MASSIMALE ORARIO. 1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve osservare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico e le Aziende provvedono al controllo con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente.
3. Tenuto conto di eventuali determinazioni finalizzate alla flessibilità e al recupero dell’orario definite a livello regionale e/o aziendale, a seguito dell’inosservanza dell’orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale, del veterinario o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile sulla documentazione in possesso dell’Azienda delle ore di lavoro non effettuate.
4. L’inosservanza ripetuta dell’orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell’Azienda, secondo le procedure di cui all’articolo 39, per i provvedimenti conseguenti.
5. Ai fini dell’applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista è tenuto a comunicare all’Azienda ogni variazione che intervenga nel proprio stato professionale.
MASSIMALE ORARIO. 1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano l’esclusività del rapporto.
2. L’attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
3. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell’attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l’attività continuativa può superare le 12 ore, ma mai comunque le 15 ore.
4. I turni di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.
5. Nell’ambito degli Accordi regionali, possono essere individuate le modalità organizzative e di collaborazione dei medici del 118 presso le strutture aziendali dell’Emergenza-Urgenza, nelle quali essi operano.
MASSIMALE ORARIO. (Art. 93 ACN del 23 marzo 2005)
1. Al fine di salvaguardare il livello qualitativo del servizio, gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e comportano l’esclusività del rapporto.
2. L’azienda, eccezionalmente e per un massimo di mesi dodici non rinnovabili, può conferire incarichi provvisori ai sensi dell’art. 97, comma 4 dell’ACN, oltre che per 38 ore settimanali anche a tempo parziale (12 o 24 h): in tale caso lo svolgimento di altre attività compatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all’eccedenza in modo che l’orario complessivo non superi le 38 ore settimanali.
3. Il medico di 118 ha diritto ad usufruire di sospensione anche parziale del proprio rapporto, con sua sostituzione anche part-time, nei termini di cui all’art. 18, commi 2, 3 e 4 dell’ACN.
4. L’attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. Per ragioni eccezionali e contingenti, specifiche della tipologia dell’attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, previa acquisizione della disponibilità da parte del Medico, l’attività continuativa può superare le 12 ore, senza mai comunque oltrepassare le 18 ore.
5. I turni di servizio vengono mensilmente redatti dal Medico Referente del Presidio secondo il principio dell’equità distributiva e da questi trasmessi all’Azienda ed alla Centrale Operativa.
MASSIMALE ORARIO. 1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti presso una sola Azienda per 24 ore settimanali fino ad un massimo di 38 e comportano, in caso di orario a tempo pieno, l’esclusività del rapporto.
2. Il medico deve osservare l'orario di attività indicato nell'atto di conferimento dell'incarico. L'inosservanza dell'orario di servizio comporta trattenute sulle competenze mensili del medico; in caso di reiterazione, l'inosservanza costituisce infrazione contestabile, da parte dell'Azienda, secondo le procedure di cui all’articolo 22.
3. L’attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. I turni di servizio dei medici incaricati devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva dei turni diurni, notturni e festivi.
MASSIMALE ORARIO. 1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano l'esclusività del rapporto.
2. L’ azienda può conferire incarichi provvisori sulla base della graduatoria di settore vigente o, se esistente, della graduatoria aziendale di disponibilità.
3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
4. L’Azienda, per un massimo di mesi dodici può conferire incarichi provvisori ai sensi dell’art. 97 comma 4, per 38 ore settimanali. Eccezionalmente e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 possono essere conferiti tali incarichi provvisori, anche a tempo parziale, per 24 ore settimanali; in tale caso lo svolgimento di altre attività compatibili comporta la riduzione di queste ultime in misura corrispondente all'eccedenza. Sono fatte salve temporanee e specifiche diverse determinazioni regionali in relazione a obiettive difficoltà di organizzazione del Servizio, al fine di salvaguardare il livello qualitativo dell’emergenza sanitaria territoriale
5. L’orario complessivo dell’incarico a tempo parziale di cui al precedente comma e quello risultante da altre attività orarie compatibili non può superare le 38 ore settimanali.
6. L'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
7. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell’attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l’attività continuativa può superare le 12 ore, ma mai comunque le 15 ore.
8. I turni di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.
9. Nell’ambito degli accordi regionali, possono essere individuate le modalità organizzative e di collaborazione dei medici del 118 presso le strutture intramurarie aziendali dell’ Emergenza-Urgenza, nelle quali essi operano.
MASSIMALE ORARIO. 1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
MASSIMALE ORARIO. 1.Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e com- portano l'esclusività del rapporto.
MASSIMALE ORARIO. Gli incarichi a tempo indeterminato di Emergenza sanitaria (titolarità) sono conferibili per 38 ore settimanali. L’Azienda eccezionalmente per un massimo di mesi otto non rinnovabili, può conferire incarichi provvisori ai sensi dell’art. 67, comma 3, D.P.R. 270/2000, a tempo parziale per 24 ore settimanali; in tal caso lo svolgimento di altre attivitàcompatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all’eccedenza.
MASSIMALE ORARIO. 1. Quando il medico si assenta per più di 30 giorni, per malattia o infortunio, le aziende devono attribuire incarichi a tempo determinato ai medici in possesso del attestato d'idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale anche permettendo il completamento orario (medici di continuità assistenziale a tempo indeterminato in possesso di attestato).
2. Per attività svolta dai medici di EST nei Punti di Primo Intervento all’interno degli Istituti penitenziari, vige l’accordo del 25. 7.2012 siglato ai sensi del comma 6.5 dell’Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 17/12 del 24.4.2012.
MASSIMALE ORARIO. 1. In caso di impossibilità a reperire personale medico a cui conferire incarichi provvisori a 38 ore settimanali, di cui all’art. 97, alla norma finale n. 5 e alla norma transitoria n.7 dell’ACN, le Aziende possono conferire incarichi - a 38 ore a titolari di continuità assistenziale nelle Aziende della regione Abruzzo con sospensione dell’incarico di CA per la durata dell’incarico di EST - a 24 ore a titolari di continuità assistenziale nelle Aziende della regione Abruzzo con sospensione dell’incarico di CA per la durata dell’incarico di EST, anche in presenza di altri incarichi compatibili, e comunque non oltre la concorrenza delle 38 ore settimanali - a completamento orario fino alla concorrenza di 38 ore a titolari di continuità assistenziale
2. I turni di servizio dei medici incaricati di EST devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva dei turni diurni, notturni e festivi, fra tutti i medici operanti nella sede, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro (convenzione a tempo determinato e indeterminato, dirigenza medica) di ciascuno di essi.
3. Per specifiche situazioni, anche al fine di garantire maggiori periodi di riposo, su richiesta del medico, sono consentiti turni di durata complessiva di 18 ore.
4. Dopo un turno notturno deve essere garantito un giorno di riposo, di norma non coincidente con quello in cui ha fine il turno medesimo.