Varianti introdotte dalla stazione appaltante Clausole campione

Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell’esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante non può richiedere variazioni al contratto stipulato, se non per i casi previsti dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e alle condizioni e modalità stabilite in tale norma, per quanto applicabili allo specifico appalto affidato. Sul valore del contratto aggiuntivo, è richiesta l’integrazione della cauzione definitiva e sono dovute le spese contrattuali. Relativamente ai termini per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo e per il versamento delle spese contrattuali, si adottano le procedure già indicate per il contratto principale.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei Contratti. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. 11.1 L’Ufficio RSC può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. L’entità del servizio ha per l’Ente valore indicativo restando impregiudicata la facoltà di introdurre varianti al contratto nei seguenti casi: L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. L’ERSU, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l’appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dell’esecuzione (L.R. 5/2007 art. 56 c.5 ).
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La Stazione Appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. 1. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la variazione al contratto stipulato comunque autorizza- te dal Rup ai sensi dell’art.106 D.Lgs. 50/2016.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; - per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di esigere tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. 1. La Stazione Appaltante può disporre varianti al presente Accordo Quadro ed ai contratti attuativi esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..