Compiti del medico Clausole campione

Compiti del medico. Le funzioni ed i compiti individuali del medico di assistenza primaria sono così individuati:
Compiti del medico. 1. Oltre i compiti istituzionali, all’interno delle 38 ore settimanali, il medico 118 effettua anche i trasporti dal PS/spoke al PS/hub previsti dalla rete cardiologica, dalla rete dello stroke, dalle linee guida del TSO. Tali trasporti sono effettuati in orario di servizio in ambulanza medicalizzata. Si applica, in ogni caso, la Raccomandazione n. 11, gennaio 2010, del Ministero della Salute per i trasporti intra ed extra-ospedalieri. 2. La attività di trasporto secondario su ambulanze attrezzate viene effettuata dai medici di emergenza sanitaria territoriale esclusivamente nei casi in cui esistano forme integrative di contrattazione aziendale con le XX.XX. firmatarie del presente accordo e previo consenso dei medici interessati ed esclusivamente al di fuori della normale attività di servizio. 3. Il medico dell’emergenza sanitaria territoriale oltre ai compiti istituzionali di cui al comma 1 dell’art. 95 dell’ACN può svolgere attività aggiuntive, esclusivamente in affiancamento al responsabile della struttura di P.S. con compiti professionali e con precisi ambiti di autonomia finalizzati ad assicurare gli interventi diagnostici-terapeutici di P.S.. 4. L’attività di collaborazione nei pronto-soccorso/DEA va effettuata nei giorni feriali escluso il sabato e i festivi, in orario diurno nelle strutture di riferimento del proprio ambito territoriale e, ove non presenti, in quelle più vicine. Il medico presta servizio in collaborazione con il personale dipendente con assunzione di responsabilità diretta per il proprio operato e sotto la direzione del responsabile del pronto soccorso/dipartimento senza vincolo gerarchico. Per particolari esigenze di copertura del servizio di pronto-soccorso, verranno stipulati appositi accordi aziendali. 5. In riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 3 dell’art. 95 dell’ACN del 29.07.2009 le parti concordano che ai medici del 118 deve essere riservata una quota dei posti disponibili nei servizi di elisoccorso. Le modalità di selezione dai posti saranno definite con successivi provvedimenti regionali. A tal fine la Regione si impegna a stabilire, sentito il Comitato Regionale ex-art. 24 ACN ed il Comitato regionale per l’emergenza sanitaria, lo specifico iter formativo nell’ambito dei piani di formazione già programmati a livello aziendale, senza quindi comportare oneri aggiuntivi. 6. Le Aziende, nella organizzazione delle attività di formazione specifiche, coordinate dalle C.O. territorialmente competenti, utiliz...
Compiti del medico. 1. Le funzioni ed i compiti individuali del medico di assistenza primaria sono così individuati: a) servizi essenziali: gestione delle patologie acute e croniche secondo la miglior pratica e in accordo con il malato, inclusi gli interventi appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute; b) gestione dei malati nell’ambito dell’Assistenza domiciliare programmata e integrata: assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati “G” e “H”; c) assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 53, comma 1, lett. c). 2. L’espletamento delle funzioni di cui al precedente comma 1 si realizza con: a) il consulto con lo specialista e l’accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero nelle sue varie fasi; b) la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 59, lettera B, ad uso del medico e ad utilità dell’assistito e del SSN, secondo standard nazionali e regionali e modalità definite nell’ambito degli Accordi regionali, nonché l’utilizzazione della Carta nazionale dei Servizi, prevista dal comma 9 art. 52 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera del cittadino secondo quando previsto dall’art. 50 della Legge 24 novembre 2003 n. 326;
Compiti del medico. II medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A e B) riportando le informazioni previste dall'art. 53 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonchè tutti gli altri dati presenti nella nuova modulistica. Si impegna, altresi, a trasmetterla all'INAIL entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita, pena la non corresponsione degli emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4. Ai fini di cui sopra, 1' Istituto richiederà al medico l'articolazione dell'orario relativo all'espletamento della propria attività lavorativa ambulatoriale. La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e B, deve essere completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione dei predetti emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4. Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in relazione a nuove disposizioni di legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy. La trasmissione dovrà avvenire : • per via informatica In tal caso il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità procedurali definite dall'INAIL medesimo, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. n.82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, dovrà richiedere all'INAIL l'autenticazione per l'accesso alla funzione di invio telematico delle certificazioni. II medico si impegna, inoltre, a consegnare copia cartacea per l'infortunato e per il datore di lavoro, ottenuta a mezzo stampa, nonchè a conservare, per un massimo di tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato per essere esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o Organismo. • con altra modalità (es: fax o buste preaffrancate) Nelle more dell'informatizzazione, la certificazione avverrà sulla versione cartacea dei predetti modelli A e B predisposti dall'INAIL. L'INAIL si impegna a fornire al medico i modelli cartacei e le buste preaffrancate sulla base di apposita richiesta. In mancanza dei predetti modelli il medico potrà redigere eccezionalmente il certificato su copia a stampa, che potrà essere scaricata dal sito xxx.xxxxx.xx (Assicurazione, Modulistica - download dei modelli, "Certificazione medica"), completandolo, comunque, in ogni sua parte e inoltrandolo all'INAIL. Anche nel caso in cui il medico rediga il certificato su supporto cartaceo provvederà a consegnare copia per l'infortunato e per il datore di lavoro.
Compiti del medico. Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio. In presenza di forme associative strutturate delle cure primarie e di attività organizzata in equipe, l’attività di continuità assistenziale è erogata nei confronti della popolazione che ha effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte dell’associazione medesima.
Compiti del medico. 1. Il medico che assicura la continuità assistenziale deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti. 2. Il medico è tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti dall'utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro. In particolari situazioni di necessità, ove le condizioni strutturali lo consentano, il medico può eseguire prestazioni ambulatoriali. 3. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore. 4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l'Azienda la concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attività settimanale ai sensi dell'art. 50 può consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco di tre mesi non consecutivi dell'orario che i medici dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei pagamenti mensili, può essere consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati. 5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto: a nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito;
Compiti del medico. 1. La valutazione della necessità della visita domiciliare, sulla base del quadro clinico prospettato dall’utente, è affidata all’autonomia professionale e decisionale del medico di continuità assistenziale attraverso il triage telefonico. 2. L’ambulatorio di continuità assistenziale assicura le attività sanitarie di competenza, nelle fasce orarie fissate al comma successivo, a tutti i cittadini residenti nella Regione Puglia. 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 67, comma 3, dell'ACN e la continuità dei compiti dei medici di continuità Assistenziale nell’orario di servizio, l’attività ambulatoriale nelle sedi di Continuità Assistenziale ai fini del miglioramento della qualità dell’assistenza e dell’accesso dei cittadini ai servizi sanitari, viene garantita nelle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 20,00 alle ore 22,30. b) Nei giorni prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00. c) nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 4. Per l’assistenza ai cittadini non residenti nella Regione Puglia al medico di continuità assistenziale sono dovuti i seguenti compensi: a) visita domiciliare: € 25,00; b) visita ambulatoriale: € 15,00; 5. Il cittadino non residente nella regione, in caso di prestazioni di cui al comma precedente, corrisponde il compenso dovuto direttamente al medico che rilascia regolare ricevuta. 6. La Azienda è tenuta ad avviare tutte le procedure ai fini della informativa agli utenti. 7. Il medico riporta nel registro di attività, alla fine del mese, il riepilogo delle ore effettuate a tariffa ordinaria, il numero di ore effettuate nei periodi remunerati a tariffa maggiorata ed il numero di accessi domiciliari. 8. Il medico di continuità assistenziale, alla fine di ogni mese, compila l’allegato “E” – scheda di rilevamento accessi domiciliari - di cui al presente accordo e lo allega al registro della sede. 9. Il medico di Continuità Assistenziale è allertato dalla centrale operativa 118 esclusivamente per i codici bianchi. L’operatore di centrale deve indicare al medico di continuità assistenziale oltre che le proprie generalità, le generalità dell’utente che ha richiesto l’intervento, la sintomatologia riferita e il codice assegnato in base ai protocolli operativi di centrale. 10. Al medico di Continuità assistenziale che effettua una prestazione a pazienti in ADI, ADP, ADR, UDT, ADT, RSA è dovuto il compenso pari a quello previsto per il medico di Assistenza Primaria e a q...
Compiti del medico. (art. 95 A.C.N.)
Compiti del medico. Comma 2, lettera g) - Per le certificazioni sportive di cui all’accordo regionale recepito con deliberazione n.1632/2004,applicativa della delibera di G.R. n. 775/2004” non è più in vigore il limite del 25% degli assistiti in carico ( 6-17 anni).

