RAPPORTO OTTIMALE Clausole campione

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione.
RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione.
RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
RAPPORTO OTTIMALE. (Art. 32 ACN)
RAPPORTO OTTIMALE. 1. Il rapporto ottimale pediatri di libera scelta/assistibili di età compresa tra 0 e 6 anni è pari a 1:600 riferito a ciascun ambito territoriale.
RAPPORTO OTTIMALE. Art. 65 Massimali
RAPPORTO OTTIMALE. 1. Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del servizio di continuità assistenziale nelle singole Aziende, le Regioni definiscono, anche sulla base delle proprie caratteristiche orogeografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno dei medici di continuità assistenziale di ciascuna singola ASL, che è determinato secondo un rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti.
RAPPORTO OTTIMALE. (Art. 33 ACN del 23 marzo 2005)
RAPPORTO OTTIMALE. 1. L’ambito territoriale di scelta deve essere di norma intradistrettuale al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area pediatrica e dello sviluppo delle forme associative. Pertanto, nella definizione degli ambiti territoriali di scelta, le Aziende devono prevedere una estensione territoriale tale da garantire la presenza di almeno due Pediatri di Famiglia.
RAPPORTO OTTIMALE. 1. Il rapporto ottimale su tutto il territorio della Regione Abruzzo è fissato a 1 medico ogni 3500 abitanti.