Varianti introdotte dalla stazione appaltante Clausole campione

Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell’esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante le eventuali modifiche, nonché le varianti del Contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti di cu i all’art.106 comma 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del Codice dei contratti X.Xxx. 50/2016. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall’art.106 del D.lgs n.50/2016 e smi. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti ed adeguamenti dei piani operativi.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei Contratti. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante non può richiedere variazioni al contratto stipulato, se non per i casi previsti dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e alle condizioni e modalità stabilite in tale norma, per quanto applicabili allo specifico appalto affidato. Sul valore del contratto aggiuntivo, è richiesta l’integrazione della cauzione definitiva e sono dovute le spese contrattuali. Relativamente ai termini per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo e per il versamento delle spese contrattuali, si adottano le procedure già indicate per il contratto principale.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante, oltre al progetto esecutivo delle migliorie proposte in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. Nei casi previsti in precedenza, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assogget...
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; - per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di esigere tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante. 10.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi: 1) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimentoo per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 3) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. 10.2 L’Organismo Affidatario si impega ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dall’Amministrazione.