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  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 1. I Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra informazione relativa ai Paesi di destinazione presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata al Venditore o all’Organizzatore. 2. I Viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’Organizzatore, al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico, la propria cittadinanza se diversa da quella italiana; al momento della partenza dovranno essere muniti del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 3. I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 4. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il Viaggiatore è sempre tenuto a informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di attuazione, il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato. 5. L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto a ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il Venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

  • OBBLIGHI DELLO SPONSOR Lo sponsor è altresì tenuto: ‒ ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione; ‒ a mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo; ‒ a farsi carico della realizzazione di eventuali supporti necessari (striscioni, totem e simili); ‒ ad assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate; ‒ a non creare forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, lo Sponsee ha la facoltà di recedere dal contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. ‒ a dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all’immagine dello Sponsee o alle sue iniziative. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità non sollevano lo Sponsor dall’eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all’installazione di mezzi pubblicitari o altri, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. Lo Sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” previste nell’Avviso.

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’aggiudicatario agisce in qualità di somministratore e dovrà disporre di almeno una sede operativa nel raggio di 60 km da Correggio o attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ex DPR 16/04/2013 n. 62 e a dare informazione ai lavoratori somministrati sulla necessità di adeguare il proprio comportamento al Codice di comportamento specifico del Comune di Correggio approvato con atto del Commissario straordinario n. 47 del 22/05/2014 (consultabile sul sito del Comune di Correggio alla sezione “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”), oltre che sul dover svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e conservando la più assoluta riservatezza sui dati e fatti di cui si venga a conoscenza. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara e nel rispetto di ogni normativa in merito, ed anche in ragione di ciò l’aggiudicatario si obbliga: - ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi da Isecs, contenenti le informazioni dettagliate nel successivo articolo; - a redigere in forma scritta, per ogni lavoratore somministrato, contratto di lavoro subordinato individuale tra lo stesso e l’aggiudicatario, con le caratteristiche previste nell’art. 21 del D.Lgs 276/2003 e art. 23 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione, con espressa indicazione del periodo di prova previsto ed eventuale penalità per risoluzione anticipata, impegnandosi a fornire ad Isecs, dietro richiesta, documentazione comprovante titolo di studio e curriculum professionale dei lavoratori; - a iscrivere i lavoratori somministrati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono calcolati all’interno dei costi orari di cui all’art. 7. - a rispettare le tempistiche di fornitura dei lavoratori somministrati: a) qualora Isecs NON richieda di svolgere coi candidati un colloquio (di presentazione e valutazione) a fornire il personale entro 24 ore dalla richiesta; b) qualora Isecs richieda di svolgere un colloquio (di presentazione e valutazione), a fornire un elenco di almeno 3 candidati entro le 48 ore dalla richiesta; qualora i lavoratori, a giudizio insindacabile di Isecs, non vengano in tale sede ritenuti idonei a ricoprire il profilo richiesto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio entro le 24 ore successive; c) a comunicare tempestivamente, non appena avuto notizia, eventuali assenze di lavoratori somministrati; d) a sostituire, dietro eventuale richiesta di Isecs, il personale assente a vario titolo, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, entro 24 ore dalla richiesta; e) a provvedere tempestivamente alla sostituzione del lavoratore somministrato, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, nei tempi previsti sopra, in caso di mancato superamento del periodo di prova o su giustificata richiesta di Isecs per motivazioni disciplinari / giusta causa o in caso di eventuale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente di Isecs; - a non modificare mai il personale individuato, se non per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’agenzia, ad es. dimissioni, maternità, ecc.; - a fornire al lavoratore scheda di rilevazione delle presenze, suddivisa tra ore frontali, di gestione ed eventuali straordinari, scheda che dovrà essere vidimata dal Responsabile Servizio Scuole di Isecs o suo delegato; - a fornire ad ogni lavoratore al momento dell’avviamento, come previsto nell’art. 23 co. 5 del D.Lgs 276/2003, le informazioni generali riguardo alla situazione organizzativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2015, sulla base delle informazioni che Isecs è tenuto a fornire e di quanto previsto nel DUVRI; - compilare per le parti di spettanza, sottoscrivere e consegnare al momento della sottoscrizione del contratto copia del DUVRI (allegato n° 3), come previsto nell’art. 26 del D.Lgs 81/08. - a fornire ed attestare, su richiesta Isecs, la partecipazione di ogni lavoratore ad interventi formativi di almeno 4 ore sui contenuti generali relativi ai rischi per la sicurezza e la salute connessi; - a corrispondere ai lavoratori il trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti del Comune di Correggio, effettuando il pagamento diretto della retribuzione dovuta, in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione; resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori; - a fornire ad Isecs, dietro richiesta: a) copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'aggiudicatario; b) documentazione comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato; - ad esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Isecs, come previsto all’art. 23 co. 7 del D.Lgs 276/2003 e all’art. 34 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare a Isecs l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;

  • Doveri del lavoratore (1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare: a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze; b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori; c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda; d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto legge 13 novembre 1924 n. 1825; e) usare modi cortesi con il pubblico; f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell‘impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge; g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto; h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

  • Obblighi dell’Assicurato L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.

  • Ammontare dell’appalto L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 729'654,17 (Euro Settecentomiladuecentonoveeseicentocinquantaquattro/17) oltre IVA. L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 16'452,69 (diconsi Euro sedicimilaquattrocentocinquantadue/69), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 713'201,48 (diconsi Euro Settecentotredicimiladuecentouno/48), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. La suddivisione degli importi relativi alle varie categorie di lavoro da realizzare è esplicitata nel seguente quadro riepilogativo: I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.