Transito. 1. Il transito attraverso il territorio di una delle Parti contraenti sarà consentito, su domanda trasmessa per la via prevista nel paragrafo 1 dell’articolo 12, alla condizione che non si tratti di un reato considerato dalla Parte richiesta del transito come rive- stente natura politica o puramente militare nel senso degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
2. Il transito d’un cittadino, nel senso dell’articolo 6, del paese richiesto del transito potrà essere rifiutato.
3. Riservate le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, la produzione degli atti previsti nel paragrafo 2 dell’articolo 12 sarà necessaria.
4. Qualora fosse usata la via aerea, saranno applicate le disposizioni seguenti:
a. se nessun atterraggio è previsto, la Parte richiedente avvertirà la Parte, di cui sarà sorvolato il territorio, e attesterà l’esistenza di uno degli atti previsti nel paragrafo 2, lettera a dell’articolo 12. Nel caso d’atterraggio fortuito, la noti- ficazione conseguirà gli stessi effetti della domanda d’arresto provvisorio nel senso dell’articolo 16 e la Parte richiedente trasmetterà una domanda regolare di transito;
b. se un atterraggio è previsto, la Parte richiedente trasmetterà una domanda regolare di transito.
5. Tuttavia, una Parte potrà dichiarare, al momento della firma della presente Con- venzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, che essa accorderà il transito di un individuo soltanto alle stesse condizioni che per l’estradi- zione o a talune di esse. In questi casi, la regola della reciprocità potrà essere appli- cata.
6. L’individuo richiesto non sarà estradato attraverso un territorio, nel quale vi sarebbe ragione per ritenere che la sua vita o la sua libertà può essere minacciata per motivo della sua razza, religione o cittadinanza o delle sue opinioni politiche.
Transito. L'articolo V del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte. Le parti adottano tutte le misure necessarie per agevolare il transito di prodotti energetici, in conformità del principio della libertà di transito e dell'articolo 7 del trattato sulla Carta dell'energia.
Transito. 1. Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra, il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono oggetto di una decisione di allontana- mento o di rifiuto d’entrata emanata dalla Parte contraente richiedente. Il transito avviene per via aerea.
2. La Parte contraente richiedente assume l’intera responsabilità della prosecuzione del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso il Paese di destinazione e riammette tale persona qualora, per un motivo qualsiasi, la decisione di allontanamento o di rifiuto d’entrata non possa essere eseguita.
3. La Parte contraente che ha emanato la decisione di allontanamento o di rifiuto d’entrata deve comunicare alla Parte contraente richiesta se, ai fini del transito, è necessario scortare la persona oggetto di tale decisione. Ai fini del transito, la Parte contraente richiesta può: – sia decidere di assicurare essa stessa la scorta, accollando il rimborso delle relative spese alla Parte contraente richiedente; – sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente richiedente; – sia autorizzare la Parte contraente richiedente ad assicurare essa stessa la scorta sul proprio territorio. Nelle ultime due ipotesi, la scorta della Parte contraente richiedente è posta sotto l’autorità dei servizi competenti della Parte contraente richiesta.
Art. 10 La trasmissione della domanda di autorizzazione al transito per allontanamento o consecutivo a un rifiuto d’entrata avviene direttamente tra le autorità interessate, alle condizioni precisate nel protocollo d’applicazione.
1. Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte con- traente richiedente effettuano la loro missione in borghese, senza armi e muniti dell’autorizzazione di transito.
2. Al momento del transito, la custodia e l’imbarco dello straniero sono assicurati dalla scorta, con l’assistenza e sotto l’autorità della Parte contraente richiesta.
3. Se del caso, la custodia e l’imbarco possono essere assicurati dalla Parte contraente richiesta.
4. La Parte contraente richiedente prende tutte le misure necessarie affinché il tempo dedicato al transito dello straniero nell’aeroporto della Parte contraente richiesta sia il più breve possibile.
Art. 12 Qualora, nell’ambito di un transito, l’imbarco la persona oggetto di una decisione d’allontanamento o di rifiuto d’entrata sia rifiutato oppure non sia possibile, la Parte contraente richiedente la riprende a carico immediatamente o ...
