RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione.
2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 833/78.
3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associative.
4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta per l’erogazione dell’assistenza primaria, i quali, ai fini dell’esercizio della scelta del pediatra da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3.
5. In ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento di almeno due pediatri.
6. Il pediatra operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. La determinazione del numero dei pediatri iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i pediatri iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato.
8. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assiste...
RAPPORTO OTTIMALE. (Art. 32 ACN)
RAPPORTO OTTIMALE. Art. 65 Massimali
RAPPORTO OTTIMALE. 1. Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del servizio di continuità assistenziale nelle singole Aziende, le Regioni definiscono, anche sulla base delle proprie caratteristiche orogeografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno dei medici di continuità assistenziale di ciascuna singola ASL, che è determinato secondo un rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti.
2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, il numero dei medici inseribili nei servizi di continuità assistenziale di ciascuna ASL è definito dal rapporto di riferimento 1 medico ogni 5000 abitanti residenti.
3. Le Regioni possono indicare, per ambiti di assistenza definiti, un diverso rapporto medico/popolazione. La variabilità di tale rapporto, in aumento o in diminuzione, deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali e comunque tale variabilità non può essere maggiore del 30% rispetto a quanto previsto al comma 2.
4. Le Aziende che dispongano di medici in servizio nella continuità assistenziale in esubero rispetto al rapporto ottimale come definito al comma 2, (tenuto conto delle variazioni di cui al comma 3), non possono attribuire ulteriori incarichi fino al riequilibrio di tale rapporto.
5. Nell’ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di mobilità intraaziendale.
RAPPORTO OTTIMALE. (Art. 33 ACN del 23 marzo 2005)
a. L’ambito territoriale ai fini dell’acquisizione delle scelte deve comprendere una popolazione residente non inferiore a 5000 abitanti.
b. Gli ambiti sono proposti da ciascun Azienda, acquisito il parere obbligatorio del Comitato Aziendale, sono approvati con provvedimento della Giunta Regionale, previo parere del Comitato Regionale.
c. Dalla data di pubblicazione del presente accordo, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto un medico ogni 1.000 abitanti residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
d. Dalla data di pubblicazione del presente accordo, le zone carenti, a partire dal semestre Settembre 2007-Marzo 2008, vengono rilevate tenendo conto di tutta la popolazione residente all’interno dell’ambito territoriale di scelta.
e. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo, verranno definiti i criteri e le procedure atte a garantire l’assistenza primaria in tutti i comuni della Regione.
f. Ai fini della determinazione dei medici iscrivibili nell’elenco il meccanismo previsto dall’art. 33 comma 11 dell’ACN del 23 marzo 2005 viene applicato per le scelte effettuate al di fuori dell’ambito territoriale di scelta.
RAPPORTO OTTIMALE. Si conferma quanto previsto nell’Accordo Regionale 2001. Si concorda l’opportunità di raccogliere ed analizzare eventuali criticità locali, individuando le possibili soluzioni con il coinvolgimento delle Aziende interessate all’interno del Comitato Regionale. Si concorda, inoltre, una verifica dello stato di assistenza pediatrica da effettuarsi dopo un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo.
RAPPORTO OTTIMALE. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 e dall’allegato B dell’A.C.N. 29 luglio 2009 la determinazione delle zone carenti avver- rà dopo aver detratto dal computo i cittadini iscritti nel registro A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all’estero), ove esistente. L’azienda sanitaria provinciale si impegna ad agevolare l’inseri- mento negli elenchi dei medici di medicina generale degli immigrati in regola con il permesso di soggiorno. Il Comitato regionale effettuerà, entro sei mesi dalla pubblica- zione dell’accordo, un’analisi delle problematiche relative al rappor- to ottimale e alla individuazione degli ambiti carenti e della relativa capacità recettiva.
RAPPORTO OTTIMALE. (art. 64 ACN) L’AIR demanda alle singole AUSL la possibilità di definire un diverso rapporto numerico (n°1 medico ogni 5.000 residenti anagrafici + sanitari) in aumento o in diminuzione, al fine di consentire una corretta ed efficiente programmazione dei Servizi in relazione alle caratteristiche orogeografiche, abitative ed organizzative del proprio territorio. Le parti concordano che l’applicazione della normativa citata sia definita annualmente onde garantire in ogni Sede il fabbisogno di medici per il corretto espletamento dell’attività. Si conviene che in situazione di carenza di titolari l’Azienda debba invitare i medici con incarico a tempo indeterminato, formalmente limitato a 12 ore/settimana, a passare a 24 ore settimanali fatte salve le limitazioni previste dall’ACN.
RAPPORTO OTTIMALE. 1. Il rapporto ottimale su tutto il territorio della Regione Abruzzo è fissato a 1 medico ogni 3500 abitanti.
2. Il rapporto ottimale è stabilito in 1/3.500, su base aziendale.
3. Xxxxxxx detto rapporto dovesse risultare più basso, sulla base dellecaratteristiche orogeografiche, abitative ed organizzative dell’ASL, è confermato l’attuale monte-orario destinato dalle dotazioni organiche aziendali al servizio della C.A. e conseguentemente il numero di postazioni in essere nell’azienda medesima.
4. Si provvede all’adeguamento delle dotazioni organiche organiche in tutti gli altri casi.
5. Eventuali deroghe proposte dall’ASL sono oggetto di parere vincolante del Comitato Permanente Regionale e varate mediante Delibera di Giunta Regionale.
RAPPORTO OTTIMALE. Visto: l’art. 33, comma 9, dell’A.C.N. 23/3/2005, in ciascun ambito territoriale, definito ai sensi del precedente comma 2, è iscrivibile solamente un medico ogni 1.200 assistiti o frazione di 1.200 superiore a 600, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.