NORME. 1. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione stabiliti nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui essa o gli organismi di normazione stabiliti nel suo territorio sono membri a:
a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti;
b) utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne nel caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;
c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;
d) riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali, al fine di aumentarne la convergenza con tali norme internazionali;
e) cooperare con gli organismi di normazione competenti dell'altra parte nelle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in sede di organismi internazionali di normazione o a livello regionale;
f) promuovere la loro cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte.
2. Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni sui rispettivi processi di normazione e sull'entità dell'uso di norme internazionali, regionali o subregionali come base delle proprie norme nazionali.
3. Se le prescrizioni contenute nelle norme sono rese obbligatorie in un progetto di regolamentazione tecnica o procedura di valutazione della conformità, devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 58 del presente accordo e all'articolo 2 o all'articolo 5 dell'accordo TBT.
4. Le norme internazionali adottate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, dalla Commissione elettrotecnica internazionale, dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dalla Commissione del Codex Alimentarius istituita dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura sono considerate norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e del suo allegato 3, ma non ostano all'uso di altre norme internazionali.
5. Potrebbe essere considerata norma internazionale pertinente ai sensi degli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e del su...
NORME. 1. L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
2. Ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, l’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la durata dell’eventuale periodo di prova;
c) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o pre- dominante l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede del datore di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rappor- to di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la qualifica del lavoratore;
f) il livello di inquadramento;
g) il trattamento economico;
h) il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato con riguar- do alle condizioni di lavoro previste dalla legge e non espressa- mente sopraindicate.
NORME. 07.01. Produzione di informazioni sui sinistri
a) Sinistro agli atti, senza seguito;
b) Sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a €
c) Sinistro aperto, riservato, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €………….
NORME. 1. Ciascuna delle parti si impegna:
a) a mantenere una comunicazione efficace fra le sue autorità di regolamentazione e i suoi istituti di normazione;
b) ad applicare la decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo, adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000, nel determinare se esista una norma, guida o raccomandazione internazionale ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT;
c) ad incoraggiare i propri organismi di normazione a cooperare con gli organismi di normazione pertinenti di un'altra parte nelle attività di normazione internazionale. Tale cooperazione può realizzarsi a livello degli organismi di normazione internazionale o a livello regionale su invito dell'organismo di normazione corrispondente o grazie a memorandum d'intesa allo scopo, tra l'altro, di elaborare norme comuni;
d) a scambiarsi informazioni circa l'uso che le parti fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a garantire, per quanto possibile, che le norme non siano obbligatorie;
e) a scambiarsi informazioni sui processi di normazione di ciascuna parte e sulla misura in cui le norme internazionali, regionali o subregionali sono utilizzate come base delle norme nazionali; e
f) a scambiarsi informazioni generali sugli accordi di cooperazione conclusi con paesi terzi in materia di normazione.
2. Ciascuna delle parti raccomanda che gli organismi non governativi di normazione situati nel suo territorio rispettino le disposizioni del presente articolo.
NORME. 1. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
2. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) data di assunzione;
b) la durata dell'eventuale periodo di prova (in mancanza di atto scritto il periodo di prova si intende non pattuito (art. 2096 C.C.);
c) la qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
NORME. 1. Le Parti confermano il loro impegno, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 4.1 dell'accordo TBT, a far sì che i rispettivi enti di normazione accettino e rispettino il codice di buona prassi per l'elaborazione e l'adozione di norme, figurante nell'allegato 3 all'accordo TBT, e rispettano i principi enunciati nelle Decisioni e raccomandazioni adottate dal Comitato dal 1° gennaio 1995, G/TBT/1/rev.8, 23 maggio 2002, Sezione IX (Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo) pubblicate dal Comitato dell'OMC per gli ostacoli tecnici al commercio.
2. Le Parti si impegnano a scambiare informazioni su:
a) l'uso che fanno delle norme in relazione alle regolamentazioni tecniche;
b) i rispettivi processi di normazione e la misura in cui utilizzano le norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali;
c) gli accordi di cooperazione messi in atto da ciascuna delle Parti in materia di normazione, per esempio informazioni sulle questioni di normazione negli accordi di libero scambio con terzi.
NORME. APPLICABILI
NORME. APPLICABILI Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento al DLgs.50/2016 e al Codice Civile.
NORME. Costituiscono gravi mancanze disciplinare i seguenti comportamenti:
a) entrare o rimanere nell'edificio scolastico al di fuori delle ore di lezione, delle attività programmate dall'istituto o di quelle autorizzate dal dirigente scolastico;
b) interrompere o impedire lo svolgimento dell'attività didattica;
c) non partecipare alle lezioni pur essendo all'interno dell'edificio scolastico (salvo che in casi particolari con l'autorizzazione dell'insegnante);
d) entrare nella scuola forzando porte o finestre;
e) impedire l'ingresso al personale della scuola o ad altri studenti.
a. Danni:
NORME. D.Lgs. 9/4/08 n.81 TESTO UNICO sulla salute e sicurezza sul lavoro e succ. mod. e int. D.Lgs. 3/8/09 n.106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. DPR 151 01/08/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio X.Xxx. 22/01/08 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. CEI 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: oggetto, scopo e principifondamentali. CEI 64-8/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: definizioni. CEI 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3: caratteristiche generali. CEI 64-8/4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: prescrizioni per la sicurezza. CEI 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: scelta ed installazione dei componenti elettrici. CEI 64-8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: verifiche. CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari. CEI 64-8; V1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Contiene modifiche ad a...