COMPITI DEL MEDICO Clausole campione
COMPITI DEL MEDICO. Le funzioni ed i compiti individuali del medico di assistenza primaria sono così individuati:
COMPITI DEL MEDICO. 1. Le funzioni ed i compiti individuali del medico di assistenza primaria sono così individuati:
a) servizi essenziali: gestione delle patologie acute e croniche secondo la miglior pratica e in accordo con il malato, inclusi gli interventi appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute;
b) gestione dei malati nell’ambito dell’Assistenza domiciliare programmata e integrata: assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati “G” e “H”;
c) assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 53, comma 1, lett. c).
2. L’espletamento delle funzioni di cui al precedente comma 1 si realizza con:
a) il consulto con lo specialista e l’accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero nelle sue varie fasi;
b) la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 59, lettera B, ad uso del medico e ad utilità dell’assistito e del SSN, secondo standard nazionali e regionali e modalità definite nell’ambito degli Accordi regionali, nonché l’utilizzazione della Carta nazionale dei Servizi, prevista dal comma 9 art. 52 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera del cittadino secondo quando previsto dall’art. 50 della Legge 24 novembre 2003 n. 326;
COMPITI DEL MEDICO. (Art. 78 ACN del 23 marzo 2005)
1. Il Medico di emergenza territoriale svolge i seguenti compiti istituzionali nell’ambito del territorio coperto dalla centrale operativa regionale:
a) Interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa;
b) ▇▇▇▇▇▇▇▇ assistenziali ed organizzative in occasione di maxiemergenze ed eventi calamitosi;
c) Attività presso la centrale operativa, dove svolge anche funzioni organizzative e di coordinamento del servizio.
2. Oltre ai compiti di cui al comma precedente, i Medici dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, in turnazione dedicata, possono:
a) Essere impegnati, nell’ambito della propria sede di servizio o, previa acquisizione di disponibilità da parte dei singoli sanitari, anche presso altre sedi delle Aziende di appartenenza, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri facenti parte dei Dipartimenti di emergenza e urgenza.
b) Al fine di una maggiore integrazione, i Medici di Emergenza Sanitaria assegnati alle Postazioni Territoriali di Soccorso, sulla base di una loro disponibilità, possono svolgere parte del proprio orario di lavoro, nella concorrenza del proprio massimale orario mensile, presso la C.O. unica regionale.
c) Essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali, ecc.
d) ▇▇▇▇▇▇ impegnati in trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate.
e) Operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa ed ala rotante.
3. In relazione alle specifiche competenze richieste, per l’ attività di cui al punto c) del comma 1 rimangono fermi i percorsi formativi e di reclutamento già individuati dai precedenti Accordi Regionali. L’attività di cui al punto e) del comma 2 è subordinata ad una dichiarazione di disponibilità da parte dei Medici interessati.
4. Per ciascun PTS viene individuato dal dirigente di “Basilicata Soccorso” un Medico Referente con funzioni di coordinatore del presidio. La nomina ha durata annuale e rinnovabile. Il Medico Referente relaziona con “Basilicata Soccorso”; redige mensilmente i turni di guardia attiva, secondo il principio dell’equità distributiva, e li trasmette alla Centrale Operativa ed all’Azienda Sanitaria di appartenenza; acquisisce dati statistici relativi all’attività svolta nel presidio e coordina, di intesa...
COMPITI DEL MEDICO. II medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A e B) riportando le informazioni previste dall'art. 53 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonchè tutti gli altri dati presenti nella nuova modulistica. Si impegna, altresi, a trasmetterla all'INAIL entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita, pena la non corresponsione degli emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4. Ai fini di cui sopra, 1' Istituto richiederà al medico l'articolazione dell'orario relativo all'espletamento della propria attività lavorativa ambulatoriale. La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e B, deve essere completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione dei predetti emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4. Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in relazione a nuove disposizioni di legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy. La trasmissione dovrà avvenire : • per via informatica In tal caso il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità procedurali definite dall'INAIL medesimo, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. n.82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, dovrà richiedere all'INAIL l'autenticazione per l'accesso alla funzione di invio telematico delle certificazioni. II medico si impegna, inoltre, a consegnare copia cartacea per l'infortunato e per il datore di lavoro, ottenuta a mezzo stampa, nonchè a conservare, per un massimo di tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato per essere esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o Organismo. • con altra modalità (es: fax o buste preaffrancate) Nelle more dell'informatizzazione, la certificazione avverrà sulla versione cartacea dei predetti modelli A e B predisposti dall'INAIL. L'INAIL si impegna a fornire al medico i modelli cartacei e le buste preaffrancate sulla base di apposita richiesta. In mancanza dei predetti modelli il medico potrà redigere eccezionalmente il certificato su copia a stampa, che potrà essere scaricata dal sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ (Assicurazione, Modulistica - download dei modelli, "Certificazione medica"), completandolo, comunque, in ogni sua parte e inoltrandolo all'INAIL. Anche nel caso in cui il medico rediga il certificato su supporto cartaceo provvederà a consegnare copia per l'infortunato e per il datore di lavoro.