Transito. 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente Accordo e la Convenzione del- l’11 marzo 196110 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, se gli agenti di una Parte indossano l’uniforme o sono muniti di armi di servizio, equipag- giamenti speciali o viaggiano a bordo di mezzi di servizio, il loro transito nella zona di frontiera dell’altra Parte deve essere annunciato, prima del passaggio alla fron- tiera: – per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune; – per la Repubblica Italiana, al settore italiano del centro comune.
2. Se il transito riguarda una parte del territorio oltre la zona di frontiera, è necessa- ria l’autorizzazione preventiva rilasciata dalle rispettive Autorità competenti. La richiesta potrà essere veicolata anche attraverso il centro comune. 10 RS 0.631.252.945.460
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, gli agenti in transito non possono svolgere funzioni di polizia nel territorio dell’altra Parte e sono soggetti alla normativa nazio- nale di quest’ultima, comprese le disposizioni sulla circolazione stradale.
Transito. 1. Le parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori, secondo l'itinerario più conveniente per il transito.
2. Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme.
3. Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, le parti riservano al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio.
4. Le parti si avvalgono di regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza il pagamento di dazi doganali o di altri oneri.
5. Le parti promuovono regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali.
6. Le parti si rifanno e ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito.
7. Le parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutte le autorità e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.
Transito. 1. Uno Stato membro può autorizzare che una persona consegnata agli Stati Uniti d'America da uno Stato terzo, o a uno Stato terzo dagli Stati Uniti d'America, transiti nel suo territorio. Gli Stati Uniti d'America possono autorizzare che una persona consegnata a uno Stato membro da uno Stato terzo, o a uno Stato terzo da uno Stato membro, transiti nel loro territorio.
2. La richiesta di transito è trasmessa per i canali diplomatici o direttamente tramite il dipartimento della Giustizia statuni- tense e il ministero della Giustizia dello Stato membro in questione. Per la trasmissione di detta richiesta possono anche essere usate le strutture dell'Interpol. La richiesta riporta la descrizione della persona tradotta e una sintesi dei fatti. La persona in transito è tenuta in stato di detenzione durante il periodo di transito.
3. L'autorizzazione non è necessaria quando la traduzione è effettuata per via aerea senza che sia previsto lo scalo nel terri- torio dello Stato di transito. Qualora debba essere effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato in cui questo avviene può esigere una richiesta di transito a norma del paragrafo 2. Sono adottate tutte le misure necessarie ad evitare che la persona si renda irreperibile fino al completamento del transito, purché la richiesta di transito pervenga nelle 96 ore successive all'atter- raggio imprevisto.
Transito. 6.1 L’Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, metterà a disposizione la propria rete per il transito di energia destinata a terzi, secondo quanto disposto dalle norme vigenti.
6.2 Le condizioni del transito per i consumatori liberi finali vengono fissate in appositi contratti separati stipulati tra le parti.
Transito. Nelle “vie di esodo” (linee verde chiaro nella PLN_ZTL) costituite da: via Briguccia, via Segesta, piazza Matteotti, Via Trento e xxx X. Xxxxxxx, via Xxxxxxxx Xxxxx, via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, via Navarra (da via Marsala a via Canale Vecchio), via Canale Vecchio (da via Navarra a via Roma) e via Roma è consentito il transito a tutti i mezzi durante tutto l’orario di vigenza delle ZTL; - nella “xxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxx” (xxxxx verde scuro nella PLN_ZTL) costituita dal percorso: Via Xxxxxxx Xxxxx, Piazza Europa, Via Xxxxxxx Xxxxxx, è consentito il transito a tutti i mezzi fino alle ore 22:00. Il varco di Via X. Xxxxx dal 01/09 al 15/09 sarà posto sotto sorveglianza continua dalla Polizia Municipale o da soggetti delegati dall’Amministrazione e potrà essere riaperto alle 00:30 a condizione che la riapertura non comporti l’innesco di fenomeni di congestione veicolare lesivi della funzionalità della linea 3 del bus urbano. Nel caso in cui si ravvisino detti fenomeni di congestione veicolare il varco sarà chiuso;