MASSIMALE ORARIO Clausole campione

MASSIMALE ORARIO. 1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano l’esclusività del rapporto.
MASSIMALE ORARIO. 1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
MASSIMALE ORARIO. (Art. 93 ACN del 23 marzo 2005)
MASSIMALE ORARIO. 1.Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e com- portano l'esclusività del rapporto.
MASSIMALE ORARIO. 1. In caso di impossibilità a reperire personale medico a cui conferire incarichi provvisori a 38 ore settimanali, di cui all’art. 97, alla norma finale n. 5 e alla norma transitoria n.7 dell’ACN, le Aziende possono conferire incarichi - a 38 ore a titolari di continuità assistenziale nelle Aziende della regione Abruzzo con sospensione dell’incarico di CA per la durata dell’incarico di EST - a 24 ore a titolari di continuità assistenziale nelle Aziende della regione Abruzzo con sospensione dell’incarico di CA per la durata dell’incarico di EST, anche in presenza di altri incarichi compatibili, e comunque non oltre la concorrenza delle 38 ore settimanali - a completamento orario fino alla concorrenza di 38 ore a titolari di continuità assistenziale
MASSIMALE ORARIO. 1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato e' fissato in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze di servizio dell'ufficio SASN competente.
MASSIMALE ORARIO. Gli incarichi a tempo indeterminato di Emergenza sanitaria (titolarità) sono conferibili per 38 ore settimanali. L’Azienda eccezionalmente per un massimo di mesi otto non rinnovabili, può conferire incarichi provvisori ai sensi dell’art. 67, comma 3, D.P.R. 270/2000, a tempo parziale per 24 ore settimanali; in tal caso lo svolgimento di altre attivitàcompatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all’eccedenza.
MASSIMALE ORARIO. 1. L'incarico ambulatoriale, ancorche' sommato ad altra attivita' compatibile, non puo' superare le 38 ore settimanali.
MASSIMALE ORARIO. 1. Quando il medico si assenta per più di 30 giorni, per malattia o infortunio, le aziende devono attribuire incarichi a tempo determinato ai medici in possesso del attestato d'idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale anche permettendo il completamento orario (medici di continuità assistenziale a tempo indeterminato in possesso di attestato).
MASSIMALE ORARIO. (art. 75 A.C.N.) Ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato sono conferibili aumenti di orario fino ad un massimo di 38 ore settimanali. La somma dell’attività per l’incarico disciplinato dal Capo IV dell’A.C.N. e di altre attività compatibili non può superare l’impegno orario settimanale di 38 ore. Ai medici della Medicina dei servizi territoriali, titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 23 marzo 2005, non si applica il disposto dell’art. 75, comma 3, dell’A.C.N. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve adoperarsi per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Azienda; non sono imputabili al medico inadempienze od omissioni poste in essere da altri dipendenti dell’Azienda. Ai medici che svolgono incarichi di responsabilità nell’ambito specifico che non sono assimilabili agli incarichi di cui all’art. 18, comma 2, lettera b, dell’A.C.N. è corrisposto, per ogni ora di incarico svolto in tale ruolo, un compenso aggiuntivo pari ad € 2,00. La percentuale dei medici cui è corrisposto tale compenso è fissata al 15 % dei medici dell’Azienda titolari di incarico a tempo indeterminato. I medici dei servizi titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano ai progetti regionali e/o aziendali. Per tale partecipazione è corrisposto un compenso pari a quello previsto per il personale della dirigenza medica partecipante al progetto a parità di compiti.