COMPITI DEL MEDICO. Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio. In presenza di forme associative strutturate delle cure primarie e di attività organizzata in equipe, l’attività di continuità assistenziale è erogata nei confronti della popolazione che ha effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte dell’associazione medesima.
COMPITI DEL MEDICO. 1. Il medico che assicura la continuità assistenziale deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede asse- gnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domi- ciliari o territoriali, richiesti.
2. Il medico è tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti dall'utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro. In particolari situazioni di necessità, ove le condizioni strut- turali lo consentano, il medico può eseguire prestazioni ambulatoriali.
3. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore.
4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l'A- zienda la concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attività settimanale ai sensi del- l'art. 50 può consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco di tre mesi non consecutivi dell'ora- rio che i medici dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei pagamenti mensili, può essere consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie esi- genze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati.
5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto:
a nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito;
COMPITI DEL MEDICO. 1. In relazione al quadro clinico prospettato dall’utente ,il medico di Continuità Assistenziale assicura le visite domiciliari e territoriali non differibili effettuando gli interventi ritenuti appropriati, nei confronti dei residenti della Regione Abruzzo.
2. In sede di comitato regionale, analogamente a quanto previsto per la Assistenza Primaria, viene predisposta la Carta dei Servizi della Continuità Assistenziale, allo scopo di regolamentare le modalità di erogazione delle prestazioni.
3. Specifici Accordi Aziendali possono prevedere, nelle postazioni in cui vi siano le necessità e i requisiti strutturali, la erogazione di attività ambulatoriali alla popolazione assistita. Il compenso orario aggiuntivo per tali attività è stabilito in euro 4,00.
4. I medici di Continuità Assistenziale si impegnano a garantire nei confronti dei pazienti assistiti nei programmi di ADI e ai pazienti assistiti nelle case protette convenzionate e non convenzionate (per i quali sia stato attivato dal medico di medicina generale il programma assistenziale ADR) la necessaria continuità terapeutica in collegamento ed integrazione con il medico di medicina generale, al fine di assicurare a domicilio del paziente o presso la struttura protetta un'assistenza continuativa e globale per l'intero arco della giornata, così da evitare ricoveri ospedalieri inappropriati. I compensi da corrispondere ai medici per ogni singolo accesso sono quelli previsti dal presente AIR al capo Assistenza Primaria.
5. In caso di attivazione occasionale, e per comprovati motivi, del medico di Continuità Assistenziale da parte della Centrale Operativa 118, è corrisposto al medico un gettone di euro 35,00.
6. Per gli interventi di cui al precedente comma, i medici devono avere adeguata copertura assicurativa e legale e, alla fine degli stessi, va loro assicurato il ritorno in sede.
7. I Medici della Continuità Assistenziale non possono essere attivati dalla Centrale.Operativa del 118 per le constatazioni di decesso.
8. In caso di ricorso abituale da parte della Centrale.Operativa del 118 ai medici prestanti servizio presso una sede, si adotta il protocollo ”MECCANISMI DI OPERATIVITÀ SINERGICA TRA SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E SERVIZIO E SERVIZIO 118”. Tale protocollo è concordato in sede regionale da rappresentanti della EST e della Continuità Assistenziale, all’uopo designati, su proposta delle ▇▇.▇▇. maggiormente rappresentative.
9. Si configura il ricorso abituale allorché il numero di attivaz...
COMPITI DEL MEDICO. (art. 95 A.C.N.)
COMPITI DEL MEDICO. Comma 2, lettera g) - Per le certificazioni sportive di cui all’accordo regionale recepito con deliberazione n.1632/2004,applicativa della delibera di G.R. n. 775/2004” non è più in vigore il limite del 25% degli assistiti in carico ( 6-17 anni).
