME Clausole campione

NORME. 1. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui una parte o gli organismi di normazione nel suo territorio sono membri a: a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti; b) utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne nel caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione della vita e della salute umana che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali; c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione; d) riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali, al fine di aumentarne la convergenza con tali norme internazionali; e) cooperare con gli organismi di normazione competenti dell'altra parte nelle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in sede di organismi internazionali di normazione o a livello regionale; e f) promuovere la loro cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte. 2. Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni: a) sull'impiego delle norme a sostegno delle regolamentazioni tecniche; b) sui rispettivi processi di normazione e sull'entità dell'uso di norme internazionali, regionali o subregionali come base delle proprie norme nazionali. 3. Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamentazione tecnica o in una procedura di valutazione della conformità, devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 59 del presente accordo.
NORME. 1. L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. 2. Ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, l’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni: a) la data di inizio del rapporto di lavoro; b) la durata dell’eventuale periodo di prova; c) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o pre- dominante l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede del datore di lavoro; d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rappor- to di lavoro a tempo determinato o indeterminato; e) la qualifica del lavoratore; f) il livello di inquadramento; g) il trattamento economico; h) il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato con riguar- do alle condizioni di lavoro previste dalla legge e non espressa- mente sopraindicate.
NORME. Il riferimento alle norme è da intendersi sempre all'ultima edizione con le eventuali varianti. CEI 20 - 19 : Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; CEI 20 - 20 : Cavi isolati con PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V; CEI 20 - 22 : Prova dei cavi non propaganti l'incendio; CEI 20 - 29 : Conduttori per cavi isolati; CEI 20 - 32 : Cavi con neutro concentrico isolati con gomma etilenpropilenica ad alto modulo, per sistemi a corrente alternata con tensione nominale non superiore a 1 kV; CEI 20 - 35 : Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. Parte I: prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale; CEI 20 - 36 : Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici; CEI 20 - 37 : Cavi elettrici. Prove sui gas emessi durante la combustione; CEI 20 - 38 : Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte I: tensione nominale Uo/U non superiore a 0.6/1 kV; CEI 20 - 39 : Cavi ad isolamento minerale con tensione nominale non superiore a 750 V; CEI 64 – 8 : Protezione condutture dalle sovracorrenti; CEI 11 - 17 : Impianti di produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica - linee in cavo;
NORME. SEZIONE 1 NORME COMUNI AI SERVIZI
NORME. 1. Le Parti confermano il loro impegno, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 4.1 dell'accordo TBT, a far sì che i rispettivi enti di normazione accettino e rispettino il codice di buona prassi per l'elaborazione e l'adozione di norme, figurante nell'allegato 3 all'accordo TBT, e rispettano i principi enunciati nelle Decisioni e raccomandazioni adottate dal Comitato dal 1° gennaio 1995, G/TBT/1/rev.8, 23 maggio 2002, Sezione IX (Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo) pubblicate dal Comitato dell'OMC per gli ostacoli tecnici al commercio. 2. Le Parti si impegnano a scambiare informazioni su: a) l'uso che fanno delle norme in relazione alle regolamentazioni tecniche; b) i rispettivi processi di normazione e la misura in cui utilizzano le norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali; c) gli accordi di cooperazione messi in atto da ciascuna delle Parti in materia di normazione, per esempio informazioni sulle questioni di normazione negli accordi di libero scambio con terzi.
NORME. Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali raccomandate dall'ICCAT.
NORME. 07.01. Produzione di informazioni sui sinistri a) Sinistro agli atti, senza seguito; b) Sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a € c) Sinistro aperto, riservato, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €………….
NORMEIl presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle norme del Codice Civile.
NORME. 1. Ciascuna delle parti si impegna: a) a mantenere una comunicazione efficace fra le sue autorità di regolamentazione e i suoi istituti di normazione; b) ad applicare la decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo, adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000, nel determinare se esista una norma, guida o raccomandazione internazionale ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT; c) ad incoraggiare i propri organismi di normazione a cooperare con gli organismi di normazione pertinenti di un'altra parte nelle attività di normazione internazionale. Tale cooperazione può realizzarsi a livello degli organismi di normazione internazionale o a livello regionale su invito dell'organismo di normazione corrispondente o grazie a memorandum d'intesa allo scopo, tra l'altro, di elaborare norme comuni; d) a scambiarsi informazioni circa l'uso che le parti fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a garantire, per quanto possibile, che le norme non siano obbligatorie; e) a scambiarsi informazioni sui processi di normazione di ciascuna parte e sulla misura in cui le norme internazionali, regionali o subregionali sono utilizzate come base delle norme nazionali; e f) a scambiarsi informazioni generali sugli accordi di cooperazione conclusi con paesi terzi in materia di normazione. 2. Ciascuna delle parti raccomanda che gli organismi non governativi di normazione situati nel suo territorio rispettino le disposizioni del presente articolo.
NORME. I componenti usati come parte dell’s.s.e.p. devono essere fabbricati in conformità a un sistema di qualità riconosciuto, come quello specificato nella ISO 9001.