Trattamento della nazione più favorita. 1. Le Parti contraenti si accordano il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, o prelevato sui trasferimenti internazionali di pagamenti per le importazioni o le esportazioni, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate e, per quan- to concerne le modalità di prelevamento dei dazi, le tasse e altri tributi nonché qual- siasi prescrizione e formalità nell’ambito degli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per le Parti con- traenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede: – per agevolare il commercio frontaliero; – allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di un’unione doganale o di un’unione di libero scam- bio in conformità con l’articolo XXIV del GATT 19945; – ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC o di altri accordi inter- nazionali.
Trattamento della nazione più favorita. 1. Senza pregiudizio delle misure adottate conformemente all’articolo VII del GATS41 e fatte salve le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all’allegato X (Elenchi di esenzioni alla NPF), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la prestazione di servizi le Parti accordano immediata- mente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un tratta- mento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell’articolo V o dell’articolo Vbis del GATS.
3. Se una Parte conclude con un Paese terzo un accordo notificato conformemente all’articolo V o all’articolo Vbis del GATS, essa offre a qualsiasi Parte che lo richie- da adeguate possibilità di negoziare, su una base di reciproco vantaggio, i vantaggi garantiti nell’ambito di tale accordo.
4. Le disposizioni del presente capitolo non sono interpretate in modo da impedire a una Parte di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente alle zone contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.
Trattamento della nazione più favorita. 1. Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'articolo I del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un paese terzo in conformità dell'accordo OMC.
Trattamento della nazione più favorita. Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono imme diatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro:
a) derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprietà intellettuale;
b) concessi in conformità alle disposizioni della Convenzione di Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può essere funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento concesso in un altro paese;
c) relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal presente Accordo;
d) derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC, purché tali accordi siano notificati al consiglio TRIPs e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri Membri.
Trattamento della nazione più favorita. (1) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circo- stanze simili, agli investimenti degli investitori di qualsiasi parte terza.
(2) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, agli in- vestitori di qualsiasi parte terza per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’incremento o l’alienazione dei loro investimenti.
(3) Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non concerne:
(a) gli accordi di investimento bilaterali o regionali esistenti che sono stati firmati o sono entrati in vigore prima dell’entrata in vigore del presente Accordo;
(b) gli accordi con una parte terza della stessa regione geografica volti a promuo- vere la cooperazione regionale economica, sociale, industriale, monetaria o occupazionale nel contesto di progetti specifici;
Trattamento della nazione più favorita. Art. 3.5 Accesso al mercato
Trattamento della nazione più favorita a. Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente in tutti i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita. Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà: – ai paesi limitrofi, nel traffico di confine; – ai paesi che con essa partecipano a un’unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili.
b. I due Governi s’asterranno, nell’ambito delle disposizioni vigenti nei loro paesi, da ogni misura discriminativa per quanto concerne gli scambi vicendevoli di merci, di servizi, di capitali e di pagamenti. RU 1964 641; FF 1963 I 237 ediz. franc. FF 1963 I 233 ediz. ted.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Rac- colta. 2 DF del 18 giugno 1963 (RU 1964 639)
Trattamento della nazione più favorita a. Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente in tutti i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita. Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà: – ai paesi limitrofi, nel traffico di confine; – ai paesi che con essa partecipano a un’unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili.
b. I due Governi s’asterranno, nell’ambito delle disposizioni vigenti nei loro paesi, da ogni misura discriminativa per quanto concerne gli scambi vicendevoli di merci, di servizi, di capitali e di pagamenti. RU 1964 641; FF 1963 I 237 ediz. franc. FF 1963 I 233 ediz. ted.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Rac- colta. 2 DF del 18 giugno 1963 (RU 1964 639)