RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione.
2. Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 833/78.
3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associative tra i medici della medicina generale.
4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3.
5. L’ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 7.000 abitanti anagraficamente residenti. Per motivi geografici, di viabilità, di distanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma comunque mai inferiore a 5.000.
6. Nei comuni comprendenti più Aziende, per la determinazione del rapporto ottimale si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel comune, sulla base dei parametri di cui al comma 9.
7. La determinazione del numero dei medici iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i medici iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 500 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di medici nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato.
8. Il medico operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell’elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelt...
RAPPORTO OTTIMALE. 1. Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del servizio di continuità assistenziale nelle singole Aziende, le Regioni definiscono, anche sulla base delle proprie caratteristiche orogeografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno dei medici di continuità assistenziale di ciascuna singola ASL, che è determinato secondo un rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti.
2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, il numero dei medici inseribili nei servizi di continuità assistenziale di ciascuna ASL è definito dal rapporto di riferimento 1 medico ogni 5000 abitanti residenti.
3. Le Regioni possono indicare, per ambiti di assistenza definiti, un diverso rapporto medico/popolazione. La variabilità di tale rapporto, in aumento o in diminuzione, deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali e comunque tale variabilità non può essere maggiore del 30% rispetto a quanto previsto al comma 2.
4. Le Aziende che dispongano di medici in servizio nella continuità assistenziale in esubero rispetto al rapporto ottimale come definito al comma 2, (tenuto conto delle variazioni di cui al comma 3), non possono attribuire ulteriori incarichi fino al riequilibrio di tale rapporto.
5. Nell’ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di mobilità intraaziendale.
RAPPORTO OTTIMALE. (Art. 32 ACN)
RAPPORTO OTTIMALE. Art. 65 Massimali
RAPPORTO OTTIMALE. (Art. 33 ACN del 23 marzo 2005)
a. L’ambito territoriale ai fini dell’acquisizione delle scelte deve comprendere una popolazione residente non inferiore a 5000 abitanti.
b. Gli ambiti sono proposti da ciascun Azienda, acquisito il parere obbligatorio del Comitato Aziendale, sono approvati con provvedimento della Giunta Regionale, previo parere del Comitato Regionale.
c. Dalla data di pubblicazione del presente accordo, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto un medico ogni 1.000 abitanti residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
d. Dalla data di pubblicazione del presente accordo, le zone carenti, a partire dal semestre Settembre 2007-Marzo 2008, vengono rilevate tenendo conto di tutta la popolazione residente all’interno dell’ambito territoriale di scelta.
e. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo, verranno definiti i criteri e le procedure atte a garantire l’assistenza primaria in tutti i comuni della Regione.
f. Ai fini della determinazione dei medici iscrivibili nell’elenco il meccanismo previsto dall’art. 33 comma 11 dell’ACN del 23 marzo 2005 viene applicato per le scelte effettuate al di fuori dell’ambito territoriale di scelta.
RAPPORTO OTTIMALE. Visto: l’art. 33, comma 9, dell’A.C.N. 23/3/2005, in ciascun ambito territoriale, definito ai sensi del precedente comma 2, è iscrivibile solamente un medico ogni 1.200 assistiti o frazione di 1.200 superiore a 600, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
RAPPORTO OTTIMALE. Si conferma quanto previsto nell’Accordo Regionale 2001. Si concorda l’opportunità di raccogliere ed analizzare eventuali criticità locali, individuando le possibili soluzioni con il coinvolgimento delle Aziende interessate all’interno del Comitato Regionale. Si concorda, inoltre, una verifica dello stato di assistenza pediatrica da effettuarsi dopo un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo.
RAPPORTO OTTIMALE. Il comma 5 indica il riferimento numerico di popolazione residente per la definizione degli ambiti territoriali di assistenza primaria, ai fini del calcolo delle zone carenti, per l'inserimento di medici convenzionati e per l'acquisizione delle scelte. In caso di non rispondenza delle attuali articolazioni territoriali al minimo di residenti previsto, le Aziende USL verificano le condizioni e le possibilità di adeguamento ai criteri indicati, fatte salve particolari situazioni, e rideterminano i nuovi ambiti, previo parere del Comitato Aziendale. La scelta del medico di assistenza primaria è effettuata tra i medici iscritti nell'ambito così definito, fatta salva la facoltà per le ASL di mantenere o determinare diversi criteri per ampliare le possibilità di scelta ai cittadini. Il rapporto medico di assistenza primaria/popolazione residente, è così determinato: - iscrizione di un medico ogni 1.300 residenti, o frazione di 1.300 superiore a 650, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con possibilità per le Aziende - sulla base di una valutazione condivisa in sede di Comitato Aziendale - di determinare una diminuzione del rapporto numerico in particolari ambiti territoriali (zone disagiate, a popolazione sparsa, con peculiari caratteristiche del territorio), o in altre particolari situazioni locali. Per la definizione degli ambiti da considerarsi carenti, ciascuna ASL - sulla base di una valutazione condivisa in sede di Comitato Aziendale - verifica l'effettiva capacità ricettiva, avuto riguardo al numero medio di assistiti in carico ai medici dell'ambito, al numero di medici di recente inserimento o di prossima cessazione dall'attività, al numero complessivo di scelte effettivamente in carico ai medici ed al rapporto popolazione residente/assistiti. In ogni caso, il rapporto ottimale non può essere inferiore a 1/1.000 e la frazione che determina la zona carente deve essere superiore a 500.
RAPPORTO OTTIMALE. 1. Per ciascun ambito territoriale può essere iscritto un medico ogni 1150 abitanti residenti o frazione di 1150 superiore a 600, detratta, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, il numero dei cittadini iscritti nelle liste AIRE e il personale navigante assistito direttamente dagli enti ministeriali di riferimento.
2. In coerenza con il nuovo rapporto ottimale, il termine fissato dal punto 11 nell’allegato B dell’ACN di cui al comma 10 dell’art. 33 dell’ACN, viene elevato da 500 a 600.
3. La modifica del rapporto ottimale ai sensi dell’art. 19 comma 3 dell’ACN giustifica e comporta l’elevazione del termine ivi previsto da tre a quattro anni.
4. La Regione assicura il rispetto di quanto previsto dal comma 8 art. 40 prevedendo l’adeguamento del modello informativo regionale, in particolare il blocco automatico delle scelte.
RAPPORTO OTTIMALE. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 e dall’allegato B dell’A.C.N. 29 luglio 2009 la determinazione delle zone carenti avver- rà dopo aver detratto dal computo i cittadini iscritti nel registro A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all’estero), ove esistente. L’azienda sanitaria provinciale si impegna ad agevolare l’inseri- mento negli elenchi dei medici di medicina generale degli immigrati in regola con il permesso di soggiorno. Il Comitato regionale effettuerà, entro sei mesi dalla pubblica- zione dell’accordo, un’analisi delle problematiche relative al rappor- to ottimale e alla individuazione degli ambiti carenti e della relativa capacità recettiva.